(parte 1)
 
                            Alle Province 
                            Ai Comuni  con  popolazione  superiore  a
                            1.000 abitanti 
                            Agli      Organi       di       revisione
                            economico-finanziaria degli  enti  locali
                            soggetti al patto di stabilita' interno 
                            Alle  Regioni  e  Province  autonome   di
                            Trento e di Bolzano loro sedi 
                            e, p.c. 
                            Alla Corte dei conti 
                            Segretariato Generale 
                            Sezione delle Autonomie Roma 
                            Alla   Presidenza   del   Consiglio   dei
                            ministri 
                            Segretariato Generale 
                            Dipartimento per gli affari regionali, il
                            turismo e lo sport 
                            Dipartimento della Protezione civile 
                            Dipartimento della funzione pubblica Roma 
                            Al Ministero della giustizia 
                            Dipartimento          dell'organizzazione
                            giudiziaria, del personale e dei  servizi
                            Roma 
                            Al Ministero dell'interno 
                            Dipartimento per  gli  affari  interni  e
                            territoriali Roma 
                            Al Gabinetto del Ministro Sede 
                            All'Ufficio legislativo-economia Sede 
                            All'Ufficio legislativo-finanze Sede 
                            All'ISTAT 
                              Via Cesare Balbo, n. 16 - Roma 
                            All'A.N.C.I. 
                              Via dei Prefetti, n. 46 - Roma 
                            All'U.P.I. 
                              Piazza Cardelli, n. 4 - Roma 
                            Al CINSEDO 
                              Via Parigi, n. 11 - Roma 
                            Alle Ragionerie territoriali dello  Stato
                            loro sedi 
 
  La presente  circolare  risulta  strutturata  secondo  il  seguente
schema: 
  Premessa 
  A. Enti soggetti al Patto di stabilita' interno 
  A.1 Enti di nuova istituzione 
  A.2 Unioni di comuni 
  A.3 Enti commissariati ai sensi dell'articolo 143 del TUEL 
  A.4 Roma capitale 
  B. Determinazione degli Obiettivi  programmatici  per  il  triennio
2014-2016 
  B.1 Indicazioni generali 
  B.2 Metodo di calcolo degli obiettivi 
  B.3 Comunicazione dell'obiettivo 
  C. Esclusioni dal saldo valido ai fini del rispetto del Patto 
  C.1 Risorse connesse con la dichiarazione di stato di emergenza 
  C.2 Risorse connesse con la dichiarazione di grande evento 
  C.3 Risorse provenienti dall'Unione Europea 
  C.4. Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui ai punti  C.1,
C.2 e C.3 
  C.5 Risorse connesse al Piano generale di censimento 
  C.6 Altre esclusioni 
    a) Federalismo demaniale 
    b) Investimenti infrastrutturali 
    c) Sisma del 20  e  29  maggio  2012.  Esclusione  delle  risorse
provenienti dalle contabilita' speciali delle regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto 
    d) Esclusione di spese per gli enti colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012 
    e) Esclusione del corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di
proprieta' comunale 
    f) Esclusione delle risorse per interventi relativi  al  progetto
approvato dal CIPE con deliberazione n. 57 del 2011 
    g) Esclusione delle risorse per interventi portuali per il comune
di Piombino 
    h) Esclusione dei pagamenti dei debiti in conto capitale per  500
milioni di euro 
    i) Esclusione dei pagamenti in conto capitale per  1.000  milioni
di euro 
    l) Esclusione spese sostenute dal comune di Campione di Italia 
  D. Riflessi delle regole del Patto sulle previsioni di bilancio 
  D.1 Fondo svalutazione crediti 
  D.2 Fondo pluriennale vincolato 
  D.3 Fondo di rotazione per  assicurare  la  stabilita'  finanziaria
degli enti locali 
  E. Altre misure di contenimento 
  E.1 Contenimento dei prelevamenti dai conti di Tesoreria 
  E.2 Contenimento della spesa 
  F. Patti di solidarieta' 
  F.1 Patto regionale verticale 
  F.2 Patto regionale verticale incentivato 
  F.3 Patto regionale orizzontale 
  F.4 Patto nazionale verticale 
  F.5 Patto nazionale orizzontale 
  F.6 Patto regionale integrato 
  F.7 Tempistica 
  F.8 Alcune precisazioni sui patti di solidarieta' 
  G. Monitoraggio 
  H. Certificazione 
  H.1 Prospetti allegati alla certificazione ed invio telematico 
  H.2 Ritardato invio della certificazione e nomina  del  commissario
ad acta 
  H.3 Obbligo di invio di una nuova certificazione 
  I. Mancato rispetto del Patto di stabilita' interno 
  I.1 Le sanzioni per il mancato rispetto  del  patto  di  stabilita'
interno 
    a) Riduzione del fondo  di  solidarieta'  comunale  e  del  fondo
sperimentale di riequilibrio 
    b) Limiti agli impegni per spese correnti 
    c) Divieto di ricorrere all'indebitamento 
    d) Divieto di procedere ad assunzioni di personale 
    e) Riduzione delle  indennita'  di  funzione  e  dei  gettoni  di
presenza 
  I.2 Sanzioni connesse all'accertamento  del  mancato  rispetto  del
patto in un periodo successivo all'anno  seguente  a  quello  cui  la
violazione si riferisce 
  I.3 Misure antielusive delle regole del patto di stabilita' interno 
  I.4 L'attivita' di controllo della Corte dei conti 
  L. Allegati alla circolare esplicativi del Patto 2014-2016 
  M.  Riferimenti  per  eventuali  chiarimenti  sui  contenuti  della
presente circolare 
 
Premessa 
 
  La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014)  e  le
normative di interesse emanate nel corso del 2013 introducono  alcune
novita' alla disciplina del patto di stabilita'  interno  degli  enti
locali per gli anni 2014-2016. 
  Per quanto attiene al contributo degli enti locali  al  risanamento
della finanza pubblica, la nuova disciplina,  oltre  a  disporre  una
riduzione degli obiettivi del patto di stabilita' interno per  l'anno
2014,  conferma  il  concorso  gia'  previsto  per  l'anno  2015,   e
determina, per gli anni 2016 e  2017,  un  aggravio  degli  obiettivi
volti a  garantire  un  contributo  di  344  milioni  di  euro  annui
complessivi, di cui 275 milioni di euro a  carico  dei  comuni  e  69
milioni di euro a carico  delle  province,  aggravio  correlato  alle
misure di razionalizzazione e  revisione  della  spesa  (articolo  1,
comma 429, della legge di stabilita' 2014). 
  In particolare, per l'anno 2014, e' previsto  un  allentamento  del
patto di stabilita' interno per complessivi 1.500  milioni  di  euro,
conseguito mediante l'esclusione dal patto, per un importo massimo di
1.000 milioni di euro, dei pagamenti in conto capitale  da  sostenere
nel primo semestre dell'anno 2014  e  l'esclusione,  per  un  importo
massimo di 500 milioni di euro, dei pagamenti che  saranno  sostenuti
per estinguere debiti in conto capitale maturati al 31 dicembre 2012. 
  La nuova disciplina prevede, inoltre, l'aggiornamento della base di
riferimento per il calcolo dell'obiettivo  del  patto  di  stabilita'
interno, individuata nella media  degli  impegni  di  parte  corrente
registrati nel triennio 2009-2011, in luogo del  triennio  2007-2009.
L'aggiornamento premia, sebbene indirettamente, gli enti  locali  che
hanno  maggiormente  contratto   la   spesa   corrente   negli   anni
considerati. Le percentuali da applicare  alla  suddetta  media  sono
state conseguentemente modificate per tenere conto dell'aggiornamento
della base di riferimento. 
  Sono confermati, per il 2014, i cosiddetti  patti  di  solidarieta'
ossia i patti regionali verticali ed orizzontali, grazie ai quali  le
province e i comuni soggetti al patto di stabilita'  interno  possono
beneficiare di maggiori  spazi  finanziari  ceduti,  rispettivamente,
dalla regione di appartenenza e dagli altri enti locali,  nonche'  il
patto  nazionale  orizzontale  introdotto  dall'articolo  4-ter   del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (1) . Al fine  di  consentire  agli
enti locali  di  conoscere  il  prima  possibile  i  nuovi  obiettivi
programmatici e di pianificare, quindi, le proprie spese in  coerenza
con il rispetto del patto di stabilita' interno, i commi  543  e  544
anticipano i termini di chiusura delle procedure attuative del  patto
regionale verticale e del patto nazionale  orizzontale.  Inoltre,  e'
stata introdotta la possibilita' di attribuire gli  spazi  finanziari
non utilizzati a valere sui patti verticali delle singole regioni  ai
comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti  di  tutte
le regioni che presentano un saldo obiettivo positivo. L'articolo  1,
comma 505, della legge di stabilita'  2014  ha  posticipato  al  2015
l'avvio  del  cosiddetto   "patto   regionale   integrato"   di   cui
all'articolo 32, comma 17, della legge n. 183 del 2011 (2) (Legge  di
stabilita' 2012), in base al quale le regioni possono concordare  con
lo Stato le modalita' di raggiungimento dei propri obiettivi e  degli
obiettivi degli enti locali del proprio territorio. 
  Inoltre, l'articolo 31, comma 4-bis, della legge n. 183  del  2011,
introdotto dall'articolo 9 del decreto-legge  n.  102  del  2013,  ha
sospeso per il 2014 il meccanismo della virtuosita' ed  i  successivi
commi, da 4-ter a 6, hanno introdotto un meccanismo finalizzato  alla
riduzione   dell'obiettivo   degli   enti   che   partecipano    alla
sperimentazione ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo  n.
118 del 2011. 
  Il comma 534, lettera d), dell'articolo 1 della legge di stabilita'
2014 ha introdotto all'articolo 31 della legge n. 183  del  2011,  il
comma 6 bis che, al fine di sterilizzare gli effetti  negativi  sulla
determinazione  degli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'  interno
connessi alla gestione di funzioni  e  servizi  in  forma  associata,
dispone  un'ulteriore  riduzione  degli  obiettivi  dei  comuni   che
gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata
compensata dal corrispondente  aumento  degli  obiettivi  dei  comuni
associati non capofila. 
  Limitatamente  ai  comuni,  per  l'anno  2014,   il   nuovo   comma
2-quinquies dell'articolo 31 della legge n. 183  del  2011,  aggiunto
dal comma 533 dell'articolo 1 della  legge  di  stabilita'  2014,  ha
introdotto  una  clausola  di  salvaguardia  volta  a  prevedere  che
l'obiettivo di saldo finanziario sia  rideterminato,  fermo  restando
l'obiettivo complessivo di comparto, in modo  da  garantire  che  per
nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per  cento
rispetto all'obiettivo di  saldo  finanziario  2014  calcolato  sulla
spesa corrente  media  2007-2009  con  le  modalita'  previste  dalla
normativa previgente. 
  Da ultimo, per il 2014, il comma 354 dell'articolo 1 della legge di
stabilita' 2014, al fine di agevolare la ripresa  delle  attivita'  e
consentire l'attuazione dei piani  per  la  ricostruzione  e  per  il
ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del  20
e 29 maggio 2012, gli obiettivi del patto di stabilita'  interno  dei
comuni e  delle  province  residenti  nelle  regioni  Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, sono ridotti nei limiti di 25,5 milioni  di  euro
complessivi.  Parimenti,  il  comma  536  del  medesimo  articolo  ha
previsto un allentamento, nei limiti di10 milioni di euro, del  patto
di stabilita' interno dei comuni della  provincia  di  Olbia  colpiti
dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013. 
A. Enti soggetti al Patto di stabilita' interno 
  Come e' noto, a decorrere dal 2013 sono assoggettati  al  patto  di
stabilita' interno, oltre le province  e  i  comuni  con  popolazione
superiore a 5.000 abitanti, anche i comuni con  popolazione  compresa
tra 1.001 e 5.000 abitanti, come disposto dal comma  1  dell'articolo
31 della legge n. 183 del 2011. 
  La determinazione della popolazione di riferimento viene effettuata
sulla base  del  criterio  previsto  dall'articolo  156  del  decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  (Testo  Unico  delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali). 
  Al riguardo, si segnala che l'articolo 1, comma 533, della legge di
stabilita' 2014, ha aggiunto, all'articolo 31 della legge n. 183  del
2011, il comma 2-quater  volto  a  chiarire  che  la  popolazione  da
prendere a riferimento  ai  fini  dell'assoggettamento  al  patto  di
stabilita' interno e'  quella  anagrafica  e  non  quella  censuaria.
Pertanto, la popolazione che rileva,  come  previsto  dal  richiamato
articolo 156 del TUEL, e' quella registrata alla fine  del  penultimo
anno precedente a quello di riferimento secondo i dati dell'ISTAT. 
  Conseguentemente, sono soggetti alle regole del patto di stabilita'
interno per l'anno 2014 i comuni  la  cui  popolazione,  rilevata  al
31.12.2012, risulti superiore a 1.000 abitanti. 
  Gli enti locali che sono soggetti per la prima volta  al  patto  di
stabilita' interno e che,  quindi,  sono  tenuti  alla  comunicazione
degli obiettivi, al monitoraggio semestrale  e  alla  certificazione,
devono accreditarsi al sistema  web  appositamente  previsto  per  il
patto     di      stabilita'      interno      all'indirizzo      web
http://pattostabilitainterno.tesoro.it,   richiedendo   una    utenza
caratterizzata da un codice identificativo (User ID  ovvero  il  nome
utente) e da una password. Per ulteriori dettagli sulle modalita'  di
accreditamento  si  veda  l'allegato  ACCESSO  WEB/14  alla  presente
Circolare. 
  Per gli enti  locali  gia'  accreditati  non  sono  previsti  nuovi
adempimenti,  salvo  la  comunicazione  di  eventuali   aggiornamenti
(richieste di cancellazioni o di  nuove  attivazioni)  delle  proprie
utenze. 
  Si segnala che  la  password  scade  dopo  180  giorni  dall'ultimo
accesso nel sito del patto di stabilita' interno. Pertanto, se  entro
180 giorni l'utente non avvia la procedura digitando le proprie  User
ID e password, quest'ultima scade per una protezione del sistema. 
  A decorrere dal 2014, il comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge
13 agosto 2011, n.  138,  prevede,  inoltre,  l'assoggettamento  alle
regole del patto di stabilita' interno delle unioni di comuni formate
dagli enti con popolazione fino a 1.000 abitanti ai sensi del comma 1
dell'articolo 16 del richiamato decreto-legge n. 138 del 2011 (3) . 
A.1 Enti di nuova istituzione 
  Il comma 23 dell'articolo 31 della legge di stabilita' 2012,  (come
modificato dall'articolo 1, comma  540,  della  legge  di  stabilita'
2014), stabilisce che gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno
2011 sono soggetti alla disciplina del patto  di  stabilita'  interno
dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione.  Pertanto,
se l'ente e' stato istituito nel 2011, sara' soggetto alle regole del
patto di stabilita' interno a decorrere dall'anno 2014. 
  Ai fini della  determinazione  dell'obiettivo  programmatico,  tali
enti assumono  come  base  di  riferimento  le  risultanze  dell'anno
successivo a quello dell'istituzione. Gli enti istituiti  negli  anni
2009 e 2010 adottano come base di riferimento  su  cui  applicare  le
regole per la determinazione  degli  obiettivi,  rispettivamente,  le
risultanze medie del biennio  2010-2011  e  le  risultanze  dell'anno
2011. 
  A titolo esemplificativo: 
 
=====================================================================
|                       |  Base calcolo patto |  Base calcolo patto |
|    Anno istituzione   |        2014         |      2015-2017      |
+=======================+=====================+=====================+
| 2009                  | 2010-2011           | 2010-2011           |
+-----------------------+---------------------+---------------------+
| 2010                  | 2011                | 2011                |
+-----------------------+---------------------+---------------------+
| 2011                  | 2012                | 2012                |
+-----------------------+---------------------+---------------------+
|                       | (non soggetto al    |                     |
| 2012                  |Patto)               | 2013                |
+-----------------------+---------------------+---------------------+
 
