Il Ministro dell'economia e delle finanze 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
  Visto l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, il quale ha previsto che a decorrere  dal  1°  gennaio  2012  le
operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma
diretta sia indiretta, da parte delle  amministrazioni  inserite  nel
conto economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione,  come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  con
l'esclusione degli enti  territoriali,  degli  enti  previdenziali  e
degli enti del servizio sanitario nazionale,  nonche'  del  Ministero
degli  affari  esteri  con  riferimento  ai  beni  immobili   ubicati
all'estero, sono subordinate alla verifica  del  rispetto  dei  saldi
strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  16
marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23  aprile  2012,  n.
95, recante «Modalita' di attuazione dell'articolo 12, comma  1,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111», e in particolare  l'articolo  2,
in base al quale le predette amministrazioni comunicano al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   del   Tesoro   e
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,  entro  il  31
dicembre di ogni  anno,  un  piano  triennale  di  investimento,  che
evidenzi per ogni anno le operazioni di acquisto e di  vendita  degli
immobili,  ed  entro  il  30  giugno  di   ciascun   anno   eventuali
aggiornamenti, essendo la realizzazione dei singoli piani subordinata
alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica,
da  effettuarsi  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, da adottarsi entro sessanta giorni dal termine  fissato
per la presentazione dei piani  medesimi,  ad  esclusione  di  quelli
redatti per un importo complessivo inferiore ad € 500.000,  i  quali,
in coerenza con il ricordato articolo  2,  possono  essere  posti  in
essere trascorsi trenta giorni dalla obbligatoria comunicazione senza
che siano state formulate osservazioni; 
  Visto l'articolo 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
(legge  di  stabilita'  2013),  con  il  quale  sono  stati  inseriti
nell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  i  commi  da
1-bis a 1-sexies; 
  Visto il comma 1-bis dell'articolo 12 del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel  caso
di operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la verifica del
rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione  del
decreto previsto dal comma 1 e' effettuata  anche  sulla  base  della
documentata  indispensabilita'  e  indilazionabilita'  attestata  dal
responsabile del procedimento, mentre la  congruita'  del  prezzo  e'
attestata dall'Agenzia del  demanio,  previo  rimborso  delle  spese,
fatto salvo quanto previsto dal contratto  di  servizi  stipulato  ai
sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.
300; 
  Considerato che il predetto comma 1-bis  prevede  che  le  relative
modalita' di attuazione  sono  stabilite  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
  Ravvisata la necessita' di disciplinare le modalita' di  attuazione
del citato articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, al fine di rendere possibili, a decorrere dal 1°  gennaio  2014,
le attivita' finalizzate all'acquisto di immobili, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Ambito applicativo 
 
  1. Il presente decreto  costituisce  integrazione  del  decreto  16
marzo 2012 per la disciplina delle attivita' di acquisto di  immobili
effettuate a titolo oneroso, a decorrere dal 1° gennaio  2014,  sotto
qualsiasi  forma,  sia  diretta  sia  indiretta,   da   parte   delle
amministrazioni  inserite  nel  conto  economico  consolidato   della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge  31
dicembre 2009, n. 196,  con  l'esclusione  degli  enti  territoriali,
degli  enti  previdenziali  e  degli  enti  del  servizio   sanitario
nazionale, nonche' del Ministero degli affari esteri con  riferimento
ai beni immobili ubicati all'estero.