IL CONSIGLIO 
 
  Visto l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  il
quale dispone che l'Autorita' per la vigilanza sui  lavori  pubblici,
ai fini della copertura dei costi relativi al proprio  funzionamento,
determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa  dovute
dai soggetti, pubblici e  privati,  sottoposti  alla  sua  vigilanza,
nonche' le relative modalita' di riscossione; 
  Visto l'art. 1, comma 65, della predetta legge, che pone  le  spese
di funzionamento dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori  pubblici
a carico del mercato di competenza, per  la  parte  non  coperta  dal
finanziamento a carico del bilancio dello Stato; 
  Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 con il quale l'Autorita' per la vigilanza  sui  lavori  pubblici,
con sede in Roma, istituita dall'art. 4 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, assume la denominazione di Autorita'  per  la  vigilanza  sui
contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture,  in  seguito
denominata «Autorita'»; 
  Visto l'art. 8, comma  12,  dello  stesso  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, che prevede che all'attuazione dei nuovi compiti
l'Autorita' fa fronte senza nuovi  e  maggiori  oneri  a  carico  del
bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge  23
dicembre 2005, n. 266; 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2014) ed, in particolare, l'allegata tabella «C» da cui
risulta che per il  triennio  2014  -  2016  non  e'  previsto  alcun
trasferimento dal bilancio dello Stato a favore dell'Autorita'; 
  Visto l'art. 1, comma 416, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,
con il quale viene disposto che: 
    per  gli  anni  2014,  2015  e  2016  dovra'  essere   attribuita
all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali una  quota
pari ad 2 milioni di euro delle entrate di cui all'art. 1, comma  67,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
    per  gli  anni  2014  e  2015  dovra'  essere   attribuita   alla
Commissione di garanzia dell'attuazione della  legge  sullo  sciopero
nei servizi pubblici essenziali una quota pari a 0,17 milioni di euro
delle entrate di cui all'art. 1, comma 67, della  legge  23  dicembre
2005, n. 266; 
  Visto l'art. 1, comma 414, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,
che prevede la  restituzione  delle  somme  trasferite  all'Autorita'
Garante della Concorrenza e del Mercato nel triennio 2010 -  2012  ai
sensi dell'art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191
ed, in particolare, la restituzione di  € 7,7  milioni  di  euro  per
l'anno 2014 e le restanti somme, pari a 14,7 milioni di euro,  in  10
annualita' costanti a partire dal 2015; 
  Ritenuta la necessita' di coprire, per  l'anno  2014,  i  costi  di
funzionamento  dell'Autorita',  per  la  parte  non  finanziata   dal
bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di  competenza  nel
rispetto comunque del limite massimo dello 0,4 per cento  del  valore
complessivo del mercato stesso  cosi'  come  previsto,  dall'art.  1,
comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
  Considerato che l'art. 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n.
266 dispone che le deliberazioni con le quali sono fissati i  termini
e le modalita'  di  versamento  sono  sottoposte  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, sentito il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, per l'approvazione con proprio decreto  entro  venti  giorni
dal ricevimento e che, decorso tale termine  senza  che  siano  state
formulate osservazioni, dette deliberazioni divengono esecutive; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Soggetti tenuti alla contribuzione 
 
  1. Sono  obbligati  alla  contribuzione  a  favore  dell'Autorita',
nell'entita' e con le modalita' previste dal presente  provvedimento,
i seguenti soggetti pubblici e privati: 
    a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori  di  cui  agli
articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,
anche nel caso in cui  la  procedura  di  affidamento  sia  espletata
all'estero; 
    b) gli operatori economici, nazionali  e  esteri,  che  intendano
partecipare  a  procedure  di  scelta  del  contraente  attivate  dai
soggetti di cui alla lettera a); 
    c) gli organismi di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.