A.2 Unioni di comuni 
  Il comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge 13  agosto  2011,  n.
138, prevede che, a decorrere dall'anno 2014,  le  unioni  costituite
dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, di cui al  comma  1
del medesimo articolo 16, sono soggette alla disciplina del patto  di
stabilita'  interno  prevista  per  i  comuni  aventi  corrispondente
popolazione. La norma non si applica a tutte le unioni di  comuni  ma
solo a quelle costituite ai sensi del richiamato comma 1. 
  Ai  fini  della  determinazione  dell'obiettivo  programmatico,  le
predette unioni di comuni applicano alla spesa corrente, come desunta
dai certificati di conto consuntivo, la percentuale indicata al comma
2 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011. 
  Considerato che il comma 3 del citato articolo 16 prevede che  alle
predette unioni si applica la  disciplina  del  patto  di  stabilita'
interno prevista per i comuni aventi corrispondente  popolazione,  ne
consegue che, ai  fini  della  decorrenza  dell'assoggettamento  alle
regole  del  patto  di  stabilita'  interno,  analogamente  a  quanto
previsto per i comuni di nuova istituzione, alle unioni in parola  si
applicano le disposizioni di cui al comma 23 dell'articolo  31  della
legge n.183 del 2011. Pertanto, le predette  unioni  di  comuni  sono
assoggettate alle regole del patto di stabilita'  interno  dal  terzo
anno successivo a quello della loro istituzione ed assumono come base
di riferimento su cui applicare la predetta percentuale le risultanze
dell'anno successivo a quello della loro  istituzione.  Pertanto,  se
l'unione e' stata istituita nell'anno 2012 sara' soggetta alle regole
del patto  di  stabilita'  interno  a  decorrere  dall'anno  2015  ed
assumera' come  base  di  riferimento  la  spesa  corrente  impegnata
nell'anno 2013. 
A.3 Enti commissariati ai sensi dell'articolo 143 del TUEL 
  Giova  ribadire  che  l'articolo  1,  comma  436,  della  legge  di
stabilita' 2013, abrogando il comma 24 dell'articolo 31  della  legge
n. 183 del 2011, assoggetta, a decorre dall'anno 2013,  al  patto  di
stabilita' interno gli enti  locali  commissariati  per  fenomeni  di
infiltrazione e di condizionamento di  tipo  mafioso  o  similare  ai
sensi dell'articolo 143 del citato decreto  legislativo  n.  267  del
2000 (TUEL). 
  Ai  fini  della  determinazione  dell'obiettivo  programmatico   e'
assunta quale base di riferimento la spesa corrente  media  sostenuta
nel periodo 2009-2011. 
A.4 Roma capitale 
  In considerazione della specificita' della  citta'  di  Roma  quale
Capitale della Repubblica, il decreto legislativo 18 aprile 2012,  n.
61, che ha dato attuazione al nuovo ordinamento di Roma  Capitale  ai
sensi dell'articolo 24 della legge n. 42 del 2009,  ha  previsto  una
particolare procedura per la determinazione degli obiettivi del patto
di stabilita' interno da applicare al Comune di Roma. 
  In particolare, il comma 1  dell'articolo  12  del  citato  decreto
legislativo n. 61 del 2012 prevede che Roma capitale concordi con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun
anno,  le  modalita'  e   l'entita'   del   proprio   concorso   alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. 
  A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, il Sindaco trasmette la
proposta di accordo al Ministro dell'economia  e  delle  finanze.  In
caso di mancato  accordo,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri, il concorso  di  Roma  Capitale  alla  realizzazione  degli
obiettivi  di  finanza  pubblica  e'  determinato  sulla  base  delle
disposizioni applicabili ai restanti comuni del territorio nazionale. 
  Circa i  contenuti  del  patto  concordato  tra  lo  Stato  e  Roma
capitale, il successivo comma 2 del citato articolo 12 stabilisce che
non sono computate nel saldo finanziario utile ai fini  del  rispetto
del patto di stabilita' interno: 
    le risorse trasferite dal bilancio dello Stato e  le  spese,  nei
limiti delle predette risorse, relative alle funzioni  amministrative
conferite a Roma Capitale in attuazione dell'articolo 24 della  legge
n. 42 del 2009 e del decreto legislativo attuativo n. 61 del 2012; 
    le spese relative all'esercizio delle funzioni connesse al  ruolo
di Capitale della Repubblica di cui agli articoli 2 e 3  del  decreto
legislativo n. 61 del 2012, previa  individuazione,  nella  legge  di
stabilita', della copertura degli eventuali effetti finanziari. A tal
riguardo, si rappresenta, pero', che il disposto di cui  all'articolo
2 del predetto decreto legislativo n. 61  del  2012,  in  materia  di
determinazione  dei  costi  connessi  al  ruolo  di  capitale   della
Repubblica, non ha ancora avuto attuazione, ne' tantomeno sono  state
appostate nella legge di stabilita' risorse da destinare allo  scopo.
Pertanto, allo stato non e' possibile procedere all'esclusione  delle
spese in questione. 
  Inoltre,  limitatamente  agli  anni  2013  e  2014,  per  garantire
l'equilibrio di parte corrente del bilancio  di  Roma  Capitale  sono
escluse  dal  patto  di  stabilita'  interno  le  entrate   derivanti
dall'applicazione della disposizione di  cui  all'articolo  2,  comma
196-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, cosi' come  da  ultimo
modificato dall'articolo 4, comma 1, del  decreto-legge  30  dicembre
2013, n. 151, in materia di rapporti finanziari tra Roma  Capitale  e
la Gestione Commissariale. 
  La disciplina recata dal succitato decreto legislativo  n.  61  del
2012 in materia di ordinamento di Roma Capitale e' stata recentemente
modificata ed integrata dal decreto legislativo 26 aprile 2013, n.51.
In  particolare,  l'articolo  1,  comma  5,  del  richiamato  decreto
legislativo  n.  51  del  2013,   nell'integrare   quanto   stabilito
dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n.  61  del  2012,
aggiunge una ulteriore flessibilita' prevedendo che gli obiettivi del
patto di stabilita' interno determinati  per  Roma  capitale  con  la
procedura  concordata  sopra  delineata   possano   essere   comunque
ridefiniti nell'ambito del  patto  regionale  integrato  (di  cui  al
successivo paragrafo F.6), vale a dire nell'ambito del patto  che  la
regione Lazio, al pari delle altre regioni, potra' concordare con  lo
Stato a decorrere dall'anno 2015, secondo quanto disposto  dal  comma
17 dell'articolo 32 della legge n.  183  del  2011,  come  da  ultimo
modificato dal comma 505 dell'articolo  1  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147. 
B. Determinazione  degli  Obiettivi  programmatici  per  il  triennio
2014-2016 
B.1 Indicazioni generali 
  Anche per l'anno 2014  l'obiettivo  programmatico  da  assegnare  a
ciascun ente e' rappresentato dal saldo finanziario  tra  le  entrate
finali e le spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di
crediti), calcolato in termini di competenza mista, assumendo, cioe',
per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte
in conto capitale, gli incassi e i pagamenti (comma  3  dell'articolo
31 della legge di stabilita'  2012).  Come  negli  anni  passati,  in
conformita' ai criteri contabili adottati in sede comunitaria, tra le
operazioni finali non sono  considerati  l'avanzo  (o  disavanzo)  di
amministrazione e il fondo (o deficit) di  cassa.  Sulla  base  delle
regole europee della competenza economica,  infatti,  gli  avanzi  di
amministrazione, essendo realizzati negli  esercizi  precedenti,  non
concorrono a  formare  l'indebitamento  netto  delle  Amministrazioni
pubbliche. 
  I dati da considerare per il calcolo  del  saldo  finanziario  sono
solo ed esclusivamente quelli  riportati  nei  certificati  di  conto
consuntivo. 
  Con riferimento alla metodologia di  calcolo  degli  obiettivi  del
patto di stabilita' interno per l'anno 2014, le novita' rispetto agli
anni precedenti sono: 
    1. l'aggiornamento della base di calcolo dal  triennio  2007-2009
al triennio 2009-2011 con conseguente revisione dei  coefficienti  da
applicare alla spesa media  registrata  nel  periodo  di  riferimento
(articolo 1, comma 532, della legge di stabilita' 2014); 
    2.  la  sospensione,  per  l'anno   2014,   del   meccanismo   di
ripartizione degli  obiettivi  finanziari  del  patto  di  stabilita'
interno fra gli enti di ciascun livello di governo, basato su criteri
di virtuosita', definito dall'articolo 20, commi 2, 2-bis  e  3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con  conseguente  aggravio  della
manovra complessiva dovuto all'aumento  dell'aliquota  di  correzione
rispetto a quella ordinaria (articolo 31, comma 4-bis, della legge n.
183 del 2011, inserito  dall'articolo  9,  comma  6,  lett.  a),  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e,  successivamente,  modificato
dall'articolo 2, comma 5, lett.  b),  del  decreto-legge  15  ottobre
2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  dicembre
2013, n. 137); 
    3. l'introduzione  di  un  incentivo  per  gli  enti  locali  che
adottano la sperimentazione in tema di  armonizzazione  dei  bilanci,
prevista dall'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
118,  consistente  in  una  riduzione  dell'obiettivo  del  patto  di
stabilita' interno per l'anno 2014, fino al conseguimento di un saldo
obiettivo pari a zero,  la  cui  distribuzione  dovra'  avvenire  con
apposito decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  La
riduzione e' operata proporzionalmente per  un  importo  pari  a  120
milioni di euro. Tale ammontare  e'  ulteriormente  aumentato  di  un
valore   compatibile   con    gli    spazi    finanziari    derivanti
dall'applicazione,  agli  enti  locali  che  non   partecipano   alla
sperimentazione, di percentuali maggiorate, da determinarsi anch'esse
con il predetto decreto ministeriale  (commi  4-ter,  4-quater  e  6,
primo periodo, dell'articolo 31 della legge n.183 del 2011) (4) ; 
    4. l'introduzione di una clausola di salvaguardia  per  i  comuni
che, per  il  solo  anno  2014,  prevede  che  l'obiettivo  di  saldo
finanziario sia rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo
di comparto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
da emanare d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, in modo da garantire che per nessun  comune  si  realizzi  un
peggioramento superiore al 15 per  cento  rispetto  all'obiettivo  di
saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009
con  le  modalita'  previste  dalla   normativa   previgente   (comma
2-quinquies dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (5) ); 
    5. la riduzione degli obiettivi dei  comuni  che  gestiscono,  in
quanto capofila, funzioni e servizi in forma  associata  mediante  il
corrispondente aumento  degli  obiettivi  dei  comuni  associati  non
capofila  al  fine  di  neutralizzare  gli  effetti  negativi   sulla
determinazione  degli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'  interno
connessi alla gestione di  funzioni  e  servizi  in  forma  associata
(comma 6-bis dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (6) ). 
  Il saldo finanziario di riferimento, per ciascuno degli anni  2014,
2015 e 2016,  e'  ottenuto  moltiplicando  la  spesa  corrente  media
impegnata nel periodo 2009-2011, cosi' come desunta  dai  certificati
di conto consuntivo, per una percentuale fissata per  ogni  anno  del
triennio dal comma 2  del  richiamato  articolo  31  della  legge  di
stabilita' 2012 (7) , da rideterminare  per  l'anno  2014  e  per  il
biennio 2015-2016 secondo le procedure previste, rispettivamente, dal
primo e dal secondo periodo del comma  6  del  ripetuto  articolo  31
della legge di stabilita' 2012. 
  In particolare, per l'anno 2014, la riduzione dei  saldi  obiettivo
per gli enti in sperimentazione di cui all'articolo  36  del  decreto
legislativo n. 118 del 2011 e'  attuata  con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle  finanze.  Conseguentemente,  con  il  medesimo
decreto, sono rideterminate le percentuali da applicare agli enti che
non partecipano alla suddetta sperimentazione nella misura di seguito
indicata: 
    per le province e' pari a 20,25%; 
    per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e' pari a
15,07%. 
  Per i comuni, gli obiettivi di  saldo  finanziario  determinati  in
funzione della partecipazione o meno alla sperimentazione in tema  di
armonizzazione  dei   bilanci   sono   ridefiniti,   fermo   restando
l'obiettivo complessivo di comparto, in  modo  da  garantire  che  il
peggioramento dell'obiettivo di saldo attribuito a ciascun comune non
sia superiore al 15% rispetto  all'obiettivo  calcolato  sulla  spesa
corrente media 2007-2009 con le modalita'  previste  dalla  normativa
previgente alla data di entrata in vigore della legge  di  stabilita'
2014 (clausola di salvaguardia di cui al precitato comma  2-quinquies
dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011). 
  Per gli anni 2015 e 2016, invece, le province ed  i  comuni  che  a
seguito dell'applicazione dei parametri  di  virtuosita'  individuati
dall'articolo  20,  comma  2,  del  decreto-legge  n.  98  del  2011,
risulteranno collocati nella classe non virtuosa  dovranno  applicare
le percentuali rideterminate  dal  decreto  annuale  attuativo  della
virtuosita'; percentuali che, comunque, non potranno essere superiori
di un punto percentuale rispetto alle percentuali di cui al  comma  2
del richiamato  articolo  31  della  legge  n.  183  del  2011.  Piu'
precisamente i valori massimi che le  percentuali  potranno  assumere
sono i seguenti: 
    per le province, pari a 20,25% per l'anno 2015  e  a  21,05%  per
l'anno 2016; 
    per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti,  pari  a
15,07% per l'anno 2015 e a 15,62%, per l'anno 2016. 
B.2 Metodo di calcolo degli obiettivi 
  Per l'anno 2014, al fine di semplificare la  procedura  di  calcolo
dei saldi  obiettivo  attribuiti  a  ciascun  ente  per  il  triennio
considerato, si e' ritenuto di eliminare dal prospetto di calcolo  la
"Fase 1" presente nei prospetti degli anni precedenti (relativa  alla
determinazione del saldo  obiettivo  "provvisorio"  come  percentuale
data della spesa media, ai sensi del comma 2 dell'articolo  31  della
legge n. 183 del 2011),  in  quanto  le  percentuali  da  prendere  a
riferimento per la determinazione dell'obiettivo di ciascun ente  per
l'anno  2014  sono  rideterminate  con  il  richiamato  decreto   del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   attuativo   del   nuovo
meccanismo  premiale  in  favore  degli  enti  che  partecipano  alla
sperimentazione dei nuovi principi contabili. 
  Per gli anni 2015 e 2016 si ritiene opportuno che gli enti, in  via
prudenziale,  assumano  gli   obiettivi   calcolati   utilizzando   i
coefficienti  massimi  stabiliti  dal  comma   6,   ultimo   periodo,
dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (8) . 
  A  seguito  della   pubblicazione   del   decreto   relativo   alla
determinazione degli obiettivi n. 11400 del 10 febbraio 2014, di  cui
al comma 19  dell'articolo  31  della  legge  n.  183  del  2011,  e'
disponibile sul sito web http://pattostabilitainterno.tesoro.it della
Ragioneria Generale dello Stato un prospetto precompilato che ciascun
ente puo' consultare per conoscere il proprio obiettivo. 
  La procedura per la  determinazione  dei  saldi  obiettivi  per  il
triennio 2014-2016 e' costituita da 5 fasi,  di  seguito  elencate  e
schematizzate   negli   Allegati   OB/14/P   e   OB/14/C    relativi,
rispettivamente, alle province e ai comuni con popolazione  superiore
a 1.000 abitanti. Il prospetto OB/14/C contiene  una  ulteriore  fase
per la rideterminazione del  saldo  obiettivo  dei  comuni  in  esito
all'applicazione della clausola  di  salvaguardia  di  cui  al  comma
2-quinquies dell'articolo 31 della legge n.183 del 2011. 
  Fase 1: determinazione del saldo obiettivo provvisorio  sulla  base
della spesa corrente media 
  Come gia' anticipato nel precedente paragrafo,  per  il  solo  anno
2014, il comma 4-ter dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (9)
ha significativamente ampliato  il  sistema  premiale  per  gli  enti
sperimentatori del  nuovo  sistema  contabile  previsto  dal  decreto
legislativo n. 118 del 2011, prevedendo in favore  degli  stessi  una
riduzione del  saldo  obiettivo  del  patto  di  stabilita'  interno,
comunque non oltre un saldo pari a zero, da operare proporzionalmente
per un valore compatibile con gli spazi  finanziari  derivanti  dalla
sospensione del sistema premiante in favore  degli  enti  virtuosi  e
dalla conseguente applicazione, agli enti locali che non  partecipano
alla sperimentazione, di  una  maggiorazione  delle  percentuali,  da
determinarsi con decreto ministeriale, nei limiti stabiliti dal comma
6 dell'articolo 31 della legge di  stabilita'  2012.  Tale  ammontare
complessivo e' ulteriormente aumentato  di  un  importo  pari  a  120
milioni  di  euro  del  Fondo  per  la  compensazione  degli  effetti
finanziari non previsti  a  legislazione  vigente.  La  distribuzione
della predetta riduzione degli obiettivi in  favore  degli  enti  che
partecipano alla sperimentazione nonche' le percentuali da  applicare
per il calcolo del saldo obiettivo delle province e  dei  comuni  che
non partecipano alla sperimentazione  sono  state  stabilite  con  il
citato decreto ministeriale. 
  Per gli anni  2015  e  2016  continua,  invece,  ad  applicarsi  il
meccanismo di distribuzione del  concorso  alla  realizzazione  degli
obiettivi finanziari  fra  gli  enti  locali  basato  su  criteri  di
virtuosita' introdotto dall'articolo 20,  commi  2,  2-bis  e  3  del
decreto-legge n. 98 del 2011 (10) la cui definizione e' demandata  ad
un decreto del  Ministro  dell'interno,  da  emanare  annualmente  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. 
  Pertanto,  relativamente  agli  anni  2015  e  2016,   nelle   more
dell'adozione del suddetto decreto,  si  ritiene  opportuno,  in  via
prudenziale, che tutti gli enti assumano provvisoriamente l'obiettivo
massimo individuato per gli  enti  non  virtuosi  e  che  l'eventuale
riduzione dell'obiettivo prevista per gli enti virtuosi  sia  operata
solo successivamente all'emanazione del citato decreto annuale. 
  Alla luce di quanto sopra esposto, per il triennio  2014-2016,  gli
enti soggetti al patto di stabilita'  interno  applicano  alla  media
degli impegni della propria spesa corrente  registrata  nel  triennio
2009-2011, cosi' come desunta dai certificati di conto consuntivo, le
percentuali summenzionate e schematicamente riportate  nella  tabella
sottostante, salvo poi operare, nella successiva Fase 3, la riduzione
dell'obiettivo  prevista  per  l'anno  2014  in  favore  degli   enti
sperimentatori: 
    
 
=====================================================================
|                       |                 |            | Anno 2016  |
|                       |                 |  Anno 2015 | (Art. 31,  |
|                       | Anno 2014 (Art. | (Art. 31,  |  comma 6,  |
|                       |  31, comma 6,   |  comma 6,  | lett. b) e |
|                       | primo periodo)  |  lett. a)  |     c)     |
+=======================+=================+============+============+
| Province              |     20,25%      |   20,25%   |   21,05%   |
+-----------------------+-----------------+------------+------------+
| Comuni con popolazione|                 |            |            |
|superiore a 1.000      |                 |            |            |
|abitanti               |     15,07%      |   15,07%   |   15,62%   |
+-----------------------+-----------------+------------+------------+
 
