IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 2, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1987, n.  531,
che  fissa  l'obbligo  di  dotare  le  confezioni  delle  specialita'
medicinali di bollini autoadesivi con decorrenza dal 1°  marzo  1988,
demandando  al  Ministro  della  sanita'  la   specificazione   delle
caratteristiche tecniche del bollino  e  delle  modalita'  della  sua
adozione; 
  Visto l'art. 5-bis del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.
540, concernente i bollini farmaceutici; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
"Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche'  della  direttiva  2003/94/CE",  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante  "Nuovo  ordinamento
dell'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello   Stato"   e   successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 2, comma 1, della legge  13  luglio  1966,  n.  559  e
successive modificazioni, ai sensi del quale "L'Istituto  Poligrafico
e Zecca dello Stato ha per compiti la produzione e la fornitura della
carta, delle carte valori, degli stampati e delle pubblicazioni anche
su supporti informatici, nonche' dei  prodotti  cartotecnici  per  il
fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato"; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  23
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  305  del  31
dicembre 2013, recante "Individuazione delle carte  valori  ai  sensi
dell'art. 2, comma 10-bis, lettere a) e  b)  della  legge  13  luglio
1966, n. 559  e  successive  modificazioni  e  integrazioni"  che  ha
annoverato i bollini farmaceutici tra le carte valori; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle  direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE"; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  2  agosto  2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  270  del  20  novembre  2001,
recante "Numerazione progressiva dei bollini apposti sulle confezioni
dei medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale"; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  15  luglio  2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005,  recante
"Istituzione di una banca dati centrale finalizzata a  monitorare  le
confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo"; 
  Considerato che l'identificazione delle confezioni  dei  medicinali
mediante il bollino a lettura ottica rafforza ed amplifica le  misure
di contrasto alle possibili frodi ai danni della salute pubblica, del
Servizio sanitario nazionale e dell'erario; 
  Ritenuto  inoltre  di  dover  aggiornare  le  specifiche   tecniche
contenute nel citato decreto del Ministro della sanita' 2 agosto 2001
al fine di rafforzare le misure di sicurezza atte  a  contrastare  le
possibili  frodi  in  danno  della  salute  pubblica,  del   Servizio
sanitario nazionale e dell'erario; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
     Codice identificativo dei medicinali in commercio in Italia 
 
  1. Il codice identificativo dei medicinali ad uso umano, di seguito
definito "codice AIC", e' il numero attribuito dall'Agenzia  Italiana
del Farmaco con il provvedimento per  l'immissione  in  commercio  in
Italia. 
  2. Il confezionamento esterno del medicinale e' dotato, a cura  del
produttore del medicinale, di un bollino conforme  alle  prescrizioni
del presente decreto  la  cui  produzione  e'  a  cura  dell'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, di seguito "Istituto". 
  3. Ciascun bollino e' identificato univocamente dalla  combinazione
del codice AIC e del numero progressivo assegnato dall'Istituto.