IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE di concerto con IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Visto il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; Visto il comma 688 dello stesso articolo 1 della legge n. 147 del 2013, il quale prevede, tra l'altro, che il versamento della TASI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche', tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo17, in quanto compatibili; Visto il medesimo comma 688 a norma del quale, tra l'altro, il versamento della TASI e' effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ed e' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; Visto il comma 689 dello stesso articolo 1 della legge n. 147 del 2013, a norma del quale, con uno o piu' decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalita' di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori; Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che in materia di ravvedimento stabilisce che il pagamento delle sanzioni deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno; Visto il Regolamento recante norme sui servizi di BancoPosta approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani; Decreta: Art. 1 Approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale 1. Sono approvati i modelli di bollettino di conto corrente postale, allegati al presente decreto (Allegati 2 e 3), predisposti secondo le caratteristiche tecniche rese note sulla Gazzetta Ufficiale - Foglio Inserzioni - n. 115 del 19 maggio 2001 e successive modificazioni, che possono essere utilizzati, a decorrere dall'anno 2014, per il versamento del tributo per i servizi indivisibili (TASI). 2. Il contribuente puo' effettuare il versamento della TASI presso gli Uffici Postali ovvero tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane S.p.A.; in tale ultimo caso, il contribuente riceve la conferma dell'avvenuta operazione con le modalita' previste per il Servizio di collegamento telematico. Unitamente alla conferma di avvenuta operazione, il contribuente riceve l'immagine virtuale del bollettino conforme al modello di cui al comma 1 ovvero una comunicazione in formato testo contenente tutti i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione. L'immagine virtuale del bollettino o la comunicazione in formato testo costituisce la prova del pagamento e del giorno in cui esso e' stato eseguito.