  Come l'anno scorso, nelle celle indicate con le lettere (a), (b)  e
(c) dei richiamati allegati, e' inserito l'importo degli  impegni  di
spesa corrente registrato, rispettivamente, negli anni 2009,  2010  e
2011. 
  Sulla base degli impegni annuali di spesa corrente  l'applicazione,
automaticamente, determinera' i saldi obiettivi  per  ciascuno  degli
anni 2014, 2015 e 2016, effettuando il calcolo del valore medio della
spesa corrente e applicando a  quest'ultimo  le  percentuali  di  cui
sopra. 
  Si ribadisce che, ai fini della determinazione  dell'obiettivo  per
l'anno  2014  e  seguenti,  la  normativa  vigente  prevede  che  sia
considerata la spesa registrata nei  conti  consuntivi  senza  alcuna
esclusione. Inoltre, poiche' le percentuali  indicate  sono  tali  da
garantire il concorso alla manovra degli enti locali per il  triennio
2014-2016 nella misura quantificata dalle  disposizioni  vigenti,  al
fine di salvaguardare i saldi  obiettivo  di  finanza  pubblica,  non
possono  essere  prese  in  considerazione  richieste  di   rettifica
amministrativa di eventuali errori  di  contabilizzazione  effettuati
nei documenti di bilancio relativi  agli  anni  2009,  2010  e  2011,
nonche' nei relativi certificati  di  conto  consuntivo  che  abbiano
effetti sul calcolo del saldo obiettivo. E', altresi',  da  escludere
la possibilita' di modificare i dati  riportati  nei  certificati  di
bilancio gia' presentati che devono restare conformi ai dati  di  cui
ai relativi atti di bilancio. 
  Fase 2: determinazione del saldo obiettivo al netto della riduzione
dei trasferimenti 
  Il valore annuale  del  saldo,  determinato  secondo  la  procedura
descritta nella Fase 1, e' ridotto, per ogni anno di riferimento,  di
un importo pari alla riduzione dei  trasferimenti  erariali  disposta
dal comma 2 dell'articolo  14  del  decreto-legge  n.  78  del  2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010  (comma  4
dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011). 
  Il predetto importo e' quantificato, a decorrere dall'anno 2012, in
500 milioni di euro per le province e in 2.500 milioni di euro per  i
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Pertanto, i comuni
non coinvolti dalla riduzione dei trasferimenti erariali  di  cui  al
richiamato articolo 14 non opereranno alcuna riduzione a  valere  sul
saldo programmatico. 
  Si specifica, inoltre, che la diminuzione di cui sopra attiene solo
alla riduzione delle risorse  erariali  operata  con  l'articolo  14,
comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 e non anche alle  riduzioni
attuate con altri interventi legislativi. 
  Il calcolo dell'obiettivo, al netto degli effetti  della  riduzione
dei trasferimenti, e' effettuato automaticamente dalla procedura  web
ed e' visualizzato nelle celle (n), (o) e (p). 
  Le riduzioni dei trasferimenti previste a decorrere dal  2012  sono
state  definite  per  le  province  con  il  decreto   del   Ministro
dell'interno 13 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n 66 del  19  marzo
2012, e per i comuni con popolazione superiore a 5.000  abitanti  con
il decreto del Ministro dell'interno 22 marzo 2012, pubblicato  sulla
G.U. n. 72 del 26 marzo 2012, nonche' con  il  decreto  del  Ministro
dell'interno del 19 ottobre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 251 del 26
ottobre 2012. 
  Fase  3:  riduzione  del  saldo   obiettivo   per   gli   enti   in
sperimentazione 
  Con il  piu'  volte  citato  decreto  ministeriale  e'  attuata  la
riduzione dei saldi obiettivi del patto di stabilita' interno per gli
enti  in  sperimentazione  di  cui  all'articolo   36   del   decreto
legislativo n. 118 del 2011 ai  sensi  dei  commi  4-ter  e  4-quater
dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (al riguardo  si  rinvia
al paragrafo B.1 e alla Fase 1 di questo paragrafo). In  particolare,
l'obiettivo delle province che partecipano  alla  sperimentazione  e'
ridotto del 17,20 per cento, mentre l'obiettivo dei comuni e' ridotto
del 52,80 per cento. 
  L'obiettivo rideterminato trova evidenza nella Fase 3 dei prospetti
degli obiettivi programmatici, cella (q). 
  Fase   "CLAUSOLA   DI    SALVAGUARDIA"    dell'allegato    OB/14/C:
rideterminazione  del   saldo   obiettivo   dei   comuni   in   esito
all'applicazione della clausola di salvaguardia 
  Per i comuni, il comma 2-quinquies  dell'articolo  31  della  legge
n.183 del 2011 dispone che, per l'anno  2014,  l'obiettivo  derivante
dall'applicazione dei commi da 2 a 6, individuato con  le  prime  tre
fasi, e' rideterminato, fermo  restando  l'obiettivo  complessivo  di
comparto, in modo da garantire che per nessuno di essi si realizzi un
peggioramento superiore al 15 per  cento  rispetto  all'obiettivo  di
saldo finanziario 2014 calcolato  con  le  modalita'  previste  dalla
normativa   previgente   alla   legge   di   stabilita'   2014.    La
rideterminazione e' stata operata con decreto ministeriale  n.  11390
del 10 febbraio 2014, d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali. L'obiettivo rideterminato in esito all'applicazione
della suddetta clausola di salvaguardia  trova  evidenza  nella  Fase
"CLAUSOLA   DI   SALVAGUARDIA"   del   prospetto   degli    obiettivi
programmatici dei comuni di cui all'allegato OB/14/C. 
  Fase  4:  rideterminazione  del  saldo  obiettivo  2014  (Patti  di
solidarieta') 
  L'obiettivo individuato con le fasi sopra descritte  e'  definitivo
soltanto nel caso in cui l'ente non sia  coinvolto  dalle  variazioni
previste dalle norme afferenti al  Patto  di  solidarieta'  fra  enti
territoriali (Patto regionalizzato orizzontale, verticale e verticale
incentivato e patto nazionale orizzontale e verticale). 
  Per l'anno 2014 e'  infatti  confermata  l'applicazione  del  Patto
regionale verticale e orizzontale di  cui  ai  commi  da  138  a  142
dell'articolo 1 della legge  13  dicembre  2010,  n.  220  (legge  di
stabilita'  2011),  nonche'  l'applicazione   del   patto   verticale
incentivato di cui all'articolo 1, commi 122 e seguenti, della  legge
24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013), previsto sia per
i comuni che per le province, in base al quale le regioni che  cedono
spazi  finanziari  ai  propri   enti   locali   ricevono   liquidita'
finalizzata alla estinzione dei debiti (Fase 4-A del prospetto  degli
obiettivi programmatici dei comuni  e  Fase  4  del  prospetto  degli
obiettivi programmatici delle province). 
  Resta, altresi', vigente per il 2014  la  disposizione  secondo  la
quale ciascuna regione debba destinare  almeno  il  50%  degli  spazi
finanziari ceduti con il patto verticale  incentivato  a  favore  dei
comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000  abitanti  fino  al
conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Al riguardo, il  comma
542 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 ha previsto che,  per
l'anno 2014, gli eventuali spazi finanziari non  assegnati  a  valere
sulla predetta quota riservata  del  50%  sono  destinati  ai  comuni
aventi una popolazione  inferiore  a  5.000  dislocati  su  tutto  il
territorio nazionale che presentino ancora un obiettivo  positivo.  A
tal fine, entro il 10 aprile 2014, le regioni comunicano al Ministero
dell'economia   e   delle   finanze,   mediante   il   sistema    web
"http://pattostabilitainterno.tesoro.it"  della  Ragioneria  Generale
dello Stato, gli spazi  finanziari  non  utilizzati  a  valere  sulla
predetta  quota  alla  cui  ripartizione,  da   operare   in   misura
proporzionale ai valori  positivi  dell'obiettivo,  si  provvede  con
decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la
Conferenza  unificata,  da  emanare  entro  il  30  aprile  2014.  La
variazione dell'obiettivo conseguente al cosiddetto "Patto  nazionale
verticale"  trova  evidenza  nella  Fase  4-B  del  prospetto   degli
obiettivi programmatici dei comuni, in un'apposita voce di variazione
del saldo obiettivo finale che sara' valorizzata automaticamente  dal
sistema applicativo web sulla base degli importi individuati  con  il
citato decreto ministeriale. 
  Inoltre,  al  fine  di  agevolare  la  ripresa  delle  attivita'  e
consentire l'attuazione dei piani  per  la  ricostruzione  e  per  il
ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del  20
e 29 maggio 2012,  il  comma  354  dell'articolo  1  della  legge  di
stabilita' 2014 ha previsto la riduzione degli obiettivi del patto di
stabilita'  interno  dei  comuni  e  delle  province  interessati   -
individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1,  del  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74 (11) e dall'articolo 67-septies del  decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83 (12) - da operare con le procedure previste per
il patto regionale verticale, nei limiti di 20,5 milioni di euro  per
gli enti locali della regione Emilia-Romagna e di 2,5 milioni di euro
per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto.  Al
fine dell'attuazione di tale disposizione, si prevede altresi' che le
regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nel ridurre gli obiettivi
degli  enti  locali,  non  peggiorano  contestualmente   il   proprio
obiettivo di patto. 
  Resta, infine, vigente per i comuni il cosiddetto  patto  nazionale
orizzontale di cui all'articolo 4-ter del  decreto-legge  n.  16  del
2012 (Fase 4-B). 
  Il saldo  obiettivo  2014  da  considerare  sara',  dunque,  quello
risultante dalla somma fra il saldo obiettivo calcolato in base  alle
fasi  precedentemente  descritte  e  la   variazione   dell'obiettivo
conseguente all'adesione ai  patti  di  solidarieta'.  L'applicazione
calcolera'  automaticamente  il  valore  obiettivo   per   il   2014,
rideterminato sulla base dei dati comunicati da ciascuna  regione  al
Ministero dell'economia e delle finanze, per i patti  regionalizzati,
e sulla base del decreto e delle comunicazioni di  questo  Ministero,
rispettivamente, per il patto nazionale  verticale  e  per  il  patto
nazionale orizzontale. 
  Fase 5: riduzione degli obiettivi annuali 
  Anche per il 2014  continua  ad  operare  la  disposizione  di  cui
all'articolo 1, comma 122, della legge n. 220 del  2010  (13)  ,  che
autorizza la riduzione degli  obiettivi  annuali  degli  enti  locali
soggetti al patto di stabilita' interno - in base a criteri  definiti
con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare
d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali - per  un
importo   commisurato    agli    effetti    finanziari    determinati
dall'applicazione della sanzione ai sensi della lettera a) del  comma
26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 agli enti locali  che
nell'anno precedente non hanno raggiunto  l'obiettivo  del  patto  di
stabilita' interno (a valere sul fondo sperimentale  di  riequilibrio
per le province e a valere sul fondo di solidarieta' comunale  per  i
comuni). 
  Il comma 545 dell'articolo 1  della  legge  n.  147  del  2013  ha,
altresi', precisato che possono beneficiare della predetta  riduzione
degli   obiettivi   annuali   del   patto   di   stabilita'   interno
esclusivamente gli enti assoggettabili  alla  sanzione  di  cui  alla
precitata lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183
del 2011 (operata a valere sul fondo sperimentale di  riequilibrio  e
sul fondo di solidarieta' comunale), escludendo conseguentemente  dal
beneficio gli enti ricadenti nel territorio delle regioni  a  statuto
speciale e delle province autonome che, in  virtu'  della  competenza
esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali,  finanziano  i
propri  enti  con  risorse  del  proprio  bilancio.  Tale   riduzione
dell'obiettivo finale trova riscontro  nella  Fase  5  del  prospetto
degli obiettivi programmatici, con un'apposita voce di variazione del
saldo obiettivo finale  che  sara'  valorizzata  automaticamente  nel
sistema  applicativo  web  quando  verra'  definita,  con  il  citato
decreto, la riduzione di cui al richiamato comma 122. 
  Inoltre, il comma 6-bis dell'articolo 31 della  legge  n.  183  del
2011 (14) , al  fine  di  sterilizzare  gli  effetti  negativi  sulla
determinazione  degli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'  interno
connessi alla gestione di funzioni  e  servizi  in  forma  associata,
dispone  un'ulteriore  riduzione  degli  obiettivi  dei  comuni   che
gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata
nonche'  il  corrispondente  aumento  degli  obiettivi   dei   comuni
associati non capofila. A tal fine e' previsto che entro il 30  marzo
di ciascun anno l'Associazione Nazionale dei Comuni  Italiani  (ANCI)
comunichi al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  mediante  il
sistema web http://pattostabilitainterno.tesoro.it  della  Ragioneria
Generale dello Stato, gli importi in riduzione  e  in  aumento  degli
obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma sulla base delle
istanze prodotte dai predetti enti entro il 15 marzo di ciascun anno. 
  Anche tale variazione trova riscontro nella Fase  5  del  prospetto
degli obiettivi programmatici per i comuni con popolazione  superiore
a 1.000 abitanti,  con  un'apposita  voce  di  variazione  del  saldo
obiettivo finale che sara' valorizzata  automaticamente  dal  sistema
applicativo web sulla  base  dei  dati  comunicati  dall'Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). 
B.3 Comunicazione dell'obiettivo 
  Le province e i comuni con popolazione superiore a  1.000  abitanti
soggetti al patto di  stabilita'  interno  trasmettono  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
Generale  dello  Stato  le  informazioni  concernenti  gli  obiettivi
programmatici  del  patto  di  stabilita'  interno  per  il  triennio
2014-2016 con le modalita' ed i prospetti definiti dal decreto di cui
al comma 19 del richiamato articolo 31 della legge n. 183  del  2011.
La mancata trasmissione via web degli obiettivi  programmatici  entro
quarantacinque giorni dalla pubblicazione del  predetto  decreto  del
Ministero dell'economia e  delle  finanze  sulla  Gazzetta  Ufficiale
costituisce inadempimento al patto di  stabilita'  interno  ai  sensi
dell'ultimo periodo del richiamato comma 19. 
  Si rappresenta che, terminato l'anno di riferimento,  non  e'  piu'
consentito variare le  voci  determinanti  l'obiettivo  del  medesimo
anno. Per l'anno 2014,  quindi,  eventuali  rettifiche  o  variazioni
possono essere apportate,  esclusivamente  tramite  il  sistema  web,
entro e non oltre il 31 dicembre 2014. Ne consegue, tra l'altro, che,
terminato l'anno di riferimento, l'obiettivo non potra'  piu'  essere
comunicato. 
  L'obiettivo e' comunicato utilizzando il sistema web  appositamente
previsto  per  il   patto   di   stabilita'   interno   all'indirizzo
http://pattostabilitainterno.tesoro.it. 
  Il Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria Generale  dello  Stato  provvede  all'aggiornamento  degli
allegati al citato decreto a seguito di nuove  disposizioni  volte  a
prevedere  esclusioni  e/o  modifiche  del   saldo   utile   per   la
determinazione dell'obiettivo o  modifiche  alle  regole  del  patto,
dandone  comunicazione  alla  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, all'ANCI e all'UPI. 
C. Esclusioni dal saldo valido ai fini del rispetto del Patto 
  Come e' noto, i commi da 7 a 16 dell'articolo 31 della legge n. 183
del 2011 prevedono l'esclusione, dal saldo valido ai fini  del  patto
di stabilita' interno, di specifiche tipologie di entrate e di  spese
alle quali si aggiungono altre esclusioni illustrate di seguito. 
  Il successivo  comma  17  del  richiamato  articolo  31  abroga  le
disposizioni che individuano esclusioni di entrate  o  di  spese  dai
saldi rilevanti ai fini del patto di  stabilita'  interno  precedenti
alla legge di stabilita' 2012  e  non  previste  espressamente  dalla
stessa. 
  Ne consegue  che  non  sono  consentite  esclusioni  dal  patto  di
stabilita' interno di entrate o di spese diverse da  quelle  previste
dalle norme di seguito riportate, atteso che ogni esclusione richiede
uno  specifico  intervento  legislativo  che  si  faccia  carico   di
rinvenire le  adeguate  risorse  compensative  a  salvaguardia  degli
equilibri di finanza pubblica. 
C.1 Risorse connesse con la dichiarazione di stato d'emergenza 
  Come per gli anni scorsi, il comma 7 dell'articolo 31  della  legge
n. 183 del 2011  ripropone  l'esclusione  delle  risorse  provenienti
dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale
sostenute  dalle  province  e  dai  comuni  per  l'attuazione   delle
ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito
di dichiarazione dello stato di emergenza. 
  Al riguardo, si rappresenta che il comma 2  dell'articolo  5  della
legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  come  modificato  dal  comma  1
dell'articolo 1 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, prevede che,
per l'attuazione degli interventi  da  effettuare  durante  lo  stato
d'emergenza, si provvede, anche a mezzo di ordinanze emanate dal Capo
del Dipartimento della Protezione civile - salvo che sia diversamente
stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza - nei  limiti
e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato
di emergenza e nel rispetto dei  principi  generali  dell'ordinamento
giuridico. 
  Le richiamate esclusioni operano distintamente per le entrate e per
le spese nel modo di seguito indicato: 
    1. Entrate. Sono escluse dal saldo  finanziario  di  riferimento,
valido per la verifica del rispetto del patto di stabilita'  interno,
le sole risorse provenienti dal bilancio dello Stato (e non anche  da
altre fonti) purche' registrate successivamente al 31 dicembre  2008.
L'esclusione opera anche se le risorse statali sono trasferite per il
tramite delle regioni. 
    2. Spese.  Sono  esclusi  gli  impegni  di  parte  corrente  e  i
pagamenti in conto  capitale  -  disposti  a  valere  sulle  predette
risorse statali  -  effettuati  per  l'attuazione  di  ordinanze  del
Presidente del Consiglio dei Ministri o  del  Capo  del  Dipartimento
della Protezione civile a seguito di  dichiarazione  dello  stato  di
emergenza, purche' effettuati a valere su risorse registrate  (ovvero
accertate, per la parte corrente, e incassate per la parte  in  conto
capitale) successivamente  al  31  dicembre  2008.  Al  riguardo,  si
sottolinea che sono escluse dal patto di stabilita' interno  le  sole
spese effettuate a valere sui trasferimenti dal bilancio dello  Stato
e non anche  le  altre  tipologie  di  spesa  (ad  esempio  le  spese
sostenute dal comune a valere  su  risorse  proprie  o  a  valere  su
donazioni di terzi). 
  L'esclusione  delle  correlate  entrate  e'  stata   prevista   per
compensare gli effetti negativi sugli equilibri di  finanza  pubblica
indotti dall'esclusione delle spese. 
  L'esclusione opera anche se le spese sono effettuate in  piu'  anni
e, comunque, nei  limiti  complessivi  delle  risorse  assegnate  e/o
incassate. 
  Si precisa che le spese sono  escluse  anche  successivamente  alla
revoca  dello  stato  di  emergenza,   purche'   nei   limiti   delle
corrispondenti entrate accertate (per la parte corrente) o  incassate
(per la  parte  capitale)  in  attuazione  delle  predette  ordinanze
emergenziali. 
  L'esclusione opera, inoltre, in relazione ai mutui ed  ai  prestiti
con oneri di ammortamento ad intero carico dello Stato e, quindi,  la
stessa non si estende a quelli contratti dall'ente locale con oneri a
carico del proprio bilancio. Si impone, quindi, la verifica in ordine
all'effettiva natura statale  delle  risorse  da  escludere,  nonche'
all'avvenuta emanazione delle ordinanze emergenziali. 
  Al fine di consentire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -
Dipartimento della Protezione Civile  di  valutare  la  natura  delle
spese oggetto di esclusione, si ritiene necessario che  l'elenco  che
gli enti interessati sono tenuti ad inviare  alla  stessa  Protezione
Civile entro il mese di gennaio dell'anno successivo,  ai  sensi  del
successivo comma 8 dell'articolo 31 della  legge  n.  183  del  2011,
contenga, oltre all'indicazione delle  spese  escluse  dal  patto  di
stabilita' interno, ripartite nella  parte  corrente  e  nella  parte
capitale, anche le risorse attribuite dallo Stato, per permettere  la
verifica della corrispondenza tra le spese sostenute  e  le  suddette
risorse statali. 
  La presentazione di detto elenco costituisce un  obbligo  a  carico
dell'ente  beneficiario.  Pertanto,  la  sua   omessa   o   ritardata
comunicazione, rappresentando una violazione ad una  disposizione  di
legge, impedisce  il  perfezionamento  dell'iter  che  consente  allo
stesso ente beneficiario di effettuare tali esclusioni. 
  Si ritiene opportuno, inoltre, segnalare che l'individuazione delle
spese e delle entrate da escludere ricade nella responsabilita' degli
enti che, pertanto, sono tenuti ad effettuare una attenta valutazione
in merito alle opere e alla tipologia  di  finanziamenti  oggetto  di
esclusione anche avvalendosi dei chiarimenti forniti dal Dipartimento
della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
(punto M della presente Circolare). 
  Infine, si rappresenta che qualora le  spese  effettuate  dall'ente
non venissero riconosciute  e,  pertanto,  non  ammesse  al  rimborso
previsto, si ritiene che, in analogia con quanto previsto  dal  comma
11 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 in caso di mancato  o
minore  riconoscimento  di  fondi  da  parte   dell'Unione   Europea,
l'importo corrispondente alle spese non  riconosciute  dovra'  essere
considerato nel  saldo  finanziario  valido  ai  fini  del  patto  di
stabilita' interno. 
  Inoltre, con riferimento all'esclusione delle spese per  interventi
calamitosi sostenute utilizzando  risorse  proprie,  il  comma  8-bis
dell'articolo 31 (15) prevede che, con apposita legge, le  spese  per
gli interventi realizzati direttamente dai comuni  e  dalle  province
per eventi calamitosi, per i quali e' stato deliberato dal  Consiglio
dei  Ministri  lo  stato  di  emergenza,  effettuate   nell'esercizio
finanziario  in  cui  avviene  la  calamita'  e  nei   due   esercizi
successivi, siano escluse dal saldo  finanziario  rilevante  ai  fini
della verifica del rispetto del  patto  di  stabilita'  interno,  nei
limiti delle risorse rese disponibili, ai sensi del successivo  comma
8-ter. A differenza, quindi, del comma 7, il richiamato  comma  8-bis
prevede  l'esclusione  di  spese  per  interventi  legati  ad  eventi
calamitosi, ma finanziati con risorse proprie degli enti danneggiati.
E' importante sottolineare che tale esclusione richiede  l'emanazione
di una  specifica  disposizione  di  legge  in  assenza  della  quale
l'esclusione in parola non puo' essere operata. 
C.2 Risorse connesse con la dichiarazione di grande evento 
  Si ribadisce che il comma 1 dell'articolo 40-bis del  decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1 (16) ha  disposto  l'abrogazione  del  comma  5
dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (17) ,
che aveva equiparato la dichiarazione  di  grandi  eventi  rientranti
nella competenza  del  Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri agli interventi  connessi  alla
dichiarazione di stato di emergenza. 
  Conseguentemente, l'esclusione delle entrate e delle spese relative
alla richiamata dichiarazione di grande evento continua ad applicarsi
esclusivamente   con   riferimento   alle   operazioni    finanziarie
(accertamenti/riscossioni e impegni/pagamenti) non ancora concluse  e
la cui dichiarazione di grande evento  e'  avvenuta  antecedentemente
all'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 1 del 2012. 
  Si rammenta che  per  le  predette  operazioni  l'esclusione  delle
entrate e delle relative spese, sebbene effettuate in piu'  anni,  e'
operata nei soli limiti dei  correlati  trasferimenti  a  carico  del
bilancio dello Stato, purche' registrati  (ovvero  accertati  per  la
parte  corrente  e   incassati   per   parte   in   conto   capitale)
successivamente al 31 dicembre 2008. 
  Nel merito delle opere e della tipologia di finanziamenti  riferiti
ai grandi eventi ancora oggetto di esclusione, si  ritiene  opportuno
che i chiarimenti in  materia  vengano  indirizzati  al  Dipartimento
della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
(par. M). 
C.3 Risorse provenienti dall'Unione Europea 
  Come gia' previsto dalla normativa  previgente  con  riguardo  alle
risorse provenienti dall'Unione Europea, il comma 10 dell'articolo 31
della legge n. 183 del 2011 esclude, dal saldo finanziario in termini
di  competenza  mista,  le   risorse   provenienti   direttamente   o
indirettamente  dall'Unione  Europea  (intendendo  tali  quelle   che
provengono dall'Unione Europea per  il  tramite  dello  Stato,  della
regione o della  provincia),  nonche'  le  relative  spese  di  parte
corrente e in conto capitale sostenute dalle province e  dai  comuni.
L'esclusione non opera  per  le  spese  connesse  ai  cofinanziamenti
nazionali, ossia per le spese connesse alla quota di  cofinanziamento
a carico dello Stato, della regione, della provincia e del comune. 
  La ratio dell'esclusione dal  patto  di  stabilita'  interno  delle
spese  sostenute  dagli  enti  locali   per   realizzare   interventi
finanziati con fondi U.E. risiede nella necessita' di  non  ritardare
l'attuazione  di  interventi  realizzati  in  compartecipazione   con
l'Unione Europea, tenuto conto che si tratta di importi  che  vengono
poi rimborsati dall'U.E. all'Italia, previa rendicontazione. 
  Ne consegue, quindi, che non sono escluse dal patto  di  stabilita'
interno, ai sensi del  citato  comma  10,  le  spese  finanziate  con
risorse  provenienti  da   prestiti   accordati   dalle   Istituzioni
comunitarie che, dovendo essere restituite  all'U.E.,  devono  essere
considerate a tutti gli effetti risorse nazionali. 
  La valutazione specifica nel merito delle risorse assegnate  rimane
di competenza  dell'ente  beneficiario,  sulla  base  degli  atti  di
assegnazione delle risorse stesse e  delle  relative  spese,  nonche'
sulla base  delle  informazioni  fornite  dall'ente  che  assegna  le
risorse medesime. 
  Si evidenzia, inoltre, che l'esclusione  dal  patto  di  stabilita'
interno delle  spese  connesse  alla  realizzazione  di  un  progetto
cofinanziato dall'Unione  Europea  opera  nei  limiti  delle  risorse
comunitarie effettivamente trasferite in favore dell'ente locale  per
la sua  realizzazione  e  non  riguarda,  pertanto,  le  altre  spese
comunque  sostenute  dall'ente  per  la  realizzazione  dello  stesso
progetto e non coperte dai fondi U.E. 
  L'esclusione  delle  spese,  infine,  opera  anche  se  esse   sono
effettuate in  piu'  anni,  purche'  la  spesa  complessiva  non  sia
superiore all'ammontare  delle  corrispondenti  risorse  assegnate  e
purche' relativa ad entrate registrate (ovvero accertate per la parte
corrente e incassate per la parte in conto capitale)  successivamente
al 31 dicembre 2008. 
  In proposito, si precisa che l'esclusione  delle  entrate  e  delle
relative spese opera  prescindendo  dalla  tempistica  con  cui  sono
effettuate e quindi indipendentemente dalla  sequenza  temporale  con
cui si succedono. In altri termini,  le  esclusioni  sono  effettuate
anche se le entrate avvengono successivamente alle connesse  spese  o
viceversa. In particolare, le risorse  in  parola  sono  escluse  dai
saldi finanziari per un importo pari all'accertamento (per  la  parte
corrente) o all'incasso (per la parte  in  conto  capitale)  avvenuto
nell'anno di riferimento. Circa le spese  connesse  con  le  suddette
risorse,  si  rappresenta  che  queste  sono   escluse   nei   limiti
complessivi delle risorse  accertate/incassate  e  nell'anno  in  cui
avviene il relativo impegno/pagamento. Ne  consegue  che  tali  spese
sono  escluse  anche  in  anni  diversi  da   quello   dell'effettiva
assegnazione delle corrispondenti risorse dell'Unione Europea. 
  Qualora l'Unione  Europea  riconosca  importi  inferiori  a  quelli
considerati  ai  fini  dell'applicazione  di  quanto   previsto   dal
summenzionato comma  10,  l'importo  corrispondente  alle  spese  non
riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilita'  interno
relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento o in
quello  dell'anno  successivo,  se  la  comunicazione  e'  effettuata
nell'ultimo quadrimestre (comma 11 dell'articolo 31  della  legge  n.
183 del 2011). 
  Qualora un ente non abbia escluso dal saldo finanziario in  termini
di  competenza  mista  le  risorse  provenienti  dall'Unione  Europea
nell'anno  del  loro   effettivo   accertamento/incasso,   non   puo'
successivamente escludere  le  correlate  spese  nell'anno  del  loro
effettivo impegno/pagamento. Infatti, la mancata esclusione dal saldo
di tali entrate e' da ritenersi, anch'essa, assimilabile  all'ipotesi
in  cui  l'Unione  Europea  riconosca  importi  inferiori  a   quelli
considerati  ai  fini  dell'attuazione  del   richiamato   comma   10
dell'articolo  31  con  conseguente  inclusione  dei  pagamenti   non
riconosciuti tra le spese del patto di  stabilita'  interno  relativo
all'anno in cui e' stato comunicato il mancato  riconoscimento  o  in
quello  dell'anno  successivo  se  la  comunicazione  e'   effettuata
nell'ultimo quadrimestre. Tale precisazione si  rende  necessaria  al
fine di non alterare i saldi di finanza pubblica. 
C.4 Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui ai punti C.1, C.2
e C.3 
  Per  rendere  piu'  agevole  l'applicazione   del   meccanismo   di
esclusione previsto per calamita' naturali, grandi eventi  e  risorse
provenienti dalla U.E., a titolo esemplificativo, si riportano alcune
possibili fattispecie. 
  Risorse di parte corrente: 
    1. L'ente negli anni 2009-2013 ha accertato 100;  gli  impegni  a
valere sui 100 sono  esclusi  nei  rispettivi  anni  in  cui  vengono
assunti (2014, 2015, 2016 etc.); 
    2. l'ente, nell'anno 2014, accerta 100 a fronte di  impegni  gia'
assunti  a  valere   su   altre   risorse   negli   anni   2009-2013;
l'accertamento di 100 e' escluso dal saldo 2014  mentre  non  possono
essere esclusi ulteriori impegni a valere sui 100; 
    3. l'ente, nell'anno 2014, accerta 100 a fronte  di  impegni  che
saranno assunti negli anni 2015 e  2016;  l'accertamento  di  100  e'
escluso dal saldo 2014 mentre gli impegni saranno esclusi  dai  saldi
del 2015 e 2016. 
  Risorse in conto capitale: 
    1. L'ente negli anni 2009-2013  ha  incassato  100;  le  spese  a
valere sui 100 sono escluse negli anni in cui  vengono  effettuati  i
rispettivi pagamenti (2014, 2015, 2016 etc.); 
    2. l'ente, nell'anno 2014, incassa 100 a  fronte  di  spese  gia'
effettuate  a  valere  su  altre  risorse  nel  triennio  negli  anni
2009-2013; l'incasso di 100 e' escluso  dal  saldo  2014  mentre  non
possono essere escluse ulteriori spese a valere sui 100; 
    3. l'ente, nell'anno 2014, incassa 100  a  fronte  di  spese  che
saranno effettuate negli anni  2015  e  2016;  l'incasso  di  100  e'
escluso dal saldo 2014 mentre i correlati pagamenti  saranno  esclusi
dai saldi del 2015 e 2016. 
  Si ribadisce, inoltre, che le deroghe  di  cui  ai  precedenti  tre
paragrafi non considerano le entrate relative ad anni  precedenti  al
2009. Pertanto, sono escluse solo le spese,  annuali  o  pluriennali,
relative  ad  entrate  registrate  (ovvero  accertate  per  la  parte
corrente e incassate per parte in conto capitale) successivamente  al
31 dicembre 2008. 
  Tenuto conto che l'esclusione delle entrate correlate alle suddette
tipologie di spesa e'  stata  prevista  per  compensare  gli  effetti
negativi sugli equilibri di finanza pubblica indotti  dall'esclusione
delle spese, qualora un ente erroneamente non abbia escluso dal saldo
finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto  del  patto
di  stabilita'  interno  le  predette  entrate  nell'anno  del   loro
effettivo accertamento o incasso, in  assenza  di  rettifica  in  tal
senso della certificazione relativa all'anno in questione,  non  puo'
operare l'esclusione dal  saldo  finanziario  delle  correlate  spese
nell'anno del loro effettivo impegno o pagamento. 
  Infine, si precisa che l'esclusione delle entrate di  cui  sopra  e
delle correlate spese dal saldo rilevante ai fini della verifica  del
rispetto del patto di stabilita' interno rappresenta un obbligo anche
per gli enti  di  recente  assoggettamento  al  patto  di  stabilita'
interno per i quali l'esclusione  opera  anche  asimmetricamente  tra
entrate e correlate spese, a prescindere, pertanto, dalla circostanza
che tali entrate e tali spese si  siano  verificate  in  costanza  di
assoggettamento  dell'ente  agli  obblighi  relativi  al   patto   di
stabilita' interno. 
  Al riguardo si evidenzia che  le  esclusioni  di  cui  trattasi  si
fondano sul principio che la salvaguardia dell'equilibrio complessivo
della finanza pubblica nell'anno di riferimento e'  assicurata  dalla
compensazione, a livello di  comparto  e  relativamente  al  medesimo
anno, degli effetti negativi indotti dall'esclusione delle  spese  in
parola  operata  da  taluni  enti  con   quelli   positivi   connessi
all'esclusione delle entrate operata da altri enti, e non gia'  dalla
compensazione degli effetti dell'esclusione a livello di singolo ente
riferiti al medesimo anno. 
C.5 Risorse connesse al Piano generale di censimento 
  Il comma 12 dell'articolo 31 della legge  n.  183  del  2011  trova
ancora attuazione nel 2014 con riferimento all'esclusione, dal  saldo
finanziario  rilevante  ai  fini  della  verifica  del  patto,  delle
eventuali risorse residue trasferite  dall'ISTAT  e  delle  eventuali
spese residue per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti  nei
limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT a favore degli enti
locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2
dell'articolo 50 del decreto-legge n. 78 del 2010, come affidatari di
fasi delle rilevazioni censuarie. Le spese sostenute dagli  enti  per
il  censimento,   ed   interamente   rimborsate   dall'ISTAT,   vanno
considerate in entrata come un trasferimento e quindi codificate  con
il codice SIOPE  2599  "Trasferimenti  correnti  da  altri  enti  del
settore pubblico". 
  Per quanto concerne le spese, le medesime vanno codificate  secondo
la loro collocazione in bilancio che  tiene  conto  ovviamente  della
loro natura. 
  Giova ribadire che, trattandosi di spese  strettamente  connesse  e
finalizzate alle operazioni di censimento, tali non possono ritenersi
le spese in conto capitale finalizzate ad investimenti o ad  acquisti
di beni durevoli la cui pluriennale utilita' va oltre il  periodo  di
realizzazione ed esecuzione degli stessi censimenti. 
  Le disposizioni contenute nel citato comma 12  si  applicano  anche
agli enti locali individuati dal Piano  generale  del  6°  censimento
dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23  dicembre
2009, e di cui al comma 6, lettera a), del  citato  articolo  50  del
decreto-legge n. 78 del 2010. 
C.6 Altre esclusioni 
  a) Federalismo demaniale 
  Il comma 15 dell'articolo 31 della legge n. 183 del  2011  dispone,
con  riguardo  ai  beni  trasferiti  in  attuazione  del  federalismo
demaniale di cui al  decreto  legislativo  28  maggio  2010,  n.  85,
l'esclusione dai vincoli  del  patto  di  stabilita'  interno  di  un
importo corrispondente alle spese gia' sostenute dallo Stato  per  la
gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. 
  I criteri e le modalita' per la  determinazione  dell'importo  sono
demandati ad  apposito  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
cui al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto legislativo  n.  85
del 2010, che ad oggi non risulta essere stato emanato. 
  Conseguentemente,  in  assenza   dell'emanazione   delle   predette
disposizioni attuative, il richiamato comma 15  non  e'  destinato  a
trovare applicazione operativa. 
  b) Investimenti infrastrutturali 
  Il comma 16 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011  introduce
un'ulteriore deroga ai  vincoli  del  patto  di  stabilita'  interno,
valida anche per  il  2014,  riferita  alle  spese  per  investimenti
infrastrutturali degli enti locali nei limiti  definiti  con  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  cui   al   comma   1
dell'articolo 5 del decreto-legge n. 138 del  2011,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011. 
  Il citato articolo 5 prevede la destinazione di una quota del Fondo
infrastrutture,  nel  limite  delle  disponibilita'  di  bilancio   a
legislazione vigente e comunque fino ad un massimo di 250 milioni  di
euro,  ad  investimenti  infrastrutturali   effettuati   dagli   enti
territoriali  che  procedono,  entro  il  31  dicembre   2013,   alla
dismissione di partecipazioni in societa' esercenti servizi  pubblici
locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico. 
  Affinche'   possa    essere    emanato    il    predetto    decreto
interministeriale attuativo della presente norma, e'  necessario  che
gli  enti  comunichino  ai  richiamati   dicasteri   le   dismissioni
effettuate  nonche'  i  relativi  incassi.   Sulla   base   di   tali
comunicazioni con il citato decreto sono  assegnati  a  ciascun  ente
territoriale beneficiario gli  importi  da  escludere  dal  patto  di
