Premesso che: 
    a)  le  SOA  (societa'  organismi  di  attestazione),  per  poter
ottenere  l'autorizzazione   allo   svolgimento   dell'attivita'   di
attestazione del  possesso  dei  requisiti  di  qualificazione  delle
imprese devono, ai sensi dell'art 68, c.2, del Regolamento di cui  al
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, come gia'  previsto  dall'art.  10  del
D.P.R. n. 34/2000, presentare alla  Autorita'  la  relativa  istanza,
corredata, tra l'altro, da «un documento  contenente  la  descrizione
delle procedure che, conformemente a quanto stabilito  all'Autorita',
saranno utilizzate per l'esercizio...» dell'attivita' medesima; 
    b) in attuazione del citato art. 10  del  previgente  regolamento
D.P.R. n.  34/2000  l'Autorita'  ha  adottato  la  determinazione  n.
41/2000 del 27  luglio  2000,  indicando  i  criteri  a  cui  le  SOA
avrebbero dovuto attenersi per la redazione  del  documento  relativo
alle descrizione delle procedure da adottare per  il  rilascio  delle
attestazioni in conformita' alle  prescrizioni  regolamentari  allora
vigenti; 
    c) sussiste la necessita' di adeguare i criteri  contenuti  nella
suddetta  determinazione  alle   nuove   disposizioni   regolamentari
introdotte dal D.P.R. n. 207/2010,  nonche'  di  fornire  indicazioni
integrative mutuate dall'esperienza applicativa maturata dall'entrata
in vigore del sistema di qualificazione SOA; 
    d)  le  SOA,  pur  essendo  organismi   privati,   nell'esercizio
dell'attivita' di attestazione per gli esecutori di  lavori  pubblici
svolgono  una  funzione  certificatoria  di   natura   pubblicistica,
finalizzata al rilascio di  una  attestazione,  con  valore  di  atto
pubblico, destinata ad avere una  particolare  efficacia  probatoria.
L'interesse pubblico al corretto svolgimento  di  tale  attivita'  di
certificazione, pertanto, deve  ritenersi  prevalente  sull'interesse
privatistico alla libera organizzazione della attivita'  di  impresa,
con    conseguente    necessita'    delle    SOA    di    conformarsi
nell'organizzazione e nelle procedure adottate  ai  criteri  indicati
dall'Autorita', anche con la presente determinazione, rispondenti  ad
esigenze di garanzia ed al rilievo pubblicistico delle funzioni e dei
compiti ad esse attribuiti. 
  Considerato che: 
    a) le indicazioni di  cui  alla  presente  determinazione  devono
tener conto degli obblighi a carico delle SOA, sanciti  dall'art.  70
del DPR 207/2010, di: a) comportarsi  con  diligenza,  correttezza  e
trasparenza, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del  codice;
b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti  da  qualificare
ed operare in modo da assicurare adeguata informazione; c)  agire  in
modo da garantire imparzialita' ed equo trattamento; d) assicurare  e
mantenere l'indipendenza richiesta dalle disposizioni  del  codice  e
del regolamento;  e)  disporre  di  risorse  e  procedure,  anche  di
controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza;  f)
verificare la veridicita' e la sostanza  delle  dichiarazioni,  delle
certificazioni e delle documentazioni, di cui agli articoli 78 e  79,
presentate  dai  soggetti  cui  rilasciare  l'attestato,  nonche'  il
permanere  del  possesso  dei  requisiti  di  cui  all'art.  78;   g)
rilasciare  l'attestazione  di  qualificazione   conformemente   alla
documentazione prodotta dall'impresa  e  verificata  ai  sensi  della
lettera f); 
    b) le suddette indicazioni devono tener conto della  opportunita'
del  massimo  ricorso  a  processi  informatizzati  e,  pertanto,   a
tecnologie informatiche; 
    c) per la valutazione e la verifica dei requisiti previsti  dagli
articoli 78 e 79 del D.P.R. 207/2000 le SOA sono  tenute  altresi'  a
conformarsi agli atti adottati dall'Autorita' contenenti le modalita'
di dimostrazione dei requisiti stessi. 
  Indica i seguenti criteri  cui  le  SOA  devono  attenersi  per  la
redazione/aggiornamento del  documento  relativo  alle  procedure  da
adottare per il rilascio degli attestati di qualificazione. 
