IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la direttiva n. 2000/29/CE dell'8 maggio 2000, concernente le
misure  di  protezione  contro  l'introduzione  nella  Comunita'   di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la  loro
diffusione nella Comunita', e successive modificazioni; 
  Vista la direttiva n. 2002/89/CE del  Consiglio,  del  28  novembre
2002, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai  prodotti  vegetali  e
contro   la   loro   diffusione   nella   Comunita',   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  214  e  successive
modifiche,  relativo  all'attuazione   della   direttiva   2002/89/CE
concernente le  misure  di  protezione  contro  l'introduzione  e  la
diffusione nella Comunita' di  organismi  nocivi  ai  vegetali  o  ai
prodotti vegetali; 
  Vista la decisione di esecuzione della commissione 2012/535/UE  del
26 settembre 2012 relativa a  misure  urgenti  di  prevenzione  della
propagazione nell'Unione di  Bursaphelenchus  xylophilus  (Steiner  e
Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino)  che  abroga  la  decisione
2006/133/CE; 
  Ritenuto di dover aggiornare la normativa nazionale  per  prevenire
la  diffusione  nel   territorio   della   Repubblica   italiana   di
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode
del pino) attraverso il recepimento  della  Decisione  di  esecuzione
della Commissione 2012/535/UE; 
  Acquisito il parere del Comitato Fitosanitario  Nazionale,  di  cui
all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 , espresso
nella seduta del 18 e 19 settembre 2013; 
  Acquisito il parere favorevole della Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento  e
di Bolzano, espresso nella seduta del 20 febbraio 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Scopo e definizioni 
 
  1. La lotta contro Bursaphelenchus xylophilus  (Steiner  e  Buhrer)
Nickle et al. (di seguito "nematode del  pino")  e'  obbligatoria  su
tutto il territorio della Repubblica italiana al fine di contrastarne
l'introduzione e la diffusione. 
  2. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) "piante sensibili": piante (ad eccezione di frutti e semi)  di
Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea  A.  Dietr.,  Pinus  L.,
Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr.; 
    b) "legname sensibile": il legname di conifere (Coniferales),  ad
eccezione del legname segato e dei tronchi di Taxus L. e di Thuja L.; 
    c) "cortecce sensibili": le cortecce di conifere (Coniferales); 
    d) "luogo di  produzione":  qualsiasi  luogo  o  sito  gestito  o
utilizzato come unica unita' di produzione; 
    e) "vettore": i  coleotteri  appartenenti  al  genere  Monochamus
Megerle in Dejean, 1821; 
    f) "stagione di volo del vettore": il periodo dal 1° aprile al 31
ottobre, tranne nel caso in cui una diversa durata della stagione  di
volo  del  vettore  abbia  una  giustificazione  tecnico-scientifica,
tenendo conto  di  un  margine  di  sicurezza  di  quattro  settimane
supplementari all'inizio e alla fine della stagione di volo prevista; 
    g) "materiale da imballaggio in legno": il legname o  i  prodotti
in legno utilizzati  per  sostenere,  proteggere  o  trasportare  una
merce, in forma di casse, cassette, gabbie,  cilindri  ed  imballaggi
simili,  palette  di  carico   semplici,   palette-casse   ed   altre
piattaforme  di  carico,  spalliere  di  palette,   paglioli,   anche
effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti, ad eccezione  del
legno  trasformato  mediante  colla,  calore  o   pressione   o   una
combinazione  di  questi  fattori  e  del  materiale  da  imballaggio
interamente costituito di legno di spessore non superiore a 6 mm; 
    h) "zona delimitata": e' costituita dalla zona in  cui  e'  stata
rilevata la presenza del nematode del pino ("zona infestata") e dalla
zona circostante quella infestata, ("zona cuscinetto").