IL DIRETTORE GENERALE 
                            DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 4 marzo  2014,  n.  29  di  attuazione
della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione  amministrativa
nel settore fiscale; 
  Visto l'art. 2, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo
4 marzo 2014,  n.  29,  il  quale  definisce  l'ufficio  centrale  di
collegamento come l'ufficio  nazionale  responsabile  principale  dei
contatti con gli altri Stati Membri nel  settore  della  cooperazione
amministrativa; 
  Visto l'art. 3, comma 2, del medesimo decreto legislativo  4  marzo
2014, n. 29, il  quale  prevede  che  "Il  Direttore  Generale  delle
Finanze, con apposito provvedimento, designa  l'ufficio  centrale  di
collegamento e i servizi di collegamento ai  fini  dell'attivita'  di
cooperazione amministrativa a norma del presente decreto." 
  Visto l'art. 3, comma 4, del suddetto decreto legislativo  4  marzo
2014, n. 29, il quale  individua,  tra  gli  altri,  il  servizio  di
collegamento presso  il  Dipartimento  delle  Finanze  quale  ufficio
competente allo scambio di informazioni in materia di tributi locali,
nel rispetto delle norme che disciplinano i singoli tributi; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente  la
riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e  delle
Agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6  luglio  2002,  n.
137; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30  gennaio  2008,
n. 43, recante il  "Regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  5
luglio 2012,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  179  del  3
settembre 2012,  concernente  "Individuazione  e  attribuzioni  degli
Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti"; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 67, concernente il "Regolamento  di  organizzazione
del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma  degli  articoli
2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149, di  attuazione
della  direttiva  2010/24/UE  relativa  all'assistenza  reciproca  in
materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed  altre
misure; 
  Visto il decreto del Direttore generale delle finanze del 5  agosto
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9  agosto  2013,
recante: "Designazione  dell'Ufficio  centrale  di  collegamento  del
Dipartimento delle finanze previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto
legislativo 14 agosto 2012, n. 149, ai  fini  del  recepimento  della
direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia  di
recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure"; 
  Tenuto      conto      dell'attuale      assetto      organizzativo
dell'Amministrazione fiscale italiana 
 
                               Dispone 
 
                               Art. 1 
 
 
        Individuazione dell'ufficio centrale di collegamento 
 
  1.  L'ufficio  centrale  di   collegamento   e'   individuato   nel
Dipartimento delle finanze, Direzione  relazioni  internazionali,  ed
agisce, mediante delega dell'autorita' competente, quale responsabile
principale della cooperazione amministrativa con gli Stati membri.