IL DIRETTORE GENERALE 
dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e  della  sicurezza
                             delle cure 
 
  Visto il Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione  sul
mercato e all'uso dei biocidi; 
  Considerato che, ai sensi  dell'art.  9  del  Regolamento  (UE)  n.
528/2012, la Commissione  adotta  i  regolamenti  di  esecuzione  che
stabiliscono  l'approvazione  dei  principi  attivi  e  le   relative
condizioni  di  inclusione  indicate   nell'allegato   dei   medesimi
regolamenti; 
  Visto  il  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  1032/2013   della
Commissione del 24 ottobre 2013 che approva l'acido bromoacetico come
principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi
del tipo di prodotto 4; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.
392 in materia di procedimenti di autorizzazione  alla  produzione  e
all'immissione in commercio di presidi medico chirurgici; 
  Considerato che, e' possibile che prodotti contenenti il  principio
attivo oggetto del regolamento  di  esecuzione  sopra  citato,  siano
stati autorizzati  come  presidi  medico  chirurgici,  ai  sensi  del
decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  392/1998,  in  quanto
disinfettanti  e  sostanze  poste  in  commercio  come  germicide   o
battericide,  insetticidi  per  uso  domestico  e   civile,   insetto
repellenti, topicidi e ratticidi ad uso domestico  e  civile,  oppure
che siano circolati come prodotti di libera  vendita  in  quanto  non
rientranti nelle predette categorie; 
  Considerato che la data di  approvazione  dell'acido  bromoacetico,
per   il   tipo   di   prodotto   4,   disinfettanti   nel    settore
dell'alimentazione umana e animale,  e'  il  1°  luglio  2015  e  che
pertanto, a decorrere da  tale  data,  l'immissione  sul  mercato  di
disinfettanti nel settore dell'alimentazione umana e animale,  aventi
come unica sostanza attiva l'acido bromoacetico,  e'  subordinata  al
rilascio  dell'autorizzazione  prevista  dal  Regolamento   (UE)   n.
528/2012; 
  Considerato che, ai sensi dell'art.  89  del  Regolamento  (UE)  n.
528/2012, gli Stati membri possono continuare ad applicare il  regime
o la prassi in esso vigenti in materia di  messa  a  disposizione  di
biocidi sul mercato fino a due anni  dopo  la  data  di  approvazione
dell'ultimo principio attivo  che  deve  essere  approvato  in  detti
biocidi; 
  Ritenuto di dover revocare le autorizzazioni di quei presidi medico
chirurgici aventi come unico principio attivo l'acido bromoacetico  e
appartenenti al tipo di prodotto 4, a sostegno dei  quali  alla  data
del 30  giugno  2015  non  e'  stata  presentata  alcuna  domanda  di
autorizzazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 528/2012; 
  Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita  che
rientrano  nel  tipo  di  prodotto  4   disinfettanti   nel   settore
dell'alimentazione umana e  animale,  e  che  contengono  come  unica
sostanza attiva l'acido bromoacetico non possono essere  immessi  sul
mercato dopo il 30 giugno  2017  se  non  autorizzati  come  prodotti
biocidi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Le  autorizzazioni  dei  presidi  medico-chirurgici  contenenti
l'acido bromoacetico come unico principio attivo e che rientrano  nel
tipo di prodotto 4, a sostegno dei quali alla data del 30 giugno 2015
non e' stata  presentata  alcuna  richiesta  di  autorizzazione  come
prodotto biocida, si considerano revocate e i  prodotti  non  possono
piu' essere immessi sul mercato,  venduti  o  ceduti  al  consumatore
finale a decorrere dal 30 giugno 2017. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si  applicano  ai  presidi
medico-chirurgici contenenti piu' principi attivi,  qualora  uno  dei
principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali presidi i termini
per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione
sono quelli fissati dal  Ministero  della  salute  in  conformita'  a
quanto stabilito nel  regolamento  di  esecuzione  della  Commissione
relativo all'ultimo dei principi attivi approvati.