IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato". 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal Decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del  Consiglio  79/11
7/CEE e  91/414/CEE  ed  in  particolare  l'articolo  80  concernente
"misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  e   successivi   regolamenti   di
adeguamento  al  progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi   alla
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e
delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2009 di recepimento della
direttiva 2009/117/CE del Consiglio  del  25  giugno  2009,  relativo
all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, della sostanza attiva olio di paraffina con CAS n.  8042-47-5
e che ora figura nel Reg.(CE) 540/2011; 
  Visto l'articolo 2, comma 2, del  citato  decreto  ministeriale  29
dicembre 2009, secondo il quale i titolari delle  autorizzazioni  dei
prodotti  fitosanitari  contenenti  olio  di  paraffina  con  CAS  n.
8042-47-5 dovevano presentare al Ministero della salute entro  il  31
dicembre 2009, in alternativa: 
  a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, 
  b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per  l'accesso  al
proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II
del sopraccitato decreto; 
  Visto l'articolo 2, comma 3, del  citato  decreto  ministeriale  29
dicembre 2009, secondo il quale le autorizzazioni  all'immissione  in
commercio dei prodotti fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva
olio di paraffina con CAS n. 8042-47-5 non aventi i requisiti di  cui
all'articolo 1 e all'articolo 2, comma 2,  del  medesimo  decreto  si
intendono automaticamente revocate a decorrere dall'1 gennaio 2010; 
  Rilevato  che  i  titolari  delle   autorizzazioni   dei   prodotti
fitosanitari elencati nell'allegato al  presente  decreto  non  hanno
ottemperato a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2,  del  decreto
ministeriale 29 dicembre  2009  nei  tempi  e  nelle  forme  da  esso
stabiliti; 
  Ritenuto di dover  procedere  alla  pubblicazione  dell'elenco  dei
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva olio di paraffina
con CAS n. 8042-47-5 revocati ai sensi dell'articolo 2, comma 3,  del
citato decreto ministeriale 29 dicembre 2009; 
  Considerato che il citato decreto 29  dicembre  2009,  articolo  5,
comma 1, fissa al 31 dicembre 2010  la  scadenza  per  la  vendita  e
utilizzazione  delle  scorte  giacenti  in  commercio  dei   prodotti
fitosanitari revocati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del medesimo
decreto; 
 
                              Decreta: 
 
  Viene  pubblicato  l'elenco,  riportato  in  allegato  al  presente
decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva olio
di  paraffina  con   CAS   n.   8042-47-5   la   cui   autorizzazione
all'immissione in commercio,. e', stata  automaticamente  revocata  a
far  data  dall'1  gennaio  2010,  conformemente  a  quanto  disposto
dall'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 29 dicembre 2009. 
  I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui  al
comma 1 del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni  iniziativa
volta ad informare i rivenditori  e  gli  utilizzatori  dei  prodotti
fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca. 
  Il presente decreto sara' notificato in  via  amministrativa:  alle
Imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 26 febbraio 2014 
 
                                      Il direttore generale: Borrello