IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in  particolare,  l'art.
2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di  garanzia  per
le piccole e medie imprese; 
  Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art.  15,
relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, il quale, al
comma 3, prevede che i criteri e  le  modalita'  per  la  concessione
della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con  decreto
del Ministro dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto con il Ministro del tesoro; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, 31 maggio  1999,  n.  248,
con cui e' stato adottato il "Regolamento recante criteri e modalita'
per la concessione della garanzia e per  la  gestione  del  Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese"  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato
nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto  2008,  concernente  l'applicazione
degli articoli 87 e 88 del Trattato CE che dichiara alcune  categorie
di aiuti compatibili con il mercato comune (Regolamento  generale  di
esenzione per categoria); 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   "de
minimis", pubblicato nella G.U.U.E. L 352  del  24  dicembre  2013  e
successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la definizione di piccola e  media  impresa  contenuta  nella
Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE  del  6  maggio
2003 e nell'allegato 1 al richiamato Regolamento  (CE)  n.  800/2008,
nonche' il decreto del Ministero delle attivita' produttive 18 aprile
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 12 ottobre 2005, n. 238, con il quale sono adeguati i criteri  di
individuazione  di  piccole   e   medie   imprese   alla   disciplina
comunitaria; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11  novembre
2010, con il quale e' stato istituito uno specifico regime  di  aiuto
per la concessione di agevolazioni  in  forma  di  garanzia  e  altri
strumenti di mitigazione del rischio di credito; 
  Vista la decisione n. 4505 del  6  luglio  2010  con  la  quale  la
Commissione europea ha  approvato  il  metodo  nazionale  di  calcolo
dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e  medie
imprese,  notificato  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  (n.
182/2010) in data 14 maggio 2010, nonche'  la  conseguente  circolare
emanata dallo stesso Ministero con la quale sono  fornite  le  "Linee
guida" per l'applicazione del predetto metodo di calcolo; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  25
marzo 2009, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 30 aprile 2009, n. 99, recante  "Criteri,  condizioni  e
modalita' di  operativita'  della  garanzia  dello  Stato  di  ultima
istanza in relazione agli interventi del Fondo di  garanzia,  di  cui
all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,  n.
662", adottato in attuazione dell'art. 11, comma 4, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 gennaio 2009, n. 2; 
  Vista la comunicazione della  Banca  d'Italia  del  3  agosto  2009
recante indicazioni circa il  trattamento  prudenziale  da  applicare
alla garanzia di ultima istanza dello Stato di cui al citato art. 11,
comma 4, del decreto-legge n. 185 del  2008  e  al  predetto  decreto
ministeriale 25 marzo 2009; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  23
settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana del 3 ottobre 2005,  n.  230,  recante  "Approvazione  delle
condizioni  di  ammissibilita'  e  delle  disposizioni  di  carattere
generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),  della  legge
23 dicembre  1996,  n.  662,  a  seguito  di  rideterminazione  delle
caratteristiche degli interventi  del  Fondo  stesso,  ai  sensi  del
decreto  ministeriale 20  giugno  2005"  e  successive  modifiche   e
integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 13 maggio 2011,  n.  70,  recante  "Semestre
europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e, in particolare,
l'art. 8, comma 5, lettera b), il quale prevede che ai  fini  di  una
migliore finalizzazione verso l'accesso  al  credito  e  lo  sviluppo
delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo di  garanzia
di cui all' art. 2, comma 100, lettera a), della  legge  23  dicembre
1996, n. 662, nonche', per un utilizzo piu' efficiente delle  risorse
finanziarie disponibili, con  decreti  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
possono essere modificati e integrati i criteri e le modalita' per la
concessione della garanzia e per la gestione  del  Fondo  di  cui  al
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
31  maggio  1999,  n.  248  e  successivi  decreti  attuativi,  anche
introducendo delle differenziazioni  in  termini  di  percentuali  di
finanziamento garantito e di onere della garanzia; 
  Visto  l'art.  39  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
recante disposizioni per il potenziamento degli interventi del  Fondo
di garanzia per le piccole e medie  imprese  e,  in  particolare,  il
comma 4, che prevede che la garanzia del predetto Fondo  puo'  essere
concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati  a
piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari  iscritti
nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  26  giugno  2012,
recante "Modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalita' per la
concessione della garanzia del Fondo di garanzia  per  le  piccole  e
medie imprese", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana del 20 agosto 2012, n. 193; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23  novembre
2012, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana del 6 dicembre 2012, n. 285, con  il  quale  sono
state approvate le "Condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di
carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all'art. 2,  comma  100,  lettera  a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662", e in allegato  al  quale  sono
altresi' riportati i  criteri  di  valutazione  economico-finanziaria
delle imprese per l'ammissione delle  operazioni  alle  garanzie  del
Fondo; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  27  dicembre  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  dell'8
marzo 2014, n. 56, con il quale sono stati aggiornati,  in  relazione
ai  mutamenti  del  ciclo  economico  e  all'andamento  del   mercato
finanziario e creditizio, i criteri per la valutazione delle  imprese
ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo e attuate  le  ulteriori
disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
finalizzate al rafforzamento del Fondo di garanzia; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26  gennaio  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  24
aprile  2012,  n.  96,  recante  "Modalita'  per  l'incremento  della
dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese"; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  24  aprile  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  6
luglio 2013,  n.  157,  che  definisce  le  tipologie  di  operazioni
ammissibili alla garanzia del Fondo su portafogli  di  finanziamenti,
le modalita' di concessione della  stessa,  i  criteri  di  selezione
delle operazioni, nonche' l'ammontare  massimo  delle  disponibilita'
finanziarie  del  Fondo  da  destinare  alla  copertura  del  rischio
derivante dalla concessione della predetta garanzia; 
  Visto il decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito  con
modificazioni dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  recante  "Misure
urgenti per la crescita del  Paese"  e,  in  particolare,  l'art.  32
"Strumenti di  finanziamento  per  le  imprese",  che  disciplina  le
modalita' e le condizioni per l'emissione di cambiali  finanziarie  e
obbligazioni da parte delle piccole e medie imprese; 
  Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  145,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e, in particolare,
l'art. 12, comma 6-bis, che prevede che la garanzia del Fondo di  cui
all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,  n.
