IL DIRETTORE GENERALE 
dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e  della  sicurezza
                             delle cure 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione  sul
mercato e all'uso dei biocidi; 
  Considerato che, ai sensi  dell'art.  9  del  regolamento  (UE)  n.
528/2012, la Commissione  adotta  i  regolamenti  di  esecuzione  che
stabiliscono  l'approvazione  dei  principi  attivi  e  le   relative
condizioni  di  inclusione  indicate   nell'allegato   dei   medesimi
regolamenti; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  1034/2013   della
Commissione del 24 ottobre 2013 che approva il fosfuro  di  alluminio
che rilascia fosfina come principio  attivo  esistente  destinato  ad
essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 20; 
  Visto il decreto del presidente della repubblica 6 ottobre 1998, n.
392 in materia di procedimenti di autorizzazione  alla  produzione  e
all'immissione in commercio di presidi medico chirurgici; 
  Considerato che, e' possibile che prodotti contenenti il  principio
attivo oggetto del regolamento  di  esecuzione  sopra  citato,  siano
stati autorizzati come presidi medico chirurgici, ai  sensi  del  DPR
392/98, in quanto disinfettanti e sostanze poste  in  commercio  come
germicide o battericide, insetticidi  per  uso  domestico  e  civile,
insetto repellenti, topicidi e ratticidi ad uso domestico  e  civile,
oppure che siano circolati come prodotti di libera vendita in  quanto
non rientranti nelle predette categorie; 
  Considerato che la data di approvazione del  fosfuro  di  alluminio
che rilascia fosfina, per il tipo di prodotto  20,  prodotti  per  il
controllo di altri vertebrati, e' il 1° luglio 2015 e che pertanto, a
decorrere da tale data, l'immissione sul mercato di prodotti  per  il
controllo di altri vertebrati aventi come unica  sostanza  attiva  il
fosfuro di alluminio che rilascia fosfina, e' subordinata al rilascio
dell'autorizzazione prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012; 
  Considerato che, ai sensi dell'art.  89  del  regolamento  (UE)  n.
528/2012, gli Stati membri possono continuare ad applicare il  regime
o la prassi in esso vigenti in materia di  messa  a  disposizione  di
biocidi sul mercato fino a due anni  dopo  la  data  di  approvazione
dell'ultimo principio attivo  che  deve  essere  approvato  in  detti
biocidi; 
  Ritenuto di dover revocare le autorizzazioni di quei presidi medico
chirurgici aventi come unico principio attivo il fosfuro di alluminio
che rilascia fosfina  e  appartenenti  al  tipo  di  prodotto  20,  a
sostegno dei quali  alla  data  del  30  giugno  2015  non  e'  stata
presentata alcuna domanda di autorizzazione ai sensi del  regolamento
(UE) n. 528/2012; 
  Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita  che
rientrano nel tipo di prodotto 20 -  prodotti  per  il  controllo  di
altri vertebrati - e che contengono come  unica  sostanza  attiva  il
fosfuro di alluminio che rilascia fosfina non possono essere  immessi
sul mercato dopo il 30 giugno 2017 se non autorizzati  come  prodotti
biocidi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le autorizzazioni dei presidi  medico-chirurgici  contenenti  il
fosfuro di alluminio che rilascia fosfina come unico principio attivo
e che rientrano nel tipo di prodotto 20, a sostegno  dei  quali  alla
data del 30 giugno 2015 non e' stata presentata alcuna  richiesta  di
autorizzazione come prodotto biocida, si  considerano  revocate  e  i
prodotti non possono piu'  essere  immessi  sul  mercato,  venduti  o
ceduti al consumatore finale a decorrere dal 30 giugno 2017. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si  applicano  ai  presidi
medico-chirurgici contenenti piu' principi attivi,  qualora  uno  dei
principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali presidi i termini
per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione
sono quelli fissati dal  Ministero  della  salute  in  conformita'  a
quanto stabilito nel  regolamento  di  esecuzione  della  Commissione
relativo all'ultimo dei principi attivi approvati.