Il  Ministero  degli  affari  esteri,  in  attuazione  di  quanto
previsto dall'art. 25 della legge 24 gennaio 1979,  n.  18,  relativa
all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti  all'Italia,
acquisito il parere favorevole  della  Commissione  affari  esteri  e
comunitari della Camera  dei  deputati  e  della  Commissione  affari
esteri,   emigrazione   del   Senato   della   Repubblica,    nonche'
l'autorizzazione prevista dal quarto comma  del  citato  art.  25  da
parte del Consiglio dei ministri, comunica che sono state  raggiunte,
con i singoli Paesi dell'Unione europea, le intese atte  a  garantire
le condizioni richieste dalla legge  per  l'esercizio  del  voto  dei
cittadini italiani ivi residenti.