1) Elementi costitutivi del documento. 
  Il documento deve essere costituito: 
    a) da una relazione nella quale vengono esplicitati  e  descritti
sistematicamente ed esaurientemente: 
      gli obiettivi di politica aziendale (mercato  territoriale  nel
quale si vuole operare, sviluppo in termini di  clientela,  piano  di
rientro degli investimenti ecc, ecc.)  perseguiti  e  le  prestazioni
offerte; 
      l'organizzazione aziendale  con  l'individuazione  delle  varie
figure  professionali,  dei  titoli/esperienze   necessari   per   lo
svolgimento delle funzioni e l'inquadramento delle stesse all'interno
dell'organico,  nonche'  delle  mansioni  svolte  all'interno   della
procedura aziendale delle SOA e la sua funzionalita' alle procedure; 
      le attivita'  che  saranno  svolte  con  le  indicazioni  delle
connesse procedure aziendali e delle loro sequenze temporali, nonche'
dei soggetti che, secondo l'organigramma, provvedono ad attuarle; 
      il contenuto delle  varie  fasi  e  sottofasi  delle  procedure
operative  e  il  raccordo  delle  stesse  con   l'organigramma   con
l'indicazione del responsabile o dei responsabili delle varie fasi  e
sottofasi e dei relativi livelli di competenza; 
      le  modalita'  di  accertamento   della   sussistenza   e   del
mantenimento in capo al personale  delle  SOA  dei  requisiti  morali
previsti dall'attuale art. 64, comma 6, del  D.P.R.  n.  207/2010  in
conformita' con gli atti adottati dall'Autorita' in materia; 
      la modulistica impiegata  nelle  varie  fasi  e  sottofasi  dei
procedimenti istruttori; 
      l'attrezzatura  informatica  e  la   sua   funzionalita'   alle
procedure anche alla luce degli obblighi di cui all'art. 67, comma 5,
del D.P.R. n. 207/2010; 
      le procedure di controllo interno; 
      la  possibilita'  di   un   aggiornamento   controllato   delle
variazioni  alle  procedure  che  la  SOA  o  l'Autorita'  riterranno
necessario introdurre; 
      la illustrazione delle modifiche delle procedure attraverso  un
idoneo metodo di identificazione e  di  indicazione  dello  stato  di
revisione; 
      la trasmissione, entro 30 giorni  dalla  loro  adozione,  degli
aggiornamenti, all'Autorita' che, qualora ne rilevi carenze o errori,
lo restituisce alla SOA perche' queste insufficienze siano eliminate. 
    b) da uno  o  piu'  elaborati  tecnici,  grafici  e  descrittivi,
necessari  ad  illustrare  i  singoli  momenti  in  cui  si  articola
l'attivita'  di  attestazione  (diagrammi  a  blocchi,  Gantt,  Pert,
regolamenti   interni,   moduli,   modelli,   format    e    analoghe
strumentazioni). 
    c) dai modelli contrattuali che, ai sensi dell'art. 1341  e  1342
del C.C.,  si  intendono  adottare  i  quali  non  possono  prevedere
clausole  che,  per  qualsiasi  motivo,  possono  essere  considerate
vessatorie (esonero di responsabilita', modalita'  di  pagamento  del
corrispettivo particolarmente onerose,  previsioni  di  decadenza,  e
simili), devono disciplinare il rapporto contrattuale nel rispetto di
quanto previsto nel D.P.R. n. 207/2010, indicando  in  particolare  i
casi  di  sospensione  del  termine  ai  fini  dell'acquisizione   di
chiarimenti o di integrazioni documentali (art. 70, comma 1,  lettera
b, e art. 76, comma 3, del D.P.R. 207/2010), nonche' le modalita'  ed
i tempi delle richieste di tali ulteriori  informazioni;  gli  stessi
devono inoltre indicare il termine di preavviso delle  visite  presso
le  imprese  e  la  composizione  del   soggetto   o   dei   soggetti
incaricabili. 
2) Flussi procedurali operativi. 
  La relazione nella descrizione  delle  procedure  aziendali  dovra'
illustrare i  flussi  procedurali  operativi  di  seguito  descritti,
nell'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente  documento,
che si ritengono necessarie per assicurare le garanzie minime in tema
di certezza dei rapporti contrattuali instaurati dalle  SOA  con  gli
operatori   economici,   nonche'   di   trasparenza   e   correttezza
dell'attivita' di attestazione. 
