IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legge 8 aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,  che
prevede che le Regioni e le Province autonome  che  non  possono  far
fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili  alla  data
del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata  emessa
fattura o  richiesta  equivalente  di  pagamento  entro  il  predetto
termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di cui  all'art.  3,
del medesimo decreto legge 8 aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64  e  ss.mm.ii.,  ivi
inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati  alla  data
del 31 dicembre 2012, a causa di carenza  di  liquidita',  in  deroga
all'art. 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n.  281,  con
certificazione  congiunta   del   Presidente   e   del   responsabile
finanziario, chiedono al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione  di  somme  da  destinare  ai
predetti  pagamenti,  a  valere  sulle  risorse  della  «Sezione  per
assicurare la liquidita' alle regioni e alle  province  autonome  per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili  diversi  da  quelli
finanziari e sanitari» pari a € 5.630.388.694,20 per l'anno 2013 e  €
625.598.743,80 per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 1, comma  10,  del
decreto legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, cosi' come modificato dall'art. 13,
comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n.  102,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124; 
  Visto l'art. 13, comma 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che
prevede l'incremento di € 7.218.602.175,20 della dotazione per l'anno
2014 del «Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili» di cui al citato art. 1, comma  10,  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64  e  ss.mm.ii.,  per  far  fronte  ad
ulteriori pagamenti da parte delle Regioni e  degli  enti  locali  di
debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre
2012, ovvero dei debiti per  i  quali  sia  stata  emessa  fattura  o
richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine; 
  Visto il successivo comma 9 del medesimo art. 13, che  dispone  che
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con
la Conferenza Unificata, da adottare entro il 28  febbraio  2014,  e'
stabilita la distribuzione dell'incremento di cui al predetto comma 8
tra le tre Sezioni  del  «Fondo  per  assicurare  la  liquidita'  per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», e sono fissati, in
conformita' alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3  del  citato
decreto legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ss.mm.ii., i criteri, i tempi e le
modalita' per la concessione delle maggiori risorse  alle  Regioni  e
agli enti locali, ivi inclusi le Regioni e gli enti  locali  che  non
hanno avanzato richiesta di anticipazione di liquidita' a valere  sul
predetto Fondo nell'anno 2013. 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10
febbraio 2014 che ripartisce il suddetto incremento  della  dotazione
del «Fondo per assicurare la  liquidita'  per  pagamenti  dei  debiti
certi, liquidi ed  esigibili»  tra  le  Sezioni  che  lo  compongono,
destinando,  in  particolare,  alla  «Sezione   per   assicurare   la
liquidita' alle regioni e alle province autonome  per  pagamenti  dei
debiti certi, liquidi ed esigibili diversi  da  quelli  finanziari  e
sanitari» un importo pari a 3.600 milioni di euro, al  lordo  di  100
milioni di euro, ai sensi dell'art. 1, comma 332, della legge n.  147
del 2013; 
  Visto il citato art. 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile  2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2013,  n.
