Premessa. 
    Il presente atto di indirizzo viene adottato ai  sensi  dell'art.
3-quinquies del decreto legge 25 settembre 2009, n.  135,  convertito
con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. Il comma 4 di
tale disposizione prevede, infatti, che  i  controlli  antimafia  sui
contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti  aventi
ad oggetto, lavori,  servizi  e  forniture  relativi  all'Esposizione
universale in  programma  a  Milano  nel  2015  (EXPO  2015)  vengano
effettuati con l'osservanza  delle  linee-guida  adottate  da  questo
Comitato, anche in deroga alla vigente normativa antimafia. 
    Sulla base di tali previsioni sono state gia' adottate due  linee
guida: la prima, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 19 aprile 2011, ha definito le modalita' delle attivita'
di verifica antimafia,  concentrando  tra  l'altro  nel  prefetto  di
Milano la competenza al rilascio  delle  informazioni  per  tutte  le
imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori connessi all'EXPO  2015.
La seconda  -  adottata  sulla  scia  della  direttiva  del  Ministro
dell'Interno in data 28 ottobre  2013  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del  7  dicembre  2013  -  ha
reindirizzato l'attivita' di controllo, secondo un innovativo modello
d'azione  che  valorizza  l'importante  contributo  della   Direzione
nazionale antimafia  e  il  ruolo  informativo  e  di  analisi  della
Direzione investigativa antimafia. 
    Le indicazioni contenute in questi due atti  di  indirizzo  hanno
focalizzato l'attenzione su un primo ciclo di interventi, riguardanti
la  realizzazione  del  sito  espositivo,  cioe'  la  cd.  «piastra»,
destinato ad ospitare i padiglioni dei Paesi aderenti. 
    Con l'approssimarsi della data di inizio di EXPO, a tale fase sta
seguendo  quella  ulteriore   in   cui,   completate   le   attivita'
infrastrutturali  di  base,  si  rendera'  necessario  procedere   ad
interventi funzionali al montaggio e all'allestimento  dei  manufatti
destinati agli S.p.a.zi espositivi, nonche' alla loro fruizione. 
    Inoltre,  con   l'inizio   della   manifestazione,   diventeranno
predominanti le forniture  e  le  prestazioni  di  servizi  necessari
all'organizzazione  e  allo  svolgimento  dei  numerosi   eventi   in
programma. Secondo recenti valutazioni  predittive,  tale  evoluzione
portera' ad un notevole  accrescimento  del  numero  degli  operatori
economici, ampliando di conseguenza l'area potenziale dei controlli. 
    Questa fase, di imminente avvio, sara' soprattutto caratterizzata
dal rapido e sostenuto avvicendamento delle imprese  impegnate  nelle
diverse  attivita',  determinando  una  situazione   di   turn   over
estremamente dinamica e allo stesso tempo frammentata e pulviscolare. 
    Anche  l'organizzazione  degli  eventi   che   punteggeranno   lo
svolgimento di EXPO potra' caratterizzarsi in termini simili. 
    Appare dunque necessario sulla base di tali  premesse  apprestare
nuove  e  ulteriori  indicazioni  che   fluidifichino   i   controlli
antimafia, senza pregiudicarne incisivita' ed efficacia. 
    D'altronde, molte delle attivita'  imprenditoriali  che  verranno
interessate  non  si  inquadrano  ne'  sono   riferite   ai   settori
«sensibili», per i quali sono operative, come  noto,  le  cd.  «white
list», istituite ai sensi dell'art.  1,  comma  52,  della  legge  n.
190/2012 e del decreto del  Presidente  della  Repubblica  18  aprile
2013. 
    Altre ancora, invece, delle attivita'  che  verranno  in  rilievo
saranno eseguite, su incarico di EXPO 2015 S.p.a.,  da  soggetti  che
rientrano tra i quelli indicati dall'art. 83,  comma  1,  del  Codice
antimafia, e, come tali, esclusi, ai sensi del  successivo  comma  3,
lettera b) dello stesso articolo, dalle verifiche antimafia. 
    In virtu'  dell'inevitabile  maggior  carico  di  lavoro  che  si
prevede, e dell'esigenza di garantire una sempre maggiore celerita' e
speditezza dell'azione di controllo, senza abbassarne minimamente  il
livello, in coerenza con quanto previsto  dalla  circolare  del  sig.
Ministro dell'interno del 19  aprile  2013,  il  prefetto  di  Milano
potra'  procedere  ad  un  potenziamento  della  «task  force»   gia'
istituita presso la prefettura di  Milano,  attraverso  l'apporto  di
ulteriore personale delle Forze di polizia, nonche' di personale  del
Corpo di polizia locale di Milano, in tale ultimo caso attraverso  la
stipula  in  sede  locale  di  uno  specifico  Protocollo  di  intesa
operativo,  che  ne  preveda  l'utilizzo   soltanto   per   finalita'
amministrative istruttorie. 
