IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco ed in particolare il comma 13; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio Centrale  del  Bilancio  al  Registro  «Visti
Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato Direttore Generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia
Italiana del Farmaco; 
  Vista la legge  23  dicembre  1996,  n.  648,  di  conversione  del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle  misure  per  il
contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione  del  tetto
di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  300
del 23 dicembre 1996; 
  Visto il provvedimento della Commissione Unica  del  Farmaco  (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n.  232
del  4  ottobre  2000,  concernente  l'istituzione  dell'elenco   dei
medicinali innovativi la cui commercializzazione  e'  autorizzata  in
altri Stati ma non  sul  territorio  nazionale,  dei  medicinali  non
ancora autorizzati ma sottoposti  a  sperimentazione  clinica  e  dei
medicinali da impiegare per una indicazione  terapeutica  diversa  da
quella  autorizzata,  da  erogarsi  a  totale  carico  del   Servizio
Sanitario   Nazionale   qualora   non   esista   valida   alternativa
terapeutica, ai sensi dell'art. 1,  comma  4,  del  decreto-legge  21
ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge  23  dicembre  1996,  n.
648; 
  Visto  ancora  il  provvedimento  CUF  datato   31   gennaio   2001
concernente il  monitoraggio  clinico  dei  medicinali  inseriti  nel
succitato elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  70  del  24
marzo 2001; 
  Atteso che il  medicinale  «peg-asparaginasi  (Oncaspar)»  e'  gia'
autorizzato in commercio in alcuni  paesi  europei  e  che  l'Azienda
titolare  dell'autorizzazione  ha   in   programma   di   richiederne
l'estensione  nel  resto  dell'Europa  attraverso  una  procedura  di
registrazione centralizzata all'EMA; 
  Tenuto conto che recenti esperienze di diversi gruppi collaborativi
hanno dimostrato che l'uso della PEG-L-ASP nel trattamento  di  prima
linea per la LLA  in  eta'  adulta  e  pediatrica  si  e'  dimostrato
efficace, con un profilo di tossicita' accettabile, simile  a  quello
osservato con il prodotto nativo e che  da  studi  internazionali  si
evince che tale farmaco e' piu' efficace nel  prevenire  le  recidive
sistemiche di malattia rispetto al prodotto nativo da E. coli; 
  Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia,
anche in considerazione della gravita' e  del  rapido  decorso  della
malattia, la prescrizione di detto medicinale  a  totale  carico  del
Servizio Sanitario Nazionale; 
  Ritenuto  necessario  dettare  le  condizioni  alle   quali   detto
medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato  provvedimento
datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso; 
  Tenuto conto della decisione assunta dalla  Commissione  consultiva
Tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione  del  10-12  marzo
2014 - stralcio verbale n. 23; 
  Ritenuto pertanto  di  includere  il  medicinale  «peg-asparaginasi
(Oncaspar)» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico  del
Servizio Sanitario  Nazionale  istituito  ai  sensi  della  legge  23
dicembre 1996, n. 648, per  le  indicazioni  terapeutiche  citate  in
premessa; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il medicinale «peg-asparaginasi (Oncaspar)» e' inserito,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge  21  ottobre  1996,  n.  536,
convertito  dalla  legge  23  dicembre  1996,  n.  648,   nell'elenco
istituito col  provvedimento  della  Commissione  Unica  del  Farmaco
citato in premessa.