IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai  documenti  amministrativi,
ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri
e delle modalita' per  la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,
sussidi e ausili finanziari; 
  Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1992,  n.  376,  pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale  (supplemento  ordinario)  n.  216  del  14
settembre 1992, concernente disposizioni di attuazione degli articoli
2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i  termini  e  i
responsabili dei procedimenti; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607  del  14  luglio  2009  della
Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n.
479/2008 del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  denominazioni  di
origine protette e le indicazioni geografiche protette,  le  menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti vitivinicoli, ed in particolare  l'art.  73,  ai  sensi  del
quale, in via transitoria e con scadenza al  31  dicembre  2011,  per
l'esame delle domande, relative al conferimento della  protezione  ed
alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine  e
ad indicazione geografica, presentate allo stato membro entro  il  1°
agosto 2009, si applica  la  procedura  prevista  dalla  preesistente
normativa nazionale e comunitaria in materia; 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1151  del  21  novembre  2012  del
Parlamento europeo e  del  Consiglio,  sui  regimi  di  qualita'  dei
prodotti agricoli e alimentari, che abroga i regolamenti (CE) nn. 509
e 510 del 29 marzo 2006; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1308  del  17  dicembre  2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio, recante organizzazione comune dei
mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.
234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; 
  Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, concernente
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilita' e  finanza
pubblica e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante  il  testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa; 
  Visto il dPCM 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto ministeriale del 13 febbraio 2014, registrato alla
Corte dei conti il 13 marzo 2014,  foglio  n.  1075,  concernente  l'
individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf,  ai
sensi del d.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105; 
  Ritenuto necessario emanare un decreto al  fine  di  determinare  i
criteri e le modalita' per la concessione di contributi,  concernenti
la valorizzazione, la salvaguardia, la tutela e  la  vigilanza  delle
caratteristiche di qualita'  dei  prodotti  agricoli  ed  alimentari,
contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti (UE)
n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n.  607/2009  e  ai  sensi  del
decreto legislativo  8  aprile  2010  n.  61,  recante  tutela  delle
denominazioni di origine e delle indicazioni  geografiche  dei  vini,
nonche' delle attestazioni di  specificita'  e  delle  produzioni  di
qualita' certificate, anche in  considerazione  della  necessita'  di
garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e fornire  chiare
indicazioni circa la presentazione delle richieste di contribuzione e
delle modalita' per la concessione dei predetti contributi; 
  Ritenuto  altresi'  necessario  dare  attuazione  ai  principi   di
imparzialita', trasparenza, buon andamento, efficienza  ed  efficacia
dell'azione amministrativa nella erogazione di contributi pubblici; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Principi 
 
  1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 12 della legge
7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalita' per la concessione di
contributi, da parte dell'Ufficio PQAI IV, in  favore  di  iniziative
concernenti la  valorizzazione,  la  salvaguardia,  la  tutela  e  la
vigilanza delle caratteristiche di qualita' dei prodotti agricoli  ed
alimentari, contraddistinti da  riconoscimento  U.E.,  ai  sensi  dei
regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 607/2009  e
ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, nonche' delle attestazioni di specificita' e  delle  produzioni
di qualita' certificate.