IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.
23, che istituiscono e disciplinano l'imposta municipale propria; 
  Visto  l'art.  13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  che  ha  anticipato
l'applicazione dell'imposta municipale propria all'anno 2012; 
  Visto l'art. 9, comma 8, del citato decreto legislativo n.  23  del
2011 il  quale  stabilisce  che  all'imposta  municipale  propria  si
applica l'esenzione di cui  all'art.  7,  comma  1,  lettera  i)  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante disposizioni in
materia di imposta comunale sugli immobili, in  base  al  quale  sono
esenti "gli immobili utilizzati dai  soggetti  di  cui  all'art.  73,
comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, e successive modificazioni, fatta  eccezione  per  gli  immobili
posseduti da partiti  politici,  che  restano  comunque  assoggettati
all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile,
destinati  esclusivamente  allo   svolgimento   con   modalita'   non
commerciali di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie,  di
ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali,  ricreative  e
sportive, nonche' delle attivita' di cui  all'art.  16,  lettera  a),
della legge 20 maggio 1985, n. 222"; 
  Visto l'art. 91-bis, del decreto  legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in
particolare, il comma 3 il  quale  prevede  che,  a  partire  dal  1°
gennaio 2013, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo n.  504  del  1992,  si  applica  in  proporzione
all'utilizzazione non commerciale  dell'immobile,  quale  risulta  da
apposita dichiarazione e che, con  successivo  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze  "sono  stabilite  le  modalita'  e  le
procedure  relative  alla  predetta   dichiarazione,   gli   elementi
rilevanti ai fini  dell'individuazione  del  rapporto  proporzionale,
nonche' i requisiti,  generali  e  di  settore,  per  qualificare  le
attivita' di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con  modalita'  non
commerciali"; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  19
novembre 2012, n. 200, con il  quale  e'  stata  data  attuazione  al
citato comma 3 dell'art. 91-bis del decreto legge n. 1 del 2012; 
  Visto l'art. 9, comma 6-ter, del decreto legge 10 ottobre 2012,  n.
174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  2012,  n.
213, il quale prescrive che "le disposizioni di attuazione del  comma
3  dell'art.  91-bis  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.   1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come
modificato dal  comma  6  del  presente  articolo,  sono  quelle  del
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 19 novembre 2012, n. 200"; 
  Visto l'art. 1, comma 719, della legge 27 dicembre 2013, n. 147  il
quale prevede che, ai fini dell'imposta municipale propria, gli  enti
non commerciali presentano la  dichiarazione  esclusivamente  in  via
telematica, secondo le modalita' approvate con apposito  decreto  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  che,  con  le  stesse
modalita' ed entro lo stesso termine previsto  per  la  dichiarazione
per l'anno 2013 deve essere presentata  anche  la  dichiarazione  per
l'anno 2012; 
  Visto il comma 12-ter del citato art. 13 del decreto legge  n.  201
del 2011 in base al quale i soggetti  passivi  devono  presentare  la
dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui
il possesso  degli  immobili  ha  avuto  inizio  o  sono  intervenute
variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta e  che
la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre  che
non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati  cui
consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; 
  Visto il comma 721 del citato art. 1 della legge n. 147 del 2013 in
base al quale "il versamento dell'imposta municipale propria  di  cui
all'art. 13 del decreto-legge n. 201 del  2011  e'  effettuato  dagli
enti non commerciali esclusivamente secondo le  disposizioni  di  cui
all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  in  tre
rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al  50  per  cento
dell'imposta  complessivamente  corrisposta  per  l'anno  precedente,
devono essere versate nei termini di cui all'art.  9,  comma  3,  del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e  l'ultima,  a  conguaglio
dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16
giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il  versamento.
Gli enti non  commerciali  eseguono  i  versamenti  del  tributo  con
eventuale compensazione  dei  crediti,  nei  confronti  dello  stesso
comune nei confronti del quale e' scaturito  il  credito,  risultanti
dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data  di  entrata
in vigore della presente legge"; 
  Visto l'art. 1, comma 639, della legge n. 147  del  2013  il  quale
prevede che, a decorrere dall'anno 2014, e' istituita l'imposta unica
comunale che si compone dell'imposta  municipale  propria  (IMU),  di
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di  immobili,  escluse  le
abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico  sia
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinata  a  finanziare  i  costi  del  servizio  di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
  Visto l'art. 1, comma 3, del decreto legge 6  marzo  2014,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n.  68,  il
quale dispone che si applica al tributo per  i  servizi  indivisibili
anche l'esenzione prevista dall'art.  7,  comma  1,  lettera  i)  del
decreto legislativo n.  504  del  1992  per  il  quale  "resta  ferma
l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91-bis del  decreto
legge 24 gennaio 2012, n. 1,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni"; 
  Visto l'art. 3, comma 2, della legge 27 luglio  2000,  n.  212,  in
base al  quale  le  disposizioni  tributarie  non  possono  prevedere
adempimenti a carico dei contribuenti la  cui  scadenza  sia  fissata
anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in
vigore o  dell'adozione  dei  provvedimenti  di  attuazione  in  esse
espressamente previsti. 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  concernente  il
codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  recante  le
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
  Ritenuto, pertanto, che gli enti non commerciali devono  presentare
un'unica dichiarazione sia per l'imposta municipale propria  sia  per
il tributo per i servizi indivisibili; 
  Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Approvazione del modello di dichiarazione 
 
  1.  E'  approvato,  con  le  relative  istruzioni,  il  modello  di
dichiarazione agli effetti  dell'imposta  municipale  propria  e  del
tributo  per  i  servizi  indivisibili  da  utilizzare,  a  decorrere
dall'anno di imposta 2012, ai  sensi  dell'art.  91-bis  del  decreto
legge 24 gennaio 2012, n. 1,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27.