IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164,  recante  norme
comuni per il mercato interno del gas, ed in particolare gli articoli
14 e 15 sull'attivita' di distribuzione e il regime di transizione; 
  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore
energetico, che stabilisce disposizioni  per  il  settore  energetico
atte a garantire la tutela della concorrenza e dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali,  ed  in
particolare l'articolo  1,  comma  2,  lettera  c),  secondo  cui  le
attivita' di distribuzione di  gas  sono  attribuite  in  concessione
secondo le disposizioni di legge; 
  Visto il decreto-legge 1°  ottobre  2007,  n.  159  convertito  con
modificazioni in legge 29 novembre 2007, n. 222,  recante  interventi
urgenti  in  materia  economico  -  finanziaria  per  lo  sviluppo  e
l'equita' sociale ed, in particolare, l'art. 46  bis,  comma  1,  che
nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza  e  qualita'
dei servizi essenziali  nel  settore  della  distribuzione  del  gas,
stabilisce che con decreto dei Ministri dello  sviluppo  economico  e
per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata  e  su
parere  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,   sono
individuati i criteri di  gara  e  di  valutazione  dell'offerta  per
l'affidamento  del  servizio  di  distribuzione  del   gas   previsto
dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo  23  maggio  2000,  n.
164; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia; 
  Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96  concernente  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009 - ed, in particolare,
l'articolo 17, comma 4, che prevede che,  nella  predisposizione  del
decreto legislativo di  attuazione  della  direttiva  2009/73/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a norme  comuni  per  il
mercato interno del gas naturale, il Governo e' tenuto a  seguire  il
criterio direttivo di prevedere che, nella situazione  a  regime,  al
termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas
naturale affidate ai sensi dell'art. 14 del  decreto  legislativo  23
maggio 2000, n. 164, i meccanismi di valorizzazione delle reti  siano
coerenti con i  criteri  posti  alla  base  della  definizione  delle
rispettive tariffe; 
  Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n.  93,  recante.  fra
l'altro, attuazione della direttiva 2009/73/CE concernente il mercato
interno del gas naturale ed, in particolare, l'art.  24  relativo  al
valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas; 
  Visto il decreto  19  gennaio  2011  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e
la Coesione Territoriale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del  31
marzo 2011 n. 74, sulla determinazione degli ambiti territoriali  nel
settore della distribuzione del gas naturale; 
  Visto il decreto 12  novembre  2011,  n.  226  del  Ministro  dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con  le
Regioni e la Coesione Territoriale recante criteri di gara e  per  la
valutazione  dell'offerta  per  l'affidamento  del   servizio   della
distribuzione del gas naturale; 
  Visto il decreto legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito  con
modificazioni in legge 9 agosto  2013,  n.  98,  ed  in  particolare,
l'art. 4, comma 6, che, al fine di facilitare  lo  svolgimento  delle
gare e di ridurre i costi per gli  enti  locali  e  per  le  imprese,
prevede che il Ministero dello sviluppo economico puo' emanare  linee
guida su criteri e modalita' operative per la valutazione del  valore
di rimborso degli impianti di  distribuzione  dei  gas  naturale,  in
conformita' con l'art. 5 del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 12 novembre 2011, n. 226; 
  Visto il decreto legge 23 dicembre 2013,  n.  145,  convertito  con
modificazioni in legge 21 febbraio 2014,  n.  9,  ed  in  particolare
l'art. 1, comma 16, che modifica l'art.  15,  comma  5,  del  decreto
legislativo 23 maggio 2000, n.  164,  prevedendo  che  il  valore  di
rimborso al gestore uscente, per impianti con cessazione del servizio
prima del raggiungimento della scadenza naturale, sia calcolato,  per
