IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art.  8  della  legge  26  maggio  1965,  n.  590,  recante
«Disposizioni per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice»; 
  Visto l'art.  7  della  legge  14  agosto  1971,  n.  817,  recante
«Disposizioni  per  il  rifinanziamento  delle  provvidenze  per   lo
sviluppo della proprieta' coltivatrice»; 
  Visto l'art. 17  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri»; 
  Visto l'art. 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante «Norme
per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in
agricoltura»; 
  Visto l'art. 14, comma 3, della legge 15  dicembre  1998,  n.  441,
come sostituito dal comma 4-ter dell'art.  66  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza,
lo sviluppo delle infrastrutture e  la  competitivita'»,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; 
  Visto il decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n.  185,  recante
«Incentivi   all'autoimprenditorialita'   e    all'autoimpiego,    in
attuazione dell'art. 45, comma 1, della  legge  17  maggio  1999,  n.
144»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001,  n.
200, recante «riordino dell'ISMEA e revisione del relativo statuto»; 
  Visto il decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,  recante
«Orientamento  e  modernizzazione  del  settore  agricolo,  a   norma
dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'»; 
  Visto l'art. 1, commi 3, 4 e  5,  del  decreto-legge  25  settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  novembre
2001,  n.  410,  recante  «Disposizioni   urgenti   in   materia   di
privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare  pubblico
e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  99,  recante
«Disposizioni  in  materia  di  soggetti  e   attivita',   integrita'
aziendale e semplificazione amministrativa in  agricoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g),  l),  ee),  della  legge  7
marzo 2003, n. 38»; 
  Visto il  decreto  legislativo  28  maggio  2010,  n.  85,  recante
«Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e  regioni  di
un proprio patrimonio, in  attuazione  dell'art.  19  della  legge  5
maggio 2009, n. 42»; 
  Visto l'art. 4, comma 12-quater, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
recante  «Disposizioni  urgenti   in   materia   di   semplificazioni
tributarie, di efficientamento e  potenziamento  delle  procedure  di
accertamento»; 
  Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita'», convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo
2012, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 66, comma 1, del citato decreto-legge
n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  27  del
2012 che, nel disciplinare le procedure di  locazione  o  alienazione
dei terreni agricoli e  a  vocazione  agricola  di  proprieta'  dello
Stato, non utilizzabili  per  altre  finalita'  istituzionali  e  non
ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo
28 maggio 2010, n. 85, prevede l'adozione, entro il 30 giugno di ogni
anno, da parte del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  di  un  decreto  di  natura  non  regolamentare,  che  reca
l'individuazione di  detti  terreni  e  stabilisce  le  modalita'  di
attuazione dell'articolo medesimo, e che una quota minima del 20  per
cento  dei  predetti  terreni  sia  riservata  alla  locazione,   con
preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola come definita dalla
legislazione vigente; 
  Visto, altresi', il comma 9 del predetto art. 66 del  decreto-legge
n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  27  del
2012, il quale prevede, tra l'altro, che le risorse  derivanti  dalle
operazioni di dismissione, al netto dei costi sostenuti  dall'Agenzia
del demanio per le attivita' svolte, sono  destinate  alla  riduzione
del debito pubblico; 
  Visto l'elenco  predisposto,  ai  sensi  del  citato  art.  66  del
decreto-legge n. 1 del 2012,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 27  del  2012,  dall'Agenzia  del  demanio,  per  quanto  di
competenza, e relativo ai terreni agricoli o a vocazione agricola  di
proprieta' dello Stato dalla stessa gestiti; 
  Visti  gli  elenchi  predisposti,  ai  sensi   dell'art.   66   del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, dagli enti pubblici nazionali di
cui agli allegati «B»  e  «C»,  relativi  ai  terreni  agricoli  o  a
vocazione agricola di proprieta' degli Enti medesimi; 
  Considerata la necessita' di dare attuazione alle  disposizioni  di
cui all'art. 66 del decreto-legge n.  1  del  2012,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012; 
  Atteso che il comma 1 del citato art. 66 del decreto-legge n. 1 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  27  del  2012,
prevede che l'individuazione dei beni mediante il presente decreto ne
determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Con il presente decreto, da  emanarsi  ai  sensi  dell'art.  66,
comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono individuati: 
    a) nell'allegato elenco «A», i terreni  agricoli  e  a  vocazione
agricola di proprieta' dello Stato gestiti dall'Agenzia del  demanio,
non utilizzabili per altre finalita' istituzionali e non compresi tra
quelli oggetto di  richieste  di  attribuzione  presentate  ai  sensi
dell'art. 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  da  alienare  o
locare a cura dell'Agenzia medesima ai sensi del  sopra  citato  art.
66; 
    b) negli allegati elenchi «B» e  «C»,  i  terreni  agricoli  e  a
vocazione   agricola,   non   utilizzabili   per   altre    finalita'
istituzionali, di proprieta' degli enti pubblici  nazionali  indicati
nei medesimi elenchi, da alienare o locare a  cura  dell'Agenzia  del
demanio ai sensi del sopra citato art. 66.