IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la direttiva n. 2000/29/CE dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modificazioni; Vista la direttiva n. 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modifiche, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Vista la decisione di esecuzione della commissione 2012/535/UE del 26 settembre 2012 relativa a misure urgenti di prevenzione della propagazione nell'Unione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) che abroga la decisione 2006/133/CE; Ritenuto di dover aggiornare la normativa nazionale per prevenire la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) attraverso il recepimento della Decisione di esecuzione della Commissione 2012/535/UE; Acquisito il parere del Comitato Fitosanitario Nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 , espresso nella seduta del 18 e 19 settembre 2013; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 20 febbraio 2014; Decreta: Art. 1 Scopo e definizioni 1. La lotta contro Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (di seguito "nematode del pino") e' obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana al fine di contrastarne l'introduzione e la diffusione. 2. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "piante sensibili": piante (ad eccezione di frutti e semi) di Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr.; b) "legname sensibile": il legname di conifere (Coniferales), ad eccezione del legname segato e dei tronchi di Taxus L. e di Thuja L.; c) "cortecce sensibili": le cortecce di conifere (Coniferales); d) "luogo di produzione": qualsiasi luogo o sito gestito o utilizzato come unica unita' di produzione; e) "vettore": i coleotteri appartenenti al genere Monochamus Megerle in Dejean, 1821; f) "stagione di volo del vettore": il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre, tranne nel caso in cui una diversa durata della stagione di volo del vettore abbia una giustificazione tecnico-scientifica, tenendo conto di un margine di sicurezza di quattro settimane supplementari all'inizio e alla fine della stagione di volo prevista; g) "materiale da imballaggio in legno": il legname o i prodotti in legno utilizzati per sostenere, proteggere o trasportare una merce, in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti, ad eccezione del legno trasformato mediante colla, calore o pressione o una combinazione di questi fattori e del materiale da imballaggio interamente costituito di legno di spessore non superiore a 6 mm; h) "zona delimitata": e' costituita dalla zona in cui e' stata rilevata la presenza del nematode del pino ("zona infestata") e dalla zona circostante quella infestata, ("zona cuscinetto").