662 puo' essere concessa in favore dei gestori che,  in  nome  e  per
conto dei fondi comuni di investimento da esse gestiti, sottoscrivano
obbligazioni  o  titoli  similari  di  cui  al  citato  art.  32  del
decreto-legge n. 83 del 2012, emessi da piccole e medie imprese; 
  Visto il secondo periodo del medesimo art.  12,  comma  6-bis,  del
decreto-legge n. 145 del  2013,  che  dispone  che  con  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  sono  definiti,  nel  rispetto  degli
equilibri di finanza pubblica, i requisiti e le caratteristiche delle
operazioni ammissibili, le modalita' di concessione della garanzia, i
criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle disponibilita'
finanziarie  del  Fondo  da  destinare  alla  copertura  del  rischio
derivante dalla concessione della predetta garanzia; 
  Visto l'art. 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013,
n. 147 (legge di stabilita' 2014), in materia di amministrazione  del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) "Fondo": il Fondo di garanzia per le piccole e  medie  imprese
di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni; 
    b) "Consiglio di gestione": il Consiglio di gestione del Fondo di
cui all'art. 1, comma 48, lettera a), della legge 27  dicembre  2013,
n. 147 (legge  di  stabilita'  2014)  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    c)  "Disposizioni  operative  del  Fondo":   le   condizioni   di
ammissibilita'  e  le  disposizioni   di   carattere   generale   per
l'amministrazione del Fondo, adottate dal Comitato  di  gestione  del
Fondo di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266,
approvate con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  23
novembre 2012, e successive modificazioni e integrazioni; 
    d) "Soggetti beneficiari  finali":  le  imprese  classificate  di
micro,  piccola  e  media  dimensione  secondo  i  criteri   indicati
nell'allegato 1 al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del
6  agosto  2008,  nonche'  i  loro  consorzi,  come  definiti   nelle
Disposizioni operative del Fondo; 
    e) "Mini bond": le obbligazioni  o  titoli  similari  emessi  dai
soggetti beneficiari finali, di cui all'art. 32 del decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134; 
    f) "Banche": le banche iscritte all'albo di cui all'art.  13  del
decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.   385   e   successive
modificazioni e integrazioni; 
    g)  "Intermediari  finanziari":  gli   intermediari   finanziari,
iscritti  nell'albo  di  cui  all'art.  106  del   medesimo   decreto
legislativo 1° settembre  1993  n.  385;  fino  all'emanazione  delle
disposizioni  di  attuazione  previste  dal  medesimo  art.  106,  si
intendono gli intermediari finanziari  iscritti  all'elenco  previsto
dal previgente art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993  n.
385; 
    h) "Gestori": i gestori di  cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera
q-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, che, anche in
nome e per conto dei fondi comuni di investimento  da  esse  gestiti,
sottoscrivono mini bond; 
    i) "Operazioni di sottoscrizione di mini bond": le operazioni  di
sottoscrizione,  da  parte  di  una  banca,   di   un   intermediario
finanziario o di un gestore, di mini bond; 
    l) "Portafoglio di  mini  bond":  un  insieme  di  operazioni  di
sottoscrizione di mini bond, aventi caratteristiche tecniche  comuni,
sottoscritte da  una  medesima  banca,  intermediario  finanziario  o
gestore; 
    m) "Tranche junior": la quota del portafoglio di  mini  bond  che
sopporta le prime perdite registrate dal medesimo portafoglio; 
    n) "Tranche mezzanine": la quota del portafoglio di mini bond che
sopporta  le  perdite  registrate  dal  medesimo   portafoglio   dopo
l'esaurimento della tranche junior; 
    o) "Punto di stacco e spessore": rispettivamente,  il  punto  che
determina  la  suddivisione  tra  la  tranche  junior  e  le  tranche
mezzanine a questa sovraordinate e la percentuale data  dal  rapporto
tra una determinata tranche sul valore nominale  del  portafoglio  di
mini bond; 
    p) "Decreto portafogli": il decreto del Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
24 aprile 2013, che disciplina le tipologie di operazioni ammissibili
alla garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti, le  modalita'
di concessione della stessa, i criteri di selezione delle operazioni,
nonche' l'ammontare  massimo  delle  disponibilita'  finanziarie  del
Fondo  da  destinare  alla  copertura  del  rischio  derivante  dalla
concessione della predetta garanzia. 
  2. Per quanto non espressamente  disposto  nel  presente  articolo,
valgono le ulteriori definizioni adottate nel regolamento  31  maggio
1999, n. 248  e  successive  modificazioni  e  integrazioni  e  nelle
Disposizioni operative del Fondo.