IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo  17,  comma  3-bis,  del  decreto  legislativo  26
febbraio 1999, n. 46; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive
modificazioni, recante codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali; 
  Vista la legge 17 agosto 2005, n. 166, e il relativo regolamento di
attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze 30 aprile 2007, n. 112; 
  Visto il decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  141,  recante
attuazione  della  direttiva  2008/48/CE  relativa  ai  contratti  di
credito ai consumatori, nonche' modifiche del  titolo  VI  del  testo
unico bancario, decreto legislativo n. 385 del 1993, in  merito  alla
disciplina dei  soggetti  operanti  nel  settore  finanziario,  degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi; 
  Visto il  decreto  legislativo  11  aprile  2011,  n.  64,  recante
ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13  agosto
2010,  n.  141,  per  l'istituzione  di  un   sistema   pubblico   di
prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi  nel  settore  del
credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identita' ed
in particolare l'articolo 30-octies, comma 1, che  prevede  di  darvi
attuazione con apposito decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, entro sei mesi dalla sua data di entrata in vigore; 
  Visto il decreto legislativo 19 settembre  2012,  n.  169,  recante
ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13  agosto
2010, n. 141; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 febbraio 2014; 
  Vista  la  nota  del  28  marzo  2014,  con  la  quale,  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  lo
schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio
dei Ministri e il conseguente nulla osta pervenuto  dalla  Presidenza
del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. 3470 del 3 aprile 2014; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per: 
    a) «aderenti diretti»: i soggetti  di  cui  all'articolo  30-ter,
comma 5, lettere a), b), c)  e  c-bis)  del  decreto  legislativo  13
agosto 2010, n. 141; 
    b) «aderenti indiretti»: i soggetti di cui  all'articolo  30-ter,
comma 5, lettera d), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.  141,
che partecipano  al  sistema  di  prevenzione  in  base  ad  apposita
convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
    c) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 13 agosto  2010,
n. 141, e successive modificazioni e integrazioni; 
    d) «documenti di  identita'»:  i  documenti  di  identita'  e  di
riconoscimento,  comunque  denominati   o   equipollenti,   ancorche'
smarriti o rubati, di cui all'articolo 30-quinquies, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo; 
    e)  «ente  gestore»:  la  Concessionaria   servizi   assicurativi
pubblici S.p.a. (Consap); 
    f) «frodi subite»: le operazioni disconosciute  dai  soggetti  di
cui sono stati indebitamente utilizzati i dati relativi all'identita'
e al reddito e dagli stessi denunciate all'autorita' giudiziaria; 
    g) «gruppo di lavoro»: il  gruppo  di  cui  all'articolo  30-ter,
comma 9, del decreto legislativo; 
    h) «INAIL»: l'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro; 
    i) «INPS»: l'Istituto nazionale della previdenza sociale; 
    l)  «operazione»:  la  concessione  di   una   dilazione   o   un
differimento  di  pagamento,  un  finanziamento   o   altra   analoga
facilitazione finanziaria, un servizio  a  pagamento  differito,  una
prestazione di carattere assicurativo, anche quando associata  ad  un
rapporto o altra operazione bancaria o finanziaria; 
    m) «titolare dell'archivio»: il Ministero dell'economia  e  delle
finanze. 
  2. Al presente regolamento e' allegato l'elenco di cui al  d.P.C.M.
14 novembre 2012, n. 252, che ne forma parte integrante. 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  17  del
          decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della
          disciplina  della  riscossione  mediante  ruolo,  a   norma
          dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337): 
              "Art. 17. Entrate riscosse mediante ruolo. 
              1. Salvo quanto  previsto  dal  comma  2,  si  effettua
          mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate  dello
          Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle
          degli altri enti  pubblici,  anche  previdenziali,  esclusi
          quelli economici. 
              2. Puo' essere effettuata mediante  ruolo  affidato  ai
          concessionari la riscossione coattiva delle  entrate  delle
          regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli
          altri enti locali, nonche'  quella  della  tariffa  di  cui
          all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
          152. 
              3. Continua comunque ad effettuarsi mediante  ruolo  la
          riscossione delle entrate gia' riscosse con tale sistema in
          base alle disposizioni vigenti  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              3-bis. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  puo'
          autorizzare  la  riscossione  coattiva  mediante  ruolo  di
          specifiche tipologie di crediti delle societa' per azioni a
          partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza
          pubblica di tali crediti. 
