IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24   marzo   2012,   n.   27,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture e la competitivita'» che, in particolare, all'art. 17,
comma 10, dispone l'individuazione, nel rispetto  degli  standard  di
sicurezza e della normativa tecnica in vigore a  livello  dell'Unione
europea nonche' nel rispetto dell'autonomia  delle  regioni  e  degli
enti locali, di criteri e  modalita'  per  l'erogazione  self-service
negli impianti di distribuzione del metano e del  GPL  e  presso  gli
impianti  di  compressione   domestici   di   metano,   nonche'   per
l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi, metano  e
GPL, negli impianti di rifornimento multiprodotto; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24  ottobre  2003,
n. 340, concernente «Regolamento recante disciplina per la  sicurezza
degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per  autotrazione»
e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151,  concernente  il  Regolamento  recante  «Semplificazione   della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  con  il
Ministro delle attivita' produttive, del 27 gennaio 2006,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  32  dell'8
febbraio  2006,  recante  «Requisiti  degli  apparecchi,  sistemi  di
protezione  e  dispositivi  utilizzati  in  atmosfera  potenzialmente
esplosiva, ai  sensi  della  direttiva  n.  94/9/CE,  presenti  nelle
attivita' soggette ai controlli antincendio»; 
  Ritenuto di dover modificare ed aggiornare le vigenti  disposizioni
in materia di sicurezza antincendio degli impianti  di  distribuzione
stradale di GPL per autotrazione; 
  Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.
139; 
  Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva  n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche ed integrazioni alla regola tecnica di prevenzione  incendi
  per  gli  impianti  di  distribuzione  stradale   di   G.P.L.   per
  autotrazione 
  1. Alla regola tecnica di prevenzione incendi per gli  impianti  di
distribuzione  stradale  di   G.P.L.   per   autotrazione   riportata
nell'allegato A  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
ottobre 2003, n. 340, e successive modificazioni, sono  apportate  le
modifiche  e  le  integrazioni  indicate  nell'allegato  al  presente
decreto. 
  2. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 31 marzo 2014 
 
                                             Il Ministro dell'interno 
                                                      Alfano          
       Il Ministro       
dello sviluppo economico 
          Guidi