IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Vista la legge 12 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e in particolare l'art. 18, comma 1, lettera a) che individua gli esemplari di fauna selvatica cacciabili nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Vista la decisione della Commissione 2005/734/CE del 19 ottobre del 2005 "che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicita' provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattivita' e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio" e successive modificazioni, in particolare l'art. 2-ter, comma 1, lettera d) che, per "attivita' approvate dalla autorita' competente" tra cui rientra la caccia agli uccelli, prevede la possibilita' di derogare all'art. 2-bis, paragrafo 1, concernente il divieto di utilizzo di uccelli da richiamo come misura integrativa di riduzione del rischio; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante: "Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE"; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 5 agosto 2010 recante: "Deroga al divieto dell'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attivita' venatoria", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2010, n. 196, come modificata e prorogata dalla o.m. 30 dicembre 2010 recante: "Deroga al divieto dell'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attivita' venatoria ai sensi dell'art. 2-ter, paragrafo 1, lettera d, della decisione della Commissione europea n. 2005/734/CE del 19 ottobre 2005 e successive modifiche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 2011, n. 43; Vista la decisione della Commissione 2010/734/CE del 30 novembre 2010 che modifica la predetta decisione 2005/734/CE, nella definizione dell'uso degli uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e dei caradriformi; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 giugno 2012 recante "Attuazione dell'art. 2 della decisione di esecuzione della Commissione n. 2012/248/UE del 7 maggio 2012 che proroga l'applicazione della decisione della Commissione europea n. 2005/734/CE del 19 ottobre 2005 recante deroga al divieto dell'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attivita' venatoria, come modificata dalla decisione della Commissione europea 2006/574/CE del 18 agosto 2006", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012, n. 187; Visto l'art. 1 della decisione di esecuzione della Commissione 2013/635/UE del 31 ottobre 2013 che modifica la decisione 2005/734/CE per quanto riguarda il periodo della sua applicazione prorogato al 31 dicembre 2015; Ritenuto in base all'attuale situazione epidemiologica, di concedere la deroga al divieto di utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attivita' venatoria, mediante l'adozione di adeguate misure di biosicurezza, come previsto dalla ridetta decisione della Commissione europea 2005/734/CE e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2008, recante: "Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unita' centrale di crisi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2008, n. 152; Ordina: Art. 1 1. In attuazione dell'art. 1 della decisione di esecuzione della Commissione n. 2013/635/UE del 31 ottobre 2013 che proroga l'applicazione dell'art. 2-ter, paragrafo 1, lettera d) della decisione della Commissione 2005/734/CE del 19 ottobre 2005 e successive modificazioni, su tutto il territorio nazionale e' concessa la deroga al divieto di utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attivita' venatoria fino alla data del 31 dicembre 2015. 2. La deroga di cui al comma 1 e' ammessa alle condizioni fissate dal protocollo operativo di cui all'allegato A della presente ordinanza. 3. La deroga e' immediatamente sospesa qualora dovessero mutare le condizioni epidemiologiche che ne hanno permesso l'adozione.