              3-ter. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui
          al   comma   3-bis,   la   societa'   interessata   procede
          all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso,  vidimato  e  reso
          esecutiva un'ingiunzione  conforme  all'articolo  2,  primo
          comma, del testo unico di cui al regio  decreto  14  aprile
          1910, n. 639.". 
              Il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  e
          successive modificazioni (Codice in materia  di  protezione
          dei dati personali)  e'  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  29
          luglio 2003, n. 174, S.O. 
              La legge 17 agosto 2005,  n.  166  (Istituzione  di  un
          sistema  di  prevenzione  delle  frodi   sulle   carte   di
          pagamento) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 22  agosto  2005,
          n. 194. 
              Il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
          30 aprile 2007, n. 112 (Regolamento di attuazione della  L.
          17 agosto 2005, n. 166, recante «Istituzione di un  sistema
          di prevenzione delle frodi sulle carte  di  pagamento»)  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 30 luglio 2007, n. 175. 
              Il  decreto  legislativo  13  agosto   2010,   n.   141
          (Attuazione  della   direttiva   2008/48/CE   relativa   ai
          contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche  del
          titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo  n.
          385 del  1993)  in  merito  alla  disciplina  dei  soggetti
          operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita'
          finanziaria e dei mediatori creditizi) e' pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 4 settembre 2010, n. 207, S.O. 
              Il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64 (Ulteriori
          modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13  agosto
          2010, n. 141, per l'istituzione di un sistema  pubblico  di
          prevenzione, sul  piano  amministrativo,  delle  frodi  nel
          settore del credito al consumo, con  specifico  riferimento
          al furto d'identita') e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  10
          maggio 2011, n. 107.   
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          30-octies del decreto legislativo 13 agosto  2010,  n.  141
          (Attuazione  della   direttiva   2008/48/CE   relativa   ai
          contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche  del
          titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo  n.
          385 del  1993)  in  merito  alla  disciplina  dei  soggetti
          operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita'
          finanziaria e dei mediatori creditizi): 
              "Art. 30-octies. Termini, modalita' e condizioni per la
          gestione del sistema di prevenzione 
              1. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da adottare entro sei mesi dalla data  di  entrata
          in vigore della presente disposizione: 
              a) sono specificati la struttura e i livelli di accesso
          all'archivio, i singoli elementi  identificativi  dei  dati
          contenuti nelle fonti elencate dalle lettere da a) a c), da
          comunicare ai sensi dell'articolo 30-quinquies; 
              b) sono stabilite le modalita' relative al collegamento
          informatico  dell'archivio  con  le   banche   dati   degli
          organismi pubblici e privati che detengono i  dati  di  cui
          all'articolo 30-quinquies; 
              c) sono individuate le modalita' e  fissati  i  termini
          secondo cui i dati di cui  all'articolo  30-quinquies  sono
          comunicati e gestiti, nonche' viene stabilita la  procedura
          che  caratterizza   la   fase   di   riscontro   ai   sensi
          dell'articolo 30-sexies, comma 1; 
              d)  sono  fissati  l'importo  del  contributo  di   cui
          all'articolo 30-sexies,  comma  2,  nonche'  i  criteri  di
          determinazione e le modalita' di riscossione del medesimo. 
              2 - 4-ter. (Omissis).". 
              Il  decreto  legislativo  19  settembre  2012,  n.  169
          (Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo
          13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della  direttiva
          2008/48/CE,   relativa   ai   contratti   di   credito   ai
          consumatori, nonche' modifiche del titolo V del testo unico
          bancario in merito alla disciplina  dei  soggetti  operanti
          nel  settore  finanziario,  degli   agenti   in   attivita'
          finanziaria e dei mediatori creditizi) e' pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 2 ottobre 2012, n. 230. 
              Si riporta il testo vigente del comma  3  dell'articolo
          17  della  legge  23  agosto  1988,  n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri): 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              1 - 2. (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. - 4-ter. (Omissis).". 
