IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia  fiscale  anche  al  fine  di  assicurare  il
rilancio dell'economia attraverso la riduzione del cuneo fiscale; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza  di  intervenire
in materia di revisione della spesa pubblica, attraverso la riduzione
delle spese per acquisti di beni e servizi,  garantendo  al  contempo
l'invarianza dei servizi ai  cittadini,  nonche'  per  assicurare  la
stabilizzazione della finanza pubblica, anche attraverso misure volte
a garantire la razionalizzazione, l'efficienza, l'economicita'  e  la
trasparenza dell'organizzazione degli apparati politico istituzionali
e delle autonomie locali; 
  Considerata, altresi', la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di
emanare ulteriori disposizioni in materia  di  pagamenti  dei  debiti
della pubblica amministrazione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 aprile 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
  il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
(Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati) 
 
  1. In attesa dell'intervento normativo strutturale da  attuare  con
la legge di stabilita' per l'anno 2015 e  mediante  l'utilizzo  della
dotazione del fondo di cui all'articolo  50,  comma  6,  al  fine  di
ridurre nell'immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro
e  nella  prospettiva  di  una  complessiva  revisione  del  prelievo
finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale,  finanziata
con una riduzione e riqualificazione strutturale  e  selettiva  della
spesa pubblica, all'articolo 13 del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui  redditi  di  cui
agli articoli 49, con esclusione di  quelli  indicati  nel  comma  2,
lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d),  h-bis)  e
l), sia di importo superiore a quello della detrazione  spettante  ai
sensi del comma 1, e' riconosciuto un credito, che non concorre  alla
formazione del reddito, di importo pari: 
      1) a 640 euro, se il reddito complessivo  non  e'  superiore  a
24.000 euro; 
      2) a 640 euro, se il reddito complessivo e' superiore a  24.000
euro  ma  non  a  26.000  euro.  Il  credito  spetta  per  la   parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di  26.000  euro,  diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.". 
  2. Il credito di cui al comma precedente e' rapportato  al  periodo
di lavoro nell'anno. 
  3. Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano  per  il  solo
periodo d'imposta 2014. 
  4. Per l'anno 2014, i sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e
29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600,  riconoscono  il  credito  eventualmente  spettante   ai   sensi
dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
come  modificato  dal   presente   decreto,   ripartendolo   fra   le
retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga  utile.  Il
credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e'  riconosciuto,  in  via
automatica, dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
  5. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo  unico
delle imposte sui  redditi, di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' attribuito  sugli  emolumenti
corrisposti in ciascun  periodo  di  paga  rapportandolo  al  periodo
stesso. A tal fine, il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza,
l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo
di paga e, per la differenza,  i contributi previdenziali dovuti  per
il medesimo periodo di paga, in  relazione  ai  quali,  limitatamente
all'applicazione del presente articolo, non si procede al  versamento
della  quota  determinata  ai  sensi  del  presente  articolo,  ferme
restando le aliquote di  computo  delle  prestazioni.  L'importo  del
credito riconosciuto  e   indicato  nella  certificazione  unica  dei
redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD). 
  6. L'INPS recupera i contributi di cui al comma 5 non  versati  dai
sostituti di imposta alle gestioni  previdenziali  rivalendosi  sulle
ritenute da versare mensilmente  all'Erario  nella  sua  qualita'  di
sostituto d'imposta. 
  7. In relazione alla effettiva modalita' di fruizione  del  credito
di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad  apportare,  con   propri  decreti,  le  necessarie
variazioni di bilancio compensative, anche tra l'entrata e la  spesa,
al fine di consentirne la corretta rappresentazione contabile.