IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                  degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della  legge  30  aprile  1962,  n.  283  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato". 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
"Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
"misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di  attuazione  del
regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65.  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo  2006  di  recepimento  della
direttiva  2005/72/CE  della  Commissione   europea   che   prevedeva
l'iscrizione della  sostanza  attiva  mancozeb  nell'allegato  I  del
decreto legislativo 194/95; 
  Considerato che il  suddetto  decreto  ministeriale  ha  stabilito,
altresi',  i  tempi  e  le  modalita'  entro  cui  i  titolari  delle
autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza
attiva in  questione,  dovevano  presentare  i  dossier  conformi  ai
requisiti dell'allegato III del suddetto decreto legislativo al  fine
di poterli ri-registrare alla  luce  dei  principi  uniformi  di  cui
all'allegato VI del citato decreto legislativo; 
  Visto il decreto dirigenziale 5 giugno 2013  relativo  ai  prodotti
fitosanitari ri-registrati, sulla base della lettera  di  accesso  al
dossier MANFIL 75 WG, fino al 30 giugno 2016, data di scadenza  della
sostanza attiva ora considerata approvata ai  sensi  del  regolamento
(CE) n. 1077/2009 e  confluita  nell'allegato  del  regolamento  (UE)
540/2011; 
  Visto il decreto dirigenziale 5 giugno 2013  relativo  ai  prodotti
fitosanitari ri-registrati, sulla base della lettera  di  accesso  al
dossier MANFIL 80 WP, fino al 30 giugno 2016 data di  scadenza  della
sostanza attiva in questione; 
  Rilevato che per il prodotto fitosanitario FUNGI  MZ  DF  (n.  reg.
1293) l'impresa Sivam S.p.A. ha erroneamente trasmesso la lettera  di
accesso al dossier MANFIL 80 WP e per tale  motivo  ha  richiesto  in
data 31 gennaio 2014 una rettifica dei suddetti decreti; 
  Visto in particolare  l'allegato  al  decreto  5  giugno  2013  dei
prodotti fitosanitari riregistrati sulla base del dossier  MANFIL  80
WP che riporta erroneamente, alla riga 12, il prodotto  fitosanitario
in questione dell'Impresa Sivam S.p.A; 
  Considerato altresi' che il suddetto prodotto deve pertanto  essere
alla riga 8 del decreto dirigenziale del  5  giugno  2013  riportante
l'elenco dei prodotti fitosanitari  ri-registrati  sulla  base  della
lettera di accesso al dossier MANFIL 75 WG; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono modificati gli allegati dei decreti dirigenziali del 5  giugno
2013 relativi ai prodotti fitosanitari, contenenti la sostanza attiva
mancozeb,  ri-registrati  sulla  base  delle   lettere   di   accesso
rilasciate rispettivamente dai dossier MANFIL 80 WP e MANFIL  75  WG,
conformi ai  requisiti  dell'allegato  III  del  decreto  legislativo
194/95 e valutati alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato
VI del citato decreto legislativo. 
  In  particolare  viene  eliminato  il   riferimento   al   prodotto
fitosanitario FUNGI MZ DF (reg. n 12931)  dell'Impresa  Sivam  S.p.A,
riportato alla  riga  12  dell'allegato  al  decreto  5  giugno  2013
contenente l'elenco dei  prodotti  fitosanitari  ri-registrati  sulla
base della lettera di accesso al dossier MANFIL 80 WP. 
  Lo  stesso  prodotto  fitosanitario  viene  inserito  alla  riga  8
dell'allegato al  decreto  5  giugno  2013  contenente  l'elenco  dei
prodotti fitosanitari  ri-registrati  sulla  base  della  lettera  di
accesso  al  dossier  MANFIL  75  WP,  con  la  composizione  e  alle
condizioni indicate nella seguente tabella: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  E'  approvato  quale  parte  integrante   del   presente   decreto,
l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale  il  prodotto  deve
essere posto in commercio. 
  L'impresa titolare dell'autorizzazione e' tenuta a rietichettare le
confezioni di prodotto fitosanitario non ancora immesse in  commercio
e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le
confezioni di prodotto giacenti presso gli  esercizi  di  vendita  al
fine  della  sua  consegna  all'acquirente/utilizzatore  finale.   E'
altresi' tenuta ad adottare  ogni  iniziativa,  nei  confronti  degli
utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego  del  prodotto
fitosanitario  di   cui   trattasi,   in   conformita'   alle   nuove
disposizioni. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed  avra'  valore  di  notifica  alle   imprese
interessate. 
    Roma, 20 marzo 2014 
 
                                      Il direttore generale: Borrello