64, cosi' come modificato dall'art.  2,  comma  7,  lettera  a),  del
decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, che dispone  che  la  dotazione
per il 2014 della Sezione di cui all'art.  2,  del  decreto  legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64 e ss.mm.ii., unitamente  alle  disponibilita'  non
erogate  in  prima  istanza  alla  data  del  31  dicembre  2013,  e'
destinata, entro il 31 marzo 2014,  con  le  medesime  procedure  ivi
previste, ad anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei  debiti
di cui al suddetto art. 2, richieste  in  data  successiva  a  quella
prevista dal predetto art. 2, comma 1, e, comunque, non oltre  il  28
febbraio 2014; 
  Visto l'art. 2, comma 4, del decreto legge 8 aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2013,  n.  64  e
ss.mm.ii., che dispone che alla verifica  degli  adempimenti  di  cui
alle lettere a), b) e c), del comma 3, dello stesso art. 2, ai  quali
e' subordinata l'erogazione delle anticipazioni, provvede un apposito
Tavolo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze  -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello  Stato,  coordinato  dal
Ragioniere Generale dello Stato o da un suo delegato; 
  Considerato che il suddetto Tavolo e' stato istituito con Determina
del Ragioniere Generale dello Stato n. 31457 del 12 aprile 2013; 
  Considerato che non sono stati erogati € 28.115.871,90 a seguito di
verifiche negative effettuate dal predetto Tavolo tecnico, in  merito
agli adempimenti richiesti alle Regioni e Province autonome; 
  Considerato che la Regione Calabria ha  espresso  formale  rinuncia
all'anticipazione di  liquidita'  assegnatale  per  l'anno  2014  con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 41831  del  14
maggio 2013, pari a € 149.311.338,39; 
  Considerato che alla  Regione  Siciliana  risultano  assegnate  con
decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 41831  del  14
maggio 2013 risorse per € 347.132.250,97 ai  fini  dell'anticipazione
di liquidita' di cui all'art. 2 del decreto legge 8 aprile  2013,  n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e
ss.mm.ii.; 
  Considerato  che  l'erogazione  di  € 70.939.006,12  alla   Regione
Campania da parte  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze -
Dipartimento del Tesoro,  quale  quota  parte  dell'anticipazione  di
liquidita'  assegnata  alla  Regione  con   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze n. 41831  del  14  maggio  2013,  resta
subordinata alla formale approvazione del rendiconto  2012  da  parte
del Consiglio regionale; 
  Visto l'art. 11, comma 13, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99; 
  Considerato che le richieste di anticipazione di liquidita'  per  i
pagamenti dei debiti di cui al citato art. 2, comma  1,  del  decreto
legge 8 aprile 2013, n.  35,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64 e ss.mm.ii., pervenute dalle Regioni entro
il 28 febbraio 2014 ai sensi del citato art. 1, comma 10, del decreto
legge 8 aprile 2013, n.  35,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, cosi' come modificato dall'art. 2,  comma
7, lettera a), del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120 sono pari  a
2.927,34 milioni di euro; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legge 8 aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2013,  n.  64  e
ss.mm.ii., che dispone che le somme di cui al comma 1 da concedere  a
ciascuna  Regione  sono   stabilite   con   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Considerato che l'art. 2, comma  6,  del  citato  decreto  legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64 e ss.mm.ii., dispone che il pagamento  dei  debiti
di cui all'art. 2, comma 1, deve riguardare, per  almeno  due  terzi,
residui  passivi  con  copertura  in  bilancio,  anche  perenti,  nei
confronti  degli  enti  locali,  a  fronte   dei   quali   vi   siano
corrispondenti residui attivi degli enti  locali  stessi,  ovvero  la
totalita'  dei  suddetti   residui   passivi,   ove   questi   ultimi
risultassero inferiori; 
  Considerato che l'art. 6, comma 5, del  ripetuto  decreto  legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno   2013,   n.   64   e   ss.mm.ii.,   dispone   che,   all'atto
dell'erogazione,  le  Regioni  interessate  provvedono  all'immediata
estinzione dei debiti elencati nel piano  dei  pagamenti,  fornendone
formale certificazione al citato Tavolo tecnico; 
  Considerato altresi' che l'art. 6,  comma  1,  del  citato  decreto
legge 8 aprile 2013, n.  35,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64 e ss.mm.ii., dispone che  i  pagamenti  di
cui all'art. 2, comma 1, sono effettuati dando priorita', ai fini del
pagamento, ai crediti non oggetto di cessione pro soluto e  che,  tra
piu' crediti non oggetto di cessione pro soluto,  il  pagamento  deve
