IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 di attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale; Visto l'art. 2, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, il quale definisce l'ufficio centrale di collegamento come l'ufficio nazionale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati Membri nel settore della cooperazione amministrativa; Visto l'art. 3, comma 2, del medesimo decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, il quale prevede che "Il Direttore Generale delle Finanze, con apposito provvedimento, designa l'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento ai fini dell'attivita' di cooperazione amministrativa a norma del presente decreto." Visto l'art. 3, comma 4, del suddetto decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, il quale individua, tra gli altri, il servizio di collegamento presso il Dipartimento delle Finanze quale ufficio competente allo scambio di informazioni in materia di tributi locali, nel rispetto delle norme che disciplinano i singoli tributi; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 settembre 2012, concernente "Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, concernente il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149, di attuazione della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure; Visto il decreto del Direttore generale delle finanze del 5 agosto 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2013, recante: "Designazione dell'Ufficio centrale di collegamento del Dipartimento delle finanze previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149, ai fini del recepimento della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure"; Tenuto conto dell'attuale assetto organizzativo dell'Amministrazione fiscale italiana Dispone Art. 1 Individuazione dell'ufficio centrale di collegamento 1. L'ufficio centrale di collegamento e' individuato nel Dipartimento delle finanze, Direzione relazioni internazionali, ed agisce, mediante delega dell'autorita' competente, quale responsabile principale della cooperazione amministrativa con gli Stati membri.