LA COMMISSIONE 
 
su proposta del Commissario  delegato  per  il  settore,  Consigliere
Salvatore Vecchione, 
  Premesso: 
    che, con nota del 10 marzo 2014 (atto pervenuto in pari data), il
consiglio   nazionale   dell'ordine   dei   consulenti   del   lavoro
trasmetteva, ai fini della relativa valutazione di idoneita' da parte
della Commissione, un testo di «Codice di autoregolamentazione  delle
astensioni collettive dalle attivita' dei consulenti del lavoro»; 
    che  la  Commissione,  in  data  12  marzo  2014,  provvedeva   a
trasmettere il predetto Codice alle Associazioni dei consumatori,  al
fine di acquisire il relativo parere, disposto dall'art. 13, comma 1,
lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive  modificazioni,
assegnando il termine di 30 giorni; 
    che, decorso il termine di 30  giorni  assegnato,  non  perveniva
alcun parere da parte dell'Associazioni dei consumatori; 
    che, pertanto, la Commissione procedeva ad esaminare il testo del
Codice presentato; 
    che, nella seduta del 9 giugno  2014,  la  Commissione  formulava
alcune osservazioni in ordine agli articoli 2, 3 e 4  del  Codice  di
autoregolamentazione presentato; 
    che, in data 11 giugno 2014, veniva inviata una nota al Consiglio
nazionale dell'ordine  dei  consulenti  del  lavoro,  con  i  rilievi
indicati dalla Commissione e con relativo invito a pronunciarsi sugli
stessi, entro i termini previsti dall'art. 13, comma 1,  lettera  a),
della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 
    che, in data 13 giugno 2014, il Consiglio  nazionale  dell'ordine
dei consulenti del lavoro inviava una nota con la  quale,  recependo,
sostanzialmente,  tutti  i  rilievi  evidenziati  dalla  Commissione,
produceva un nuovo testo riformulato; 
  Considerato: 
    che la  legge  n.  146  del  1990,  e  successive  modificazioni,
all'art. 1, comma 1, definisce, quale servizio  pubblico  essenziale,
quello volto a garantire il  godimento  del  diritto  della  persona,
costituzionalmente tutelato, all'assistenza e previdenza sociale; 
    che la Commissione considera l'attivita'  svolta  dai  consulenti
del lavoro, strettamente strumentale al  diritto,  costituzionalmente
tutelato, all'assistenza e previdenza sociale e che, pertanto,  debba
essere assoggettata all'ambito di applicazione della legge n. 146 del
1990, e successive modificazioni; 
    che la legge n. 83 del 2000  ha  espressamente  incluso,  con  il
disposto dell'art. 2 (divenuto art. 2-bis  della  legge  n.  146  del
1990), nel campo di applicazione della normativa in questione,  anche
le astensioni  collettive  dalle  prestazioni  poste  in  essere  dai
professionisti; 
    che il comma 1 dell'art. 2‑bis della legge n.  146  del  1990,  e
successive modificazioni, prevede l'obbligo, nel caso  di  astensioni
collettive dei professionisti, del  «rispetto  di  misure  dirette  a
consentire l'erogazione  delle  prestazioni  indispensabili»  di  cui
all'art. 1, ed afferma che la  Commissione  «promuove  l'adozione  da
parte delle associazioni e degli organismi  di  rappresentanza  delle
categorie  interessate,  di  codici   di   autoregolamentazione   che
realizzino, in caso di astensione collettiva, il contemperamento  con
i diritti della persona costituzionalmente tutelati»; 
    che gli stessi Codici devono, in ogni caso, prevedere un  termine
di preavviso non inferiore  a  dieci  giorni,  nonche'  l'indicazione
della durata  e  delle  motivazioni  dell'astensione  collettiva,  e,
devono, altresi', «assicurare in ogni caso un livello di  prestazioni
compatibile con le finalita' di cui al comma 2 dell'art. 1»; 
    che  il  «Codice   di   autoregolamentazione   delle   astensioni
collettive  dalle  attivita'  svolte  dai  consulenti   del   lavoro»
contiene: 
      l'indicazione di un preavviso di «almeno quindici  giorni»  per
le astensioni dei consulenti del lavoro,  nonche'  la  previsione  di
precisi obblighi di  comunicazione  delle  astensioni  stesse,  della
relativa durata e delle motivazioni (art. 1, comma 2); 
      la fissazione del termine di cinque giorni per la comunicazione
della revoca dell'astensione, al fine di  evitare  il  c.d.  «effetto
annuncio» (art. 1, comma 2); 
      la  determinazione  della  durata  massima   del   periodo   di
astensione (art. 2, comma 8); 
      la previsione di un intervallo di  tempo  (15  giorni)  tra  il
termine finale di un'astensione e l'inizio di quella successiva (art.
2, comma 9); 
      gli effetti dell'astensione (art. 3); 
      l'individuazione analitica dei  servizi  minimi  essenziali  da
garantire durante l'astensione (art. 4); 
    che, pertanto, l'insieme delle  norme  contenute  nel  Codice  di
autoregolamentazione, in ordine ai vari  profili  dell'esercizio  del
diritto di astensione dei consulenti del  lavoro,  si  puo'  ritenere
coerente con le regole  dettate  dalla  legge  n.  146  del  1990,  e
successive modificazioni, nonche' con  gli  orientamenti  applicativi
risultanti dalle delibere della Commissione; 
  Valuta idoneo: 
    ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della  legge  n.  146
del   1990,   e   successive    modificazioni,    il    «Codice    di
autoregolamentazione  delle  astensioni  collettive  dalle  attivita'
svolte dai Consulenti del lavoro», in tutte le sue parti; 
 
                               Dispone 
 
la comunicazione  della  presente  delibera  al  Consiglio  nazionale
dell'ordine dei consulenti del lavoro, al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, al Commissario Straordinario INPS e  a  Presidente
dell'INAIL, nonche', ai sensi dell'art.  13,  comma  1,  lettera  n),
della  legge  n.  146  del  1990,  e  successive  modificazioni,   ai
Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri; 
  Dispone,    inoltre,    la    pubblicazione    del    «Codice    di
autoregolamentazione  delle  astensioni  collettive  dalle  attivita'
svolte dai consulenti del lavoro» e  della  presente  delibera  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  nonche'  l'inserimento
dei predetti atti sul sito Internet della Commissione. 
    Roma, 23 giugno 2014 
 
                                                Il presidente: Alesse