IL DIRIGENTE 
                  dell'Ufficio di farmacovigilanza 
 
  Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269
convertito nella legge  24  novembre  2003  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica   e
dell'economia e finanze, come modificato con decreto  n.  53  del  29
marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco,  emanato  a  norma  del  comma  13
dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del  personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale n. 254 del 31 ottobre 2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la determinazione AIFA n. 521 del  31  maggio  2013,  con  la
quale e' stata conferita al Dott. Giuseppe  Pimpinella  la  direzione
dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della  direttiva  2003/94/CE»,  e  s.m.i.,  in
particolare l'art. 38; 
  Visto l'art. 80, commi 1 e 3, del  decreto  legislativo  24  aprile
2006, n. 219 e s.m.i. relativo alla redazione in doppia lingua  delle
etichette e del foglio illustrativo dei medicinali; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 cosi'  come  modificato  dal
regolamento (UE) n. 712/2012 della Commissione  del  3  agosto  2012,
concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni
all'immissione  in  commercio  di  medicinali  per  uso  umano  e  di
medicinali veterinari; 
  Vista  la   determinazione   del   direttore   generale   dell'AIFA
concernente «Criteri per l'applicazione delle  disposizioni  relative
allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371  del  14  aprile
2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n.
219/2006  e  s.m.i.,  cosi'  come  modificato  dall'art.  44,   comma
4-quinquies  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  recante:
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con
modificazioni, nella legge 9 agosto 2013,  n.  98,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.  101  del  3  maggio  2014,
efficace a decorrere dal 3 giugno 2014; 
  Considerata la raccomandazione pubblicata nelle minute del PRAC del
5-8 maggio 2014 con la quale il Comitato di  valutazione  dei  rischi
per la farmacovigilanza (PRAC) dell'Agenzia  europea  dei  medicinali
(EMA) raccomanda l'aggiornamento delle autorizzazioni  all'immissione
in commercio dei medicinali a base di  antagonisti  della  serotonina
(5-HT3) secondo le modifiche indicate negli allegati  1  e  2,  parte
integrante del suddetto atto; 
  Ritenuto, a tutela della salute pubblica, di dover provvedere a far
modificare  gli  stampati  dei  medicinali  contenenti  i   succitati
principi attivi; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' fatto obbligo a tutte le aziende titolari  di  autorizzazione
all'immissione in commercio di medicinali a base di antagonisti della
serotonina (5-HT3) (granisetron/ondansetron/tropisetron)  autorizzati
con procedura nazionale  o  di  mutuo  Riconoscimento/decentrata  con
Italia come Stato di  riferimento  (RMS),  di  presentare,  entro  il
termine di  60  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
provvedimento, all'AIFA - Ufficio valutazione e  autorizzazione,  una
domanda di variazione in accordo al Regolamento 1234/2008/CE  e  s.m.
al  fine  di   implementare   le   modifiche   al   Riassunto   delle
Caratteristiche del Prodotto e al Foglio Illustrativo secondo  quanto
indicato negli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante del
presente decreto, qualora tale testo  non  sia  gia'  presente  negli
stampati autorizzati. 
  2. I titolari delle autorizzazioni alle importazioni  parallele  di
medicinali contenenti i principi attivi di cui all'art. 1,  comma  1,
sono tenuti ad osservare quanto previsto dalla citata raccomandazione
del PRAC entro e non  oltre  30  giorni  dall'esito  dell'adeguamento
degli stampati del titolare AIC italiano.