IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 37, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n 89 il quale prevede al comma 1, che al fine di assicurare il completo ed immediato pagamento di tutti i debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali, fermi restando gli altri strumenti previsti, i suddetti debiti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, diverse dallo Stato, maturati al 31 dicembre 2013 e certificati alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o dell'art. 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono assistiti dalla garanzia dello Stato dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma 3 e, che, sono, altresi', assistiti dalla medesima garanzia dello Stato, sempre dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma 3, i suddetti debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili delle predette pubbliche amministrazioni non ancora certificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunque maturati al 31 dicembre 2013, a condizione che: a) i soggetti creditori presentino istanza di certificazione improrogabilmente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, utilizzando la piattaforma elettronica di cui all'art. 7, comma 1, del predetto decreto-legge n. 35 del 2013; b) i crediti siano oggetto di certificazione, tramite la suddetta piattaforma elettronica, da parte delle pubbliche amministrazioni debitrici; Visto, altresi', il comma 3 del predetto art. 37 il quale prevede che i soggetti creditori possono cedere pro-soluto il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma 1 ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro e che per i crediti assistiti dalla suddetta garanzia non possono essere richiesti sconti superiori alla misura massima determinata con il decreto di cui al comma 4 e, inoltre, che avvenuta la cessione del credito, la pubblica amministrazione debitrice diversa dallo Stato puo' chiedere, in caso di temporanee carenze di liquidita', una ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti, per una durata massima di 5 anni, rilasciando, a garanzia dell'operazione, delegazione di pagamento, a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna tipologia di pubblica amministrazione, o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. Le pubbliche amministrazioni debitrici sono comunque tenute a rimborsare anticipatamente il debito, alle condizioni pattuite nell'ambito delle operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito di cui al presente comma al ripristino della normale gestione della liquidita'. L'operazione di ridefinizione, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato, puo' essere richiesta dalla pubblica amministrazione debitrice alla banca o all'intermediario finanziario cessionario del credito, ovvero ad altra banca o ad altro intermediario finanziario qualora il cessionario non consenta alla suddetta operazione di ridefinizione; in tal caso, previa corresponsione di quanto dovuto, il credito certificato e' ceduto di diritto alla predetta banca o intermediario finanziario. La Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonche' istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e internazionali, possono acquisire, dalle banche e dagli intermediari finanziari, sulla base di una convenzione quadro con l'Associazione Bancaria Italiana, i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al comma 1 e ceduti ai sensi del presente comma, anche al fine di effettuare operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei relativi debiti, per una durata massima di 15 anni, in relazione alle quali le pubbliche amministrazioni debitrici rilasciano delegazione di pagamento, a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna tipologia di pubblica amministrazione, o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. L'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo' essere effettuato nei limiti di una dotazione finanziaria stabilita dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. medesima. I crediti assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al comma 1, gia' oggetto di ridefinizione, possono essere acquisiti dai soggetti cui si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, ovvero da questi ultimi ceduti a Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' alle istituzioni finanziarie dell'Unione europea e internazionali; Visto, altresi', il comma 4, il quale prevede che per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato, cui sono attribuite risorse pari a euro 150 milioni; che la garanzia del Fondo e' a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile; che gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza; che la garanzia e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; che la gestione del Fondo puo' essere affidata a norma dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti termini e modalita' tecniche di attuazione dei commi 1 e 3, ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sulle operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito derivante dai crediti garantiti dal Fondo e ceduti ai sensi del comma 3, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' di operativita' e di escussione della garanzia del Fondo, nonche' della garanzia dello Stato di ultima istanza; Visto, altresi', il comma 5, il quale prevede che in caso di escussione della garanzia, e' attribuito allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti debitori e che la rivalsa comporta, ove applicabile, la decurtazione, sino a concorrenza della somme escusse e degli interessi maturati alla data dell'effettivo pagamento, delle somme a qualsiasi titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello Stato e, inoltre, che con il decreto di cui al comma 4 sono disciplinate le modalita' per l'esercizio del diritto di rivalsa, anche al fine di garantire il recupero delle somme in caso di incapienza delle somme a qualsiasi titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello Stato; Ritenuta la necessita' che l'amministrazione competente ad attuare le misure di cui al sopracitato art. 37, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non essendo dotata di una struttura amministrativa adeguata, si avvalga, ai sensi del citato art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009, di una societa' a capitale interamente pubblico, affidando direttamente alla stessa, l'esecuzione di attivita' relative alla gestione del Fondo; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto devono intendersi: a) per «Fondo»: il Fondo di garanzia di cui all'art. 37, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, volto alla copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato di cui al comma 1 del predetto art. 37; b) per «Gestore»: CONSAP S.p.A., societa' a capitale interamente pubblico, di cui il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale, a norma dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per la gestione del Fondo; c) per «Operazione di cessione»: l'operazione di cessione pro-soluto di uno o piu' crediti certificati e assistiti dalla garanzia dello Stato, di cui al comma 1 dell'art. 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, effettuate, anche sulla base di apposite convenzioni quadro, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 37; d) per «Operazione di ridefinizione»: l'operazione di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti ceduti certificati e assistiti dalla garanzia dello Stato, nonche' dalla delegazione di pagamento o altra simile garanzia ai sensi all'art. 37, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; e) per «Piattaforma elettronica»: la piattaforma elettronica di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013; f) per «Soggetti garantiti»: le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito «CDP»), le istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e internazionali, nonche' i soggetti cui si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, che perfezionano operazioni di cessione o operazioni di ridefinizione; g) per «Termine per l'adempimento»: i) nell'ipotesi di Operazione di cessione, la data indicata dalla pubblica amministrazione debitrice nella certificazione; ii) nell'ipotesi di Operazione di ridefinizione, tutte le singole date previste per il rimborso del debito.