LA COMMISSIONE su proposta del Commissario delegato per il settore, Consigliere Salvatore Vecchione, Premesso: che, con nota del 10 marzo 2014 (atto pervenuto in pari data), il consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro trasmetteva, ai fini della relativa valutazione di idoneita' da parte della Commissione, un testo di «Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attivita' dei consulenti del lavoro»; che la Commissione, in data 12 marzo 2014, provvedeva a trasmettere il predetto Codice alle Associazioni dei consumatori, al fine di acquisire il relativo parere, disposto dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, assegnando il termine di 30 giorni; che, decorso il termine di 30 giorni assegnato, non perveniva alcun parere da parte dell'Associazioni dei consumatori; che, pertanto, la Commissione procedeva ad esaminare il testo del Codice presentato; che, nella seduta del 9 giugno 2014, la Commissione formulava alcune osservazioni in ordine agli articoli 2, 3 e 4 del Codice di autoregolamentazione presentato; che, in data 11 giugno 2014, veniva inviata una nota al Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, con i rilievi indicati dalla Commissione e con relativo invito a pronunciarsi sugli stessi, entro i termini previsti dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; che, in data 13 giugno 2014, il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro inviava una nota con la quale, recependo, sostanzialmente, tutti i rilievi evidenziati dalla Commissione, produceva un nuovo testo riformulato; Considerato: che la legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, all'art. 1, comma 1, definisce, quale servizio pubblico essenziale, quello volto a garantire il godimento del diritto della persona, costituzionalmente tutelato, all'assistenza e previdenza sociale; che la Commissione considera l'attivita' svolta dai consulenti del lavoro, strettamente strumentale al diritto, costituzionalmente tutelato, all'assistenza e previdenza sociale e che, pertanto, debba essere assoggettata all'ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; che la legge n. 83 del 2000 ha espressamente incluso, con il disposto dell'art. 2 (divenuto art. 2-bis della legge n. 146 del 1990), nel campo di applicazione della normativa in questione, anche le astensioni collettive dalle prestazioni poste in essere dai professionisti; che il comma 1 dell'art. 2‑bis della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede l'obbligo, nel caso di astensioni collettive dei professionisti, del «rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili» di cui all'art. 1, ed afferma che la Commissione «promuove l'adozione da parte delle associazioni e degli organismi di rappresentanza delle categorie interessate, di codici di autoregolamentazione che realizzino, in caso di astensione collettiva, il contemperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati»; che gli stessi Codici devono, in ogni caso, prevedere un termine di preavviso non inferiore a dieci giorni, nonche' l'indicazione della durata e delle motivazioni dell'astensione collettiva, e, devono, altresi', «assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalita' di cui al comma 2 dell'art. 1»; che il «Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attivita' svolte dai consulenti del lavoro» contiene: l'indicazione di un preavviso di «almeno quindici giorni» per le astensioni dei consulenti del lavoro, nonche' la previsione di precisi obblighi di comunicazione delle astensioni stesse, della relativa durata e delle motivazioni (art. 1, comma 2); la fissazione del termine di cinque giorni per la comunicazione della revoca dell'astensione, al fine di evitare il c.d. «effetto annuncio» (art. 1, comma 2); la determinazione della durata massima del periodo di astensione (art. 2, comma 8); la previsione di un intervallo di tempo (15 giorni) tra il termine finale di un'astensione e l'inizio di quella successiva (art. 2, comma 9); gli effetti dell'astensione (art. 3); l'individuazione analitica dei servizi minimi essenziali da garantire durante l'astensione (art. 4); che, pertanto, l'insieme delle norme contenute nel Codice di autoregolamentazione, in ordine ai vari profili dell'esercizio del diritto di astensione dei consulenti del lavoro, si puo' ritenere coerente con le regole dettate dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonche' con gli orientamenti applicativi risultanti dalle delibere della Commissione; Valuta idoneo: ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, il «Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attivita' svolte dai Consulenti del lavoro», in tutte le sue parti; Dispone la comunicazione della presente delibera al Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Commissario Straordinario INPS e a Presidente dell'INAIL, nonche', ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri; Dispone, inoltre, la pubblicazione del «Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attivita' svolte dai consulenti del lavoro» e della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' l'inserimento dei predetti atti sul sito Internet della Commissione. Roma, 23 giugno 2014 Il presidente: Alesse