IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
Codice delle assicurazioni private; 
  Visto, in particolare, l'art. 139, comma 5, del predetto Codice, ai
sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico  per
lesioni di lieve  entita'  derivanti  da  sinistri  conseguenti  alla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1
del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente  con  decreto  del
Ministro delle attivita' produttive (ora dello sviluppo economico) in
misura  corrispondente  alla  variazione  dell'indice  nazionale  dei
prezzi al consumo delle famiglie di operai  ed  impiegati,  accertata
dall'ISTAT; 
  Visto il decreto-legge 18  maggio  2006,  n.  181,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  17  luglio   2006,   n.   233,   recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, con  il  quale
e' stato istituito il Ministero dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  14  luglio   2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture  di  Governo,
in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244»; 
  Visto l'indice ISTAT dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di
operai ed impiegati, relativo al  mese  di  aprile  2014,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  serie  generale
n. 133 dell'11 giugno 2014; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in  data  6
giugno 2013, adottato ai sensi dell'art. 139,  comma  5,  del  Codice
delle assicurazioni private, con il  quale  gli  importi  di  cui  al
predetto art. 139, comma 1, sono  stati  da  ultimo  aggiornati  alla
variazione del sopracitato indice  ISTAT  a  decorrere  dal  mese  di
aprile 2013; 
  Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del
Ministro dello sviluppo economico in data 6 giugno  2013,  applicando
la maggiorazione dello 0,5%  pari  alla  variazione  percentuale  del
predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  A decorrere dal mese di aprile 2014, gli importi indicati nel comma
1  dell'art.  139  del   Codice   delle   assicurazioni   private   e
rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 6 giugno  2013,
sono aggiornati nelle seguenti misure: 
  settecentonovantacinque  euro  e  novantuno  centesimi  per  quanto
riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita',
di cui alla lettera a); 
  quarantasei  euro  e  quarantatre  centesimi  per  quanto  riguarda
l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla
lettera b). 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 20 giugno 2014 
 
                                                   Il Ministro: Guidi