IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il  Regolamento  (CE)  n.  1698/2005  del  Consiglio  del  20
settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte  del  Fondo
europeo agricolo per lo  sviluppo  rurale  (FEASR)che,  all'art.  20,
stabilisce che il sostegno alla competitivita' dei settori agricolo e
forestale  si  esplica  tramite  misure  tra  cui  quella  intesa   a
supportare gli agricoltori che partecipano  ai  sistemi  di  qualita'
alimentare; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1974/2006  della  Commissione  del  15
dicembre 2006 sul sostegno allo sviluppo rurale da  parte  del  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed,  in  particolare,
l'art. 22 comma 2 nella parte che stabilisce che la specificita'  del
prodotto finale tutelato da tali sistemi deriva da obblighi tassativi
concernenti i metodi di ottenimento, che garantiscono caratteristiche
specifiche, compresi i processi di produzione, oppure , una  qualita'
del  prodotto  finale   significativamente   superiore   alle   norme
commerciali correnti in termini di  sanita'  pubblica,  salute  delle
piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale; 
  Vista la legge n. 4 del 3 febbraio  2011  recante  disposizioni  in
materia di etichettatura e di qualita' dei  prodotti  alimentari  che
all'art 2 comma 3, istituisce il sistema  di  qualita'  nazionale  di
produzione integrata; 
  Considerato il comma  4  della  predetta  legge  che  definisce  la
produzione integrata e rimanda  ad  un  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  l'individuazione  dei
requisiti della specifica  norma  tecnica  di  produzione  integrata,
nonche' le procedure di coordinamento con  i  sistemi  di  produzione
integrata gia' istituiti da parte  delle  regioni  e  delle  province
autonome; 
  Considerato altresi', che lo stesso comma stabilisce che i prodotti
conformi al Sistema possono essere contraddistinti da  uno  specifico
segno  distintivo,  da  gestire  in  relazione  a   eventuali   segni
distintivi dei sistemi  di  qualita'  di  produzione  integrata  gia'
adottati dalle regioni o dalle province autonome; 
  Visto  il  comma  6  che  prevede  l'istituzione  di  un  organismo
tecnico-scientifico da parte del Ministero delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, eventualmente organizzato in  gruppi
di lavoro omogenei per materia, con il compito di definire: 
    a) il regime e le modalita' di gestione del Sistema; 
    b) la disciplina produttiva; 
    c) il segno distintivo con cui identificare i  prodotti  conformi
al Sistema; 
    d) adeguate misure di vigilanza e controllo; 
  Visto l'accordo raggiunto in sede di conferenza permanente  tra  lo
Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano in data
20 marzo 2008 con il quale si sancisce che  il  Sistema  di  qualita'
nazionale di  produzione  integrata  deve  essere  lo  strumento  per
garantire  la  gestione  delle  tecniche   agronomiche,   di   difesa
fitosanitaria  e  controllo  delle  infestanti,  di  post   raccolta,
zootecniche e  di  trasformazione  fino  all'immissione  al  consumo,
mediante modalita' capaci di assicurare  una  qualita'  del  prodotto
finale significativamente superiore alle norme correnti in termini di
sanita' pubblica, salute delle piante,  benessere  animale  e  tutela
ambientale; 
  Visto il decreto ministeriale  2722  del  17  aprile  2008  che  ha
istituito il Comitato di  produzione  integrata,  di  seguito  (CPI),
organizzato in gruppi specialistici, con il compito  di  definire  le
Linee guida nazionali di  produzione  integrata,  di  seguito  LGNPI,
verificare la conformita' dei disciplinari  regionali  alle  predette
LGN e definire le LGN per la redazione dei piani di controllo; 
  Considerato  che  il  CPI  ha  proceduto  a   definire   le   LGNPI
garantendone  la  coerenza  con  i   disciplinari   regionali,   gia'
predisposti sulla  base  alle  peculiarita'  pedo-climatiche  locali,
nell'ambito di altri sistemi attivati in agricoltura; 
  Preso atto  che  lo  schema  del  Sistema  di  qualita'  nazionale,
impostato sulla norma tecnica  della  produzione  integrata  definita
nelle  LGNPI  e  nei  relativi  disciplinari  regionali,   e'   stato
notificato ai sensi della Dir 98/34  senza  rilievi  da  parte  della
Commissione europea  come  si  evince  dalle  comunicazioni  SG(2012)
D/53111 e SG (2013) D/51131; 
  Vista l'intesa sancita in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e
Bolzano in data 10 aprile 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente decreto si intendono per: 
    SQNPI: sistema di qualita' nazionale di produzione integrata; 
    PI: produzione integrata di  cui  alla  definizione  dell'art.  2
comma 4 della L. 4 del 3 febbraio 2011; 
    Norma: norma tecnica di produzione  integrata  esplicitata  nelle
LGNPI e nei relativi disciplinari regionali; 
    LGNPI: linee guida nazionali di produzione integrata; 
    LGNPC: linee guida nazionali piani di controllo; 
    Operatori:  soggetti,  singoli  o  associati,  appartenenti  alle
categorie  dei  produttori  agricoli,  della   distribuzione,   della
trasformazione; 
    CPI: comitato di produzione integrata; 
    OTS: organismo tecnico scientifico di  cui  all'art.  2  comma  6
della legge n. 4 del 3 febbraio 2011; 
    GDI: gruppo difesa integrata - sottogruppo specialistico dell'OTS
deputato a trattare aspetti legati alla parte difesa della p.i.; 
    GTA: gruppo  tecniche  agronomiche  -  sottogruppo  specialistico
dell'OTS deputato a trattare aspetti legati alla parte delle tecniche
agronomiche della p.i.; 
    GTQ: gruppo tecnico qualita' - sottogruppo specialistico dell'OTS
deputato a trattare aspetti legati alla parte gestionale del SQNPI  e
dei piani di controllo; 
    Legge: legge n. 4 del 3 febbraio 2011 Disposizioni in materia  di
etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari; 
    OdC: organismo di certificazione accreditato in base  alla  norma
UNI CEI EN 45011.