stabilita'  interno;  importi  che  non  possono,  comunque,   essere
superiori ai proventi della dismissione effettuata. Ad oggi il citato
decreto interministeriale non e' stato emanato. 
  c) Sisma  del  20  e  29  maggio  2012.  Esclusione  delle  risorse
provenienti dalle contabilita' speciali delle regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto 
  A seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, il decreto-legge n. 74
del 2012 ha previsto, per gli enti colpiti dal  predetto  sisma,  una
serie di interventi  urgenti  nonche'  alcune  deroghe  al  patto  di
stabilita' interno. 
  In particolare, l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74  del
2012 (18) , prevede anche per il 2014, che le risorse del  Fondo  per
la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29  maggio  2012
assegnate alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e  presenti
nelle apposite contabilita'  speciali,  eventualmente  trasferite  ai
comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  n.  74  del
2012, che provvedono, ai sensi del comma 5-bis del medesimo  articolo
1, per conto dei Presidenti delle regioni in qualita'  di  commissari
delegati, agli interventi di ricostruzione e ripresa economica di cui
al citato decreto-legge nonche' i relativi utilizzi non  rilevano  ai
fini del patto di stabilita' interno degli enti  locali  beneficiari.
Tale esclusione opera sia per le entrate che per le spese nei  limiti
delle corrispondenti risorse assegnate, sia di parte corrente che  di
parte capitale, nel triennio 2012-2014. 
  Tale esclusione trova applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma
1, del decreto-legge n. 74 del 2012, per i comuni delle  province  di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio  Emilia  e  Rovigo,  per  i
quali e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze  1°  giugno  2012  (19)  di  differimento  dei  termini   per
l'adempimento degli obblighi tributari, e  per  le  province  stesse,
interessati  dagli  eventi  sismici  del  maggio   2012.   L'articolo
67-septies estende tale esclusione  anche  ai  comuni  di  Ferrara  e
Mantova e, previa verifica da parte  della  regione  di  appartenenza
dell'esistenza del nesso causale tra i danni  e  gli  eventi  sismici
verificatisi, ai  comuni  di  Castel  d'Ario,  Commessaggio,  Dosolo,
Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino,  Castelnovo  Bariano,  Fiesso
Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte  de'  Frati,  Piadena,
San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta (articolo 67-septies,  comma
1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (20) ). 
  d) Esclusione di spese per gli enti colpiti dal sisma del 20  e  29
maggio 2012 
  Per i comuni  indicati  alla  precedente  lettera  c)  e'  altresi'
disposta, dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge n.  74  del
2012 (21) , l'esclusione dal patto di stabilita' interno,  anche  per
il 2014, delle spese sostenute con  risorse  proprie  provenienti  da
erogazioni liberali e donazioni da  parte  di  cittadini  privati  ed
imprese finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del
maggio 2012 e la conseguente ricostruzione, per  un  importo  massimo
complessivo di 10  milioni  di  euro.  L'ammontare  delle  spese  che
ciascun ente puo'  escludere  dal  patto  di  stabilita'  interno  e'
determinato dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 9  milioni  di
euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni  di
euro per ciascuna regione. 
  Entro il 30 giugno del  2014,  le  regioni  dovranno  comunicare  i
suddetti importi al Ministero dell'economia e delle finanze, con nota
sottoscritta dal responsabile legale e dal responsabile del  servizio
finanziario, e ai comuni interessati. 
  e) Esclusione del corrispettivo del gettito IMU sugli  immobili  di
proprieta' comunale 
  Il comma 3 dell'articolo 10-quater del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35 (22) prevede, per il 2014, l'esclusione dal saldo rilevante  ai
fini della verifica del patto di stabilita'  interno  del  contributo
attribuito ai comuni che hanno registrato  il  maggior  taglio  delle
risorse   operato   negli   anni   2012   e    2013    per    effetto
dell'assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi comuni nel
proprio territorio all'imposta municipale propria di cui all'articolo
13, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201  (23)  .  Tale
contributo, pari a  270  milioni  di  euro  per  il  2014,  e'  stato
ripartito tra  i  comuni  con  decreto  del  Ministero  dell'interno,
emanato di concerto con il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
sentita la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  (24)  in
proporzione alle stime  di  gettito  da  imposta  municipale  propria
relativo agli  immobili  posseduti  dai  comuni  stessi  nel  proprio
territorio comunicate dal Dipartimento delle  finanze  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  f) Esclusione delle risorse per  interventi  relativi  al  progetto
approvato dal CIPE con deliberazione n. 57 del 2011 
  L'articolo 7-quater del decreto-legge 26 aprile 2013,  n.  43  (25)
prevede, per l'anno 2014,  l'esclusione  dai  vincoli  del  patto  di
stabilita'  interno  degli  enti  locali   dei   pagamenti   relativi
all'attuazione degli interventi di  riqualificazione  del  territorio
che accompagneranno l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE  con
delibera n. 57 del 3  agosto  2011  o  che,  in  tal  senso,  saranno
individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  dai
rappresentanti degli enti locali  interessati  all'opera,  finanziati
con risorse comunali, regionali e  statali,  nonche'  delle  connesse
entrate statali o regionali. 
  L'esclusione opera nel limite di 10 milioni di euro e  concerne  la
quota di rispettiva competenza che sara'  individuata  dal  Ministero
delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e  comunicata  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
Generale dello Stato. 
  g) Esclusione delle risorse per interventi portuali per  il  comune
di Piombino 
  Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 43  del  2013  (26)
prevede che i  pagamenti  relativi  all'attuazione  degli  interventi
necessari al raggiungimento delle finalita'  portuali  ed  ambientali
previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale della  regione  Toscana,
finanziati con le risorse della  regione  Toscana  o  del  comune  di
Piombino nel limite di 10 milioni  di  euro  per  l'anno  2014,  sono
esclusi dai limiti del patto di stabilita' interno degli enti per  la
quota di rispettiva competenza che sara' individuata dal  Commissario
straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 
  h) Esclusione dei pagamenti dei debiti in conto  capitale  per  500
milioni di euro 
  In linea con il percorso avviato dal decreto-legge n. 35 del  2013,
i commi da 546 a 549 dell'articolo 1 della legge di  stabilita'  2014
prevedono, per i comuni, le province e le regioni, l'esclusione,  dai
vincoli del patto di stabilita' interno 2014, dei pagamenti sostenuti
nel corso del 2014, per un importo  complessivo  di  500  milioni  di
euro. 
  In particolare, l'esclusione opera: 
    per i debiti in conto capitale certi, liquidi ed  esigibili  alla
data del 31 dicembre 2012; 
    per i debiti in conto capitale  per  i  quali  sia  stata  emessa
fattura o richiesta equivalente di pagamento  entro  il  31  dicembre
2012, ivi inclusi i pagamenti delle  regioni  in  favore  degli  enti
locali e delle province in favore dei comuni; 
    per i debiti in conto capitale  riconosciuti  alla  data  del  31
dicembre  2012  ovvero  che   presentavano   i   requisiti   per   il
riconoscimento di legittimita' entro la medesima data. 
  A tal fine, entro il termine perentorio del 14  febbraio  2014  gli
enti territoriali comunicano, mediante il sito web  della  Ragioneria
Generale dello Stato, gli spazi finanziari di cui necessitano  per  i
pagamenti individuati dal comma 546 del citato articolo 1 della legge
di stabilita' 2014. 
  Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare
entro il 28 febbraio 2014,  sono  attribuiti,  prioritariamente  agli
enti locali, gli importi dei pagamenti  da  escludere  dal  patto  di
stabilita'  interno.  Nel  caso  in  cui  le  richieste  eccedano  la
disponibilita',  la  ripartizione  avviene  su  base   proporzionale.
Qualora, invece, residuassero spazi finanziari non richiesti,  questi
possono essere  attribuiti,  sempre  in  misura  proporzionale,  alle
regioni che ne abbiano fatto richiesta. 
  La Procura regionale della Corte dei  conti,  su  segnalazione  del
collegio  dei  revisori  dei  singoli  enti,  esercita  l'azione  nei
confronti  dei  responsabili  dei  servizi  competenti   che,   senza
motivazione,  non  facciano  richiesta  di  spazi  finanziari  o  non
effettuino entro l'esercizio finanziario 2014 pagamenti per almeno il
90 per cento degli spazi finanziari concessi. 
  Nei confronti dei predetti responsabili dei  servizi  competenti  e
degli eventuali corresponsabili, per i  quali  risulti  accertata  la
responsabilita' ai sensi delle  vigenti  disposizioni  di  legge,  le
sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano  una
sanzione  pecuniaria  pari   a   due   mensilita'   del   trattamento
retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. I suddetti
importi detratti dalla retribuzione  vengono  acquisiti  al  bilancio
dell'ente territoriale. Le  sentenze  di  condanna  relative  a  tali
omesse comunicazioni o a pagamenti non effettuati  entro  l'esercizio
finanziario 2014 per almeno il 90 per cento  degli  spazi  finanziari
concessi, restano pubblicate, osservando le  cautele  previste  dalla
normativa  in  materia  di  tutela  dei  dati  personali,  sul   sito
istituzionale dell'ente con annessa l'indicazione degli estremi della
decisione e della somma a credito, fino a quando  tali  sentenze  non
siano state eseguite  per  l'intero  importo.  Inoltre,  in  caso  di
ritardata o mancata segnalazione da parte del collegio dei revisori o
del revisore, le sezioni giurisdizionali regionali  della  Corte  dei
conti irrogano ai componenti del collegio o al revisore, ove  ne  sia
accertata la responsabilita', una  sanzione  pecuniaria  pari  a  due
mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri  fiscali
e previdenziali (comma 549, articolo 1, legge di stabilita' 2014). 
  i) Esclusione dei pagamenti in conto capitale per 1.000 milioni  di
euro 
  L'articolo 1, comma 535, della legge di stabilita' 2014  introduce,
dopo il comma 9 dell'articolo 31 della legge n.183 del 2011, il comma
9-bis che dispone l'esclusione, dal saldo finanziario valido ai  fini
della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno 2014, per
un importo complessivo di 1.000 milioni di euro - di cui 850  milioni
di euro ai comuni e 150 milioni di euro alle province - dei pagamenti
in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni. 
  In particolare, il comma  9-bis  stabilisce  che  gli  enti  locali
utilizzano gli spazi finanziari di cui  al  comma  535,  nonche'  gli
ulteriori spazi finanziari che si liberano a seguito della esclusione
in parola, esclusivamente per pagamenti in conto capitale  effettuati
nel primo semestre del 2014 dandone evidenza mediante il monitoraggio
di cui al comma 19  del  richiamato  articolo  31  entro  il  termine
perentorio ivi previsto. Pertanto, i pagamenti in conto capitale  che
avverranno nel secondo semestre non potranno essere esclusi a  valere
sui predetti spazi finanziari. 
  Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli
enti locali e' assegnato a ciascun ente  uno  spazio  finanziario  in
proporzione all'obiettivo attribuito fino a concorrenza del  predetto
importo. 
  Si soggiunge che il  comma  536  dell'articolo  1  della  legge  di
stabilita' 2014 prevede che una quota pari a 10 milioni di  euro  del
predetto importo complessivo di 1.000 milioni di euro e' destinata  a
garantire spazi finanziari ai comuni della provincia di Olbia colpiti
dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013.  Il  riparto  di  tali
spazi fra i singoli  enti  e'  stabilito  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali,  da  emanare  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di stabilita' 2014. 
  l) Esclusione delle spese  sostenute  dal  comune  di  Campione  di
Italia 
  Il comma  537  dell'articolo  1  della  legge  di  stabilita'  2014
introduce, all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.  183,  il
comma  14-bis,  ai  sensi  del  quale  per  l'anno  2014,  nel  saldo
finanziario di parte corrente rilevante ai fini  della  verifica  del
rispetto del patto di stabilita' interno, non sono  considerate,  nel
limite di 10 milioni di  euro,  le  spese  sostenute  dal  comune  di
Campione d'Italia elencate nel  decreto  del  Ministero  dell'interno
protocollo n. 09804529/15100-525 del 6  ottobre  1998  riferite  alle
peculiarita' territoriali dell'exclave. 
D. Riflessi delle regole del Patto sulle previsioni di bilancio 
  Come gia' previsto  dalle  disposizioni  ordinamentali  vigenti  in
materia di predisposizione del  bilancio  di  previsione  degli  enti
sottoposti al patto di stabilita' interno, il comma 18  dell'articolo
31 della legge n. 183 del 2011, ribadisce, al fine  di  una  puntuale
pianificazione delle  misure  di  contenimento  da  attuare,  che  il
bilancio deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata  e
di spesa di parte  corrente  in  misura  tale  che,  unitamente  alle
previsioni dei flussi di  cassa  di  entrate  e  di  spese  in  conto
capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di  crediti,
sia garantito il rispetto delle  regole  che  disciplinano  il  patto
medesimo. 
  Non rilevano le previsioni di voci di spesa o di  entrata  che  non
sono considerate nel saldo obiettivo  o  che  sono  destinate  a  non
tradursi in atti gestionali di impegno e quindi validi  ai  fini  del
patto quali, ad  esempio,  gli  stanziamenti  relativi  al  fondo  di
ammortamento e al fondo svalutazione crediti.  Ovviamente,  l'obbligo
del rispetto dell'obiettivo del patto di stabilita' interno dell'anno
di  riferimento  si  deve  intendere  esteso  anche  alle  successive
variazioni di bilancio nel corso dell'esercizio. 
  Tale disposizione mira a far si' che il rispetto delle  regole  del
patto di stabilita'  interno  costituisca  un  vincolo  all'attivita'
programmatoria dell'ente, anche  al  fine  di  consentire  all'organo
consiliare di vigilare gia' in sede di approvazione di bilancio. 
  L'eventuale adozione di un bilancio difforme implica, pertanto, una
grave irregolarita' finanziaria e  contabile  alla  quale  l'ente  e'
tenuto a porre rimedio con immediatezza  (27)  .  A  tale  scopo,  il
legislatore dispone che l'ente alleghi al bilancio di  previsione  un
prospetto contenente le previsioni di competenza  e  di  cassa  degli
aggregati rilevanti ai fini del patto  di  stabilita'  interno.  Tale
prospetto e' conservato a cura dell'ente medesimo e non  deve  essere
trasmesso a questo Ministero. 
  Si  rammenta  che  il  prospetto,  contenente  le   previsioni   di
competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto  di
stabilita'  interno,  non  e'  meramente  dimostrativo  di  poste  di
bilancio, ma e' finalizzato all'accertamento preventivo del  rispetto
del patto di stabilita' interno. Esso, pertanto, e'  da  considerarsi
elemento costitutivo del  bilancio  preventivo  stesso,  inteso  come
documento programmatorio complessivo adottato dall'ente (28) . 
  Infine, si fa presente che  anche  il  prevedibile  sforamento  del
patto  di  stabilita'  interno,  evidenziato  gia'  nel  corso  della
gestione  finanziaria,  puo'  essere  oggetto  di   verifica   e   di
segnalazione da parte  della  magistratura  contabile  affinche'  gli
organi elettivi possano adottare tutti i provvedimenti  correttivi  e
contenitivi finalizzati a non  aggravare  la  situazione  finanziaria
dell'ente. 
D.1 Fondo svalutazione crediti 
  Si rappresenta che, in attuazione dell'articolo 6,  comma  17,  del
decreto-legge n. 95 del  2012,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge  n.  135  del  2012,  nelle   more   dell'entrata   in   vigore
dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di  bilancio
di cui al decreto legislativo  n.  118  del  2011,  gli  enti  locali
iscrivono, nel bilancio di previsione, un fondo svalutazione  crediti
non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di  cui  ai  titoli
primo e terzo dell'entrata, aventi anzianita' superiore a 5 anni. 
  Si soggiunge che,  ai  sensi  del  comma  17  dell'articolo  1  del
decreto-legge n.  35  del  2013,  per  gli  enti  locali  beneficiari
dell'anticipazione alla Cassa Depositi e Prestiti  per  il  pagamento
dei debiti certi liquidi ed  esigibili  maturati  alla  data  del  31
dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura
o richiesta equivalente di pagamento  entro  il  predetto  termine  a
causa di carenza di liquidita' (comma 13 dell'articolo 1  del  citato
decreto-legge n. 35  del  2013),  il  citato  fondo  di  svalutazione
crediti, relativo ai cinque esercizi finanziari successivi  a  quello
in cui e' stata concessa l'anticipazione  stessa,  e  comunque  nelle
more dell'entrata in vigore della predetta armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio, e' pari almeno al 30 per  cento
dei residui attivi, di cui ai  titoli  primo  e  terzo  dell'entrata,
aventi anzianita' superiore a 5 anni. 
  Previo parere motivato dell'organo  di  revisione,  possono  essere
esclusi dalla base  di  calcolo  i  residui  attivi  per  i  quali  i
responsabili   dei   servizi   competenti   abbiano    analiticamente
certificato la perdurante sussistenza delle  ragioni  del  credito  e
l'elevato tasso di riscuotibilita'. 
  Al riguardo, si precisa che il  valore  relativo  agli  impegni  di
spesa del Titolo I del bilancio di previsione degli enti  locali  non
considera, per definizione, il predetto fondo svalutazione crediti in
quanto  l'importo  accantonato,  com'e'  noto,  «non  va   impegnato,
confluendo  in  tal  modo,  a  fine  esercizio,  nel   risultato   di
amministrazione quale fondo  vincolato»  (cosi'  come  stabilito  dal
principio contabile n. 1/53 dell'Osservatorio per  la  finanza  e  la
contabilita' degli enti Locali). Ne consegue che lo stesso, non dando
luogo   a   impegni   e   confluendo,   pertanto,   nell'avanzo    di
amministrazione accantonato per tale finalita', non  rileva  ai  fini
del patto di stabilita' interno. 
D.2 Fondo pluriennale vincolato 
  Il  presente  paragrafo  e'  finalizzato  a  fornire   informazioni
operative agli enti locali che partecipano  alla  sperimentazione  di
cui al decreto legislativo n. 118 del 2011. 
  L'articolo  3  del  decreto  legislativo  n.  118  del  2011,  come
modificato  dall'articolo  9  del  decreto-legge  n.  102  del   2013
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013,  n.  124,
prevede che, a decorrere dal  1°  gennaio  2015,  le  amministrazioni
pubbliche territoriali e i  loro  enti  strumentali  in  contabilita'
finanziaria  conformano  la  propria  gestione  a  regole   contabili
uniformi definite sotto forma di principi  contabili  generali  e  di
principi contabili applicati. Al fine di  pervenire  gradualmente  ad
una applicazione generalizzata delle nuove norme, l'articolo  36  del
medesimo  decreto   ha   previsto   una   sperimentazione   triennale
(2012-2014) delle disposizioni concernenti l'armonizzazione contabile
soltanto per alcune amministrazioni, individuate con separato DPCM. 
  Il  DPCM  28  dicembre  2011  ha  dettato  le  modalita'  di   tale
sperimentazione, fornendo altresi' l'insieme dei  principi  contabili
generali ed applicati che dovranno informare  dal  2015  la  gestione
contabile degli enti di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011. 
  L'articolo  9,  comma  4,  del  decreto-legge  n.  102   del   2013
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013,  n.  124,
stabilisce, inoltre, che, con decreto del Ministero  dell'economia  e
delle finanze, la sperimentazione puo' essere estesa agli  enti  che,
entro  il  30   settembre   2013,   hanno   presentato   domanda   di
partecipazione al  terzo  anno  della  sperimentazione.  Con  decreto
ministeriale n. 92164 del 15 novembre 2013 sono stati individuati gli
enti che effettueranno la sperimentazione nel 2014. 
  Nell'ambito  del  Principio  contabile  applicato  concernente   la
contabilita' finanziaria (di cui all'allegato 2 al DPCM  28  dicembre
2011), al punto 5.4 viene disciplinato il Fondo Pluriennale Vincolato
(di seguito FPV). Si tratta di un fondo finanziario che garantisce la
copertura di spese imputate agli  esercizi  successivi  a  quello  in
corso, costituito da risorse gia' accertate nell'esercizio in  corso,
ma destinate  al  finanziamento  di  obbligazioni  passive  dell'ente
esigibili in  esercizi  successivi  a  quello  in  cui  e'  accertata
l'entrata. Il FPV nasce dall'esigenza di applicare il principio della
competenza finanziaria cosiddetta'potenziata' di cui  all'allegato  1
del DPCM 28 dicembre 2011 e di rendere evidente la distanza temporale
intercorrente tra  l'acquisizione  dei  finanziamenti  e  l'effettivo
impiego di tali risorse. Riguarda prevalentemente le spese  in  conto
capitale, ma puo' anche essere destinato a garantire la copertura  di
spese correnti, ad esempio  quelle  impegnate  a  fronte  di  entrate
derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in  esercizi
precedenti a quelli in cui e' esigibile la corrispondente spesa. 
  Per gli enti locali che partecipano alla sperimentazione di cui  al
decreto legislativo n. 118 del 2011 si pone l'esigenza di  coordinare
gli effetti derivanti dall'applicazione del principio  di  competenza
finanziaria potenziata con la  disciplina  del  patto  di  stabilita'
interno. 
  Pertanto, gli enti locali  ammessi  alla  sperimentazione,  di  cui
all'articolo 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011, considerano,
tra le entrate finali rilevanti  ai  fini  del  patto  di  stabilita'
interno, il  cosiddetto  fondo  pluriennale  vincolato  destinato  al
finanziamento delle spese  correnti,  gia'  imputate  negli  esercizi
precedenti, e re-iscritte nell'esercizio 2014. 
  Al fine di tenere conto della definizione di competenza finanziaria
potenziata nell'ambito  della  disciplina  del  patto  di  stabilita'
interno, i predetti enti sommano all'ammontare degli accertamenti  di
parte corrente, considerato ai fini del saldo espresso in termini  di
competenza  mista,  l'importo  definitivo   del   fondo   pluriennale
vincolato di parte corrente iscritto tra le entrate del  bilancio  di
previsione al netto dell'importo definitivo del fondo pluriennale  di
parte corrente  iscritto  tra  le  spese  del  medesimo  bilancio  di
previsione. 
  Pertanto, per tali enti, le entrate di parte corrente rilevanti  ai
fini del patto  di  stabilita'  interno  risultano  come  di  seguito
rappresentate: 
    + Accertamenti correnti 2014 validi per il  patto  di  stabilita'
interno 
    + Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni di entrata) 
    - Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni di spesa) 
    = Accertamenti correnti  2014  adeguati  all'utilizzo  del  fondo
pluriennale vincolato di parte corrente. 
  Gli  accertamenti  adeguati  all'utilizzo  del  fondo   pluriennale
vincolato  garantiscono  la  copertura   agli   impegni   considerati
esigibili nell'anno 2014. 
  In sede di monitoraggio finale  ai  fini  del  rispetto  del  patto
dovranno essere calcolati gli importi del fondo pluriennale vincolato
di parte corrente, registrati rispettivamente in entrata e in  uscita
nel rendiconto di gestione. 
  Ai fini del calcolo sopra  indicato  si  fa  riferimento  al  fondo
pluriennale di parte corrente, determinato  al  netto  delle  entrate
escluse dal patto di stabilita' interno. 
  Si ribadisce, da ultimo, che il  fondo  pluriennale  vincolato,  in
considerazione  della  sua  precipua  funzione,  incide   sul   saldo
rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilita'  interno  solo
per la parte  corrente,  in  quanto  rilevante  ai  soli  fini  della
competenza 
D.3 Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli
enti locali 
  L'articolo 243-ter del decreto legislativo n.  267  del  2000  (29)
dispone che, per il risanamento finanziario  degli  enti  locali  che
hanno deliberato la procedura  di  riequilibrio  finanziario  di  cui
all'articolo 243-bis  del  medesimo  decreto  legislativo,  lo  Stato
prevede un'anticipazione a valere sul Fondo  di  rotazione  istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo  4
del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (30) e denominato "Fondo di
rotazione  per  assicurare  la  stabilita'  finanziaria  degli   enti
locali". 
  Al  riguardo   si   segnala   che   l'anticipazione   va   imputata
contabilmente alle accensioni di prestiti (codice Siope 5311 "Mutui e
prestiti da enti del settore pubblico")  mentre  la  restituzione  va
imputata contabilmente tra i rimborsi di prestiti (codice Siope  3311
"Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico"). 
  Pertanto   le   risorse   in   entrata   e   in   uscita    oggetto
dell'anticipazione a  valere  sul  fondo  di  rotazione  ex  articolo
243-ter, essendo iscritte nel bilancio degli enti locali  secondo  le
modalita' indicate, non rilevano ai  fini  del  patto  di  stabilita'
interno. 
E. Altre misure di contenimento 
E.1 Contenimento dei prelevamenti dai conti di Tesoreria 
  Il comma 21 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011  autorizza
il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, ad adottare misure di  contenimento
dei prelevamenti effettuati dagli enti locali sui conti di  tesoreria
statale, qualora si registrino  prelevamenti  non  coerenti  con  gli
obiettivi di debito assunti con l'Unione Europea. 
E.2 Contenimento della spesa 
  Per quanto concerne la gestione della spesa, l'articolo 9, comma 1,
lettera a), numero 2, del decreto-legge n. 78 del 2009 (31) , dispone
che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di
spesa «ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti  di
bilancio e con le regole di finanza pubblica». Ne discende, pertanto,
che, oltre  a  verificare  le  condizioni  di  copertura  finanziaria
previste dall'articolo 151 del decreto legislativo n.  267  del  2000
(TUEL), come richiamato anche nell'articolo 183 dello stesso TUEL, il
predetto funzionario deve verificare anche  la  compatibilita'  della
propria attivita' di pagamento con i limiti  previsti  dal  patto  di
stabilita' interno ed, in particolare, deve verificarne  la  coerenza
rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione
di cui al summenzionato comma  18  dell'articolo  31.  La  violazione
dell'obbligo di accertamento in  questione  comporta  responsabilita'
disciplinare ed amministrativa a carico del predetto funzionario. 
  Si rammenta, infine, che,  ai  sensi  dell'articolo  14,  comma  1,
lettera d), della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  il  Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato, in virtu'  delle  esigenze  di
controllo e di monitoraggio  degli  andamenti  di  finanza  pubblica,
provvede ad  effettuare,  tramite  i  Servizi  ispettivi  di  finanza
pubblica,    verifiche    sulla    regolarita'     della     gestione
amministrativo-contabile  delle   amministrazioni   pubbliche.   Tali
Servizi, pertanto, essendo chiamati a svolgere verifiche  presso  gli
enti  territoriali  volte  a  rilevare  eventuali  scostamenti  dagli
obiettivi   di   finanza   pubblica,   effettuano   controlli   anche
sull'andamento della gestione  finanziaria  rispetto  agli  aggregati
rilevanti ai fini del patto di stabilita'  interno  e  sull'eventuale
superamento dei vincoli imposti dallo stesso. 
F. Patti di solidarieta' 
  I  singoli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'  possono   essere
modificati attraverso i patti di solidarieta' fra  enti  territoriali
(patto  regionale  verticale,  patto  regionale  orizzontale,   patto
regionale  verticale  incentivato,  patto  nazionale  orizzontale   e
verticale), mediante i quali gli enti  territoriali  possono  cedersi
spazi finanziari (e non risorse) validi ai  fini  del  raggiungimento
dell'obiettivo del patto di stabilita' interno. 
  Finalita' dei patti di  solidarieta'  e'  quella  di  rendere  piu'
sostenibili gli obiettivi individuali degli enti locali  soggetti  ai
vincoli al patto  di  stabilita'  interno  attraverso  meccanismi  di
compensazione regionale e nazionale che consentano di acquisire spazi
finanziari per sostenere i pagamenti in conto capitale,  evitando  la
possibile compressione delle spese di investimento degli enti  locali
a causa dei vincoli del patto di stabilita' interno. 
  Piu' precisamente, con il patto regionale  verticale  ed  il  patto
regionale verticale incentivato, le  regioni  possono  cedere  propri
spazi finanziari agli enti locali ricadenti nel  proprio  territorio,
consentendo  ai  comuni  e  alle  province   interessati   di   poter
beneficiare di un margine di spesa maggiore da destinare ai pagamenti
in conto capitale. Tali spazi non devono essere restituiti. 
  Infine, con il patto regionale orizzontale ed  il  patto  nazionale
orizzontale gli enti locali scambiano spazi  finanziari  che  saranno
oggetto di recupero o restituzione nel biennio successivo. 
  Di seguito, in dettaglio, i vari patti di solidarieta'. 
F.1 Patto regionale verticale 
  E' confermato anche per gli anni 2014 e  2015  il  patto  regionale
verticale  -  disciplinato  dai  commi  138,  138-bis,  139   e   140
dell'articolo  1  della  legge  n.  220  del  2010,  come  modificato
dall'articolo 1, comma 543 della legge di stabilita' 2014 -  mediante
il quale le  regioni  e  le  province  autonome  possono  riconoscere
maggiori spazi di spesa ai propri enti locali  compensandoli  con  un
peggioramento, di pari importo, del proprio obiettivo in  termini  di
competenza finanziaria e di competenza  eurocompatibile.  I  maggiori
spazi di spesa sono utilizzati dagli enti  locali  per  pagamenti  in
conto capitale. 
  I richiamati commi 138 e  139  prevedono  che  le  regioni  possono
autorizzare gli enti locali del proprio territorio  a  peggiorare  il
loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto
capitale e,  contestualmente,  procedono  a  rideterminare  i  propri
obiettivi programmatici, peggiorandoli dello stesso  importo.  A  tal
fine, ai sensi del comma 138-bis (32)  ,  le  regioni  definiscono  i
criteri di virtuosita' e modalita' operative previo confronto in sede
di Consiglio delle autonomie locali  e,  ove  non  istituito,  con  i
rappresentanti regionali delle autonomie locali. 
  Ai sensi del comma 140 (33) , come modificato dal citato comma  543
dell'articolo 1 della legge  di  stabilita'  2014,  gli  enti  locali
comunicano all'ANCI, all'UPI e  alle  regioni  e  province  autonome,
entro il 1°  marzo  di  ciascun  anno  (anziche'  15  settembre  come
precedentemente  stabilito),  l'entita'  dei  pagamenti  che  possono
effettuare nel corso dell'anno. Le regioni e  le  province  autonome,
entro il termine perentorio del 15 marzo (anziche' 31  ottobre,  come
precedentemente stabilito), comunicano al Ministero  dell'economia  e
delle finanze, con riguardo a ciascun ente beneficiario, gli elementi
informativi   occorrenti   per   la   verifica    del    mantenimento
dell'equilibrio dei  saldi  di  finanza  pubblica.  Entro  lo  stesso
termine la regione  comunica  i  nuovi  obiettivi  agli  enti  locali
interessati dalla compensazione verticale. 
  Circa  le  modalita'  di  invio  della  predetta  comunicazione  al
Ministero dell'economia e delle  finanze,  si  rinvia  al  successivo
paragrafo F.2. 
F.2 Patto regionale verticale incentivato 
  L'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 35  del
2013, modifica la disciplina del patto regionalizzato incentivato  di
cui all'articolo 1, commi da 122 a 126, della legge n. 228 del 2012. 
  Il meccanismo mira a favorire la cessione da parte delle regioni  a
statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna di spazi finanziari
agli enti locali ricadenti nel proprio  territorio  che  ne  facciano
richiesta prevedendo l'erogazione, a favore delle  regioni  medesime,
di  un  contributo  nei  limiti  di   un   importo   complessivo   di
1.272.006.281 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014  (prima  delle
modifiche pari a 800 milioni di euro per il 2013,  ripartiti  in  due
quote, una di 600 milioni di euro destinata ai comuni e  una  di  200
milioni di euro destinata alle province), in  misura  pari  all'83,33
per cento degli spazi finanziari ceduti, da destinare  esclusivamente
alla riduzione,  anche  parziale,  del  debito.  Tale  contributo  e'
finalizzato alla rimodulazione degli obiettivi del patto  dei  comuni
nella misura del  75  per  cento  dell'importo  complessivo  (pari  a
954.004.710 euro) e delle province nella  misura  del  25  per  cento
(pari a 318.001.570 euro). 
  Piu' precisamente, e' previsto che a fronte dell'attribuzione  alle
regioni di un contributo massimo  di  1.272.006.281  euro  queste  si
impegnano a cedere, ai comuni e alle province ricadenti  nel  proprio
territorio, spazi finanziari in misura pari a 1,2 euro per ogni  euro
degli  1.272.006.281  da  attribuire  mediante   le   procedure   che
disciplinano il patto verticale di cui all'articolo 1,  commi  138  e
seguenti, della legge n. 220 del 2010. Quindi, potranno essere ceduti
agli enti locali spazi per complessivi 1.526 milioni di euro. 
  Inoltre, la norma stabilisce che almeno il 50 per cento della quota
destinata alla rimodulazione del patto dei comuni  sia  riservata  ai
comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti. 
  Gli spazi finanziari ceduti dalle regioni agli enti  locali  (comma
124, articolo  1,  della  legge  di  stabilita'  per  il  2013)  sono
utilizzati esclusivamente per il pagamento di obbligazioni  di  parte
capitale assunte (lett. a), punto 3, del citato articolo 1-bis, comma
1, del decreto-legge n. 35 del 2013). 
  L'articolo 1, comma 541, della legge di stabilita'  2014,  inoltre,
anticipa al 15 marzo 2014  (dall'originario  31  maggio)  il  termine
perentorio entro il quale le regioni  sono  tenute  a  comunicare  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  la  rimodulazione  degli
obiettivi e tutti gli elementi informativi occorrenti per la verifica
del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. 
  Infine, il comma 542 dell'articolo 1 della legge di stabilita' 2014
conferma, anche  per  il  2014,  la  disposizione  secondo  la  quale
ciascuna  regione  destina  almeno  il  50  per  cento  degli   spazi
finanziari ceduti con il patto verticale  incentivato  a  favore  dei
comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i  5.000  abitanti.  Il
citato comma dispone, inoltre, che l'attribuzione dei predetti  spazi
finanziari non deve determinare,  per  i  comuni  piccoli,  un  saldo
obiettivo inferiore a  zero,  prevedendo  che  gli  spazi  finanziari
residui,  non  attribuiti  a  causa  di  questa  limitazione,   siano
destinati, mediante  la  procedura  del  cosiddetto  patto  nazionale
verticale, ai comuni piccoli di altre regioni che presentano un saldo
obiettivo positivo (sul punto si rinvia al par. F.4). 
  Gli enti locali che intendono ricorrere all'applicazione del  patto
regionale verticale incentivato dovranno comunicare all'ANCI, all'UPI
e alla regione di appartenenza l'entita' degli  spazi  finanziari  di
cui necessitano nel corso dell'anno (comma 140 dell'articolo 1  della
legge n. 220 del 2010) in tempi congrui al fine  di  permettere  alla
regione di rispettare il predetto termine  perentorio  del  15  marzo
previsto  per  terminare  la  procedura  di  assegnazione  di   spazi
finanziari mediante  il  patto  verticale  incentivato.  Si  ritiene,
pertanto, che,  salvo  diversa  disposizione  regionale,  il  termine
ultimo entro il quale inviare la predetta comunicazione possa  essere
il 14 marzo. 
  Si ritiene opportuno segnalare che il riparto delle quote cedute ai
vari enti effettuato con il patto regionale verticale incentivato non
e' piu' modificabile dopo il 15 marzo 2014. 
  Si segnala che, con il patto regionale verticale, la regione potra'
cedere ulteriori spazi ai singoli enti ovvero cedere  spazi  a  nuovi
enti richiedenti ma non ridurre gli spazi eventualmente  gia'  ceduti
con il patto verticale incentivato. 
  Con riguardo alle comunicazioni previste ai fini  dell'applicazione
del  patto  regionale  verticale  e  del  patto  regionale  verticale
incentivato,  si  precisa  che  le  stesse,  oltre  a  contenere   la
deliberazione  di  Giunta  regionale  o  una  nota  sottoscritta  dal
Presidente della  regione  e  dal  responsabile  finanziario,  devono
indicare,  per  ciascun  ente,  l'ammontare  degli  spazi  finanziari
concessi. 
  Le regioni devono trasmettere, entro il 15 marzo 2014, le  predette
comunicazioni relative  al  patto  regionale  verticale  e  al  patto
regionale verticale incentivato: 
    a mezzo di lettera raccomandata con  avviso  di  ricevimento,  al
seguente  indirizzo:  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze,
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -  IGEPA,  Via  XX