Allestimento degli stand e attivita' organizzativa degli eventi. 
    1. I soggetti. 
    Si precisa che la presente direttiva fa riferimento ad  attivita'
contrattuali commissionate da EXPO 2015 S.p.a.,  ai  fini  sia  della
realizzazione  e  allestimento  del  Padiglione  Italia,  sia   delle
attivita' che saranno svolte  per  la  realizzazione  e  allestimento
degli stand espositivi degli altri Paesi per la parte che  non  venga
direttamente eseguita da questi ultimi. 
    Ne sono quindi  escluse  quelle  eventuali  attivita'  che  siano
affidate direttamente dagli stessi Paesi espositori, con  riferimento
ai quali continueranno ad applicarsi le prescrizioni contenute  nella
seconda edizione delle linee-guida del dicembre 2013. 
    2. Le attivita'. 
      2.1.  Rientrano  nel  perimetro  della  presente  direttiva  le
attivita' di  realizzazione  e  allestimento  degli  stand  e  quelle
connesse alla organizzazione degli eventi tematici che si svolgeranno
nel corso della manifestazione internazionale. 
    Per quanto concerne le attivita' di realizzazione e  allestimento
esse verranno a riguardare una congerie di  interventi  difficilmente
catalogabili a priori secondo il principio del «numerus  clausus»,  e
richiederanno  l'acquisto,  la  fornitura  e  la  posa  in  opera  di
materiali e prodotti di vario tipo, tra i  quali  rientrano,  a  mero
titolo esemplificativo, i materiali metallici, i prodotti  in  legno,
in gomma o materiale plastico, i  prodotti  chimici,  i  prodotti  di
elettronica,  materiali  di  arredo,  materiali  tessili  e  impianti
tecnologici. 
    Potendo anche trattarsi di prodotti di  manifattura  artigianale,
appare opportuno puntualizzare che le imprese  individuali  artigiane
sono  comunque  esenti  dalla   normativa   sull'acquisizione   della
documentazione antimafia, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera  d)
del Codice antimafia. Nel caso in cui dovessero comunque insorgere, a
questo o ad altro titolo,  incertezze  applicative,  al  prefetto  di
Milano, alla luce degli indirizzi contenuti nella  presente  e  nelle
precedenti linee guida, adottera' i provvedimenti necessari, sentita,
anche in via telematica, la  locale  sezione  specializzata,  tenendo
informato questo Comitato. 
    Resta fermo che sono qui considerati l'acquisto e  la  fornitura,
con o senza posa in opera, di materiali e prodotti non  ricadenti  in
settori merceologici a rischio, per i quali continuano ad applicarsi,
senza alcuna eccezione , le  previsioni  contenute  nelle  precedenti
linee-guida; sicche' qualora  gli  interventi  di  realizzazione  dei
manufatti (cosiddetta construction)  dovessero  comportare  attivita'
promiscue, anche solo in parte caratterizzate dal ricorso  a  lavori,
servizi e forniture «sensibili», i controlli antimafia  sui  relativi
affidamenti non dovranno subire alcuna variazione procedurale. 
      2.2. Per quanto riguarda le attivita' di  organizzazione  delle
varie manifestazioni in cui si articolera' l'EXPO, si conferma che  i
controlli antimafia dovranno  seguire,  in  linea  di  principio,  le
procedure di cui alla linea-guida del 7 dicembre 2013, ad  esclusione
di quelle attivita' per le quali vengono qui introdotte  prescrizioni
diverse. 
    Sono  ricomprese  nell'ambito  della  presente   linea-guida   le
attivita' organizzative che, similmente a quelle di cui al punto 2.1,
non presentano ne' particolari profili  di  rischio,  ne'  comportano
interventi di operatori economici in settori sensibili. Pertanto,  vi
sono incluse le attivita' di  montaggio  e  smontaggio  di  strutture
temporanee destinate ad ospitare l'evento,  nonche'  tutte  le  altre
attivita' gia' indicate  nel  precedente  paragrafo,  ove  necessarie
all'allestimento di tali strutture. 
    Restano in ogni caso attratte  nel  sistema  di  controllo  della
seconda edizione delle linee-guida del 7 dicembre 2013, le  attivita'
che, secondo le evidenze investigative, presentano  comunque  profili
particolari di rischio, ancorche' non ricomprese tra  quelle  oggetto
delle white list. In questo  ambito  si  iscrivono  le  attivita'  di
ristorazione e di catering, nonche'  quelle  di  pulizia  delle  aree
interne ed esterne dei padiglioni o delle strutture temporanee  e  di
sistemazione e manutenzione delle aree destinate a verde. 