quanto non  desumibile  dalla  volonta'  delle  parti  nei  documenti
contrattuali nonche' per gli aspetti non disciplinati dalle  medesime
convenzioni o contratti, in  base  alle  linee  guida  su  criteri  e
modalita' operative per la valutazione del valore di rimborso di  cui
all'art. 4, comma  6,  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
  Considerato che l'articolo  l,  comma  16,  del  decreto  legge  23
dicembre 2013, n. 145,  convertito  con  modificazioni  in  legge  21
febbraio 2014, n. 9, prevede che in tutti i casi, inclusi i  casi  in
cui la concessione riporta la metodologia di calcolo, nel calcolo del
valore di rimborso  devono  essere  detratti  i  contributi  privati,
valutati secondo i criteri della regolazione tariffaria; 
  Considerato altresi' che ai sensi del medesimo art.  1,  comma  16,
del  decreto  legge  23  dicembre  2013,  n.  145,   convertito   con
modificazioni in legge 21 febbraio 2014, n. 9,  vi  e'  l'obbligo  da
parte dell'ente locale concedente di  sottomettere  all'Autorita'  le
valutazioni di dettaglio qualora vi sia uno scostamento del  10%  tra
il  valore  di  rimborso  al  gestore  uscente  e  il  valore   delle
immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici  e  privati,
riconosciuto in tariffa, e di tenere conto di eventuali  osservazioni
dell'Autorita' sul calcolo del  valore  di  rimborso  nel  valore  da
inserire nel bando di gara; 
  Considerato che l'art. 15, comma  5,  del  decreto  legislativo  23
maggio 2000, n. 164 prevede che il valore di rimborso sia «calcolato»
nel  rispetto  di  quanto  contenuto  nelle   convenzioni   e   nelle
concessioni, e che,  quindi,  i  documenti  contrattuali  per  essere
utilizzati devono  contenere  una  precisa  metodologia  di  calcolo,
specificando  tra  l'altro  il  prezzario  applicabile   ai   cespiti
contenuti nello stato di consistenza e  il  trattamento  del  degrado
fisico dei cespiti, in modo da consentire  anche  la  verifica  della
valutazione da parte dell'Autorita', come richiesto dalle,  modifiche
apportate dall'art. 1, comma 16, del decreto legge 23 dicembre  2013,
n. 145, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014, n. 9; 
  Considerato che dall'entrata in vigore del decreto ministeriale  12
novembre 2011, n. 226  la  valutazione  del  valore  di  rimborso  al
gestore uscente deve essere conforme a quanto previsto  nello  stesso
decreto, a meno che  differenti  metodologie  di  calcolo  non  siano
previste in documenti contrattuali stipulati precedentemente; 
  Considerato che le valutazioni del  valore  di  rimborso  producono
effetti all'atto della pubblicazione del bando di gara, il valore  da
inserire nel bando stesso deve essere conforme con  l'art.  1,  comma
16, del decreto legge  23  dicembre  2013,  n.  145,  convertito  con
modificazioni  in  legge  21  febbraio  2014,  n.  9,  che   richiede
l'applicazione  delle  modalita'  operative  delle  linee  guida  sui
criteri e modalita' di rimborso di  cui  all'art.  4,  comma  6,  del
decreto legge 21 giugno 2013, n. 69. convertito con modificazioni  in
legge 9 agosto 2013, n. 98,  per  le  concessioni  in  cui  non  sono
previste metodologie differenti in documenti  contrattuali  stipulati
precedentemente all'entrata in vigore  del  decreto  ministeriale  12
novembre 2011, n. 276; 
  Vista  la   deliberazione   dell'Autorita'   573/2013/R/gas   sulla
regolazione tariffaria nel periodo 2014-2019; 
  Considerato che in base allo  schema  di  contratto  tipo  relativo
all'attivita'   di   distribuzione   del   gas    naturale,    emesso
dall'Autorita' con deliberazione 514/2012/R/GAS del 6  dicembre  2012
ed approvato dal Ministero dello sviluppo economico con decreto del 5
febbraio 2013, il distributore e' responsabile  di  effettuare  tutti
gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria,  straordinaria   e   di
investimenti di cui al piano di sviluppo degli  impianti,  avendo  la
facolta' di avvalersi di soggetti terzi per l'esecuzione materiale di
tali interventi; 
  Considerato che i  prezziari  provinciali  e  regionali  menzionati
nell'art. 5, comma 7, del decreto ministeriale 12 novembre  2011,  n.