  In particolare, la SOA dovra' illustrare/codificare almeno i flussi
relativi a: 
    a) Fase pre-contrattuale e Stipula del contratto. 
  Nella descrizione dei flussi inerenti la  fase  pre-contrattuale  e
contrattuale, la SOA dovra' dare atto di aver previsto sistemi idonei
ad assicurare: 
    la provenienza della  richiesta  di  qualificazione  direttamente
dall'impresa, con  esclusione  di  richieste/istanze  provenienti  da
soggetti terzi intermediari; 
    la trasmissione dello schema  di  contratto  predisposto  per  la
relativa sottoscrizione esclusivamente nei riguardi dell'impresa  con
esclusione di trasmissione a soggetti terzi, nonche' la conservazione
della  documentazione  attestante  la  predetta  trasmissione  e   la
ricezione da parte dell'impresa; 
    nelle  ipotesi  di  conclusione  del  contratto  a  distanza,  la
provenienza dall'impresa del contratto  firmato  in  originale  e  la
conservazione  della  documentazione  attestante  tale   provenienza,
nonche' l'attribuzione al contratto di un numero di protocollo  e  di
data, riferita  al  giorno  di  effettiva  ricezione  del  contratto,
risultando ammessa l'anticipazione del contratto a mezzo  fax  o  pec
dall'indirizzo dell'impresa; 
    l'identita' e la legittimita'  del  soggetto  sottoscrittore  del
contratto ad agire per conto dell'impresa richiedente l'attestazione; 
    un  sistema  che  consenta  la  registrazione  del  contratto,  a
prescindere dalle modalita' adottate per il relativo perfezionamento,
secondo un ordine cronologico progressivo, con l'attribuzione  di  un
numero identificativo dell'atto recante anche la  data  di  effettiva
conclusione  dello  stesso,  nonche'  la  previsione  della  consegna
all'impresa  di  una  copia  del   contratto   registrato   e   della
conservazione della documentazione attestante la predetta consegna; 
    la  trasmissione  all'Autorita'  dei   contratti   stipulati   in
adempimento degli obblighi previsti dall'art. 76, comma 4, del D.P.R.
n. 207/2010, secondo le modalita' indicate dall'Autorita'. 
    b) Raccolta, gestione ed analisi della documentazione. 
  Nella descrizioni dei flussi inerenti  la  presente  fase,  la  SOA
dovra' dare atto di aver previsto sistemi idonei ad assicurare: 
    la provenienza dall'impresa dei documenti necessari ai fini della
qualificazione con  esclusione  dell'operato  di  terzi  intermediari
nella   consegna   della   documentazione,   anche   attraverso    la
sottoscrizione da parte dell'impresa di una dichiarazione  contenente
un elenco dettagliato dei documentati consegnati alla SOA; 
    che ogni attivita' istruttoria compiuta dalla SOA  sia  preceduta
dall'acquisizione  della   dichiarazione   dell'impresa   in   merito
all'avvenuta  presentazione   della   documentazione   afferente   la
specifica attivita'; 
    che le dichiarazioni sostitutive presentate dall'impresa ai sensi
del D.P.R. n.  445/2000  in  merito  al  possesso  dei  requisiti  di
qualificazione  e   alla   documentazione   presentata   garantiscano
l'assunzione di  responsabilita'  dell'impresa  sul  contenuto  delle
dichiarazioni medesime, che, in  particolare,  con  riferimento  alla
trasmissione delle certificazioni di esecuzione dei lavori,  dovranno
riportare i principali dati identificativi del certificato  (e  della
relativa   documentazione   a   corredo)   e   dei   lavori   nonche'
l'attestazione  di  conformita'  di  tali  certificazioni  ai  lavori
effettivamente eseguiti; 
    la registrazione dei  documenti  in  entrata  in  ogni  fase  del
procedimento di attestazione, anche mediante consegna brevi manu, con
l'apposizione di un numero di protocollo e data, nonche'  del  numero
identificativo del contratto di attestazione; 
    la predisposizione di sistemi  di  controllo  interno,  idonei  a
garantire l'effettiva acquisizione di ogni documento in entrata e  la
distribuzione ai soggetti competenti; 
    una  celere  verifica  della  completezza  della   documentazione
trasmessa  dall'impresa  al  fine  di  consentire  una  tempestiva  e
puntuale richiesta all'impresa di integrazione  della  documentazione
nel rispetto dei termini per la conclusione dell'istruttoria; 
    l'impossibilita' da parte della SOA di trasferire ai  fini  della
qualificazione la documentazione gia' in  possesso  della  stessa  in
quanto  ricompresa  nei  fascicoli  di  precedenti  attestazioni  dei
soggetti  danti  causa  dell'impresa  attestanda;  in  tali  casi  la
documentazione  dovra'  essere  nuovamente  presentata   dall'impresa
avente causa con l'assolvimento di tutte le formalita'  previste  per
la fase dell'acquisizione dei documenti da parte della  SOA.  Qualora
la  documentazione  risulti  gia'  agli  atti  della  SOA  in  quanto
ricompresa in  precedenti  fascicoli  di  attestazione  della  stessa
impresa  attestanda,  la  SOA   sara'   tenuta   ad   acquisire   una
dichiarazione dell'impresa volta ad indicare i documenti che  intende
utilizzare  nella  nuova  istruttoria,  consentendo   alla   SOA   il
trasferimento dei documenti riportati nella dichiarazione. 
