IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 117, secondo comma, lettera  r),  della  Costituzione,
che attribuisce allo Stato la legislazione  esclusiva  nella  materia
del coordinamento  informativo  statistico  e  informatico  dei  dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni e agli enti locali in attuazione del capo I  della  legge  15
marzo 1997, n. 59», il quale all'art. 118 individua le funzioni  e  i
compiti  amministrativi  che  restano  allo  Stato  in  ordine   alle
attivita'  di  informazione  e   di   coordinamento   informativo   e
statistico; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8  febbraio  2002,
n.  33,  S.O.,  recante  «Definizione  dei  Livelli   Essenziali   di
Assistenza»; 
  Visto l'Accordo - quadro tra il Ministro della sanita', le  regioni
e le province autonome, sancito dalla Conferenza  permanente  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella
seduta del 22 febbraio 2001 (Rep. atti n. 1158) relativo al piano  di
azione coordinato per  lo  sviluppo  del  Nuovo  Sistema  Informativo
Sanitario Nazionale (NSIS), che all'art. 6 stabilisce che le funzioni
di indirizzo, coordinamento e controllo delle fasi di attuazione  del
NSIS,  debbano  essere  esercitate   congiuntamente   attraverso   un
organismo denominato «Cabina di Regia»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 14 giugno 2002,  con
il quale e' stata istituita la Cabina di Regia per  lo  sviluppo  del
NSIS; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  nella  seduta
del 23 marzo 2005 (Rep. Atti n. 2271),  in  attuazione  dell'art.  1,
commi 173 e  180,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e  in
particolare l'art. 3, ai sensi del quale: 
    la definizione e il continuo adeguamento nel tempo dei  contenuti
informativi  e  delle  modalita'  di  alimentazione  del  NSIS,  come
indicato al comma 5, sono affidati alla Cabina di Regia  del  NSIS  e
vengono recepiti  dal  Ministero  della  salute  con  propri  decreti
attuativi, compresi i flussi informativi  finalizzati  alla  verifica
degli standard qualitativi e quantitativi dei Livelli  Essenziali  di
Assistenza; 
    il conferimento dei dati al Sistema Informativo  Sanitario,  come
indicato al comma 6, e'  ricompreso  tra  gli  adempimenti  cui  sono
tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico
dello Stato di cui all'art. 1, comma 164,  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311; 
  Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  nella  seduta
del 3 dicembre 2009 (Rep. Atti n. 243) sul Nuovo Patto per la  salute
2010-2012, e in particolare: 
    l'art. 4, secondo  cui  ai  fini  dell'accesso  al  finanziamento
integrativo   del   Servizio   sanitario   nazionale,   costituiscono
adempimento regionale gli adempimenti  derivanti  dalla  legislazione
vigente e quelli derivanti dagli Accordi e dalle  Intese  intervenute
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano; 
    l'art. 17 sul NSIS, che dispone una proroga dei compiti  e  della
composizione della Cabina di regia del NSIS  fino  alla  stipula  del
nuovo Accordo di riadeguamento della composizione e  delle  modalita'
di funzionamento della stessa; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  sanita'  23  dicembre  1996,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  28  gennaio  1997,   n.   22,
concernente «Modelli di  rilevazione  dei  flussi  informativi  sulle
attivita' gestionali ed economiche delle aziende sanitarie  locali  e
delle aziende ospedaliere»,  e  successive  modificazioni,  il  quale
prevede,  attraverso  il  modello  HSP.14,   la   rilevazione   delle
apparecchiature tecnico biomediche di diagnosi e cura presenti  nelle
strutture di ricovero pubbliche, private accreditate  e  private  non
accreditate, nonche', attraverso il modello  STS.14,  la  rilevazione
delle apparecchiature tecnico biomediche di diagnosi e cura  presenti
nelle  strutture   sanitarie   territoriali   pubbliche   e   private
accreditate; 
  Considerata  la  necessita'  di  estendere  la  rilevazione   della
apparecchiature sanitarie anche alle strutture  territoriali  private
non accreditate allo scopo di realizzare un inventario nazionale  per
le  esigenze  di  vigilanza  e  controllo   sull'utilizzo   di   tali
apparecchiature in tutte le strutture sanitarie per le  finalita'  di
tutela della salute pubblica; 
  Visto il parere favorevole espresso dalla Cabina di Regia del  NSIS
nella seduta del 10 febbraio  2010  per  l'avvio  di  uno  studio  di
fattibilita'  per  la  raccolta   di   informazioni   relative   alle
apparecchiature  sanitarie  in  uso  presso  le  strutture  sanitarie
pubbliche, private accreditate e private non accreditate; 
  Vista la nota DGSI/1955/P del 31  maggio  2010  con  cui  e'  stato
istituito presso il Ministero della salute un gruppo di  lavoro,  con
la partecipazione di  regioni  e  Agenzia  nazionale  per  i  servizi
regionali (Agenas),  per  la  definizione  dell'anzidetto  studio  di
fattibilita'; 
  Vista l'approvazione del menzionato studio di fattibilita' da parte
della Cabina di Regia del NSIS nella seduta del 21 maggio 2013; 
  Visto il parere espresso dalla  Cabina  di  Regia  del  NSIS  nella
seduta del 9 luglio 2013 sullo schema di decreto di  istituzione  del
flusso informativo per il monitoraggio delle  grandi  apparecchiature
sanitarie in uso presso le  strutture  sanitarie  pubbliche,  private
accreditate e private non accreditate; 
  Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  ai
sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n. 281, reso nella seduta del 20 febbraio 2014 (Rep. atti n. 14/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Definizioni e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente  decreto  si  applica  alle  grandi  apparecchiature
sanitarie in uso presso le  strutture  sanitarie  pubbliche,  private
accreditate e private non accreditate. 
  2.  Per  grandi   apparecchiature   sanitarie   si   intendono   le
apparecchiature  sanitarie  rilevanti  ai  fini  dell'erogazione  dei
Livelli Essenziali di Assistenza nonche' di rilievo economico per  il
Servizio Sanitario Nazionale presenti presso le  strutture  sanitarie
pubbliche, private accreditate e private non accreditate. 
  3. In fase di prima applicazione il presente decreto si applica  al
primo elenco di  grandi  apparecchiature  sanitarie  individuate  nel
disciplinare tecnico di cui all'Allegato  1,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto (di seguito, «disciplinare tecnico»).
In considerazione della rapida evoluzione  tecnologica,  tale  elenco
puo' essere ampliato con le modalita' previste dall'art. 6.