Settembre, 97 - 00187 Roma (la data e' comprovata dal timbro  apposto
dall'ufficio postale accettante); 
    mediante il sistema web, utilizzando  l'apposito  modello  4OB/14
che si  trova  nell'applicazione  dedicata  al  patto  di  stabilita'
interno http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto. 
F.3 Patto regionale orizzontale 
  Il patto regionale orizzontale, disciplinato dai commi  141  e  142
dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010, prevede che, sulla  base
dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, d'intesa con  la  Conferenza  unificata,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali
del  proprio  territorio,  integrare  le  regole  e  modificare   gli
obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alle  diverse
situazioni finanziarie  esistenti,  fermi  restando  le  disposizioni
statali  in  materia  di  monitoraggio  e  di  sanzioni  e  l'importo
dell'obiettivo complessivamente determinato per gli enti locali della
regione. 
  A tal fine, ogni regione definisce e comunica ai propri enti locali
il  nuovo  obiettivo  annuale  del  patto  di   stabilita'   interno,
determinato anche  sulla  base  dei  criteri  stabiliti  in  sede  di
Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica,  altresi',  al
Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine  perentorio
del 31 ottobre di ogni anno, con riferimento a ciascun  ente  locale,
gli elementi informativi occorrenti per la verifica del  mantenimento
dell'equilibrio dei  saldi  di  finanza  pubblica.  Entro  lo  stesso
termine la regione  comunica  i  nuovi  obiettivi  agli  enti  locali
interessati dalla compensazione orizzontale. 
  I criteri e le modalita' attuative del patto regionale  orizzontale
sono stabiliti con il decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze 6 ottobre 2011, n. 0104309. 
  In particolare, i comuni e le province che prevedono di conseguire,
nel 2014 (secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e  4,  del
decreto ministeriale 6 ottobre 2011, n.  0104309),  un  differenziale
positivo (o negativo) rispetto all'obiettivo del patto di  stabilita'
interno comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento  e
di Bolzano,  nonche'  all'ANCI  e  all'UPI  regionali,  entro  il  15
ottobre, l'entita' degli spazi finanziari che sono disposti a  cedere
(o di cui necessitano) nell'esercizio in  corso  e  le  modalita'  di
recupero (o di cessione) dei medesimi spazi nel biennio successivo. 
  La comunicazione in parola riguarda soltanto gli enti che intendono
partecipare  al  patto  regionale  orizzontale.  Gli  enti  che   non
effettuano  alcuna  comunicazione  sono  esclusi,   pertanto,   dalla
compensazione. 
  Agli enti che hanno ceduto spazi finanziari  e'  riconosciuta,  nel
biennio successivo, una modifica  migliorativa  del  loro  obiettivo,
commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti,  fermo  restando
l'obiettivo complessivo a livello regionale,  mentre  agli  enti  che
hanno  acquisito  spazi  finanziari,  nel  biennio  successivo,  sono
attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo complessivamente
pari alla quota acquisita. 
  La somma  dei  maggiori  spazi  finanziari  concessi  e  di  quelli
attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero. 
  Pertanto, agli  enti  locali  che  nel  2012  e/o  nel  2013  hanno
partecipato al patto regionalizzato  orizzontale  sono  attribuiti  o
recuperati, nell'anno 2014 (e 2015 con riferimento ai soli  enti  che
hanno partecipato al predetto patto nel  2013),  spazi  finanziari  a
compensazione di quelli ceduti o acquisiti  nel  2012  e/o  nel  2013
(come previsto dall'articolo 3 del  citato  decreto  ministeriale  n.
0104309). A tali spazi saranno aggiunte le eventuali ulteriori  quote
conseguenti  alla  partecipazione  degli   stessi   enti   al   patto
regionalizzato orizzontale del 2014. 
  Per  il  2014,  quindi,  le  regioni   e   le   province   autonome
comunicheranno le informazioni relative alle nuove quote di obiettivo
cedute e acquisite da ciascun ente senza tener conto  dei  crediti  e
dei  debiti  di   spazi   finanziari   preesistenti   e   rinvenienti
dall'adozione del patto regionalizzato orizzontale del 2012 e/o 2013. 
  Premessa, dunque, la possibilita' di effettuare  rimodulazioni  dei
singoli obiettivi  secondo  le  modalita'  sopra  esposte,  il  saldo
obiettivo 2014 da considerare sara' quello risultante dalla somma fra
saldo obiettivo finale e la variazione dell'obiettivo determinata  in
base al patto regionale verticale e/o orizzontale. 
  Al riguardo occorre segnalare che,  ai  sensi  di  quanto  disposto
dall'articolo 2 del citato decreto ministeriale n. 0104309, gli spazi
finanziari sono attribuiti dalle regioni sulla base  di  criteri  che
privilegiano le spese in conto  capitale,  le  spese  inderogabili  e
quelle  che  incidono  positivamente   sul   sistema   economico   di
riferimento. 
  Giova ribadire che l'anzidetto termine perentorio del  31  ottobre,
entro il quale le regioni  e  le  province  autonome  sono  tenute  a
comunicare al Ministero dell'economia e delle  finanze  le  modifiche
regionali agli obiettivi assegnati ai  propri  enti  locali,  mira  a
consentire  al  Ministero  medesimo  di  verificare,  attraverso   il
monitoraggio  semestrale,  il  mantenimento  dei  saldi  di   finanza
pubblica nel corso dell'anno. Ne consegue che la disciplina regionale
del patto di stabilita' interno che non tenesse conto di tale termine
entro  il   quale   modificare   gli   obiettivi   programmatici   si
configurerebbe come  elusiva  del  regime  sanzionatorio  previsto  a
livello nazionale,  in  quanto  renderebbe  possibili  interventi  "a
sanatoria"   ad   esercizio   sostanzialmente   chiuso,   finalizzati
esclusivamente a far risultare adempienti il maggior numero  di  enti
locali. Considerato  che,  confidando  nella  "sanatoria  a  chiusura
dell'esercizio", gli enti potrebbero essere indotti  a  comportamenti
finanziari poco  virtuosi,  la  disciplina  regionale  del  patto  di
stabilita'  interno  che  si  pone  in  contrasto  con  le   predette
disposizioni   statali   potrebbe   pregiudicare   nel    tempo    il
raggiungimento  degli  obiettivi  del  patto  medesimo,   comportando
effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica. 
  Da ultimo, anche al fine di consentire  una  migliore  integrazione
del sistema dei patti regionali, si ritiene opportuno chiarire che la
cessione di spazi finanziari a valere sul patto  orizzontale  non  e'
incompatibile  con  l'acquisizione  degli  stessi  mediante  i  patti
regionali verticali e che, pertanto,  la  sovrapposizione  del  patto
regionale verticale e orizzontale puo' essere efficacemente operata. 
F.4 Patto nazionale verticale 
  Come precisato nel precedente paragrafo F.2,  per  l'anno  2014  il
comma 542 prevede che la  quota  del  50  per  cento  del  contributo
complessivo assegnato alle regioni  dal  comma  122  dell'articolo  1
della legge n. 228 del 2012 (1.272 milioni di euro)  e'  distribuita,
da ciascuna regione, ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e
i 5.000 abitanti fino al conseguimento del  saldo  obiettivo  pari  a
zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota
del 50 per cento sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da  ciascuna
regione al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  mediante  il
sistema web http://pattostabilitainterno.tesoro.it  della  Ragioneria
Generale dello Stato, affinche' gli stessi siano attribuiti, entro il
30 aprile 2014, con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Conferenza Unificata, ai comuni  con  popolazione
compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti di tutte le regioni a statuto
ordinario,  alla  Regione  siciliana  e  alla  regione  Sardegna  che
presentino un saldo obiettivo positivo. L'attribuzione e' operata  in
misura proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo. 
F.5 Patto nazionale orizzontale 
  I comuni possono  fare  ricorso  al  patto  di  stabilita'  interno
orizzontale nazionale, di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge  2
marzo 2012, n. 16, come modificato dall'articolo 1, comma  544  della
legge  di  stabilita'  2014,  mediante  il  quale  possono  cedere  o
acquisire spazi finanziari in base al differenziale che prevedono  di
conseguire rispetto all'obiettivo del  patto  di  stabilita'  interno
assegnato, fermo restando  l'obiettivo  complessivamente  determinato
per il comparto comunale. 
  Piu' precisamente, i comuni che nel 2014 prevedono di conseguire un
differenziale positivo, o negativo, rispetto all'obiettivo del  patto
di stabilita' interno possono comunicare, entro il termine perentorio
del 15 giugno 2014 (articolo 1, comma 544, lett. a)  della  legge  di
stabilita' 2014),  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della  Ragioneria  Generale  dello  Stato,  mediante  il
sistema  web  appositamente  predisposto,   l'entita'   degli   spazi
finanziari che sono disposti a cedere,  o  di  cui  necessitano,  per
effettuare  pagamenti  di   residui   passivi   di   parte   capitale
nell'esercizio  in  corso  (per  gli  enti   che   partecipano   alla
sperimentazione in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili,
di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011, anche
per effettuare pagamenti relativi agli impegni in conto capitale gia'
assunti al 31 dicembre del 2013, con imputazione all'esercizio 2014 e
relativi alle quote vincolate del risultato di amministrazione al  31
dicembre 2013). 
  Entro il  medesimo  termine  i  comuni  possono  variare  le  quote
eventualmente gia' comunicate. 
  Qualora l'entita'  delle  richieste  pervenute  superi  l'ammontare
degli  spazi  finanziari  resi  disponibili   dai   comuni   cedenti,
l'attribuzione  degli  spazi  finanziari  e'  effettuata  in   misura
proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti. 
  Qualora l'entita' degli spazi finanziari ceduti superi  l'ammontare
di quelli richiesti, l'utilizzo degli  spazi  ceduti  e'  ridotto  in
misura proporzionale. 
  Il comune che cede spazi finanziari, nel biennio successivo  riduce
(migliora) il proprio obiettivo di un importo pari agli spazi ceduti;
il comune che riceve spazi finanziari  aumenta  (peggiora),  nei  due
anni successivi, il proprio obiettivo di pari importo. 
  La variazione dell'obiettivo in ciascun dei due  anni  del  biennio
successivo  e'  commisurata  alla  meta'  del  valore  dello   spazio
acquisito (nel caso di richiesta) o attribuito (nel caso di cessione)
nel 2014 (calcolata per difetto nel 2015 e per eccesso nel 2016). 
  Si fa presente che non e' piu' previsto il contributo a favore  dei
comuni che cedono spazi finanziari di  cui  al  comma  3  del  citato
articolo 4-ter. 
  Alla  variazione  dell'obiettivo  dell'anno  2014  sara'   aggiunto
l'eventuale recupero conseguente  alla  partecipazione  dell'ente  al
patto orizzontale nazionale del 2012, atteso che l'articolo 1,  comma
6, del decreto-legge n. 35 del 2013  ha  sospeso  l'applicazione  del
patto "orizzontale nazionale" per l'anno 2013. 
  La Ragioneria  Generale  dello  Stato,  entro  il  10  luglio  2014
(articolo 1, comma 544, lett. c) della  legge  di  stabilita'  2014),
aggiorna il prospetto degli obiettivi dei  comuni  interessati  dalla
rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e  al
biennio  successivo.  La  rimodulazione  dell'obiettivo   conseguente
all'applicazione  del   meccanismo   di   compensazione   orizzontale
nazionale trova evidenza nella fase 4-B del modello di calcolo  degli
obiettivi  programmatici  OB/14/C  presente   nell'applicazione   web
dedicata       al       patto       di       stabilita'       interno
http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto. 
  Per recepire la suddetta rimodulazione degli  obiettivi,  gli  enti
interessati devono accedere in variazione al predetto modello OB/14/C
di individuazione degli obiettivi 2014  utilizzando  la  funzione  di
"Acquisizione/Variazione  Modello".  In  questo   modo   il   sistema
aggiornera' il saldo obiettivo finale. 
  Il rappresentante legale, il responsabile del servizio  finanziario
e l'organo di  revisione  economico  finanziario  attestano,  con  la
certificazione di cui al comma 20 dell'articolo  31  della  legge  12
novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari acquisiti sono
stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento
di residui passivi di parte capitale e, per gli enti che  partecipano
alla  sperimentazione  in  materia  di  armonizzazione  dei   sistemi
contabili, anche per impegni in conto capitale  gia'  assunti  al  31
dicembre del 2013, con imputazione all'esercizio 2014. In assenza  di
tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono  riconosciuti
i maggiori  spazi  finanziari  acquisiti,  mentre  restano  validi  i
peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. 
  La norma in parola si ritiene correttamente applicata se  l'importo
dei  pagamenti  di   residui   in   conto   capitale   -   effettuati
successivamente alla  comunicazione,  sul  sito  istituzionale  della
Ragioneria  generale   dello   Stato,   dell'avvenuta   rimodulazione
dell'obiettivo per effetto del  patto  orizzontale  nazionale  -  non
risulti inferiore ai medesimi spazi finanziari concessi. 
  A tal proposito, il modello MONIT/14 prevede la rilevazione,  nella
voce "PagRes", dei pagamenti di residui passivi di parte capitale  di
cui al comma 6 dell'articolo 4-ter del decreto-legge n. 16 del  2012.
Gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati per il  pagamento  di
residui passivi di parte capitale (e, per gli  enti  che  partecipano
alla  sperimentazione  in  materia  di  armonizzazione  dei   sistemi
contabili, per impegni in conto capitale gia' assunti al 31  dicembre
del 2013, con imputazione  all'esercizio  2014)  non  potendo  essere
utilizzati  per  altre  finalita',  sono  recuperati,  in   sede   di
certificazione, determinando un  peggioramento  dell'obiettivo  2014,
mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio
successivo. 
F.6 Patto regionale integrato 
  Il comma 505 dell'articolo 1 della legge di stabilita' 2014 pospone
al 2015 l'avvio del cosiddetto  patto  regionale  integrato  previsto
dall'articolo  32,  comma  17,  della  legge  n.  183  del  2011  che
rappresenta un'evoluzione del patto regionalizzato.  Tale  strumento,
infatti, superando il meccanismo  delle  compensazioni  verticali  ed
orizzontali,  prevede  la  possibilita',  per  ciascuna   regione   e
provincia autonoma,  di  concordare  direttamente  con  lo  Stato  le
modalita' di raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica,
espressi in termini  di  saldo  eurocompatibile,  ossia  conformi  ai
criteri  contabili  europei  (vedi  oltre),  esclusa  la   componente
sanitaria, e quelli degli enti locali del proprio territorio,  previo
accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali  e,  ove
non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. 
  La norma prevede, inoltre, che la regione o la  provincia  autonoma
che applica il patto integrato o risponde direttamente allo Stato del
mancato raggiungimento degli obiettivi attraverso un maggior concorso
nell'anno successivo a quello di riferimento,  in  misura  pari  alla
differenza tra l'obiettivo  complessivo  assegnato  ed  il  risultato
complessivo conseguito. Restano ferme le vigenti  sanzioni  a  carico
dei singoli enti responsabili  del  mancato  rispetto  del  patto  di
stabilita' interno e le disposizioni in  materia  di  monitoraggio  a
livello centrale, nonche' il termine perentorio del 31 ottobre per la
comunicazione della rimodulazione degli obiettivi, con riferimento  a
ciascun ente. 
  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita  la
Conferenza unificata, da adottare entro il 30 novembre 2014,  saranno
stabilite le modalita' per l'attuazione del patto integrato dal 2015,
nonche' le modalita'  e  le  condizioni  per  l'eventuale  esclusione
dall'ambito di applicazione del patto concordato delle regioni che in
uno dei  tre  anni  precedenti  non  hanno  rispettato  il  patto  di
stabilita' interno o siano sottoposte al piano di rientro dal deficit
sanitario. 
  L'applicazione del patto regionale integrato e'  stata  posticipata
al 2015 non essendo disponibili le  informazioni  necessarie  per  il
calcolo del saldo obiettivo delle regioni  al  netto  della  gestione
sanita' in coerenza con i criteri  europei  e  secondo  le  modalita'
previste dal Titolo II del decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.
118. 
  Gia' con l'articolo 20 del decreto-legge n. 98 del  2011  e'  stata
prevista la definizione di un nuovo patto di stabilita' interno  che,
nel rispetto dei principi del federalismo fiscale di cui all'articolo
17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42,  si  fondi
sui saldi, sulla virtuosita' degli enti e sulla  riferibilita'  delle
regole a criteri europei ai fini dell'individuazione delle entrate  e
delle spese valide per il patto, ed in particolare  alle  regole  del
Sistema  dei  Conti  europei  (SEC)  utilizzate  per  la  costruzione
dell'aggregato dell'indebitamento netto. 
  Le poste che  determinano  l'indebitamento  netto  sono  registrate
secondo il criterio  della  competenza  economica  che  si  basa  sul
momento in cui maturano gli effetti economici e non su quello in  cui
la transazione avviene formalmente o da' luogo a flussi di fondi.  In
assenza  di  sistematiche  ed  ordinarie  rilevazioni  dei  fatti  di
gestione secondo le regole della competenza economica vengono assunti
come riferimento il momento dell'impegno o del pagamento della  spesa
in relazione al criterio di classificazione (competenza  giuridica  o
cassa) che, per la specifica natura della  spesa,  piu'  si  avvicina
alle regole europee (SEC '95). 
  Si ritiene,  pertanto,  utile  fin  d'ora  indicare  le  principali
modalita' ritenute idonee per ricondurre al criterio della competenza
economica (accrual), secondo il sistema SEC '95, le singole poste  di
bilancio, registrate dagli enti territoriali, in vista  della  futura
introduzione del saldo eurocompatibile. 
  Dal lato delle spese, non sono considerate le  partite  finanziarie
relative alle partecipazioni e  ai  conferimenti,  ad  eccezione  dei
conferimenti per ripiano perdite delle societa' partecipate, ritenuti
trasferimenti a fondo perduto  in  conto  capitale  alle  imprese  e,
quindi, registrati per cassa. Analogamente, sono registrate per cassa
le spese sostenute per ripiano  perdite  e  inserite  tra  gli  oneri
straordinari  della  gestione  corrente,  nell'ambito   delle   spese
correnti. 
  Dal lato delle entrate, le sanzioni per violazione del codice della
strada sono considerate come trasferimenti  da  famiglie,  mentre  le
entrate per permessi da costruire sono considerate come imposte sulla
produzione. Le alienazioni di titoli e di partecipazioni sono escluse
dal saldo. 
  In base ai predetti criteri, tutti  i  trasferimenti,  comprese  le
compartecipazioni, le entrate devolute, i tributi speciali e le altre
entrate tributarie proprie e le voci assimilate ai trasferimenti come
sopra descritto, sia in entrata che in  uscita  rilevano  per  cassa,
mentre le entrate da imposte, comprese le  entrate  per  permessi  da
costruire, vengono registrate per competenza. 
  Lo schema che segue riassume le riclassificazioni appena descritte. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
F.7 Tempistica 
  Patto regionale verticale 
    entro il 1° marzo: l'ente locale comunica ad ANCI, UPI, regioni e
province autonome, l'entita' dei pagamenti che  puo'  effettuare  nel
corso dell'anno; 
    entro il 15 marzo: regione  e  province  autonome  comunicano  al
Ministero dell'economia e delle finanze, con riguardo a ciascun  ente
beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del
mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica; 
    entro il 15 marzo: la regione comunica  i  nuovi  obiettivi  agli
enti locali interessati dalla compensazione verticale. 
  Patto regionale verticale incentivato 
    la norma non stabilisce un termine ultimo entro cui l'ente locale
deve comunicare ad ANCI, UPI, regioni e province  autonome  l'entita'
dei pagamenti che puo'  effettuare  nel  corso  dell'anno,  pertanto,
salvo diversa disposizione regionale, si  ritiene  che  questo  possa
essere posto pari all'ultima data utile per l'applicazione del  patto
incentivato, ossia al 14 marzo; 
    entro il 15 marzo: la regione comunica al Ministero dell'economia
e delle finanze, con riferimento a ciascun comune  beneficiario,  gli
elementi informativi occorrenti  per  la  verifica  del  mantenimento
dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. 
  Patto nazionale verticale 
    entro il  10  aprile:  ciascuna  regione  comunica  al  Ministero
dell'economia e delle finanze gli eventuali  spazi  non  assegnati  a
valere sulla quota del 50 per cento di cui al comma 123, articolo  1,
della  legge   n.   228   del   2012,   mediante   il   sistema   web
http://pattostabilitainterno.tesoro.it  della   Ragioneria   Generale
dello Stato; 
    entro il 30 aprile: il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
con proprio decreto, sentita la  Conferenza  Unificata,  attribuisce,
sulla base delle comunicazioni pervenute,  gli  spazi  finanziari  ai
comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e  i  5.000  abitanti  di
tutte le regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della
regione Sardegna che presentino un saldo obiettivo positivo. 
  Patto nazionale orizzontale 
    entro il 15 giugno:  il  comune  che  prevede  di  conseguire  un
differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilita'
interno puo' comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze  -
Dipartimento della  Ragioneria  Generale  dello  Stato,  mediante  il
sistema  web  appositamente  predisposto,   l'entita'   degli   spazi
finanziari che e' disposto a cedere; 
    entro il 15 giugno:  il  comune  che  prevede  di  conseguire  un
differenziale negativo rispetto all'obiettivo del patto di stabilita'
interno puo' richiedere, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della  Ragioneria  Generale  dello  Stato,  mediante  il
sistema  web  appositamente  predisposto,  spazi  finanziari  di  cui
necessita per  effettuare  pagamenti  di  residui  passivi  di  parte
capitale; 
    entro il 10 luglio: il  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale
dello  Stato  aggiorna  il  prospetto  degli  obiettivi  dei   comuni
interessati  dalla  rimodulazione  dell'obiettivo,  con   riferimento
all'anno in corso e al biennio successivo. 
  Patto regionale orizzontale 
    entro il 15 ottobre: i  comuni  e  le  province  comunicano  alle
regioni e province autonome l'entita' degli spazi finanziari che sono
disposti  a  cedere  (o  acquisire)  nell'esercizio  in  corso  e  le
modalita'  di  recupero  (o  cessione)  dei  medesimi   nel   biennio
successivo; 
    entro il 31 ottobre: la regione definisce e  comunica  ai  propri
enti locali il  nuovo  obiettivo  annuale  del  patto  di  stabilita'
interno; 
    entro  il  31  ottobre:  la   regione   comunica   al   Ministero
dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale,
gli elementi informativi occorrenti per la verifica del  mantenimento
dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
F.8 Alcune precisazioni sui patti di solidarieta' 
  Giova ribadire che  gli  spazi  finanziari  acquisiti  mediante  le
procedure dei patti di solidarieta', e  che  trovano  evidenza  nella
riduzione degli obiettivi degli enti  locali,  sono  attribuiti  agli
enti con un esplicito e specifico vincolo di destinazione.  Pertanto,
gli spazi finanziari non utilizzati per le finalita' ad essi  sottese
non possono  essere  utilizzati  per  altre  finalita'.  Da  cio'  ne
discende che l'obiettivo finale a cui ciascun ente  deve  tendere  e'
pari  all'obiettivo  che  registra  la   diminuzione   connessa   con
l'applicazione  dei  predetti  patti  di   solidarieta',   peggiorato
dell'eventuale  mancato  utilizzo  degli  spazi  finanziari  per   le
finalita' per cui sono stati attribuiti. 
  Ad esempio: si supponga che l'obiettivo di un ente sia pari a 100 e
che mediante i patti di solidarieta' (ad esempio il  patto  verticale
che vincola gli spazi  finanziari  ricevuti  ai  pagamenti  in  conto
capitale) il medesimo ente riceva spazi per 20.  Il  nuovo  obiettivo
risulta, pertanto, pari a 80. Qualora l'ente dei 20 ricevuti utilizzi
solo 15 per pagamenti in conto capitale ne consegue che l'obiettivo a
cui l'ente deve tendere e' pari non piu' a 80  ma  a  100-20+(20-15)=
85. Infatti,  se  l'ente  perseguisse  un  obiettivo  pari  a  80  ne
conseguirebbe, implicitamente, che l'ente  avrebbe  utilizzato  parte
degli spazi dei 20 (cioe' 5)  per  effettuare  pagamenti  diversi  da
quelli in conto capitale, in  contrasto,  pertanto,  con  il  dettato
normativo. 
G. Monitoraggio 
  Il monitoraggio del rispetto dei vincoli del  patto  di  stabilita'
interno 2014 prevede  la  rilevazione  delle  risultanze  finanziarie
delle province  e  dei  comuni  con  popolazione  superiore  a  1.000
abitanti. 
  A tal fine, gli enti in  questione  inviano  semestralmente,  entro
trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento, le informazioni
sulle gestioni di competenza e  di  cassa  alla  Ragioneria  Generale
dello Stato. Piu' precisamente, le informazioni richieste sono quelle
utili all'individuazione del saldo, espresso in termini di competenza
mista, conseguito nell'anno di riferimento e cioe' gli accertamenti e
gli impegni, per la parte corrente, e gli incassi e i pagamenti,  per
la parte in conto capitale, al netto delle  entrate  derivanti  dalla
riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla  concessione  di
crediti, nonche' le altre esclusioni previste dalla norma. 
  Gli  enti  in  sperimentazione  ai  fini  del  rispetto  di  quanto
stabilito dall'articolo 2,  comma  3,  del  DPCM  28  dicembre  2011,
adottano la classificazione delle entrate e delle spese  di  bilancio
previste per la sperimentazione e altresi' quelle previste dal DPR n.
194 del 1996. 
  Al fine di rendere omogeneo il trattamento dei dati, gli importi da
inserire nel modello del monitoraggio del  patto  di  stabilita',  da
parte  degli  enti  menzionati,  dovranno  essere   pertanto   quelli
risultanti dalle registrazioni  contabili  effettuate  in  base  alla
seconda classificazione, attualmente in vigore. 
  Gli enti locali che, in base al monitoraggio del secondo  semestre,
risultano inadempienti al patto  di  stabilita'  interno  comunicano,
alla Ragioneria Generale dello Stato, anche le informazioni  relative
alla spesa per interventi realizzati con la  quota  di  finanziamento
nazionale e correlati  ai  finanziamenti  dell'Unione  Europea.  Tale
comunicazione e' finalizzata alla disapplicazione della sanzione,  di
cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della  legge  n.  183  del
2011, come introdotto dall'articolo 1,  comma  439,  della  legge  di
stabilita' 2013, che dispone la riduzione delle  risorse  finanziarie
(cfr. paragrafo I.1). Il medesimo comma, infatti, stabilisce  che  la
predetta sanzione non si applica agli enti  locali  per  i  quali  il
superamento dell'obiettivo del patto di stabilita' interno  e'  stato
determinato dalla maggiore spesa per  interventi  realizzati  con  la
quota  di  finanziamento  nazionale  e  correlati  ai   finanziamenti
dell'Unione Europea rispetto alla media  della  corrispondente  spesa
del  triennio  precedente.  Sono,  comunque,  applicate  le  restanti
sanzioni, di cui al citato articolo 31, comma 26,  previste  per  gli
enti non rispettosi del patto di stabilita' interno. 
  Le  modalita'  di  trasmissione   dei   prospetti   contenenti   le
informazioni di cui sopra saranno definite, come previsto  dal  comma
19  del  richiamato  articolo   31,   con   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza  Stato-citta'  e
autonomie locali. 
  La  trasmissione  dei  dati  semestrali  del  monitoraggio  e,   in
generale, di tutte le informazioni relative al  patto  di  stabilita'
interno, deve avvenire  utilizzando  esclusivamente  il  sistema  web
http://pattostabilitainterno.tesoro.it, appositamente previsto per il
patto di stabilita' interno. 
  In caso di mancata emanazione del citato  decreto  ministeriale  in
tempi utili per il rispetto dell'invio delle informazioni relative al
monitoraggio del patto, nessun  dato  dovra'  essere  trasmesso  (via
e-mail, via fax o per posta) sino all'emanazione di tale decreto. 
  Si precisa, infine, che i dati (sia di competenza che di cassa) del
monitoraggio relativi al secondo  semestre  (dati  annuali),  essendo
cumulati con quelli del primo semestre, devono risultare superiori  o
uguali ai corrispondenti dati  relativi  al  monitoraggio  del  primo
semestre; in caso contrario occorrera'  modificare,  nel  sistema,  i
dati relativi al primo semestre. 
H. Certificazione 
H.1 Prospetti allegati alla certificazione ed invio telematico 
  L'articolo  1,  comma  539,  della  legge   di   stabilita'   2014,
modificando il comma 20 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011,
ha disposto, a partire dal 2014,  la  sostituzione  dell'invio  della
certificazione attestante il rispetto del patto di stabilita' interno
in forma cartacea (a  mezzo  raccomandata)  con  l'invio  telematico,
prevedendone  la  sottoscrizione  con   firma   digitale   ai   sensi
dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82  recante
"Codice dell'Amministrazione Digitale". Alla certificazione trasmessa
in via telematica e' attribuito, ai sensi dell'articolo 45, comma  1,
del citato Codice dell'Amministrazione Digitale, il  medesimo  valore
giuridico proprio dei documenti prodotti in forma  scritta,  con  gli
effetti che ne conseguono. In particolare, l'articolo 45  del  citato
Codice dell'Amministrazione  Digitale,  rubricato  "Valore  giuridico
della trasmissione", prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad
una  pubblica  amministrazione  con  qualsiasi  mezzo  telematico   o
informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano
il requisito della forma scritta e  la  loro  trasmissione  non  deve
essere seguita da quella del documento originale. Gli enti locali non
devono,  pertanto,  trasmettere  anche   per   posta   ordinaria   le
certificazioni gia' trasmesse telematicamente. 
  Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi  del  patto  di
stabilita' interno per l'anno  2013,  le  province  e  i  comuni  con
popolazione  superiore  a  1.000  abitanti,  dopo   aver   verificato
l'attendibilita' delle informazioni acquisite dal sistema  web,  sono
tenuti ad inviare, entro il termine perentorio  del  31  marzo  2014,
utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto  per
il    patto    di     stabilita'     interno     nel     sito     web
«http://pattostabilitainterno.tesoro.it»,   le   risultanze   al   31
dicembre 2013 del patto di stabilita' interno (articolo 31, comma 20,
della  legge  12  novembre  2011,  n.  183).  La  sottoscrizione  del
certificato  generato  dal  sistema  web  deve  avvenire  con   firma
elettronica qualificata, ai sensi  del  Decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013  (34)  ,  del  rappresentante
legale, del responsabile del servizio finanziario  e  dei  componenti
dell'organo   di    revisione    economico-finanziaria    validamente
costituito, secondo un prospetto e  con  le  modalita'  definiti  dal
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui  al  comma
19 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011. 
  Ai fini della verifica del rispetto del termine di invio,  la  data
di riferimento e' quella risultante  dalla  ricevuta  rilasciata  dal
sistema web. 
  Si  invitano  gli  enti  locali  tenuti  alla  trasmissione   della
certificazione a controllare, prima di apporre la firma digitale, che
i dati del patto di stabilita' interno al 31 dicembre 2013,  inseriti
in sede di monitoraggio, siano corretti; in  caso  contrario,  devono
essere rettificati entro la  data  del  31  marzo  2014  mediante  la
funzione   "Variazione    modello"    nell'applicazione    web    del
"Monitoraggio". 
  La funzione di acquisizione  della  certificazione  e'  disponibile
esclusivamente per gli enti che hanno trasmesso via web le risultanze
del monitoraggio del patto al 31 dicembre 2013.  Pertanto,  gli  enti
che non hanno trasmesso tali dati non potranno acquisire  il  modello
della  certificazione  se  non  dopo  aver  comunicato  via  web   le
informazioni relative al monitoraggio dell'anno 2013. 
  Infine, si segnala che i dati  indicati  nella  certificazione  del
patto di stabilita' interno devono essere conformi ai dati  contabili
risultanti dal conto consuntivo dell'anno di riferimento. Ne consegue
che, qualora l'ente, approvando il rendiconto di gestione,  modifichi
i dati gia' trasmessi con la certificazione mediante il  sistema  web
di questa Ragioneria generale dello Stato, e' tenuto  a  rettificare,
entro sessanta giorni dal termine stabilito  per  l'approvazione  del
rendiconto di gestione, i dati del monitoraggio del secondo  semestre
presenti nel sistema web e ad inviare la nuova certificazione con  le
modalita' sopra richiamate. 
  In caso di mancato rispetto del patto  di  stabilita'  interno,  il
sistema web genera automaticamente un ulteriore prospetto  utile  per
valutare  se  il  mancato  raggiungimento  dell'obiettivo  e'   stato
determinato dalla maggiore spesa per  interventi  realizzati  con  la
quota  di  finanziamento  nazionale  e  correlati  ai   finanziamenti
dell'Unione Europea rispetto alla media  della  corrispondente  spesa
del  triennio  precedente,   in   attuazione   di   quanto   disposto
dall'articolo 31, comma 26, lettera a), ultimo periodo,  della  legge
n. 183 del 2011. Tale prospetto consente l'individuazione degli  enti
ai quali non si applica la sanzione di cui alla predetta  lettera  a)
del comma 26 inerente alla riduzione delle risorse finanziarie. Anche
la trasmissione di tale prospetto avviene per via telematica all'atto
della sottoscrizione con firma digitale della certificazione, di  cui
costituisce parte integrante, da parte del rappresentante legale, del
responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'organo di
revisione economico-finanziaria validamente costituito. 
H.2 Ritardato invio della certificazione e nomina del commissario  ad
acta 
  L'ente  che  non  provvede   a   trasmettere   telematicamente   la
certificazione  nei  tempi   previsti   dalla   legge   e'   ritenuto
inadempiente al patto di stabilita' interno  ai  sensi  dell'articolo
31,  comma  20,  della  legge  n.  183  del  2011  e,  pertanto,   e'
assoggettato alle sanzioni di cui all'articolo 31,  comma  26,  della
legge 12 novembre 2011, n. 183. 
  Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa  entro
sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del
rendiconto di gestione e attesti il rispetto del patto di  stabilita'
interno si applicano solo le disposizioni di cui al comma 26, lettera
d), dell'articolo  31  della  legge  n.  183  del  2011  (divieto  di
assunzione di personale a qualsiasi titolo). Diversamente, laddove la
certificazione, trasmessa in ritardo, attesti il mancato rispetto del
patto di stabilita' interno si applicano tutte le  sanzioni  previste
dal comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011. 
  Decorsi sessanta giorni dal termine  stabilito  per  l'approvazione
del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da  parte
dell'ente locale della certificazione, il presidente  dell'organo  di
revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero
l'unico revisore nel caso  di  organo  monocratico,  in  qualita'  di
commissario  ad   acta,   provvede   ad   assicurare   l'assolvimento
dell'adempimento   e   a    trasmettere    telematicamente,    previa
sottoscrizione  con  firma  digitale,  la  certificazione   entro   i
successivi trenta  giorni.  Sino  alla  data  di  trasmissione  della
certificazione da parte del commissario ad acta, sono  sospese  tutte
le erogazioni di risorse  o  trasferimenti  da  parte  del  Ministero
dell'interno, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui  al
comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (ai  sensi  del
comma 20, ultimo periodo, dell'articolo 31 della  legge  n.  183  del
2011). 
  Qualora la certificazione trasmessa a cura del commissario ad  acta
attesti  il  rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno,   trovano
applicazione le sole sanzioni di cui alla lettera b) e  seguenti  del
citato comma 26 dell'articolo 31 della legge 183 del  2011.  Qualora,
invece, la certificazione trasmessa dal commissario ad  acta  attesti
il  mancato  rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno,   trovano
applicazione  tutte  le  sanzioni  di  cui   al   citato   comma   26
dell'articolo 31 della legge 183 del 2011. 
  Fatta eccezione  per  la  fattispecie  prevista  dal  comma  20-bis
dell'articolo 31 della legge 183  del  2011,  di  cui  al  successivo
paragrafo   H.3,   non   sono   accettate   certificazioni    inviate
successivamente alla scadenza del predetto termine di  trenta  giorni
previsto per gli adempimenti del commissario ad acta. 
  Decorsi 90 giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione
del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da  parte
dell'ente  locale  della  certificazione,  trovano  applicazione   le
sanzioni di cui al comma 26 dell'articolo 31 della  citata  legge  n.
183 del 2011. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
H.3 Obbligo di invio di una nuova certificazione 
  Decorsi sessanta giorni dal termine  stabilito  per  l'approvazione
del rendiconto di gestione, l'ente locale e' tenuto  ad  inviare  una
nuova  certificazione,  a  rettifica  della  precedente,  se  rileva,
rispetto a quanto gia'  certificato,  un  peggioramento  del  proprio
posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilita' interno
(articolo 31, comma 20-bis, della legge n. 183 del 2011). 
  Al riguardo, si evidenzia che con la  dizione  "peggioramento"  del
proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilita'
interno" il legislatore intende disciplinare le seguenti fattispecie: 
    a. la nuova certificazione attesti una  maggiore  differenza  fra
saldo finanziario conseguito e obiettivo programmatico,  in  caso  di
mancato rispetto del patto di stabilita' interno gia'  accertato  con
la precedente certificazione; 
    b.  la  nuova  certificazione,  contrariamente  alla  precedente,
attesti il mancato rispetto del patto di stabilita' interno; 
    c. la nuova certificazione, pur attestando, come  la  precedente,
il rispetto del patto di stabilita'  interno,  evidenzia  una  minore
differenza tra saldo finanziario conseguito e obiettivo assegnato. 
  In assenza di una delle predette  fattispecie,  decorsi  i  termini
sopra  richiamati,  non   possono   essere   inviate   certificazioni
rettificative di dati trasmessi precedentemente. 
  Inoltre, in caso di accertamento successivo  della  violazione  del
patto di stabilita' interno, di cui  al  comma  28  dell'articolo  31
della legge n. 183 del 2011, gli enti locali sono tenuti  ad  inviare
la   nuova   certificazione   del   patto   entro    trenta    giorni
dall'accertamento della violazione. 
  Il rispetto dei termini di invio consente l'attuazione del disposto
di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 13  dicembre  2010,  n.
220, che prevede che il Ministro dell'economia e delle  finanze,  con
apposito decreto, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-citta'  ed
autonomie locali, autorizza  la  riduzione  degli  obiettivi  annuali
degli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno in base  ai
criteri definiti con il medesimo decreto. 
  Infatti, l'importo  complessivo  della  riduzione  degli  obiettivi
delle province e dei comuni e' commisurato  agli  effetti  finanziari
determinati dall'applicazione della  sanzione,  in  caso  di  mancato
raggiungimento  dell'obiettivo  del  patto  di  stabilita'   interno,
operata a valere sulle  risorse  finanziarie  di  cui  al  richiamato
articolo 31, comma 26, lettera a),  della  legge  n.  183  del  2011.
Pertanto, al fine di operare la predetta riduzione di cui  al  citato
comma 122 della legge n. 220 del 2010 nei tempi  utili  affinche'  la
stessa possa determinare benefici sui bilanci degli enti,  il  limite
temporale sopra evidenziato e' ritenuto inderogabile. 
I. Mancato rispetto del patto di stabilita' interno 
I.1 Le sanzioni per il  mancato  rispetto  del  patto  di  stabilita'
interno 
  Il comma 26 dell'articolo 31 della legge  n.  183  del  2011,  come
sostituito dall'articolo 1, comma 439, della legge n. 228  del  2012,
disciplina  le  misure  di  carattere  sanzionatorio  per  gli   enti
inadempienti al patto di  stabilita'  interno,  prevedendo  nell'anno
successivo a quello dell'inadempienza: 
    a) la riduzione del fondo di solidarieta' comunale  e  del  fondo
sperimentale di riequilibrio. In particolare, il  comma  26,  lettera
a), dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, assoggetta gli enti
locali  inadempienti,  nell'anno  successivo  a  quello  del  mancato
rispetto del patto di stabilita' interno, alla  riduzione  del  fondo
sperimentale di riequilibrio in misura pari alla  differenza  tra  il
risultato  registrato  e  l'obiettivo  programmatico  predeterminato.
Parimenti gli enti locali della regione  Siciliana  e  della  regione
Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti  erariali
nella medesima misura. 
  L'articolo 1, comma 384, della citata legge n. 228 del 2012 prevede
che, per il 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni  che
richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio  o  i  trasferimenti
erariali in favore dei comuni della regione Siciliana e della regione
Sardegna si intendono riferite  al  fondo  di  solidarieta'  comunale
istituito dal predetto comma 380 dell'articolo 1 della legge  n.  228
del 2012. La riduzione, pertanto, si applica ai comuni inadempienti a
valere sulle risorse del  predetto  fondo  di  solidarieta'  comunale
mentre, per le province  inadempienti,  la  riduzione  in  parola  e'
operata a valere  sul  fondo  sperimentale  di  riequilibrio  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. 
  Il richiamato comma 26, lettera a) della legge  n.  183  del  2011,
precisa che la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento
degli obiettivi del patto sia determinato dalla  maggiore  spesa  per
interventi realizzati con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea  rispetto  alla  media
della corrispondente  spesa  del  triennio  precedente.  In  caso  di
incapienza dei predetti fondi, l'ente e' tenuto a versare all'entrata
del bilancio dello  Stato  le  somme  residue  presso  la  competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X  dell'entrata
del bilancio dello Stato, al capitolo  3509  (denominato  "versamento
delle  somme  derivanti  dall'applicazione  delle  sanzioni  di   cui
all'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011,  riferite  al
mancato rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno"),  articolo  2
(denominato "somme versate da parte dei comuni e delle province"). 
  In  caso  di  mancato  versamento  delle  predette  somme   residue
nell'anno successivo  a  quello  dell'inadempienza,  il  recupero  e'
operato con le procedure di cui ai commi 128 e  129  dell'articolo  1
della legge di stabilita' 2013. In particolare, il comma 128  dispone
che, a decorrere dal 1° gennaio  2013,  il  recupero  delle  somme  a
debito a qualsiasi titolo  dovute  dagli  enti  locali  al  Ministero
dell'interno  e'  effettuato  a  valere  su  qualunque   assegnazione
finanziaria dovuta dal Ministero stesso. 
  In caso di incapienza delle  assegnazioni  finanziarie  di  cui  al
comma 128, il successivo comma 129 prevede che, sulla base  dei  dati
comunicati  dal  Ministero  dell'interno,  l'Agenzia  delle   entrate
provvede a trattenere le relative somme, per  i  comuni  interessati,
all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di
cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (35)  ,
e,  per  le  province,  all'atto  del  riversamento   alle   medesime
dell'imposta sulle assicurazioni  contro  la  responsabilita'  civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Si rappresenta che
l'importo della sanzione e' trattenuto nell'anno successivo a  quello
dell'inadempienza e che lo stesso non puo' essere rateizzato. 
  Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia  delle
entrate sono riversati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato ai fini della  successiva  riassegnazione  ai  pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 
    b) Il limite agli impegni per  spese  correnti  che  non  possono
essere assunti in misura  superiore  all'importo  annuale  medio  dei
corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. Si sottolinea
che le predette spese sono identificate  dal  Titolo  I  della  spesa
(secondo la classificazione di cui al D.P.R. n. 194 del 1996),  senza
alcuna esclusione e concernono il triennio immediatamente  precedente
(per l'anno 2014, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
2013, non e' possibile impegnare spese correnti in  misura  superiore
all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni  effettuati  nel
triennio  2011-2013,  cosi'  come  risultano  dal  conto   consuntivo
dell'ente senza alcuna esclusione). 
  Qualora la sanzione relativa alla riduzione di risorse finanziarie,
di cui alla precedente lettera a), dovesse dare luogo, per incapienza
del predetto fondo, ad un versamento all'entrata del  bilancio  dello
Stato, il predetto versamento,  imputato  al  Titolo  I  della  spesa
dell'ente locale, rileva  ai  fini  della  determinazione  del  saldo
finanziario di riferimento dell'anno in cui la sanzione e' comminata,
ma non contribuisce a definire il limite della spesa corrente ai fini
dell'applicazione della sanzione di cui alla presente lettera b).  Al
riguardo, occorre precisare che il  versamento  all'erario  non  puo'
essere escluso dal saldo valido ai fini del  rispetto  del  patto  di
stabilita'  interno  perche'   altrimenti   si   verificherebbe   una
situazione di iniquita' nei confronti degli enti che, avendo capienza
nei trasferimenti, vedono ridotte le proprie entrate con  conseguente
effetto diretto sul patto. 
    c) Il divieto di ricorrere all'indebitamento per  finanziare  gli
investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con
istituzioni creditizie  o  finanziarie  per  il  finanziamento  degli
investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da  cui
risulti il conseguimento degli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'
interno dell'anno precedente. In assenza della predetta attestazione,
l'istituto  finanziatore  o  l'intermediario  finanziario  non   puo'
procedere al finanziamento o al collocamento del  prestito.  Ai  fini
dell'applicazione   della   sanzione   in    parola,    costituiscono
indebitamento le operazioni di cui all'articolo 3,  comma  17,  della
legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il divieto  non  opera,  invece,  nei
riguardi delle devoluzioni di mutui gia' in  carico  all'ente  locale
contratti in anni precedenti in quanto non si tratta di  nuovi  mutui
ma di una diversa finalizzazione del mutuo originario. Non  rientrano
nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito,  quali
i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato e'  destinato
all'estinzione anticipata di precedenti operazioni  di  indebitamento
che consentono una riduzione del valore finanziario delle passivita'.
Non sono da considerare indebitamento, inoltre, le sottoscrizioni  di
mutui  la  cui  rata  di  ammortamento  e'  a  carico   di   un'altra
amministrazione pubblica, ai sensi dell'articolo 1, commi  75  e  76,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
  In considerazione  dei  quesiti  pervenuti  sulla  materia,  appare
opportuno chiarire le seguenti fattispecie: 
    1) se il prestito e'  contratto  dall'ente  locale  e  rimborsato
all'Istituto di credito dalla regione (contributo totale),  le  somme
per il pagamento delle rate e il debito sono  iscritti  nel  bilancio
della regione; 
    2) se il prestito e'  contratto  dall'ente  locale  e  rimborsato
dall'ente locale medesimo (con contributo  totale  o  parziale  della
regione), le somme per il pagamento  delle  rate  e  il  debito  sono
iscritti nel bilancio dell'ente locale; 
    3) se il prestito e'  contratto  dall'ente  locale  e  rimborsato
pro-quota dall'ente locale medesimo e dalla regione, ciascuno dei due
enti  iscrive  nel  proprio  bilancio  le  somme  occorrenti  per  il
pagamento della quota di rata a proprio carico  e  la  corrispondente
quota di debito. 
  Costituiscono, invece, operazioni  di  indebitamento  quelle  volte
alla ristrutturazione di debiti  verso  fornitori  che  prevedano  il
coinvolgimento diretto o  indiretto  dell'ente  locale  nonche'  ogni
altra operazione contrattuale che, di fatto, anche in relazione  alla
disciplina europea sui partenariati pubblico privati, si  traduca  in
un  onere  finanziario  assimilabile  all'indebitamento  per   l'ente
locale. 
  Costituisce,  altresi',  operazione  di  indebitamento  il  leasing
finanziario, quando l'ente prevede di riscattare il bene  al  termine
del contratto. Giova, inoltre, sottolineare che, ai fini del  ricorso
all'indebitamento, non occorre  considerare  l'attivita'  istruttoria
posta in essere unilateralmente  dall'ente  locale  (ad  esempio,  la
deliberazione  di  assunzione  del  mutuo)  ma  e'  necessario   fare
riferimento al momento in cui si perfeziona la volonta'  delle  parti
(sottoscrizione  del  contratto).  Pertanto,  un  ente  che  non   ha
rispettato il patto di  stabilita'  interno  per  il  2012  non  puo'
ricorrere  all'indebitamento  nel  2013  anche  se  ha  adottato   la
deliberazione di assunzione prima del 2013 e cosi' via. 
  Particolare attenzione deve essere posta alle operazioni di project
financing che potrebbero configurarsi come forma di indebitamento. 
    d) Il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo, con qualsivoglia  tipologia  di  contratto,  ivi  compresi  i
rapporti  di  collaborazione   coordinata   e   continuativa   e   di
somministrazione, anche con riguardo ai processi  di  stabilizzazione
in atto (36) . E' fatto  altresi'  divieto  agli  enti  di  stipulare
contratti di servizio con soggetti privati che  si  configurino  come
elusivi della citata disposizione. 
  Si evidenzia che analoga sanzione e' prevista - in caso di  mancato
rispetto della norma recata dall'articolo 1, comma 557,  della  legge
n. 296 del 2006 e successive  modificazioni,  volta  al  contenimento
delle dinamiche di crescita della spesa di personale -  dall'articolo
1, comma 557-ter della citata legge. 
  Si evidenzia, altresi', che il divieto di assunzione,  per  effetto
dell'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112
(37) e successive modificazioni, sussiste per tutti gli enti  in  cui
il rapporto tra spesa di  personale  e  spesa  corrente  sia  pari  o
superiore al 50 per cento. 
  In merito a tale ultima disposizione,  si  sottolinea  come  -  per
effetto  della  norma  recata  dall'articolo   20,   comma   9,   del
decreto-legge n. 98 del 2011, convertito,  con  modificazioni,  nella
legge n. 111 del 2011 - per  il  calcolo  di  tale  rapporto  debbano
considerarsi  anche  le  spese  di   personale   delle   societa'   a
partecipazione pubblica locale totale o  di  controllo,  puntualmente
individuate dalla citata norma (38) . 
  Nel contesto regolativo delineato,  in  un'ottica  di  sistema,  si
conferma quanto gia' affermato nella circolare n.  15  del  2010,  in
ordine alla riconducibilita'  alla  spesa  di  personale  degli  enti
locali delle  spese  sostenute  da  tutti  gli  organismi  variamente
denominati (istituzioni, aziende, fondazioni, ecc.) caratterizzati da
minore autonomia rispetto  ad  un  organismo  societario  e  che  non
abbiano indicatori finanziari e strutturali  tali  da  attestare  una
sostanziale  posizione  di  autonomia  rispetto   all'amministrazione
controllante; 
    e) la riduzione delle indennita' di funzione  e  dei  gettoni  di
presenza indicati nell'articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del
2000, che vengono rideterminati con una riduzione del  30  per  cento
rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. 
  Al riguardo, si segnala che tale riduzione si applica agli  importi
effettivamente erogati nel 2010 (e  quindi  comprensivi  anche  della
eventuale riduzione del 30 per  cento  operata  in  caso  di  mancato
rispetto del patto di  stabilita'  interno  del  2009).  Pertanto,  a
titolo esemplificativo, per un ente che non ha  rispettato  il  patto
nel 2014 e nel 2009, si ritiene  che  la  sanzione  in  parola  debba
essere applicata nel seguente modo: 
    l'indennita' y spettante nel 2010 per  il  mancato  rispetto  del
patto nell'anno 2009 e' pari a: y = x - 30% x, dove x e' l'indennita'
corrisposta al 30 giugno 2008; 
    l'indennita' z spettante nel 2015 per  il  mancato  rispetto  del
patto nell'anno 2014 e' pari a: z = y - 30% y, dove y e' l'indennita'
corrisposta al 30 giugno 2010. 
  Tale interpretazione trova  fondamento  nell'inciso  «all'ammontare
risultante alla data del 30 giugno 2010», presente nell'articolo  31,
comma 26, lettera e), della legge n. 183 del  2011,  come  sostituito
dall'articolo 1, comma 439, della legge n. 228 del 2012, che -  anche
secondo quanto espresso dalla Corte dei conti, Sezione  regionale  di
controllo del Piemonte, nel parere n. 52 del 2009 - si riferisce  non
all'ammontare teorico ma a quello iscritto in bilancio. 
  Si segnala, infine, che la  sanzione  in  parola  si  applica  agli
amministratori  in  carica  nell'esercizio  in  cui  e'  avvenuta  la
violazione dei vincoli del patto di stabilita' interno. 
  Con riferimento alla durata delle sanzioni,  si  ritiene  opportuno
ribadire che le stesse si applicano per il  solo  anno  successivo  a
quello di accertamento del mancato rispetto del patto  di  stabilita'
interno.  Conseguentemente,  il  mancato  rispetto  del  patto   2014
comportera' l'applicazione delle sanzioni nell'anno 2015 e cosi' via. 
I.2. Sanzioni connesse  all'accertamento  del  mancato  rispetto  del
patto in un periodo successivo all'anno  seguente  a  quello  cui  la
violazione si riferisce 
  I commi 28 e 29 dell'articolo 31  della  legge  n.  183  del  2011,
disciplinano le sanzioni nel caso in cui la violazione del  patto  di
stabilita' interno sia accertata successivamente all'anno seguente  a
quello cui la violazione si riferisce. 
  In particolare, il comma 28 stabilisce che agli enti locali  per  i
quali la violazione del patto di  stabilita'  interno  sia  accertata
oltre l'anno successivo a quello cui la violazione si  riferisce,  si
applicano, nell'anno successivo a  quello  in  cui  e'  accertato  il
mancato rispetto del patto di stabilita', le sanzioni di cui al comma
26 dell'articolo 31 della  legge  n.  183  del  2011  (richiamate  al
precedente paragrafo I.1). La rideterminazione  delle  indennita'  di
funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 26 e' applicata ai
soggetti di cui all'articolo 82 del decreto legislativo  n.  267  del
2000  (sindaco,  presidente  di  provincia,  sindaco   metropolitano,
presidenti dei consigli  comunali  e  provinciali,  componenti  degli
organi  esecutivi  dei   comuni,   delle   province,   delle   citta'
metropolitane, ecc.), in carica nell'esercizio in cui e' avvenuta  la
violazione del patto di stabilita' interno. 
  Il successivo comma 29 dispone, inoltre, che gli enti locali di cui
al citato comma 28 devono comunicare l'inadempienza entro  30  giorni
dall'accertamento della violazione del patto di stabilita' interno al
Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,   Dipartimento   della
Ragioneria Generale dello Stato. La comunicazione, da effettuare  con
raccomandata con avviso di ricevimento, e'  corredata  da  una  nuova
certificazione delle risultanze delle poste di  entrata  e  di  spesa
rilevanti ai fini della verifica  del  patto  di  stabilita'  interno
redatta in conformita' con i prospetti appositamente predisposti  per
l'anno a cui si riferisce l'inadempienza. 
I.3 Misure antielusive delle regole del patto di stabilita' interno 
  I commi 30 e 31 dell'articolo  31  della  legge  n.  183  del  2011
introducono misure volte ad assicurare il rispetto  della  disciplina
del patto di stabilita' interno da parte degli enti locali  impedendo
comportamenti elusivi. 
  In generale, si configura una  fattispecie  elusiva  del  patto  di
stabilita' interno ogni qualvolta siano  attuati  comportamenti  che,
pur   legittimi,   risultino   intenzionalmente   e   strumentalmente
finalizzati ad aggirare i vincoli di finanza  pubblica.  Ne  consegue
che risulta fondamentale, nell'individuazione  della  fattispecie  di
cui    ai    richiamati    commi    30    e    31,    la    finalita'
economico-amministrativa del provvedimento adottato. 
  In particolare, il comma 30 dispone la nullita'  dei  contratti  di
servizio e degli altri atti posti in essere dagli enti locali che  si
configurino elusivi delle regole del patto. 
  L'elusione delle regole del patto di stabilita' interno  realizzata
attraverso l'utilizzo dello strumento societario,  si  configura,  ad
esempio, quando spese valide ai fini del patto sono poste al di fuori
del perimetro del bilancio dell'ente per trovare evidenza  in  quello
delle societa' da esso partecipate e create con  l'evidente  fine  di
aggirare i vincoli del patto medesimo. 
  Sempre a fini esemplificativi, appaiono  riconducibili  alle  forme
elusive anche  le  ipotesi  di  evidente  sottostima  dei  costi  dei
contratti di servizio tra l'ente e le sue  diramazioni  societarie  e
para-societarie,  nonche'  l'illegittima  traslazione  di   pagamenti
dall'ente a societa' esterne  partecipate,  realizzate,  ad  esempio,
attraverso un utilizzo improprio delle concessioni e  riscossioni  di
crediti. 
  Il  comma  31,  invece,  introduce  sanzioni   pecuniarie   per   i
responsabili di atti elusivi delle regole  del  patto  di  stabilita'
interno o del rispetto artificioso dello stesso. 
  In  particolare,  il  comma  in   parola   assegna   alle   Sezioni
giurisdizionali regionali della Corte dei conti -  qualora  accertino
che  il  rispetto  del  patto  di  stabilita'   interno   sia   stato
artificiosamente conseguito mediante  una  non  corretta  imputazione
delle entrate o delle uscite ai pertinenti  capitoli  di  bilancio  o
altre forme elusive - il compito di  irrogare  le  seguenti  sanzioni
pecuniarie: 
    1) agli amministratori che hanno posto in  essere  atti  elusivi:
fino a dieci volte l'indennita' di carica  percepita  al  momento  di
commissione dell'elusione; 
    2) al responsabile del servizio economico-finanziario: fino a tre
mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri  fiscali
e previdenziali. 
  Al riguardo, si segnala che le  verifiche  della  Corte  dei  conti
dirette ad accertare il rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno
possono estendersi all'esame della natura sostanziale delle entrate e
delle  spese  escluse  dai  vincoli  in  applicazione  del  principio
generale di prevalenza della sostanza sulla forma. 
  A titolo di esempio, una  comune  modalita'  di  elusione  potrebbe
essere rappresentata dall'imputazione di poste in sezioni di bilancio
- in entrata e in uscita - non rilevanti ai fini del  patto  che,  al
contrario, avrebbero dovuto essere imputate altrove. Ci si riferisce,
ad esempio, all'allocazione tra le spese per  servizi  per  conto  di
terzi di poste che avrebbero dovuto trovare corretta appostazione tra
le spese  correnti,  sulla  base  di  quanto  indicato  nei  principi
contabili elaborati dall'Osservatorio per la finanza  e  contabilita'
degli enti locali, o della contabilizzazione tra i servizi per  conto
di terzi di pagamenti relativi alla realizzazione di opere  pubbliche
finanziate, anche integralmente,  da  contributi  in  conto  capitale
ricevuti da parte di altri enti pubblici. In relazione a quest'ultima
fattispecie, si segnala che il contributo in conto capitale  ricevuto
da parte dello Stato, della regione  o  da  altro  ente  pubblico  va
contabilizzato al Titolo IV dell'entrata, mentre  le  relative  spese
vanno contabilizzate al Titolo  II  della  spesa,  cosi'  come  vanno
contabilizzati ai medesimi  Titoli  le  riscossioni  ed  i  pagamenti
effettuati. Non e' consentito in alcun modo imputare i pagamenti  tra
i servizi per conto di terzi,  anche  quando  esiste  uno  sfasamento
temporale tra la riscossione del contributo concesso ed il  pagamento
delle relative spese, ipotesi che si realizza, ad esempio, quando  un
ente locale anticipa 'per cassa' i pagamenti a causa  di  un  ritardo
nell'erogazione della  provvista  economica  da  parte  del  soggetto
finanziatore. 
  Peraltro,  l'impropria  gestione  delle   partite   di   giro   non
rappresenta l'unica ipotesi in cui l'elusione delle regole del  patto
di stabilita' si associa ad una non corretta redazione dei  documenti
di bilancio. 
  Un ulteriore esempio di fattispecie elusiva  ricorre  nei  casi  di
evidente sovrastima delle entrate correnti o nei casi di accertamenti
effettuati in assenza dei presupposti indicati dall'articolo 179  del
decreto legislativo 267 del 2000. 
  Dal lato delle uscite, invece, rientrano tra le fattispecie elusive
l'imputazione delle spese di competenza di un  esercizio  finanziario
ai bilanci dell'esercizio o degli esercizi  successivi  ovvero  quali
oneri straordinari della gestione corrente (debiti  fuori  bilancio).
Quest'ultimo fenomeno, qualora riguardi spese non impreviste  di  cui
l'ente  era  a  conoscenza  entro  il   termine   dell'esercizio   di
riferimento (da cui  l'obbligo  giuridico  di  provvedere  alla  loro
contabilizzazione), puo' avere effetti elusivi dei limiti del patto. 
  Sempre  a  fini  esemplificativi,  sono   da   ritenersi   elusive,
nell'ambito delle  valorizzazioni  dei  beni  immobiliari,  anche  le
operazioni  poste  in  essere  dagli  enti  locali  con  le  societa'
partecipate o con  altri  soggetti  con  la  finalita'  esclusiva  di
reperire risorse finanziarie senza giungere ad una effettiva  vendita
del patrimonio. 
  In proposito,  si  ricorda  che,  in  base  ai  principi  contabili
europei, SEC 95, se l'acquisto da parte di un soggetto pubblico,  non
appartenente alle pubbliche amministrazioni, di un cespite ceduto  da
una Pubblica amministrazione, che controlla  tale  soggetto,  avviene
con finanziamento della predetta pubblica  amministrazione,  non  da'
luogo ad una vendita ma solo ad una cessione patrimoniale. 
I.4 L'attivita' di controllo della Corte dei conti 
  Il decreto-legge n.  174  del  2012  ha  potenziato  il  potere  di
controllo - in funzione collaborativa - della Corte dei  conti  sulla
gestione degli enti locali, gia' previsto dall'articolo 7,  comma  7,
della legge n. 131 del 2003, dall'articolo 1, commi 166  e  seguenti,
della legge n. 266 del 2005 e dall'articolo 11, della legge n. 15 del
2009. 
  Segnatamente l'articolo 3, comma 1, lettera e),  del  decreto-legge
n.  174,  ha  sostituito  il  previgente  articolo  148  del  decreto
legislativo n. 267 del 2000 ed ha introdotto un  ulteriore  articolo,
il 148-bis, al fine di una implementazione del sistema dei  controlli
esterni sulla gestione finanziaria degli enti locali. 
  L'articolo 148-bis, rubricato «rafforzamento  del  controllo  della
Corte dei  conti  sulla  gestione  finanziaria  degli  enti  locali»,
rafforza il controllo gia' previsto per tali enti dalle  disposizioni
di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n.  266  del
2005. 
  Il primo comma dell'articolo 148-bis  prevede  che  ai  fini  della
verifica del rispetto del patto di  stabilita'  interno  «le  sezioni
regionali di controllo della Corte  dei  conti  esaminano  i  bilanci
preventivi e i rendiconti  consuntivi  degli  enti  locali  ai  sensi
dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre  2005,
n. 266».Il comma 2 dell'articolo 148-bis precisa che  ai  fini  della
verifica del rispetto del patto di stabilita'  interno,  «le  sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresi' che i
rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni
in societa' controllate e alle  quali  e'  affidata  la  gestione  di
servizi pubblici per la collettivita' locale e di servizi strumentali
all'ente». 
  In conseguenza di tale previsione, gli enti locali  saranno  tenuti
ad indicare nei documenti  contabili  loro  eventuali  partecipazioni
societarie come individuate dalla norma. 
  Laddove, all'esito della verifica condotta dalla competente sezione
regionale     di     controllo,     siano     accertati     squilibri
economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazioni di norme
per garantire la regolarita' della gestione finanziaria o il  mancato
rispetto degli obiettivi  posti  dal  patto  di  stabilita'  interno,
l'ente  interessato  sara'  tenuto  ad   adottare   i   provvedimenti
correttivi nel termine di sessanta  giorni  dalla  comunicazione  del
deposito della pronuncia di accertamento della sezione  regionale  di
controllo  ed  a  trasmetterli  alla  medesima  sezione  al  fine  di
consentirne, nei successivi 30 giorni, la verifica sulla idoneita'  a
rimuovere le irregolarita' e a ripristinare gli equilibri di bilancio
(articolo 148-bis, comma 3). 
  In caso di inerzia dell'ente locale o di accertata inidoneita'  dei
provvedimenti correttivi, e' preclusa l'attuazione dei  programmi  di
spesa per  i  quali  sia  stata  accertata  la  mancata  copertura  o
l'insussistenza della relativa sostenibilita'  finanziaria  (articolo
148-bis, comma 3). 
  Resta ferma la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 31, comma
31,  legge  n.  183  del  2011,  per  gli  amministratori  e  per  il
responsabile del servizio economico-finanziario, nella ipotesi in cui
le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti  accertino
che il rispetto del patto di stabilita' interno e'  stato  conseguito
artificiosamente mediante l'adozione di atti elusivi delle regole del
patto (Par I.3). 
  Si segnala, inoltre, che, a  fini  di  coordinamento,  l'intervento
normativo descritto, operato dal decreto-legge n. 174  del  2012,  ha
richiesto la abrogazione del comma 168 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266 (articolo 3, comma 1-bis, decreto-legge n.  174
del 2012). 
  Le  disposizioni  contenute   nel   comma   abrogato   sono   state
sostanzialmente  riproposte  in  forma  piu'  puntuale  nel  comma  3
dell'articolo 148-bis, tranne che per il periodo finale  inerente  al
potere di vigilanza della Corte dei conti «sul rispetto dei vincoli e
limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del  patto
di stabilita' interno». 
  Tuttavia, nonostante la nuova norma  non  riproponga  tale  periodo
espressamente, deve ritenersi, avuto riguardo, da un lato, alla ratio
dell'intervento normativo operato dal decreto-legge n. 174  del  2012
in  materia  di  controlli  esterni,  dall'altro  alla   logica   del
meccanismo delle norme sul patto, che la Corte dei conti conservi  il
potere di vigilanza sull'autoapplicazione delle sanzioni, in  quanto,
come previsto dal predetto articolo  148-bis,  accertato  il  mancato
rispetto degli obiettivi, l'ente interessato e' tenuto ad adottare  i
provvedimenti correttivi nei  termini  previsti.  In  altri  termini,
occorre verificare che l'ente inadempiente rispetti  il  limite  agli
impegni di parte corrente, rispetti il divieto di indebitamento e  il
divieto di assunzione di personale e che deliberi la riduzione  delle
indennita'  di  funzione  e  dei  gettoni   di   presenza   per   gli
amministratori. 
  Occorre precisare che l'autoapplicazione delle sanzioni opera anche
nel corso dell'esercizio in cui vi sia chiara evidenza che, alla fine
dell'esercizio  stesso,  il  patto   non   sara'   rispettato.   Piu'
precisamente, in tale circostanza, l'autoapplicazione della  sanzione
in corso di esercizio si configura come un intervento correttivo e di
contenimento che l'ente, autonomamente, pone in essere per recuperare
il prevedibile sforamento del patto di stabilita' interno evidenziato
dalla gestione finanziaria dell'anno. Peraltro, nei casi  in  cui  la
gestione finanziaria presenti un  andamento  non  conforme  al  saldo
programmato, l'ente deve adottare tutti i provvedimenti correttivi  e
contenitivi  finalizzati  a  non  aggravare  la  propria   situazione
finanziaria. 
  Al riguardo, la Sezione regionale  di  controllo  della  Corte  dei
conti per la Lombardia con il parere n. 427 del 2009,  come  ribadito
con deliberazione n. 605 del 2009, ha affermato che l'osservanza  dei
vincoli di spesa o finanziari imposti dal patto di stabilita' interno
deve avvenire sin dalle previsioni contenute nel bilancio preventivo.
Il rispetto del patto, quindi, costituisce per  gli  enti  locali  un
obbligo e la situazione di inadempienza, anche se rilevata nel  corso
dell'esercizio, costituisce  una  grave  irregolarita'  gestionale  e
contabile, indipendentemente dal fatto che sia confermata o  meno  in
sede di bilancio consuntivo.  Nonostante  la  formulazione  letterale
dell'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n.  149
del 2011, deve ritenersi  che  il  divieto  di  assunzione  di  nuovo
personale operi anche nei confronti dell'ente  locale  che  si  trovi
nella condizione attuale di non rispettare  il  patto  di  stabilita'
interno, in quanto diversamente  si  determinerebbe  un  aggravamento
della situazione finanziaria dell'ente medesimo. 
  Infine, si segnala la delibera n. 903 del 9 novembre 2012  adottata
dalla sezione regionale di controllo della regione Veneto, alla  luce
delle disposizioni di  nuova  introduzione  descritte,  fornendo  una
serie di indicazioni  utili  per  una  corretta  predisposizione  dei
documenti  contabili,  allo  scopo  di  garantire  la  sana  gestione
finanziaria ed il rispetto degli equilibri di bilancio e dei  vincoli
dell'indebitamento. 
  Segnatamente, con riferimento all'ipotesi di  mancata  applicazione
delle regole del Patto di stabilita' interno, la delibera  precisa  -
come gia' segnalato nel par. I.3 - che «le verifiche della Corte  dei
conti dirette ad accertarne il rispetto possono estendersi  all'esame
della natura sostanziale delle entrate  e  delle  spese  escluse  dai
vincoli, in applicazione del principio generale di  prevalenza  della
sostanza sulla forma». 
  Quanto poi alle procedure di programmazione della spesa, la  citata
delibera, nel ribadire quanto  previsto  dall'articolo  9,  comma  1,
lettera a), punto 2, del decreto-legge n. 78 del 2009 (39) ,  precisa
che «il funzionario che adotta provvedimenti che  comportano  impegni
di spesa,  [...]  oltre  a  verificare  le  condizioni  di  copertura
finanziaria, prevista dall'articolo 151 TUEL, [...]  deve  verificare
anche la compatibilita' della propria attivita' di  pagamento  con  i
limiti previsti dal patto di stabilita' interno  e,  in  particolare,
deve verificarne la  coerenza  rispetto  al  prospetto  obbligatorio,
allegato al bilancio di previsione, di cui al comma 18  dell'articolo
31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. La  violazione  dell'obbligo
di accertamento in questione comporta responsabilita' disciplinare ed
amministrativa a carico del predetto funzionario». 
  Infine,  merita  un  richiamo  il  problema  della  coerenza  della
gestione in esercizio provvisorio  del  bilancio  con  gli  obiettivi
posti dal patto di stabilita' interno. Al riguardo, si ritiene  utile
segnalare quanto espresso dalla Sezione  Autonomie  della  Corte  dei
conti con la delibera n. 23/2013 sul rispetto  della  verifica  degli
equilibri e del perseguimento degli obiettivi del patto di stabilita'
interno, pur in carenza di un formale bilancio approvato, al fine  di
governare  la  spesa  corrente,  evitando  cosi'  di  penalizzare   i
pagamenti in conto capitale e, quindi, gli investimenti dell'ente. 
L. Allegati alla circolare esplicativa del Patto 2014-2016 
  Anche quest'anno sono riportati  -  quali  allegati  alla  presente
Circolare - gli schemi esemplificativi  che  saranno  pubblicati  sul
sito web. 
  Allegati OB/14/P,  OB/14/C  per  l'individuazione  degli  obiettivi
2014-2016 per le province e per i comuni con popolazione superiore  a
1.000 abitanti. 
  Allegato ACCESSO WEB/14  fornisce  istruzioni  sulle  modalita'  di
accesso al sistema web. 
M. Riferimenti per eventuali chiarimenti sui contenuti della presente
circolare 
  Le innovazioni introdotte dalla normativa in materia  di  patto  di
stabilita' interno potrebbero generare da  parte  degli  enti  locali
richieste  di  chiarimenti  che,  per  esigenze  organizzative  e  di
razionalita' del lavoro di questo Ufficio, e' necessario pervengano: 
    a) per gli aspetti generali e applicativi del patto di stabilita'
interno, esclusivamente via e-mail all'indirizzo pattostab@tesoro.it; 
    b) per i quesiti  di  natura  tecnica  ed  informatica  correlati
all'autenticazione dei nuovi enti ed agli adempimenti  attraverso  il
web (si veda in proposito l'allegato  ACCESSO  WEB/13  alla  presente
Circolare), all'indirizzo  assistenza.cp@tesoro.it.  Per  urgenze  e'
possibile contattare l'assistenza  tecnica  applicativa  ai  seguenti
numeri 06-4761.2375/2125/2782 con orario 8.00-13.00/14.00-18.00; 
    c) per gli aspetti riguardanti la materia di personale  correlata
alla normativa del patto di stabilita'  interno,  esclusivamente  via
e-mail all'indirizzo: drgs.igop.ufficio14@tesoro.it; 
    d) per i chiarimenti in merito  alle  opere,  alla  tipologia  di
finanziamenti ed alle modalita' di comunicazione dei dati  a  seguito
di  Ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri,   al
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza  del  Consiglio
dei      Ministri      ai       seguenti       indirizzi       e-mail
protezionecivile@pec.governo.it e Ufficio.ABI@protezionecivile.it. 
  Si segnala che saranno presi in considerazione soltanto  i  quesiti
inviati da indirizzi istituzionali di posta elettronica. 
Annotazioni finali 
  Gli atti amministrativi, emanati dal 1999 ad oggi, in  applicazione
delle precedenti normative relative al patto di  stabilita'  interno,
sono         consultabili         sul         sito          Internet:
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/. 
    Roma, 18 febbraio 2014 
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Franco 

