IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
               IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 
 
  Visto il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si  compone
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni  principali,  e  di
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i
servizi  indivisibili  (TASI),  a  carico  sia  del  possessore   che
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa  sui  rifiuti  (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
  Visto il comma 688 dello stesso articolo 1 della legge n.  147  del
2013, il quale prevede, tra l'altro, che il versamento della TASI  e'
effettuato, in deroga all'articolo  52  del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  nonche',  tramite
apposito bollettino di conto corrente postale al quale  si  applicano
le disposizioni di cui al citato articolo17, in quanto compatibili; 
  Visto il medesimo comma 688 a norma  del  quale,  tra  l'altro,  il
versamento  della  TASI  e'  effettuato   nei   termini   individuati
dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.
23 ed e' consentito il pagamento  in  unica  soluzione  entro  il  16
giugno di ciascun anno; 
  Visto il comma 689 dello stesso articolo 1 della legge n.  147  del
2013, a norma del  quale,  con  uno  o  piu'  decreti  del  direttore
generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e
delle finanze,  di  concerto  con  il  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani,  sono
stabilite le modalita' di versamento, assicurando  in  ogni  caso  la
massima semplificazione  degli  adempimenti  da  parte  dei  soggetti
interessati, e prevedendo, in  particolare,  l'invio  di  modelli  di
pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori; 
  Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
472, che in materia di ravvedimento stabilisce che il pagamento delle
sanzioni deve essere eseguito contestualmente  alla  regolarizzazione
del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti,  nonche'
al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso  legale  con
maturazione giorno per giorno; 
  Visto il  Regolamento  recante  norme  sui  servizi  di  BancoPosta
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2001,
n. 144; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  recante  le
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
  Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale 
 
  1. Sono  approvati  i  modelli  di  bollettino  di  conto  corrente
postale, allegati al presente decreto (Allegati 2 e  3),  predisposti
secondo  le  caratteristiche  tecniche  rese  note   sulla   Gazzetta
Ufficiale -  Foglio  Inserzioni  -  n.  115  del  19  maggio  2001  e
successive modificazioni, che possono essere utilizzati, a  decorrere
dall'anno  2014,  per  il  versamento  del  tributo  per  i   servizi
indivisibili (TASI). 
  2. Il contribuente puo' effettuare il versamento della TASI  presso
gli Uffici Postali ovvero  tramite  servizio  telematico  gestito  da
Poste Italiane S.p.A.; in tale ultimo caso, il contribuente riceve la
conferma dell'avvenuta operazione con le modalita'  previste  per  il
Servizio di collegamento  telematico.  Unitamente  alla  conferma  di
avvenuta operazione, il contribuente riceve l'immagine  virtuale  del
bollettino  conforme  al  modello  di  cui  al  comma  1  ovvero  una
comunicazione in formato testo contenente tutti i dati identificativi
del bollettino e  del  bollo  virtuale  di  accettazione.  L'immagine
virtuale  del  bollettino  o  la  comunicazione  in   formato   testo
costituisce la prova del pagamento e del giorno in cui esso e'  stato
eseguito.