essere imputato al credito piu' antico, come risultante dalla fattura
o dalla richiesta equivalente di pagamento; 
  Considerato infine che l'art. 2, comma 7, lettera  b),  del  citato
decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  13  dicembre  2013,  n.  137,  dispone  che,  ai   fini
dell'assegnazione delle anticipazioni di liquidita'  a  valere  sulla
dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'art. 2,  del  ripetuto
decreto legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno  2013,  n.  64  e  ss.mm.ii.,  nonche'  ai  fini
dell'erogazione  delle  risorse  gia'  assegnate  con   decreto   del
Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 41831 del 14 maggio  2013,
ma non ancora erogate, sono considerati anche i pagamenti dei  debiti
fuori bilancio che presentavano i  requisiti  per  il  riconoscimento
alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio  in
data  successiva  secondo  le  procedure  previste   dall'ordinamento
vigente, la cui copertura deve essere reperita nei bilanci degli enti
territoriali a valere  su  risorse  diverse  dalle  anticipazioni  di
liquidita' di cui al nominato decreto legge 8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2013,  n.  64  e
ss.mm.ii.; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Alle regioni che entro il  28  febbraio  2014  hanno  effettuato
richiesta di anticipazioni di liquidita' ai sensi dell'art. 1,  comma
10,  del  decreto  legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  cosi'   come
modificato dall'art. 2, comma 7, lettera a),  del  decreto  legge  15
ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla  legge  13
dicembre 2013, n. 137, sono attribuite, sulla  base  delle  richieste
pervenute, risorse per effettuare pagamenti di debiti  certi  liquidi
ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, di cui  all'art.  2  del
decreto legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ss.mm.ii., ovvero dei debiti per i
quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente  di  pagamento
entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di
cui all'art. 3, del medesimo decreto legge  8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2013,  n.  64  e
ss.mm.ii., ivi inclusi i  pagamenti  in  favore  degli  enti  locali,
maturati alla data del 31 dicembre  2012,  nonche'  i  pagamenti  dei
debiti  fuori  bilancio  che  presentavano   i   requisiti   per   il
riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se  riconosciuti
in bilancio  in  data  successiva.  L'importo  delle  predette  somme
attribuite a ciascuna Regione e' indicato nell'allegata  tabella  che
e' parte integrante del presente decreto. 
  2. I pagamenti di cui al presente articolo,  riguardanti  i  debiti
non estinti alla data dell'8 aprile 2013, sono effettuati, per almeno
due terzi, con riferimento ai  residui  passivi,  anche  perenti  con
copertura in bilancio, nei confronti degli enti locali, a fronte  dei
quali vi  siano  corrispondenti  residui  attivi  degli  enti  locali
stessi; qualora i predetti residui passivi risultassero inferiori,  i
pagamenti riguardano la loro totalita'. 
  3. Nell'ambito delle categorie individuate al comma 2, i  pagamenti
sono effettuati dando priorita' ai crediti non  oggetto  di  cessione
pro soluto e, tra piu' crediti non oggetto di cessione pro soluto,  a
quelli relativi al credito piu' antico, come risultante dalla fattura
o dalla richiesta equivalente di pagamento. 
  4. Le regioni  interessate  provvedono  all'estinzione  dei  debiti
elencati nel piano dei pagamenti entro il termine  di  trenta  giorni
dalla data di erogazione dell'anticipazione di  liquidita',  salvo  i
pagamenti relativi ai residui passivi perenti, per i quali il termine
e'  aumentato  a   sessanta   giorni.   Dell'avvenuto   pagamento   e
dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la  Regione
fornisce formale certificazione al Tavolo di cui all'art. 2, comma 4,
del  decreto  legge  8  aprile   2013,   n.   35,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ss.mm.ii. 
  5.  L'erogazione  delle  anticipazioni  di  liquidita'  di  cui  al
presente  decreto  da  parte  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento del tesoro  e'  subordinata,  oltre  che  alla
verifica positiva da parte  del  Tavolo  di  cui  al  comma  4  degli
adempimenti di cui all'art. 2, comma 3, lettere  a),  b)  e  c),  del
decreto legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ss.mm.ii. da parte delle  regioni,
anche alla formale certificazione dell'avvenuto pagamento  di  almeno
il 95 per  cento  dei  debiti  e  dell'effettuazione  delle  relative
registrazioni contabili da parte delle regioni stesse con riferimento
alle anticipazioni di liquidita' ricevute precedentemente. 
  Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 28 marzo 2014 
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registrazione economia e finanze, n. 976