IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione della Repubblica italiana; 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il regolamento (CE) 178/2002 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, che stabilisce i principi e  i  requisiti  generali  della
legislazione  alimentare,  istituisce  l'Autorita'  europea  per   la
sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo  della  sicurezza
alimentare; 
  Visto il regolamento (CE) 852/2004 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, sull'igiene dei prodotti alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) 853/2004 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia di  igiene  per
gli alimenti di origine animale; 
  Visto il regolamento (CE) 882/2004 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, relativo ai controlli ufficiali  intesi  a  verificare  la
conformita' alla normativa in materia di mangimi e  alimenti  e  alle
norme sulla salute e sul benessere degli animali; 
  Visto il  regolamento  (CE)  1881/2006  della  Commissione  del  19
dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni  contaminanti
nei prodotti alimentari; 
  Vista la raccomandazione (CE)  della  Commissione  del  6  febbraio
2006, relativa alla riduzione della presenza di  diossine,  furani  e
PCB nei mangimi e negli alimenti; 
  Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione
della direttiva 2004/41/CE,  relativo  ai  controlli  in  materia  di
sicurezza alimentare e applicazione dei  regolamenti  comunitari  nel
medesimo settore e successive modificazioni; 
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  17  maggio  2011,
concernente «Misure urgenti di gestione del  rischio  per  la  salute
umana connesso al consumo di  anguille  contaminate  provenienti  dal
lago di Garda», il cui termine di validita'  e'  stato  prorogato  di
ulteriori dodici mesi dall'ordinanza del  Ministro  della  salute  18
maggio 2012, concernente «Proroga dell'ordinanza del 17 maggio  2011,
concernente: misure urgenti di gestione del  rischio  per  la  salute
umana connesso al consumo di  anguille  contaminate  provenienti  dal
lago di Garda», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - serie generale  -  n.  135  del  12  giugno  2012,  e,  di
ulteriori dodici mesi, dall'ordinanza del  Ministro  della  salute  7
giugno 2013, concernente «Proroga dell'ordinanza del 17 maggio  2011,
e successive modificazioni, recante: misure urgenti di  gestione  del
rischio  per  la  salute  umana  connesso  al  consumo  di   anguille
contaminate provenienti dal lago di Garda», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 149 del  27
giugno 2013; 
  Acquisita  in  data  21  maggio  2014   la   relazione,   elaborata
dall'Istituto zooprofilattico  sperimentale  G.  Caporale  -  Teramo,
laboratorio nazionale di riferimento per  le  diossine  e  i  PCB  in
mangimi e alimenti destinati al consumo  umano  e  condivisa  con  il
Centro   di   referenza   per   l'epidemiologia    veterinaria,    la
programmazione, l'informazione  e  l'analisi  del  rischio  (COVEPI),
contenente la valutazione dei livelli di contaminazione di diossine e
PCB in campioni di prodotti ittici del lago  di  Garda,  con  cui  si
evidenzia la necessita' di mantenere in vigore le misure di  gestione
del rischio per la salute  umana  connesso  al  consumo  di  anguille
contaminate provenienti dal lago di  Garda,  previste  dall'ordinanza
ministeriale del 17 maggio 2011; 
  Sentite le regioni interessate: Lombardia e Veneto e  la  provincia
autonoma di Trento; 
  Ritenuto, pertanto, di  dover  prorogare  ulteriormente  le  misure
previste dall'ordinanza 17 maggio 2011; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro della salute
17 maggio 2011, gia' prorogato dall'ordinanza del 18  maggio  2012  e
dall'ordinanza del 7  giugno  2013,  e'  ulteriormente  prorogato  di
dodici mesi.