IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
  Vista la legge 12 febbraio 1992,  n.  157  recante  "Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio" e in particolare  l'art.  18,  comma  1,  lettera  a)  che
individua gli esemplari di fauna  selvatica  cacciabili  nel  periodo
compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Vista la decisione della Commissione 2005/734/CE del 19 ottobre del
2005 "che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di
trasmissione dell'influenza aviaria ad alta  patogenicita'  provocata
dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili  che  vivono
allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in  cattivita'  e
che  prevede  un  sistema  di  individuazione  precoce   nelle   zone
particolarmente a rischio" e successive modificazioni, in particolare
l'art. 2-ter, comma 1, lettera d) che, per "attivita' approvate dalla
autorita' competente" tra cui rientra la caccia agli uccelli, prevede
la possibilita' di derogare all'art. 2-bis, paragrafo 1,  concernente
il divieto di utilizzo di uccelli da richiamo come misura integrativa
di riduzione del rischio; 
  Visto il decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  9,  recante:
"Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure  comunitarie
di lotta  contro  l'influenza  aviaria  e  che  abroga  la  direttiva
92/40/CEE"; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 5 agosto 2010  recante:
"Deroga al divieto dell'utilizzo di uccelli da richiamo  appartenenti
agli  ordini  degli   anseriformi   e   caradriformi   nell'attivita'
venatoria", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23  agosto  2010,  n.
196, come modificata e prorogata dalla o.m. 30 dicembre 2010 recante:
"Deroga al divieto dell'utilizzo di uccelli da richiamo  appartenenti
agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attivita' venatoria
ai sensi dell'art. 2-ter, paragrafo 1,  lettera  d,  della  decisione
della Commissione europea  n.  2005/734/CE  del  19  ottobre  2005  e
successive  modifiche",  pubblicata  nella  Gazzetta   Ufficiale   22
febbraio 2011, n. 43; 
  Vista la decisione della Commissione 2010/734/CE  del  30  novembre
2010  che  modifica  la   predetta   decisione   2005/734/CE,   nella
definizione dell'uso degli  uccelli  da  richiamo  appartenenti  agli
ordini degli anseriformi e dei caradriformi; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 giugno 2012  recante
"Attuazione  dell'art.  2  della  decisione   di   esecuzione   della
Commissione  n.  2012/248/UE  del   7   maggio   2012   che   proroga
l'applicazione  della  decisione   della   Commissione   europea   n.
2005/734/CE  del  19  ottobre  2005   recante   deroga   al   divieto
dell'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli  ordini  degli
anseriformi e caradriformi nell'attivita' venatoria, come  modificata
dalla decisione della Commissione europea 2006/574/CE del  18  agosto
2006", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012, n. 187; 
  Visto l'art. 1 della  decisione  di  esecuzione  della  Commissione
2013/635/UE del 31 ottobre 2013 che modifica la decisione 2005/734/CE
per quanto riguarda il periodo della sua applicazione prorogato al 31
dicembre 2015; 
  Ritenuto  in  base  all'attuale   situazione   epidemiologica,   di
concedere la deroga al divieto di utilizzo  di  uccelli  da  richiamo
appartenenti   agli   ordini   degli   anseriformi   e   caradriformi
nell'attivita' venatoria, mediante l'adozione di adeguate  misure  di
biosicurezza, come previsto dalla ridetta decisione della Commissione
europea 2005/734/CE e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo  2008,  recante:
"Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza
contro  le  malattie  animali  e  dell'Unita'  centrale  di   crisi",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2008, n. 152; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In attuazione dell'art. 1 della decisione  di  esecuzione  della
Commissione  n.  2013/635/UE  del  31  ottobre   2013   che   proroga
l'applicazione  dell'art.  2-ter,  paragrafo  1,  lettera  d)   della
decisione  della  Commissione  2005/734/CE  del  19  ottobre  2005  e
successive  modificazioni,  su  tutto  il  territorio  nazionale   e'
concessa la deroga al divieto di  utilizzo  di  uccelli  da  richiamo
appartenenti   agli   ordini   degli   anseriformi   e   caradriformi
nell'attivita' venatoria fino alla data del 31 dicembre 2015. 
  2. La deroga di cui al comma 1 e' ammessa alle  condizioni  fissate
dal  protocollo  operativo  di  cui  all'allegato  A  della  presente
ordinanza. 
  3. La deroga e' immediatamente sospesa qualora dovessero mutare  le
condizioni epidemiologiche che ne hanno permesso l'adozione.