La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi: 
 
                              premesso 
 
  che con decreto del Presidente della Repubblica del 17 marzo  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del  18  marzo  2014,  sono
stati indetti per il giorno 25 maggio 2014 i  comizi  elettorali  per
l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; 
 
                                visto 
 
  a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla Rai  e
di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1 e  4  della
legge 14 aprile 1975, n. 103; 
  b) quanto alla disciplina  delle  trasmissioni  radiotelevisive  in
periodo elettorale e le relative potesta' della Commissione, la legge
10 dicembre 1993, n. 515, e successive modifiche; 
  c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000,
n. 28, e successive modifiche; 
  d)  quanto  alla   tutela   del   pluralismo,   dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della  apertura  alle  diverse
forze politiche nel  sistema  radiotelevisivo,  nonche'  alla  tutela
delle pari opportunita' tra uomini e donne, l'articolo  3  del  Testo
unico dei servizi media  audiovisivi  e  radiofonici,  approvato  con
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e gli Atti  di  indirizzo
approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997  e
l'11 marzo 2003; 
  e) quanto alla disciplina dell'elezione dei membri  del  Parlamento
europeo spettanti all'Italia, la legge 24  gennaio  1979,  n.  18,  e
successive modifiche; 
  considerata la propria prassi pregressa e i precedenti  di  proprie
deliberazioni  riferite   alla   disciplina   di   analoghi   periodi
elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni; 
  consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
 
                               Dispone 
 
  nei  confronti  della  Rai  Radiotelevisione   italiana,   societa'
concessionaria  del  servizio  radiotelevisivo  pubblico,   come   di
seguito: 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni della  presente  delibera,  finalizzate  a  dare
concreta attuazione ai principi del  pluralismo,  dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del  sistema
radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici
dagli articoli 4 e  5  della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  si
riferiscono alla campagna per le elezioni dei membri  del  Parlamento
europeo spettanti all'Italia, previste per il giorno 25 maggio 2014. 
  2. Le disposizioni del  presente  provvedimento  cessano  di  avere
efficacia alla mezzanotte  del  giorno  di  votazione  relativo  alla
consultazione elettorale di cui al comma 1.