IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  l'art.  37,  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.   66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n  89  il
quale prevede al comma 1, che al fine di assicurare  il  completo  ed
immediato pagamento di  tutti  i  debiti  di  parte  corrente  certi,
liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per
prestazioni  professionali,  fermi  restando  gli   altri   strumenti
previsti, i suddetti debiti delle pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive  modificazioni,  diverse  dallo  Stato,  maturati  al   31
dicembre 2013 e certificati  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto ai sensi  dell'art.  9,  comma  3-bis  e  3-ter  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o dell'art.  7  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono assistiti dalla garanzia dello
Stato dal momento dell'effettuazione  delle  operazioni  di  cessione
ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma 3  e,  che,  sono,
altresi', assistiti dalla medesima garanzia dello Stato,  sempre  dal
momento dell'effettuazione delle operazioni  di  cessione  ovvero  di
ridefinizione di cui al successivo comma  3,  i  suddetti  debiti  di
parte corrente certi, liquidi ed esigibili delle  predette  pubbliche
amministrazioni non ancora certificati alla data di entrata in vigore
del presente decreto,  comunque  maturati  al  31  dicembre  2013,  a
condizione  che:  a)  i  soggetti  creditori  presentino  istanza  di
certificazione improrogabilmente entro sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
utilizzando la piattaforma elettronica di cui all'art.  7,  comma  1,
del predetto decreto-legge n. 35 del 2013; b) i crediti siano oggetto
di certificazione, tramite la suddetta  piattaforma  elettronica,  da
parte delle pubbliche amministrazioni debitrici; 
  Visto, altresi', il comma 3 del predetto art. 37 il  quale  prevede
che  i  soggetti  creditori  possono  cedere  pro-soluto  il  credito
certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma
1 ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di
apposite convenzioni quadro e  che  per  i  crediti  assistiti  dalla
suddetta garanzia non possono essere richiesti sconti superiori  alla
misura massima determinata con il  decreto  di  cui  al  comma  4  e,
inoltre,  che  avvenuta  la  cessione  del   credito,   la   pubblica
amministrazione debitrice diversa dallo Stato puo' chiedere, in  caso
di temporanee carenze di liquidita', una ridefinizione dei termini  e
delle condizioni di pagamento dei debiti, per una durata massima di 5
anni,  rilasciando,  a  garanzia  dell'operazione,   delegazione   di
pagamento, a norma della specifica disciplina applicabile a  ciascuna
tipologia di pubblica amministrazione,  o  altra  simile  garanzia  a
valere  sulle  entrate  di  bilancio.  Le  pubbliche  amministrazioni
debitrici  sono  comunque  tenute  a  rimborsare  anticipatamente  il
debito, alle condizioni  pattuite  nell'ambito  delle  operazioni  di
ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del  debito
di cui al presente comma al ripristino della normale  gestione  della
liquidita'.  L'operazione  di  ridefinizione,   le   cui   condizioni
finanziarie devono tener  conto  della  garanzia  dello  Stato,  puo'
essere richiesta dalla pubblica amministrazione debitrice alla  banca
o all'intermediario finanziario cessionario del  credito,  ovvero  ad
altra  banca  o  ad  altro  intermediario  finanziario   qualora   il
cessionario non consenta alla suddetta operazione  di  ridefinizione;
in tal caso, previa  corresponsione  di  quanto  dovuto,  il  credito
certificato e' ceduto di diritto alla predetta banca o  intermediario
finanziario. La Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi  dell'art.
5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
nonche' istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e internazionali,
possono acquisire, dalle  banche  e  dagli  intermediari  finanziari,
sulla base di una  convenzione  quadro  con  l'Associazione  Bancaria
Italiana, i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato  di  cui  al
comma 1 e ceduti ai sensi  del  presente  comma,  anche  al  fine  di
effettuare operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni
di pagamento dei relativi debiti, per una durata massima di 15  anni,
in  relazione  alle  quali  le  pubbliche  amministrazioni  debitrici
rilasciano  delegazione  di  pagamento,  a  norma   della   specifica
disciplina   applicabile   a   ciascuna   tipologia    di    pubblica
amministrazione, o altra simile garanzia a valere  sulle  entrate  di
bilancio. L'intervento della Cassa depositi e  prestiti  S.p.A.  puo'
essere effettuato nei limiti di una dotazione  finanziaria  stabilita
dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. medesima. I crediti  assistiti
dalla garanzia dello Stato  di  cui  al  comma  1,  gia'  oggetto  di
ridefinizione, possono essere acquisiti dai soggetti cui si applicano
le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, ovvero da  questi
ultimi ceduti a  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.,  nonche'  alle
istituzioni finanziarie dell'Unione europea e internazionali; 
  Visto, altresi', il comma 4, il quale prevede che per le  finalita'
di cui al comma 1, e' istituito presso il Ministero  dell'economia  e
delle  finanze  un  apposito  Fondo  per  la  copertura  degli  oneri
determinati  dal  rilascio  della  garanzia  dello  Stato,  cui  sono
attribuite risorse pari a euro 150 milioni; che la garanzia del Fondo
e' a prima richiesta, esplicita, incondizionata e  irrevocabile;  che
gli interventi del Fondo sono assistiti dalla  garanzia  dello  Stato
quale garanzia  di  ultima  istanza;  che  la  garanzia  e'  elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze di cui all'art. 31 della legge  31  dicembre  2009,  n.