(1) L'articolo 4-ter del  decreto-legge  n.  16  del  2012  e'  stato
    inserito dalla legge di conversione 26  aprile  2012,  n.  44,  e
    modificato  dall'articolo   16,   comma   12,   lett.   a),   del
    decreto-legge   6   luglio   2012,   n.   95   (convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135),  dall'articolo
    1, comma 437, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  a
    decorrere dal 1° gennaio 2013, e, successivamente,  dall'articolo
    1, comma 544, lett. a) e b), della legge  27  dicembre  2013,  n.
    147, a decorrere dal 1° gennaio 2014. 

(2) Il comma 17 dell'articolo 32 della legge n. 183 del 2011 e' stato
    modificato dall'articolo 1, comma 433, lett. a), b) e  c),  della
    legge n. 228 del 2012, e da ultimo dall'articolo  1,  comma  505,
    della legge di stabilita' 2014. 

(3) I commi 1 e 3 dell'art. 16 del decreto-legge  n.  138  del  2011,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,  n.
    148,  sono  stati  sostituiti  dall'articolo  19,  comma  2,  del
    decreto-legge n. 95  del  2012,  convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge n. 135 del 2012. 

(4) I commi 4-ter e 4-quater dell'articolo 31 della legge n. 183  del
    2011 sono stati introdotti dall'articolo 9, comma 6, lettera  a),
    del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  102,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.  Il  comma  6
    del  medesimo  articolo  31  della  legge  n.   183   del   2011,
    limitatamente al primo periodo, e' stato modificato dalle lettere
    b) e c) del comma 6 dell'articolo 9 del citato  decreto-legge  31
    agosto 2013, n. 102. 

