IL DIRIGENTE 
                  dell'Ufficio di farmacovigilanza 
 
  Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269
convertito nella legge  24  novembre  2003  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica   e
dell'economia e finanze, come modificato con decreto  n.  53  del  29
marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il  funzionamento
dell'Agenzia Italiana del Farmaco,  emanato  a  norma  del  comma  13
dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del  personale  dell'Agenzia  Italiana  del  Farmaco
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale n. 254 del 31 ottobre 2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della  direttiva  2003/94/CE»,  e  s.m.i.,  in
particolare l'art. 38; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio Centrale  del  Bilancio  al  Registro  «Visti
Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato Direttore Generale  dell'Agenzia  Italiana  del  Farmaco  il
Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la determinazione AIFA n. 521 del  31  maggio  2013,  con  la
quale e' stata conferita al Dott. Giuseppe  Pimpinella  la  direzione
dell'Ufficio di Farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013; 
  Vista  la   determinazione   del   direttore   generale   dell'AIFA
concernente «Criteri per l'applicazione delle  disposizioni  relative
allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371  del  14  aprile
2014, emanata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo  n.
219/2006  e  s.m.i.,  cosi'  come  modificato  dall'art.  44,   comma
4-quinquies  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  recante:
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con
modificazioni, nella legge 9 agosto 2013,  n.  98,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale -  serie  generale  n.  101  del  3  maggio  2014,
efficace a decorrere dal 3 giugno  2014  (di  seguito  indicata  come
«Determinazione Scorte»); 
  Vista la determinazione n. 276/2013 del 6 novembre 2013  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  Supplemento
Ordinario  n.  82  del  6  dicembre  2013  concernente   il   rinnovo
dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la  procedura
nazionale del medicinale ERITROCINA con conseguente modifica stampati
dove era stato concesso un periodo di smaltimento delle scorte di 180
giorni (fino al 6 giugno 2014); 
  Vista la richiesta del 24 giugno 2014  con  la  quale  la  societa'
Amidpharm Limited con sede legale e domicilio in 3  Burlington  Road,
Dublin 4 - Temple Chambers (Irlanda) ha  chiesto  l'autorizzazione  a
commercializzare  i  lotti  gia'  prodotti   prima   della   suddetta
determinazione attualmente presenti  nel  magazzino  del  Produttore,
subordinandola alla  consegna  ai  clienti  del  foglio  illustrativo
aggiornato in ottemperanza all'art. 1,  commi  1,  2,  3  e  4  della
«Determinazione Scorte»; 
  Ritenute accettabili le motivazioni evidenziate dal titolare AIC; 
  Visti gli atti istruttori e la  corrispondenza  degli  stessi  alla
normativa vigente; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Medicinale: ERITROCINA. 
  Confezioni: 
    007893 047 250 mg compresse rivestite con film - 12 compresse; 
    007893 151 200 mg compresse masticabili - 12 compresse; 
    007893 199 600 mg compresse rivestite con film - 12 compresse; 
    007893 124 prima infanzia 0.1% granulato per sospensione orale  -
1 flacone; 
    007893 163 500 mg granulato per sospensione orale - 12 bustine ; 
    007893 175 1000 mg granulato per sospensione orale - 6 bustine; 
    007893 187 10% granulato per sospensione orale - 1 flacone. 
  Titolare AIC: Amdipharm Limited. 
  Procedura Nazionale. 
  1. Il titolare AIC  e'  autorizzato,  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore  della  presente  determinazione,  a  immettere  in
commercio le confezioni gia' prodotte prima della  determinazione  di
rinnovo con modifica stampati FV n.  276/2013  del  6  novembre  2013
pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -
Supplemento Ordinario n. 82 del 6 dicembre 2013, che non riportino le
modifiche autorizzate e che attualmente risultano presso il magazzino
del Produttore, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti  agli  utenti  del
Foglio Illustrativo aggiornato ai sensi di quanto previsto  dall'art.
1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del direttore generale n.  371
del 14 aprile 2014  concernente  «Criteri  per  l'applicazione  delle
disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei  medicinali»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  Serie  Generale  n.  101  del  3
maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014. 
  2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma
1, i farmacisti sono  tenuti  a  consegnare  il  Foglio  Illustrativo
aggiornato agli utenti a decorrere dal termine  di  30  giorni  dalla
data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  della  presente  determinazione.  Il  titolare  AIC   rende
accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro  il
medesimo termine.