IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)che, all'art. 20, stabilisce che il sostegno alla competitivita' dei settori agricolo e forestale si esplica tramite misure tra cui quella intesa a supportare gli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualita' alimentare; Visto il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed, in particolare, l'art. 22 comma 2 nella parte che stabilisce che la specificita' del prodotto finale tutelato da tali sistemi deriva da obblighi tassativi concernenti i metodi di ottenimento, che garantiscono caratteristiche specifiche, compresi i processi di produzione, oppure , una qualita' del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanita' pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale; Vista la legge n. 4 del 3 febbraio 2011 recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari che all'art 2 comma 3, istituisce il sistema di qualita' nazionale di produzione integrata; Considerato il comma 4 della predetta legge che definisce la produzione integrata e rimanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'individuazione dei requisiti della specifica norma tecnica di produzione integrata, nonche' le procedure di coordinamento con i sistemi di produzione integrata gia' istituiti da parte delle regioni e delle province autonome; Considerato altresi', che lo stesso comma stabilisce che i prodotti conformi al Sistema possono essere contraddistinti da uno specifico segno distintivo, da gestire in relazione a eventuali segni distintivi dei sistemi di qualita' di produzione integrata gia' adottati dalle regioni o dalle province autonome; Visto il comma 6 che prevede l'istituzione di un organismo tecnico-scientifico da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, eventualmente organizzato in gruppi di lavoro omogenei per materia, con il compito di definire: a) il regime e le modalita' di gestione del Sistema; b) la disciplina produttiva; c) il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi al Sistema; d) adeguate misure di vigilanza e controllo; Visto l'accordo raggiunto in sede di conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo 2008 con il quale si sancisce che il Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata deve essere lo strumento per garantire la gestione delle tecniche agronomiche, di difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, di post raccolta, zootecniche e di trasformazione fino all'immissione al consumo, mediante modalita' capaci di assicurare una qualita' del prodotto finale significativamente superiore alle norme correnti in termini di sanita' pubblica, salute delle piante, benessere animale e tutela ambientale; Visto il decreto ministeriale 2722 del 17 aprile 2008 che ha istituito il Comitato di produzione integrata, di seguito (CPI), organizzato in gruppi specialistici, con il compito di definire le Linee guida nazionali di produzione integrata, di seguito LGNPI, verificare la conformita' dei disciplinari regionali alle predette LGN e definire le LGN per la redazione dei piani di controllo; Considerato che il CPI ha proceduto a definire le LGNPI garantendone la coerenza con i disciplinari regionali, gia' predisposti sulla base alle peculiarita' pedo-climatiche locali, nell'ambito di altri sistemi attivati in agricoltura; Preso atto che lo schema del Sistema di qualita' nazionale, impostato sulla norma tecnica della produzione integrata definita nelle LGNPI e nei relativi disciplinari regionali, e' stato notificato ai sensi della Dir 98/34 senza rilievi da parte della Commissione europea come si evince dalle comunicazioni SG(2012) D/53111 e SG (2013) D/51131; Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano in data 10 aprile 2014; Decreta: Art. 1 Definizioni Ai fini del presente decreto si intendono per: SQNPI: sistema di qualita' nazionale di produzione integrata; PI: produzione integrata di cui alla definizione dell'art. 2 comma 4 della L. 4 del 3 febbraio 2011; Norma: norma tecnica di produzione integrata esplicitata nelle LGNPI e nei relativi disciplinari regionali; LGNPI: linee guida nazionali di produzione integrata; LGNPC: linee guida nazionali piani di controllo; Operatori: soggetti, singoli o associati, appartenenti alle categorie dei produttori agricoli, della distribuzione, della trasformazione; CPI: comitato di produzione integrata; OTS: organismo tecnico scientifico di cui all'art. 2 comma 6 della legge n. 4 del 3 febbraio 2011; GDI: gruppo difesa integrata - sottogruppo specialistico dell'OTS deputato a trattare aspetti legati alla parte difesa della p.i.; GTA: gruppo tecniche agronomiche - sottogruppo specialistico dell'OTS deputato a trattare aspetti legati alla parte delle tecniche agronomiche della p.i.; GTQ: gruppo tecnico qualita' - sottogruppo specialistico dell'OTS deputato a trattare aspetti legati alla parte gestionale del SQNPI e dei piani di controllo; Legge: legge n. 4 del 3 febbraio 2011 Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari; OdC: organismo di certificazione accreditato in base alla norma UNI CEI EN 45011.