IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari; Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1992, n. 376, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (supplemento ordinario) n. 216 del 14 settembre 1992, concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini e i responsabili dei procedimenti; Visto il regolamento (CE) n. 607 del 14 luglio 2009 della Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Visto il regolamento (UE) n. 1151 del 21 novembre 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, che abroga i regolamenti (CE) nn. 509 e 510 del 29 marzo 2006; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visto il regolamento (UE) n. 1308 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilita' e finanza pubblica e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il dPCM 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto ministeriale del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2014, foglio n. 1075, concernente l' individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del d.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105; Ritenuto necessario emanare un decreto al fine di determinare i criteri e le modalita' per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione, la salvaguardia, la tutela e la vigilanza delle caratteristiche di qualita' dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 607/2009 e ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, nonche' delle attestazioni di specificita' e delle produzioni di qualita' certificate, anche in considerazione della necessita' di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e fornire chiare indicazioni circa la presentazione delle richieste di contribuzione e delle modalita' per la concessione dei predetti contributi; Ritenuto altresi' necessario dare attuazione ai principi di imparzialita', trasparenza, buon andamento, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa nella erogazione di contributi pubblici; Decreta: Art. 1 Principi 1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalita' per la concessione di contributi, da parte dell'Ufficio PQAI IV, in favore di iniziative concernenti la valorizzazione, la salvaguardia, la tutela e la vigilanza delle caratteristiche di qualita' dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 607/2009 e ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, nonche' delle attestazioni di specificita' e delle produzioni di qualita' certificate.