    c) Modalita' di accertamento della veridicita' e  della  sostanza
della documentazione presentata ai fini della qualificazione e  della
relativa verifica  dei  requisiti  generali,  economico-finanziari  e
tecnico organizzativi delle imprese. 
  Nella descrizioni dei flussi inerenti  la  presente  fase,  la  SOA
dovra' dare atto di aver previsto sistemi idonei ad assicurare: 
    che le modalita' di accertamento  presso  i  soggetti  depositari
delle informazioni  necessarie  alla  verifica  siano  conformi  alle
prescrizioni  normative  ed  alle  specifiche   indicazioni   fornite
dall'Autorita' con propri atti e che  siano  svolte  con  tempistiche
tali  da  garantire  l'acquisizione  dei   riscontri   dei   soggetti
interpellati nel rispetto dei termini  previsti  per  la  conclusione
delle istruttorie di qualificazione; 
    le  verifiche  della  veridicita'  delle  dichiarazioni  e  della
documentazione  presentata  ai  fini  della  qualificazione  dovranno
essere condotte  con  la  massima  cura  e  puntualita',  curando  la
corretta individuazione e legittimazione del soggetto da interpellare
ed estendendo le verifiche e  i  correlati  approfondimenti  sino  al
raggiungimento di profili di certezza; 
    la tracciabilita' delle richieste di verifica e dell'acquisizione
dei relativi riscontri. 
    d)  Esecuzione  di  visite  presso  le  imprese  cui   rilasciare
l'attestato di qualificazione. 
  Nella descrizioni dei flussi inerenti  la  presente  fase,  la  SOA
dovra' dare atto di aver previsto sistemi idonei ad assicurare: 
    l'utilizzo di un apposito  manuale  per  gli  accertamenti  e  le
visite presso le imprese sottoposte a  valutazioni  per  il  rilascio
dell'attestazione; 
    la tracciabilita' e la conservazione  dei  relativi  atti/verbali
attinenti la visita ispettiva effettuata. 
    e) Chiusura istruttoria di qualificazione. 
  Nella descrizioni dei flussi inerenti  la  presente  fase,  la  SOA
dovra' dare atto di aver previsto sistemi idonei ad assicurare: 
    l'individuazione,    nel    rispetto    della     struttura     e
dell'articolazione organizzatoria della stessa SOA, dei soggetti  che
intervengono a vario titolo nelle diverse fasi procedurali in cui  si
articola  l'attivita'  di  attestazione  della  SOA  ivi  compresi  i
responsabili delle Aree Legale, Economica  e  Tecnica  e  dell'Organo
preposto al rilascio o al diniego dell'attestazione; 
    che  venga  accertato  alla  data  della  delibera  di   rilascio
dell'attestazione l'assenza di circostanze sopravvenute nel corso del
procedimento di attestazione a carico dell'impresa attestanda  idonee
ad incidere negativamente sul riconoscimento dei  requisiti,  nonche'
la validita' delle certificazioni attinenti  alla  dimostrazione  dei
requisiti; 
    l'assolvimento degli obblighi informativi previsti dall'art.  76,
comma 4 e 77, comma 7 del D.P.R. n. 207/2010 e degli  adempimenti  in
merito alla trasmissione all'Autorita' delle  attestazioni  ai  sensi
dell'art. 70, comma 6 del D.P.R. n. 207/2010. 
    f) Gestione delle richieste di variazioni delle attestazioni. 
