IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
                            e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2  del
citato  Regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo, e la sezione  3  dello  stesso
capo I, recante norme sull'etichettatura e presentazione nel  settore
vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visti i  decreti  applicativi  del  predetto decreto  legislativo 8
aprile 2010, n. 61, ed  in  particolare  il  D.M.  7  novembre  2012,
recante la procedura a  livello  nazionale  per  la  presentazione  e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di
modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo  n. 61/2010; 
  Visto il decreto ministeriale 30  novembre  2011,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del  20  dicembre
2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP -
Vini DOP  e  IGP,  concernente  l'approvazione  dei  disciplinari  di
produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte
per conformare gli stessi  alla  previsione  degli  elementi  di  cui
all'art. 118-quater, par. 2, del  Regolamento  (CE)  n.  1234/2007  e
l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici  ai  fini  dell'inoltro
alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3,
del Regolamento (CE) n. 1234/2007; 
  Visto, in particolare, l'art.  1,  comma  2,  del  citato  D.M.  30
novembre 2011, ai sensi del quale i  disciplinari  consolidati  ed  i
relativi fascicoli tecnici dei vini DOP e  IGP  italiani  sono  stati
pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti  DOP  e
IGP - Vini DOP e IGP; 
  Visti  i  decreti  ministeriali  con  i  quali  sono  state  finora
apportate correzioni e modifiche ai  disciplinari  di  produzione  di
alcuni vini DOP e IGP e pubblicati nel  testo  consolidato  sul  sito
internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13 agosto 2012, recante disposizioni nazionali  applicative
del regolamento (CE) n.  1234/2007  del  Consiglio,  del  regolamento
applicativo  (CE)  n.  607/2009  della  Commissione  e  del   decreto
legislativo n. 61/2010, per  quanto  concerne  le  DOP,  le  IGP,  le
menzioni  tradizionali,  l'etichettatura  e   la   presentazione   di
determinati prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 16 settembre 2013 con il quale sono state apportate  alcune
modifiche al citato decreto 13 agosto 2012; 
  Visto in particolare l'art. 18, comma 1, del citato D.M. decreto 13
agosto 2012, ai cui sensi le modifiche ed integrazioni  agli  elenchi
allegati allo stesso decreto  sono  adottate  con  provvedimento  del
Ministero, previo parere delle competenti Regione; 
  Visto il decreto Ministero delle politiche agricole e  forestali  7
maggio  2004,  recante  modificazioni  al  Registro  nazionale  delle
varieta' di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000,  con
il quale, in  particolare,  e'  stato  pubblicato  l'intero  Registro
nazionale delle varieta' di vite; 
  Visti i decreti ministeriali con i quali son  stati  apportati  gli
aggiornamenti al predetto Registro nazionale delle varieta' di  vite,
da ultimo con il D.M. 15 maggio 2014; 
  Considerato che si rende necessario apportare  talune  modifiche  e
integrazioni agli elenchi di cui agli allegati 1, 2, 3 e 5 del citato
decreto 13 agosto 2012, al fine di: 
      tener conto delle variazioni introdotte nella citata  normativa
comunitaria in materia di protezione delle DOP e  IGP  rispetto  alle
preesistenti norme; 
      tener  conto  di  alcune  modifiche   intervenute   in   alcuni
disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP; 
  Considerato in particolare che, per quanto concerne l'uso dei  nomi
delle varieta' di vite nell'etichettatura e presentazione  dei  vini,
le vigenti norme comunitarie (segnatamente Reg. UE n. 1308/2013, art.
100, par. 3, e Reg. CE n. 607/2009, art. 62, par. 3 e 4),  che  hanno
superato  le  preesistenti  analoghe  norme,  non  hanno  ripreso  la
disposizione di cui di cui all'art. 19, par. 1, lett. c), del Reg. CE
n. 753/2002, la quale, oltre a vietare l'uso in  etichetta  del  nome
della varieta' di vite, o di uno dei  suoi  sinonimi,  contenente  il
nome di una DO o IG, prevedeva, sul piano della generalita'  e  fatte
salve eventuali deroghe di cui al par. 2 dello stesso  art.  19,  che
anche qualora il nome della varieta' di vite fosse accompagnato da un
altro termine geografico (non riservato a vini DO o  IG),  la  stessa
varieta' doveva figurare in etichetta senza  il  termine  geografico,
autorizzando  direttamente,   senza   rimandare   ad   alcuna   norma
applicativa nazionale, l'uso del sinonimo risultante dall'intero nome
della varieta' stralciato dal nome  geografico  (es.:  nome  varieta'
«Aglianico del Vulture», sinonimo «Aglianico»;  varieta'  «Bianchetta
genovese», sinonimo «Bianchetta»); 
  Considerato che, pur in assenza nella vigente normativa comunitaria
di una analoga disposizione a quella di cui al citato art.  19,  par.
1, lett. c, del preesistente Reg. CE n. 753/2002, disciplinate  l'uso
dei sinonimi delle varieta' in questione, a livello  nazionale  nella
prassi operativa si e' continuato ad utilizzare gli  stessi  sinonimi
nell'etichettatura e presentazione dei vini, anche in  considerazione
della circostanza che tale uso  e'  stato  di  fatto  autorizzato  da
taluni  disciplinari  di  produzione  DOP  e  IGP,   in   particolare
nell'ambito della descrizione della base ampelografica delle relative
tipologie di vini; 
  Ritenuto, pertanto, che per talune varieta' di vite  in  questione,
iscritte nel richiamato Registro nazionale delle varieta' di vite, si
rende necessario, ai  fini  dell'etichettatura  e  presentazione  dei
relativi vini, riconoscere in maniera esplicita il  sinonimo  di  cui
trattasi, risultante dall'intero nome della varieta'  stralciato  dal
nome  geografico,  nell'ambito  dell'elenco  dei  sinonimi   di   cui
all'allegato 5 del citato decreto 13 agosto 2013; 
  Ritenuto di dover apportare i dovuti aggiornamenti agli elenchi  di
cui agli allegati 1, 2, 3 e 5 del  citato  decreto  13  agosto  2012,
modificandoli o integrandoli alla  luce  delle  considerazioni  sopra
evidenziate; 
  Ritenuto  altresi',  nello  spirito  di  semplificazione   cui   e'
incentrata  l'attivita'  della  pubblica  amministrazione,  di  dover
pubblicare i citati elenchi  aggiornati  in  sostituzione  di  quelli
preesistenti, nonche' di  dover  pubblicare  sul  sito  internet  del
Ministero, Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, il testo  del
D.M. 13 agosto 2012 consolidato alla luce delle  modifiche  apportate
con il richiamato D.M. 16 settembre 2013 e con il presente decreto; 
  Acquisito il parere delle Regioni e Province  autonome  interessate
per quanto di competenza alle modifiche e integrazioni  da  apportare
agli elenchi in questione, conformemente all'art. 18,  comma  1,  del
richiamato D.M. 13 agosto 2012; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Gli allegati 1, 2, 3 e 5 al D.M. 13 agosto  2012  richiamato  in
premessa sono sostituiti con i testi allegati al presente decreto. 
  2. Il testo del D.M. 13 agosto 2012 consolidato con le modifiche di
cui al D.M. 16  settembre  2013  richiamato  in  premessa  e  con  le
modifiche di cui al comma 1 del presente decreto sara' pubblicato sul
sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e
IGP. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana  e  sul  sito  internet  del  Ministero,  Sezione
Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP. 
 
    Roma, 24 luglio 2014 
 
                                         Il direttore generale: Gatto