 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo vigente  dell'articolo  30-ter  del
          citato decreto legislativo n. 141 del 2010: 
              "Art. 30-ter. Sistema di prevenzione 
              1.   E'   istituito,    nell'ambito    del    Ministero
          dell'economia e  delle  finanze,  un  sistema  pubblico  di
          prevenzione, sul  piano  amministrativo,  delle  frodi  nel
          settore del credito al consumo e dei pagamenti  dilazionati
          o  differiti,  con  specifico  riferimento  al   furto   di
          identita'. 
              2. Il sistema di prevenzione  e'  basato  sull'archivio
          centrale informatizzato di cui all'articolo  30-quater,  di
          seguito denominato archivio, e sul gruppo di lavoro di  cui
          al comma 9 del presente articolo. 
              3.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          titolare dell'archivio e puo' avvalersi,  per  la  gestione
          dell'archivio, di Consap S.p.A., di seguito denominato ente
          gestore. I rapporti tra il Ministero dell'economia e  delle
          finanze e l'ente gestore  sono  disciplinati  con  apposita
          convenzione,  dalla  quale  non  devono  derivare  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              4. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  fatte
          salve le attribuzioni previste dalla vigente  normativa  ad
          altre Amministrazioni pubbliche, esercita, con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente, funzioni  di  competenza  statale  in  materia  di
          monitoraggio sui sistemi di informazioni creditizie e sulle
          imprese che offrono servizi assimilabili alla  prevenzione,
          sul piano  amministrativo,  delle  frodi  nei  settori  del
          credito e dei servizi. 
              5. Partecipano al sistema di prevenzione delle frodi  i
          seguenti soggetti, di seguito denominati aderenti: 
              a) le banche,  comprese  quelle  comunitarie  e  quelle
          extracomunitarie, e gli  intermediari  finanziari  iscritti
          nell'elenco generale di cui all'articolo  106  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
              b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica,
          ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera gg), del  codice
          di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; 
              c) i fornitori di servizi interattivi  associati  o  di
          servizi di accesso condizionato ai sensi  dell'articolo  2,
          comma 1, lettera q),  del  decreto  legislativo  31  luglio
          2005, n. 177; 
              c-bis) le imprese di assicurazione; 
              d) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le
          imprese che offrono ai soggetti di cui alle lettere da a) a
          c)  servizi  assimilabili  alla  prevenzione,   sul   piano
          amministrativo,  delle   frodi,   in   base   ad   apposita
          convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze,
          dalla quale non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica. 
              6. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' individuata, previo parere del gruppo di  lavoro
          di cui al comma 9, ogni altra categoria di soggetti cui  e'
          consentita la partecipazione al sistema di prevenzione. 
              7. Gli aderenti inviano all'ente gestore  richieste  di
          verifica  dell'autenticita'  dei   dati   contenuti   nella
          documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedono
          una  dilazione  o  un   differimento   di   pagamento,   un
          finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un
          servizio    a    pagamento    differito.    La     verifica
          dell'autenticita' dei dati non puo' essere richiesta al  di
          fuori  dei  casi  e  delle  finalita'   previste   per   la
          prevenzione del furto di identita'.  Gli  aderenti  inviano
          altresi', in forma scritta, una  comunicazione  riguardante
          l'avvenuta stipula del contratto, nell'ambito  dei  settori
          di cui al comma 1, all'indirizzo  risultante  dai  registri
          anagrafici della persona fisica titolare del rapporto.  Gli
          aderenti   trasmettono   al   titolare   dell'archivio   le
          informazioni relative ai casi che configurano un rischio di
          frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione
          elettronica o interattivi. 
              7-bis.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma   7,
          nell'ambito  dello  svolgimento  della  propria   specifica
          attivita', gli aderenti possono  inviare  all'ente  gestore
          richieste di verifica dell'autenticita' dei dati  contenuti
          nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi
          in cui ritengono utile, sulla base della valutazione  degli
          elementi acquisiti, accertare l'identita' delle medesime. 
              8.  Nell'ambito  del   sistema   di   prevenzione,   e'
          istituito, presso l'ente  gestore,  un  servizio  gratuito,
          telefonico  e  telematico,   che   consente   di   ricevere
          segnalazioni da parte di soggetti che hanno subito o temono
          di aver subito  frodi  configuranti  ipotesi  di  furto  di
          identita'. 