    Eventuali altre attivita' a rischio potranno essere segnalate  al
prefetto di Milano dalla DIA e dal GICEX in ragione  dei  rispettivi,
precipui compiti di controllo e di intelligence investigativa. In tal
caso il prefetto di Milano,  sentita  la  Sezione  specializzata  del
Comitato, potra' procedere ad estendere  le  procedure  di  controllo
rafforzato anche alle attivita' oggetto di segnalazione. 
    Invece, per le attivita' di carattere  collaterale  alla  singola
manifestazione, come ad esempio quelle di copertura  mediatica  e  di
promozione   pubblicitaria,   di   ricevimento   e   assistenza,   di
intrattenimento spettacolare, eccetera,  i  controlli  seguiranno  il
regime ordinario del Codice antimafia. 
    3. Le procedure. 
    Per le attivita' di cui al punto  2  la  procedura  di  controllo
antimafia, in considerazione della estesissima platea degli operatori
economici coinvolti, richiede necessari  correttivi,  allo  scopo  di
scongiurare possibili appesantimenti o ingolfamenti che andrebbero  a
discapito della complessiva efficienza ed efficacia del sistema delle
verifiche. 
    A  tal  fine,  le  suddette  attivita'  saranno  esentate   dalle
verifiche antimafia, qualora l'importo del contratto  o  subcontratto
sia pari o inferiore a 100 mila  euro,  a  condizione  che  l'impresa
interessata presenti a EXPO 2015 S.p.a. l'autocertificazione  di  cui
all'art.  89  del  Codice  antimafia  concernente   l'assenza   delle
situazioni automaticamente interdittive alla conclusione di  rapporti
con  la  pubblica  amministrazione.  La  soglia  indicata,   comunque
ampiamente inferiore a quella prevista dall'art. 83, comma 3, lettera
e) del Codice antimafia, consentira',  di  raggiungere  un  sensibile
obiettivo di semplificazione, e  di  concentrare  i  controlli  negli
ambiti piu' significativi. 
    Per le attivita' di carattere collaterale di  cui  al  precedente
paragrafo 2.2 che seguono il regime ordinario dei controlli  previsto
dal codice antimafia, l'esenzione dalle  verifiche  antimafia  al  di
sotto della soglia comunitaria  dei  150  mila  euro  sara'  comunque
subordinata alla condizione che l'impresa interessata presenti a EXPO
2015 S.p.a.  l'autocertificazione  di  cui  all'art.  89  del  Codice
antimafia  concernente  l'assenza  delle  situazioni  automaticamente
interdittive  alla  conclusione   di   rapporti   con   la   pubblica
amministrazione. 
    Resta comunque fermo anche per questi  contratti  il  divieto  di
frazionamento di cui all'art. 91, comma 2, del Codice antimafia. 
    I contratti e i subcontratti rientranti  nell'area  di  esenzione
dovranno essere oggetto di comunicazione da parte di EXPO 2015 S.p.a.
alla prefettura  di  Milano  e  i  relativi  dati  andranno  inseriti
nell'Anagrafe degli esecutori, a cura della stessa societa'. 
    Tale prescrizione dovra' essere accuratamente osservata in quanto
funzionale ad una particolare esigenza  di  monitoraggio  consistente
nel verificare la sussistenza di  eventuali  ipotesi  di  artificioso
frazionamento delle  attivita'  contrattuali,  posto  in  essere  con
finalita' elusive. 
    E' evidente, infatti, che la ricorrenza di piu'  affidamenti  nei
confronti della medesima impresa che superino complessivamente, anche
con  piu'  contratti,  il  limite  dei  100  mila  euro,  ovvero   il
superamento di tale soglia per effetto  di  variazione  contrattuale,
comporta  l'applicazione  del  sistema  di  verifiche  di  cui   alle
precedenti edizioni delle linee-guida. 
    Qualora tali approfondimenti, che dovranno avere lo stesso  grado
di  accuratezza   delle   informazioni   antimafia,   abbiano   esito
liberatorio, la prefettura di Milano procedera': i) a  darne  notizia
ad EXPO 2015 S.p.a., in maniera che tale informazione, ottimizzando i
tempi, sia utilizzabile anche per  eventuali  successivi  affidamenti
che riguardino lo stesso operatore, d'importo anche superiore  a  100
mila euro; a tal fine, EXPO 2015 S.p.a. dovra' richiedere all'impresa
interessata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' circa
l'invarianza, rispetto al  momento  di  rilascio  della  liberatoria,
degli  assetti  amministrativi,  gestionali  e  proprietari  di   cui
all'art. 85 del Codice  antimafia;  ii)  ad  inserire  il  nominativo
dell'operatore economico  sottoposto  a  screening  in  una  apposita
sezione  dell'Anagrafe  degli  esecutori,  apprestata  da  EXPO  2015
S.p.a., che verra' costantemente aggiornata  anche  sulla  scorta  di
eventuali variazioni societarie intervenute. 