  Nella descrizione dei flussi operativi  relativi  alle  istruttorie
conseguenti alle richieste di variazioni delle attestazioni  che  non
producono effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della
qualificazione  nonche'   delle   richieste   di   variazioni   delle
attestazioni  che  producono  effetti  diretti  sulle   categorie   e
classifiche oggetto della qualificazione, le SOA  dovranno  osservare
le prescrizioni sopra descritte in quanto  applicabili  in  relazione
alla tipologia di verifica richiesta. 
    g) Gestione delle segnalazioni e dei reclami. 
  Nella descrizioni dei flussi inerenti  la  presente  fase,  la  SOA
dovra' dare atto di aver previsto  sistemi  atti  ad  assicurare  una
tempestiva  valutazione  della  segnalazione  e/o  reclamo  ricevuto,
nonche' l'inoltro al soggetto segnalante di una  risposta  contenente
gli elementi di fatto e di diritto posti  a  fondamento  dell'operato
della SOA, dando segnalazione all'Autorita' dei casi  di  particolare
complessita'  che  non  trovano   soluzione   nei   precedenti   atti
dell'Autorita'. 
    h) Gestione delle comunicazioni  e  informazioni  tra  la  SOA  e
l'Autorita' e tra la SOA ed i soggetti  da  qualificare  in  modo  da
garantire la tempestivita' dell'esame della corrispondenza in entrata
e la tempestivita' e completezza della corrispondenza in uscita. 
    i) Archiviazione dei documenti e gestione degli archivi. 
  Nella descrizioni dei flussi inerenti  la  presente  fase,  la  SOA
dovra' dare atto di aver previsto sistemi idonei ad assicurare: 
    che il fascicolo di attestazione sia archiviato in forma cartacea
o  elettronica  in  coerenza  con  le  indicazioni  di   cui   Codice
dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. n°  82/2005  e  s.m.i.)  ed  in
particolare con le regole tecniche in materia  di  conservazione  dei
documenti informatici, che attengono  in  concreto  alla  completa  e
corretta archiviazione digitale  del  fascicolo  istruttorio  e  alla
definizione  delle  misure  volte  a   garantire   l'integrita',   la
disponibilita'  e   la   riservatezza   dello   stesso,   attualmente
disponibili, in attesa  delle  registrazione  e  pubblicazione  sulla
Gazzetta Ufficiale, sul sito web dell'Agenzia per  l'Italia  Digitale
(www.agid.gov.it); 
    che il fascicolo di attestazione abbia un  codice  identificativo
che consenta il ritrovamento e la pronta consultazione dei  documenti
seguendo criteri logici e comprensibili; 
    che la gestione degli archivi consenta la  preventiva  conoscenza
da parte dell'Autorita' della dislocazione territoriale degli  stessi
e l'agevole reperibilita' della documentazione anche in occasione  di
visite ispettive da parte degli organi deputati  alla  vigilanza  sul
sistema di qualificazione; 
    l'individuazione di un soggetto responsabile della gestione degli
archivi; 
    la predisposizione di sistemi di sicurezza atti  a  garantire  la
corretta conservazione e custodia della documentazione presso la sede
e/o  presso   gli   archivi,   la   corretta   movimentazione   della
documentazione nei casi di eventuali necessita' di spostamento  della
medesima,  nonche'  l'accessibilita'  esclusivamente   al   personale
autorizzato in modo da garantire la riservatezza per i terzi; 
    la conservazione della documentazione e degli atti utilizzati per
il  rilascio  dell'Attestazione  nel  rispetto  di  quanto   previsto
dall'art. 40, comma 9-bis del Codice dei Contratti  pubblici  per  un
periodo di dieci anni anche  dopo  la  cessazione  dell'attivita'  di
attestazione; 
    il   trasferimento   della   documentazione   di    attestazione,
nell'ipotesi  di   sospensione   e   decadenza   dell'Autorizzazione,
fallimento,  cessazione  dell'attivita'  di  attestazione,  alla  SOA
indicata dall'impresa o, in caso di inerzia, dall'Autorita' ai  sensi
dell'art. 73, comma 8 del regolamento attuativo del codice. 
    j) Controllo interno. 