              9. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera,  senza
          nuovi o maggiori oneri per  il  bilancio  dello  Stato,  un
          gruppo di lavoro che svolge funzioni di indirizzo,  impulso
          e  coordinamento,  al  fine  di  migliorare   l'azione   di
          prevenzione delle frodi nel settore del credito al  consumo
          e del furto  di  identita'  a  livello  nazionale,  nonche'
          compiti finalizzati alla  predisposizione,  elaborazione  e
          studio dei dati statistici, in forma anonima,  relativi  al
          comparto delle frodi ai sensi  del  comma  1  del  presente
          articolo.  Il  gruppo  di  lavoro  e'   composto   da   due
          rappresentanti,  di  cui  un  titolare  e   un   supplente,
          designati  rispettivamente  da  ciascuna  delle   autorita'
          indicate:  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
          Ministero   dell'interno,   Ministero   della    giustizia,
          Ministero dello sviluppo economico, Banca d'Italia, Guardia
          di  finanza.  La  segreteria  del  gruppo  di   lavoro   e'
          assicurata dall'ente gestore. Il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze provvede con proprio decreto alla nomina  dei
          componenti del gruppo di lavoro. Il  gruppo  di  lavoro  ha
          carattere permanente. I componenti  del  gruppo  di  lavoro
          durano  in  carica  un  triennio.  Per  la   partecipazione
          all'attivita'  del  gruppo  di  lavoro  non  sono  previsti
          compensi, indennita' o rimborsi spese. Il gruppo di  lavoro
          e' presieduto  dal  componente  del  gruppo  designato  dal
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  il  quale,  in
          ragione dei temi  trattati,  integra  la  composizione  del
          gruppo di lavoro con i rappresentanti delle associazioni di
          categoria  dei  soggetti   aderenti   e   degli   operatori
          commerciali,  nonche'  con  gli  esperti  delle  Forze   di
          polizia,  designati   dal   Dipartimento   della   pubblica
          sicurezza   del   Ministero   dell'interno.   Il   Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  entro  il  30  aprile  di
          ciascun anno, riferisce al  Parlamento,  sulla  base  della
          relazione predisposta dal gruppo di lavoro,  in  ordine  ai
          risultati dell'attivita' di prevenzione delle frodi  svolta
          entro il 31  dicembre  del  precedente  anno.  Il  titolare
          dell'archivio, anche attraverso l'attivita'  di  studio  ed
          elaborazione dei dati disponibili da parte  del  gruppo  di
          lavoro, svolge attivita' d'informazione  e  conoscenza  sui
          rischi del fenomeno delle frodi, anche  mediante  l'ausilio
          di  campagne  pubblicitarie  curate  dalla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri.  A  tali  attivita',  i  soggetti
          preposti fanno fronte con le risorse umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente.". 
              Per il riferimento al testo del decreto legislativo  n.
          141 del 2010 vedasi nelle Note alle premesse. 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          30-quinquies del citato  decreto  legislativo  n.  141  del
          2010: 
              "Art. 30-quinquies. Dati oggetto di riscontro 
              1. Sono assoggettabili a riscontro, con i dati detenuti
          da organismi pubblici e privati, i dati relativi a  persone
          fisiche che richiedono una dilazione o un  differimento  di
          pagamento, un finanziamento o altra  analoga  facilitazione
          finanziaria,   nonche'   una   prestazione   di   carattere
          assicurativo, contenuti nelle fonti elencate dalle  lettere
          da a) a c): 
              a) documenti di identita' e di riconoscimento, comunque
          denominati o equipollenti, ancorche' smarriti o rubati; 
              b)  partite  IVA,  codici  fiscali  e   documenti   che
          attestano  il  reddito  esclusivamente  per  le   finalita'
          perseguite dal presente decreto legislativo; 
              c)    posizioni    contributive    previdenziali     ed
          assistenziali. 
              2. - 3. (Omissis).". 
              Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
          novembre 2012, n. 252 (Regolamento recante i criteri  e  le
          modalita' per la pubblicazione degli atti e degli  allegati
          elenchi degli  oneri  introdotti  ed  eliminati,  ai  sensi
          dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011,  n.
          180 recante: "Norme per la tutela della liberta' d'impresa.
          Statuto delle imprese") e' pubblicato nella  Gazz.  Uff.  4
          febbraio 2013, n. 29.