IL DIRETTORE GENERALE 
    per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto l'art. 9, comma 1, del  Regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di
qualita' dei prodotti agricoli e alimentari che consente  allo  Stato
membro di accordare,  a  titolo  transitorio,  protezione  a  livello
nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione; 
  Visto l'art. 12, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, relativo alle
disposizioni nazionali  per  l'attuazione  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012
sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; 
  Vista la domanda presentata dall'Associazione Marsicana  Produttori
Patate Soc. Coop. Agricola, con sede in Celano (AQ), Borgo Strada  14
n. 87, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Patata
del Fucino, ai sensi del citato regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Vista la nota protocollo n. 21081 del 20 marzo 2014 con la quale il
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  ritenendo
che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  21
novembre 2012, ha trasmesso all'organismo comunitario  competente  la
predetta domanda di registrazione; 
  Vista l'istanza con la quale  l'Associazione  Marsicana  Produttori
Patate Soc.  Coop.  Agricola,  ha  chiesto  la  protezione  a  titolo
transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del predetto
Regolamento (UE) n.  1151/2012,  espressamente  esonerando  lo  Stato
italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari
e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e   futura,
conseguente all'eventuale mancato accoglimento della  citata  istanza
di riconoscimento della indicazione geografica protetta, ricadendo la
stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a
titolo provvisorio faranno uso; 
  Considerato che la protezione di cui  sopra  ha  efficacia  solo  a
livello nazionale, ai sensi dell'articolo  l'art.  9,  comma  4,  del
citato regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Ritenuto di dover assicurare certezza  alle  situazioni  giuridiche
degli interessati all'utilizzazione della  denominazione  Patata  del
Fucino, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di
riconoscimento della indicazione geografica protetta; 
  Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma  di  decreto
che,  in  accoglimento  della  domanda   avanzata   dall'Associazione
Marsicana  Produttori  Patate  Soc.  Coop.  Agricola,   assicuri   la
protezione  a  titolo  transitorio  e  a  livello   nazionale   della
denominazione  Patata  del  Fucino,  secondo   il   disciplinare   di
produzione consultabile nel sito istituzionale  di  questo  Ministero
all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E'  accordata  la  protezione  a  titolo  transitorio   a   livello
nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1,  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 del Parlamento Europeo e  del  Consiglio  del  21  novembre
2012, alla denominazione Patata del Fucino.