    In tal modo, i controlli verranno a  seguire  da  una  parte  una
logica anticipatoria, in forza di un principio  introdotto  nell'art.
12, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998,
oggi trasfuso nell'art. 95, comma 3 del Codice  antimafia;  principio
che, peraltro, ha trovato applicazione per  accertamenti  preliminari
nei  settori  sensibili  in  virtu'  della  direttiva  del   Ministro
dell'interno 23 giugno 2010, (cosiddetta direttiva cave); dall'altra,
verranno ad ispirarsi ad un  principio  dinamico,  non  dissimile  da
quello su cui si fondano le white  list,  che  garantisce  anche  uno
snellimento delle procedure. 
    Sempre  in  questa  logica,  un  eventuale  esito   interdittivo,
conseguente agli approfondimenti in questione, verra'  comunicato  ad
EXPO 2015 S.p.a., per gli effetti  di  cui  all'art.  94  del  Codice
antimafia  e,  qualora  si  tratti   di   operatore   gia'   presente
nell'Anagrafe degli esecutori, per il relativo aggiornamento. 
Ulteriori indicazioni. 
    Nella  prospettiva  evolutiva  descritta  in  premessa,   saranno
verosimilmente frequenti anche situazioni in cui uno stesso operatore
economico, nei cui confronti  e'  gia'  stata  emessa  l'informazione
antimafia liberatoria secondo le procedure rafforzate  di  controllo,
risulti in seguito affidatario  di  altri  contratti  o  subcontratti
nell'ambito delle procedure di gara gestite da EXPO 2015 S.p.a. 
    In  presenza  di  simili  situazioni,   la   reiterazione   delle
verifiche, quando la documentazione antimafia rilasciata e' ancora in
corso di validita'  ai  sensi  dell'art.  86,  comma  2,  del  Codice
antimafia,  potrebbe  non  dare  luogo  a  «utilita'  marginali»  per
l'azione di prevenzione quando l'impresa interessata non abbia  fatto
registrare modificazioni negli assetti societari. 
    Nell'ottica  quindi  di   evitare   ridondanze   che   potrebbero
ripercuotersi negativamente sull'economia complessiva del sistema  di
controllo per EXPO,  e  analogamente  a  quanto  si  e'  indicato  al
paragrafo 3 ove e' stato richiamato  il  principio  di  funzionamento
delle white list, si  ravvisa  anche  qui  l'utilita'  di  introdurre
alcuni accorgimenti capaci di realizzare positive economie di scala. 
    Si ritiene, pertanto, che per le imprese  presenti  nell'Anagrafe
degli  esecutori,  nei  riguardi  delle  quali   sia   stata   emessa
un'informazione antimafia liberatoria, EXPO 2015  S.p.a.  non  dovra'
ripresentare la richiesta di  rilascio  dell'informazione  antimafia,
allorquando  l'impresa  stessa  sia   stata   destinataria   di   una
liberatoria in corso di validita'. In  tal  caso,  EXPO  2015  S.p.a.
dovra'  fornire  soltanto  alla  prefettura  di  Milano  gli  estremi
salienti del contratto o subcontratto. 
    Tale semplificazione  e'  tuttavia  subordinata,  in  analogia  a
quanto  previsto  al  paragrafo  3,   alla   presentazione   di   una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', con  la  quale  il
legale rappresentante attesti che  rispetto  al  momento  in  cui  fu
rilasciata l'originaria informazione antimafia  liberatoria,  non  si
sono verificati mutamenti negli assetti amministrativi, gestionali  e
proprietari indicati all'art. 85 del Codice antimafia. 
    Tale dichiarazione sostitutiva dovra'  essere  parimenti  inviata
alla prefettura di Milano. 
    Resta fermo, beninteso, che nel caso in  cui  siano  sopraggiunti
elementi  da  cui  emerga  la  sussistenza   di   un   tentativo   di
infiltrazione mafiosa a carico  dell'impresa,  la  stessa  prefettura
procedera'     all'adozione      dell'interdittiva,      informandone
immediatamente EXPO  2015  S.p.a.,  anche  prima  della  scadenza  di
validita' della liberatoria. 
    Le presenti linee-guida entrano in vigore dal  giorno  successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.