IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 18 dicembre 1986, n. 891 e, in particolare, l'art. 5
come novellato dall'art. 3 della legge  30  aprile  1999,  n.  136  e
successive modificazioni,  il  quale  prevede  che  con  decreto  del
Ministro del tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica
sono stabiliti con periodicita' annuale, anche in  deroga  ai  limiti
indicati dall'art. 2 della legge medesima, i tassi da applicare  alle
rate ed alle estinzioni anticipate dei mutui per l'acquisto da  parte
dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione  nelle  aree
ad alta tensione abitativa previsti dalla legge medesima; 
  Considerato che, ai sensi della predetta disposizione  legislativa,
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
nella determinazione dei tassi tiene conto dell'evoluzione del  tasso
ufficiale di sconto, garantendo comunque l'equilibrio  economico  del
fondo e che i tassi medesimi non possono comunque superare, di norma,
di piu' di un punto percentuale il tasso ufficiale di sconto; 
  Considerato che il tasso ufficiale di sconto  e'  stato  sostituito
dal tasso ufficiale di riferimento e che  questo  con  decisione  del
Consiglio direttivo della BCE e' stato  fissato,  relativamente  alle
operazioni  di  rifinanziamento  principali  dell'Eurosistema,  nella
misura dello 0,25 per cento, a decorrere dal 13 novembre 2013; 
  Visto l'art. 2, comma 1, della legge n.  891  del  1986,  il  quale
prevede che  il  tasso  di  ammortamento  annuo  e'  comprensivo  del
corrispettivo spettante agli istituti  di  credito  per  il  servizio
prestato; 
  Visto il proprio decreto in data 11 febbraio 1987, con il quale  e'
stato approvato lo  schema  generale  di  convenzione  tra  la  Cassa
depositi e prestiti e gli istituti di credito per la concessione  dei
mutui fondiari previsti dalla legge n. 891 del 1986; 
  Considerato che nel predetto schema di  convenzione  e'  stabilito,
all'art. 12, che spetta all'istituto di credito per i compiti da esso
svolti un compenso semestrale pari a 0,40 punti per ogni  cento  lire
di capitale mutuato per l'intera durata del mutuo, oltre  al  periodo
di preammortamento; 
  Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1989, con il quale e'
stato approvato lo schema  di  atto  modificativo  delle  convenzioni
stipulate tra la Cassa depositi e prestiti e gli istituti di credito,
ai sensi della legge n. 891 del 1986; 
  Visto l'art. 7-bis della legge n. 891 del 1986 che ha disposto, con
decorrenza 1° gennaio 1999, il trasferimento alla  Cassa  depositi  e
prestiti delle attivita' e passivita' del fondo speciale con gestione
autonoma; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.   326   e,   in
particolare, l'art. 5,  ai  sensi  del  quale  la  Cassa  depositi  e
prestiti  si  e'  trasformata  in  societa'   per   azioni   con   la
denominazione di "Cassa depositi e prestiti societa' per azioni" (CDP
S.p.A.); 
  Visto il proprio decreto in data 5 dicembre 2003 e, in particolare,
l'art. 3, comma 4, lettera g), il  quale  prevede  che  il  Ministero
dell'economia e delle finanze subentra alla Cassa depositi e prestiti
nei rapporti in essere alla data  della  sua  trasformazione,  tra  i
quali  quelli  derivanti  dalla  legge  n.  891  del  1986  e   dalle
convenzioni stipulate in attuazione alla medesima legge e,  al  comma
5, che i rapporti  trasferiti  restano  regolati  dalle  disposizioni
legislative e regolamentari e dai provvedimenti e  dalle  convenzioni
applicabili al momento del trasferimento; 
  Visto il predetto decreto ministeriale e, in particolare, l'art. 4,
comma 2, lettera c), il  quale  prevede  che  per  l'esercizio  della
funzione inerente alla gestione dei rapporti trasferiti al  Ministero
dell'economia e delle finanze la CDP S.p.A. provvede a  rappresentare
a tutti gli effetti il Ministero medesimo; 
  Visto il proprio decreto in data 23 maggio 2013,  con  il  quale  a
decorrere dalla rata scadente il 30 giugno 2013 il tasso di interesse
da applicare per il calcolo della rata massima  di  cui  all'art.  2,
commi 1 e 3, all'art. 5, comma 1 e all'art. 7, comma 3,  della  legge
n. 891 del 1986 e'  stato  determinato  nella  misura  dell'1,25  per
cento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  A decorrere dalla rata scadente il  30  giugno  2014  il  tasso  di
interesse da applicare per il  calcolo  della  rata  massima  di  cui
all'art. 2, commi 1 e 3, all'art. 5, comma 1 e all'art. 7,  comma  3,
della legge n. 891 del 1986 e' determinato nella misura dell'1,00 per
cento.