196; che la gestione del Fondo puo' essere affidata a norma dell'art.
19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, che, con  decreto
di natura  non  regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono definiti termini e modalita' tecniche di attuazione dei
commi 1 e 3, ivi compresa la misura massima dei  tassi  di  interesse
praticabili sulle operazioni di ridefinizione  dei  termini  e  delle
condizioni di pagamento del debito derivante  dai  crediti  garantiti
dal Fondo e ceduti ai sensi  del  comma  3,  nonche'  i  criteri,  le
condizioni e le modalita'  di  operativita'  e  di  escussione  della
garanzia del Fondo, nonche' della  garanzia  dello  Stato  di  ultima
istanza; 
  Visto, altresi', il comma 5,  il  quale  prevede  che  in  caso  di
escussione della garanzia, e' attribuito allo  Stato  il  diritto  di
rivalsa  sugli  enti  debitori  e  che  la  rivalsa   comporta,   ove
applicabile, la decurtazione, sino a concorrenza della somme  escusse
e degli interessi maturati alla data dell'effettivo pagamento,  delle
somme a qualsiasi  titolo  dovute  all'ente  debitore  a  valere  sul
bilancio dello Stato e, inoltre, che con il decreto di cui al comma 4
sono  disciplinate  le  modalita'  per  l'esercizio  del  diritto  di
rivalsa, anche al fine di garantire il recupero delle somme  in  caso
di incapienza delle somme a qualsiasi titolo dovute all'ente debitore
a valere sul bilancio dello Stato; 
  Ritenuta la necessita' che l'amministrazione competente ad  attuare
le misure di cui al sopracitato art. 37, del decreto-legge 24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89, non  essendo  dotata  di  una  struttura  amministrativa
adeguata, si avvalga, ai sensi del  citato  art.  19,  comma  5,  del
decreto-legge n. 78 del 2009, di una societa' a capitale  interamente
pubblico,  affidando  direttamente  alla  stessa,   l'esecuzione   di
attivita' relative alla gestione del Fondo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto devono intendersi: 
    a) per «Fondo»: il Fondo di garanzia di cui all'art. 37, comma 4,
del  decreto-legge  24  aprile   2014,   n.   66,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, volto alla  copertura  degli
oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato di  cui  al
comma 1 del predetto art. 37; 
    b) per «Gestore»: CONSAP S.p.A., societa' a capitale  interamente
pubblico, di cui  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  si
avvale, a norma dell'art. 19, comma 5, del  decreto-legge  1°  luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2009, n. 102, per la gestione del Fondo; 
    c)  per  «Operazione  di  cessione»:  l'operazione  di   cessione
pro-soluto di uno  o  piu'  crediti  certificati  e  assistiti  dalla
garanzia  dello  Stato,  di  cui  al  comma  1   dell'art.   37   del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, effettuate, anche  sulla  base  di
apposite convenzioni quadro, ai sensi del comma 3 del  medesimo  art.
37; 
    d)   per   «Operazione   di   ridefinizione»:   l'operazione   di
ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei  debiti
ceduti certificati e assistiti dalla garanzia  dello  Stato,  nonche'
dalla delegazione di pagamento  o  altra  simile  garanzia  ai  sensi
all'art. 37, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
    e) per «Piattaforma elettronica»: la piattaforma  elettronica  di
cui  all'art.  7,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  35  del   2013,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013; 
    f) per «Soggetti garantiti»: le banche iscritte all'albo  di  cui
all'art. 13 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  e
successive modificazioni ed integrazioni, gli intermediari finanziari
iscritti  nell'albo  di  cui  all'art.  106  del   medesimo   decreto
legislativo, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito  «CDP»),
le istituzioni  finanziarie  dell'Unione  Europea  e  internazionali,
nonche' i soggetti cui si applicano le disposizioni  della  legge  30
aprile 1999, n.  130,  che  perfezionano  operazioni  di  cessione  o
operazioni di ridefinizione; 
    g) per «Termine per l'adempimento»: i) nell'ipotesi di Operazione
di  cessione,  la  data  indicata  dalla   pubblica   amministrazione
debitrice nella certificazione; ii)  nell'ipotesi  di  Operazione  di
ridefinizione, tutte le singole date previste  per  il  rimborso  del
debito.