IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2006,   n.   233,   recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni  della
Presidenza del Consiglio dei ministri  e  dei  Ministeri.  Delega  al
Governo  per  il  coordinamento  delle  disposizioni  in  materia  di
funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri
e dei Ministeri; 
  Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante  disposizioni  per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore; 
  Vista la legge 11 gennaio  2007,  n.  1,  recante  disposizioni  in
materia  di  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore e delega al  Governo  in  materia  di
raccordo tra la scuola e le universita', e in particolare, l'art.  1,
che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997,
n. 425, e l'art. 3, comma 3, lettera a), che ha abrogato  l'art.  22,
comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della  legge
28 dicembre 2001, n. 448; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323, concernente il regolamento recante norme per il  dimensionamento
attuale delle istituzioni scolastiche e per la  determinazione  degli
organici funzionali dei singoli istituti a norma dell'art.  21  della
legge 15  marzo  1997,  n.  59,  per  le  parti  compatibili  con  le
disposizioni di cui  alla  suddetta  legge  n.  1,  del  2007  e,  in
particolare, l'art. 5, comma 2, e l'art. 13; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 358, del
18  settembre   1998,   relativo   alla   costituzione   delle   aree
disciplinari, finalizzate  alla  correzione  delle  prove  scritte  e
all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato  conclusivi  dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora in vigore
limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 febbraio
2000,  n.  49,  concernente  l'individuazione  delle   tipologie   di
esperienze che danno luogo ai crediti formativi; 
  Visto  il  decreto  del  Ministero  della  pubblica  istruzione  20
novembre  2000,  n.  429,  concernente  le  caratteristiche   formali
generali della terza prova scritta negli esami  di  Stato  conclusivi
dei  corsi  di  studio  di  istruzione  secondaria  superiore  e   le
istruzioni per lo svolgimento della prova medesima, tuttora vigente; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 23 aprile 2003, n.  41,  concernente  le  modalita'  di
svolgimento della  1ª  e  2ª  prova  scritta  degli  esami  di  Stato
conclusivi dei corsi di studio di  istruzione  secondaria  superiore,
tuttora vigente; 
  Vista la nota dell'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania
prot. Ku 622.00SB  del  31  maggio  2006,  indirizzata  al  dirigente
scolastico dell'Educandato statale "Collegio Uccellis" Liceo classico
europeo di Udine, con cui si  comunica  che  la  Germania  acconsente
all'istituzione di una sezione di  lingua  tedesca  presso  il  Liceo
medesimo, con avvio dall'anno scolastico 2006/2007; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 3 marzo 2009, n. 26, concernente le certificazioni ed i
relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di  studio  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 17  gennaio
2007, n. 6, concernente modalita' e termini per  l'affidamento  delle
materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e  criteri
e modalita' di nomina, designazione  e  sostituzione  dei  componenti
delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 31 gennaio 2014, n.  63,  concernente  l'individuazione
delle materie oggetto della seconda  prova  scritta  negli  esami  di
Stato conclusivi dei corsi  di  studio  ordinari  e  sperimentali  di
istruzione secondaria di secondo grado  e  la  scelta  delle  materie
affidate ai commissari esterni, per l'anno scolastico 2013/2014; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  31  gennaio  2014,  n.  64,  recante  norme  per   lo
svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi  di  studio  di
istruzione secondaria di  secondo  grado  nelle  classi  sperimentali
autorizzate, per l'anno scolastico 2013/2014; 
  Considerato che la  sezione  di  lingua  tedesca  presso  il  Liceo
classico europeo di Udine e' pervenuta agli esami di Stato  nell'anno
scolastico 2010/2011;  che,  conseguentemente,  con  il  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  6  maggio
2011,  n.  39,  e'  stato  disciplinato  con  norme  particolari   lo
svolgimento degli esami di Stato  nelle  sezioni  di  Liceo  classico
europeo, in relazione alla specificita' del corso di studio svolto; 
  Premesso che l'esame  di  Stato  anche  per  le  sezioni  di  Liceo
classico  europeo  si  conclude  con  l'assegnazione  del   voto   in
centesimi, che viene attribuito secondo quanto stabilito dalla  legge
11 gennaio 2007, n. 1; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                           Prove di esame 
 
  1. L'esame consta di tre prove scritte e di un colloquio,  come  di
seguito articolati: 
    a)  la  prima   prova   scritta   e'   strutturata   secondo   le
caratteristiche previste dal decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 23 aprile 2003, n. 41; 
    b) la seconda prova scritta, riguarda  la  disciplina  "lingue  e
letterature classiche". Sono proposti ai candidati due  brevi  brani,
uno in greco e uno in latino, omogenei per  argomento  e  per  genere
letterario, unitamente ad una sintesi del loro contenuto in  italiano
e ad un questionario di  comprensione  e  comparazione.  I  candidati
debbono fornire la traduzione di uno dei due testi, a loro scelta,  e
le risposte al questionario; 
    c)  la  terza   prova   scritta   e'   strutturata   secondo   le
caratteristiche previste dal  decreto  del  Ministro  della  pubblica
istruzione 20 novembre 2000, n. 429; 
    d) Il colloquio e' condotto, secondo quanto prescritto dal citato
decreto del Presidente della Repubblica  n.  323  del  1998,  tenendo
conto che, ai sensi della legge 11 gennaio 2007, n. 1,  in  relazione
al colloquio, la Commissione non puo' operare per aree disciplinari. 
  2. Nel liceo classico europeo - Sezione ad  opzione  internazionale
tedesca - gli esami di Stato si svolgono secondo  le  norme  previste
dall'annuale decreto ministeriale relativo agli esami di Stato  nelle
sezioni ad opzione internazionale tedesca funzionanti presso istituti
statali e paritari. La seconda prova scritta riguarda  la  disciplina
"Lingue e letterature classiche".