IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, recante «Disposizioni per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice»; Visto l'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, recante «Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice»; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto l'art. 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante «Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura»; Visto l'art. 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come sostituito dal comma 4-ter dell'art. 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante «Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, recante «riordino dell'ISMEA e revisione del relativo statuto»; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'»; Visto l'art. 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare»; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante «Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38»; Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, recante «Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»; Visto l'art. 4, comma 12-quater, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento»; Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 66, comma 1, del citato decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 che, nel disciplinare le procedure di locazione o alienazione dei terreni agricoli e a vocazione agricola di proprieta' dello Stato, non utilizzabili per altre finalita' istituzionali e non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, prevede l'adozione, entro il 30 giugno di ogni anno, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di un decreto di natura non regolamentare, che reca l'individuazione di detti terreni e stabilisce le modalita' di attuazione dell'articolo medesimo, e che una quota minima del 20 per cento dei predetti terreni sia riservata alla locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola come definita dalla legislazione vigente; Visto, altresi', il comma 9 del predetto art. 66 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, il quale prevede, tra l'altro, che le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attivita' svolte, sono destinate alla riduzione del debito pubblico; Visto l'elenco predisposto, ai sensi del citato art. 66 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, dall'Agenzia del demanio, per quanto di competenza, e relativo ai terreni agricoli o a vocazione agricola di proprieta' dello Stato dalla stessa gestiti; Visti gli elenchi predisposti, ai sensi dell'art. 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, dagli enti pubblici nazionali di cui agli allegati «B» e «C», relativi ai terreni agricoli o a vocazione agricola di proprieta' degli Enti medesimi; Considerata la necessita' di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 66 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012; Atteso che il comma 1 del citato art. 66 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, prevede che l'individuazione dei beni mediante il presente decreto ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Con il presente decreto, da emanarsi ai sensi dell'art. 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono individuati: a) nell'allegato elenco «A», i terreni agricoli e a vocazione agricola di proprieta' dello Stato gestiti dall'Agenzia del demanio, non utilizzabili per altre finalita' istituzionali e non compresi tra quelli oggetto di richieste di attribuzione presentate ai sensi dell'art. 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, da alienare o locare a cura dell'Agenzia medesima ai sensi del sopra citato art. 66; b) negli allegati elenchi «B» e «C», i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalita' istituzionali, di proprieta' degli enti pubblici nazionali indicati nei medesimi elenchi, da alienare o locare a cura dell'Agenzia del demanio ai sensi del sopra citato art. 66.