  Nella descrizioni dei flussi inerenti  la  presente  fase,  la  SOA
dovra' dare atto di aver previsto sistemi idonei ad assicurare: 
    che il controllo sia affidato  ad  un  apposito  ed  indipendente
organo aziendale; 
    un'adeguata preventiva identificazione e valutazione  dei  rischi
finalizzata  ad  individuare  gli  eventi  in   grado   di   incidere
negativamente sul conseguimento degli obbiettivi e sulla  regolarita'
dell'operato; 
    che  sia  monitorato  il  livello  di  performance  dei  processi
aziendali, la corretta applicazione delle procedure operative  ed  il
persistere   dei   requisiti   di   trasparenza,   indipendenza    ed
imparzialita' sia di processo che del personale; 
    che sia prevista una efficace verifica  della  rispondenza  delle
attivita' stesse, delle  connesse  procedure  interne  e  dei  flussi
informativi, ai compiti assegnati dal D.P.R. 207/2010 e dal  presente
documento alle SOA, individuando specificamente  le  modalita'  e  la
periodicita' dell'effettuazione della suddetta verifica; 
    che l'attivita' di controllo sia documentata  in  modo  da  poter
essere sottoposta a verifica da parte dell'Autorita'; 
    che sia prevista la elaborazione di indicatori rilevanti ai  fini
del miglioramento delle prestazioni aziendali; 
    che  siano  previste  le  procedure  correttive  da  seguire   in
dipendenza delle osservazioni e  rilievi  effettuati  dall'organo  di
controllo interno nonche' quelle finalizzate ad ottimizzare nel tempo
il servizio fornito e l'organizzazione aziendale. 
    3) Ulteriori indicazioni per la predisposizione del documento. 
  Le procedure devono essere predisposte sulla base delle  norme  UNI
CEI EN ISO/IEC 17020:2012 nonche' nel rispetto delle disposizioni del
D.P.R. 207/2010 tenendo conto in particolare dei  principi  contenuti
nell'art. 70 secondo cui le procedure: 
    a) devono  garantire  il  rispetto  dei  principi  di  diligenza,
correttezza, trasparenza e imparzialita'; 
    b) devono prevedere adeguati livelli di responsabilita' ed essere
tali  da  assicurare  e   mantenere   l'indipendenza   di   giudizio,
l'imparzialita' e l'equo trattamento di ogni soggetto cui  rilasciare
o negare l'attestato di qualificazione. 
    c) devono essere tali da  consentire  alla  SOA,  successivamente
all'ottenimento dell'autorizzazione e  ove  la  stessa  lo  ritenesse
opportuno  e  utile,  di  richiedere  ad  un  organismo  regolarmente
accreditato la certificazione della qualita' aziendale conforme  alle
norme europee serie UNI EN ISO 9001. 
  I contenuti della presente determinazione dovranno essere osservati
sia  dagli  Organismi  di  Attestazione  in  sede  di  richiesta   di
autorizzazione ai sensi dell'art. 68  del  D.P.R.  n.  207/2010,  sia
dagli Organismi  gia'  autorizzati  ai  fini  dell'aggiornamento  del
manuale gia' in uso qualora non rispondente ai criteri ivi  indicati,
da effettuare entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione  del
presente atto. L'accertamento da  parte  dell'Autorita'  del  mancato
aggiornamento nei sensi suesposti o della  mancata  osservanza  delle
procedure previste nei manuali approvati  dall'Autorita'  e  conformi
alla presente Determinazione comportera' i  necessari  e  conseguenti
provvedimenti  sanzionatori  dell'Autorita'  a   carico   delle   SOA
inadempienti ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. n. 207/2010. 
  Nella redazione del documento la SOA  dovra'  in  ogni  parte  fare
esplicito riferimento ad  ognuna  delle  indicazioni  della  presente
determinazione in modo che ne sia possibile un immediato controllo  e
valutazione. 
    Roma, 23 aprile 2014 
 
                                               Il Presidente: Santoro 
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 8 maggio 2014 
Il Segretario: Esposito