(5) Come inserito dall'articolo 1, comma 533, della legge 27 dicembre
    2013, n. 147. 

(6) Come inserito dall'articolo 1, comma 534, lettera d), della legge
    27 dicembre 2013, n. 147. 

(7) Come modificato  dall'articolo  1,  comma  532,  della  legge  27
    dicembre 2013, n. 147. 

(8) Alinea modificato dall'articolo  9,  comma  6,  lettera  c),  del
    decreto-legge  31   agosto   2013,   n.   102   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.  124.  Le  lettere
    a), b) e c) dell'articolo 31, comma 6, della  legge  n.  183  del
    2011, sono state modificate dall'articolo 1, comma  534,  lettere
    a), b), e c), della legge n. 147 del 2013,  a  decorrere  dal  1°
    gennaio 2014. 

(9) Comma introdotto  dall'articolo  9,  comma  6,  lettera  a),  del
    decreto-legge n. 102 del  2013,  convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. 

(10)     

(11) Convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma  1,  della
     legge 1° agosto 2012, n. 122. 

(12) Convertito, con modificazioni, dall'articolo1,  comma  1,  della
     legge 7 agosto 2012, n. 134. 

(13) Come  sostituito  dal  comma  5  dell'articolo  7  del   decreto
     legislativo  n.  149  del  2011  e  successivamente   modificato
     dall'articolo 1, comma 438, della  legge  n.  228  del  2012  (a
     decorrere dal 1° gennaio 2013) e, da  ultimo,  dall'articolo  1,
     comma 545, lett. a), b) e c), della legge n.  147  del  2013,  a
     decorrere dal 1° gennaio 2014. 

(14) Comma inserito dall'articolo 1, comma  534,  lettera  d),  della
     legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

(15) Il comma 8-bis dell'articolo 31 della legge n. 183 del  2011  e'
     stato introdotto dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge
     15 maggio 2012, n.  59,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
     legge 12 luglio 2012, n. 100.