IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                  degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
"misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Visti i decreti con  i  quali  sono  stati  autorizzati  ad  essere
immessi in commercio i prodotti fitosanitari riportati nella  tabella
allegata al presente decreto registrati al numero, alla data, a  nome
dell'impresa a fianco indicata; 
  Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2008 di recepimento  della
direttiva 2008/69/CE della Commissione dell'l° luglio 2008,  relativo
all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, di alcune sostanze attive che  ora  figurano  nel  Reg.  (UE)
540/2011  della  Commissione,  tra  le  quali  la   sostanza   attiva
difenoconazolo,   componente   i   prodotti   fitosanitari   elencati
nell'allegato al presente decreto; 
  Visto il regolamento (UE) 1100/2011 della Commissione che  modifica
il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda  le
condizioni di approvazione della sostanza attiva difenoconazolo; 
  Considerato  che  le  imprese  titolari  delle  autorizzazioni  dei
prodotti fitosanitari  indicati  nell'allegato  al  presente  decreto
hanno ottemperato a quanto previsto dal  citato  decreto  5  novembre
2008 di recepimento della  direttiva  di  iscrizione  della  sostanza
attiva componente, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del d.m. 9 luglio  1999,  in
vigore alla data di presentazione della domanda; 
  Visto  il  parere  della  Commissione  consultiva  per  i  prodotti
fitosanitari espresso in data  16  settembre  2004,  favorevole  alla
ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che  risultano
conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in
attesa della loro valutazione secondo i principi di cui  all'allegato
VI del citato d.lgs. 194/95 nei tempi e  con  le  modalita'  definite
dalle direttive di iscrizione stesse; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato  decreto
5 novembre 2008, le imprese titolari hanno presentato, per i prodotti
fitosanitari di cui trattasi, un fascicolo conforme ai  requisiti  di
cui all'allegato III del citato d.lgs. 194/95 e che ora figurano  nel
Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, nei tempi e con le modalita'
ivi previste; 
  Considerato altresi' che e'  attualmente  in  corso  l'esame  della
documentazione per la valutazione secondo i principi uniformi di  cui
all'allegato VI  del  citato  decreto  legislativo  194/95,  che  ora
figurano  nel  Reg.  n.  546/2011  della  Commissione,  dei  prodotti
fitosanitari di cui trattasi; 
  Ritenuto pertanto, di  concedere  la  ri-registrazione  provvisoria
fino al 31 dicembre 2018 data  di  scadenza  dell'approvazione  della
sostanza  attiva   difenoconazolo   nell'allegato   I   del   decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e che  ora  figura  nel  Reg.  (UE)
540/2011   della   Commissione,   fatti   salvi   pena   la    revoca
dell'autorizzazione,  gli  adeguamenti  alle  conclusioni  dell'esame
tuttora in corso; 
 
                              Decreta: 
 
  I prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto,
registrati al numero, alla  data  e  a  nome  dell'impresa  a  fianco
indicata,  contenenti  la  sostanza   attiva   difenoconazolo,   sono
ri-registrati provvisoriamente fino al  31  dicembre  2018,  data  di
scadenza   dell'approvazione   della    sostanza    attiva    stressa
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194  e  che
ora figura nel Reg. (UE) 540/2011 della Commissione. 
  Sono fatti salvi, pena la revoca dell' autorizzazione dei  prodotti
fitosanitari in questione: 
    gli adeguamenti alle conclusioni della valutazione  dei  prodotti
stessi secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del  citato
decreto legislativo  194/95,  che  ora  figurano  nel  Reg.  (UE)  n.
546/2011 della Commissione, tuttora in corso. 
  Il presente decreto sara' notificato  in  via  amministrativa  alle
Imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 26 febbraio 2014 
 
                                      Il direttore generale: Borrello