226, contengono i prezzi base di riferimento per le gare di appalto e
non gli effettivi prezzi dei contratti come esito della gara, e hanno
validita' per importi  in  genere  inferiori  a  quelli  dovuti  alla
ricostruzione degli impianti di distribuzione gas nell'intero ambito; 
  Considerato che le previsioni dell'art. 5, commi 6 e 7, del decreto
ministeriale 12 novembre  2011,  n.  226,  sia  nel  caso  in  cui  i
documenti contrattuali facciano riferimento a uno specifico prezzario
provinciale  o  regionale  sia  in  assenza  di  un  prezzario  nella
specifica concessione,  debbano  utilizzare  le  voci  del  prezzario
provinciale o regionale solo se ritenute idonee  a  rappresentare  le
lavorazioni  relative  alla  costruzione  dell'intero   impianto   di
distribuzione  gas  e  la  loro  utilizzazione  ha   l'obiettivo   di
valorizzare  le  effettive  lavorazioni  in  termine  di  manodopera,
materiali e noli, al netto, quindi, dell'eventuale utile  di  impresa
della ditta appaltatrice contenuto in alcune voci dei prezziari; 
  Considerato l'esito dell'analisi sistematica delle voci  di  prezzo
contenute nei prezziari regionali e delle Province autonome di Trento
e Bolzano per le opere  pubbliche,  nei  prezziari  delle  Camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura  provinciali  per  le
opere edili  e  nell'analogo  prezzario  del  Comune  di  Venezia,  e
considerata, in particolare, la verifica della  applicabilita'  delle
voci di prezzo alle lavorazioni per la realizzazione  degli  impianti
di distribuzione del gas naturale; 
  Considerato l'esito delle numerose riunioni sia con le associazioni
delle imprese di distribuzione del gas naturale  sia  nel  gruppo  di
lavoro formatosi in seguito all'invito del Ministero  dello  sviluppo
economico alle associazioni di categoria per la nomina di  esperti  e
per la disponibilita' di imprese associate a fornire informazioni sui
costi dei loro impianti; 
  Visto  un  campione  di  prezzi  riscontrati  per  la  fornitura  e
installazione di componenti specifici  della  distribuzione  del  gas
naturale, inclusa la fornitura  e  posa  di  tubazioni  interrate  di
alcune imprese di distribuzione del gas naturale; 
  Visto il documento Linee Guida su criteri e  modalita'  applicative
per  la  valutazione  del  valore  di  rimborso  degli  impianti   di
distribuzione  del  gas  naturale  del  12  giugno  2013   posto   in
consultazione; 
  Visti i commenti pervenuti a valle della consultazione; 
  Visto l'esito di simulazioni di  applicazione  delle  Linee  Guida,
poste in consultazione, sia a recenti estensioni di rete  e  a  nuove
metanizzazioni sia ad interi impianti di Comuni rappresentativi delle
diverse realta' italiane,  rispetto  ai  valori  di  immobilizzazioni
iscritte a bilancio e alle le immobilizzazioni nette di localita', al
netto  dei  contributi  pubblici   e   privati,   considerate   nella
regolazione tariffaria; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il documento «Linee Guida su criteri e modalita' applicative per
la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione
del gas naturale del 7 aprile 2014 e' approvato ai sensi dell'art. 4,
comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69.  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98  e  dell'articolo  1,
comma 16, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito  con
modificazioni in legge 21 febbraio 2014, n. 9. Il testo del documento
riportato in allegato forma parte integrante del presente decreto. 
  2. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e nel sito  internet  del  Ministero  dello
sviluppo economico ed entra in vigore dal giorno successivo alla data
della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana 
    Roma, 22 maggio 2014 
 
                                                   Il Ministro: Guidi 
 
              Avvertenza: L'allegato 1 citato nell'art. 1,  comma  1,
          che fa parte integrante del D.M.  22.5.2014  -  «Documento:
          Linee Guida su  criteri  e  modalita'  applicative  per  la
          valutazione  del  valore  di  rimborso  degli  impianti  di
          distribuzione del gas naturale» - non pubblicato  in  G.U.,
          e'  pubblicato  nel  sito  internet  del  Ministero   dello
          sviluppo                                         economico:
          http://www.sviluppoeconomico.gov.it/Normativa/Decreti/Minis
          teriali