IL DIRETTORE GENERALE 
                            delle Finanze 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.
23, che istituiscono e disciplinano l'imposta municipale propria; 
  Visto  l'art.  13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  che  ha  anticipato
l'applicazione dell'imposta municipale propria all'anno 2012; 
  Visto l'art. 9, comma 8, del citato decreto legislativo n.  23  del
2011 il  quale  stabilisce  che  all'imposta  municipale  propria  si
applica l'esenzione di cui  all'art.  7,  comma  1,  lettera  i)  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante disposizioni in
materia di imposta comunale sugli immobili, in  base  al  quale  sono
esenti «gli immobili utilizzati dai  soggetti  di  cui  all'art.  73,
comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, e successive modificazioni, fatta  eccezione  per  gli  immobili
posseduti da partiti  politici,  che  restano  comunque  assoggettati
all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile,
destinati  esclusivamente  allo   svolgimento   con   modalita'   non
commerciali di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie,  di
ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali,  ricreative  e
sportive, nonche' delle attivita' di cui  all'art.  16,  lettera  a),
della legge 20 maggio 1985, n. 222»; 
  Visto l'art. 91-bis, del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in
particolare, il comma 3 il  quale  prevede  che,  a  partire  dal  1°
gennaio 2013, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo n.  504  del  1992,  si  applica  in  proporzione
all'utilizzazione non commerciale  dell'immobile,  quale  risulta  da
apposita dichiarazione e che, con  successivo  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze  «sono  stabilite  le  modalita'  e  le
procedure  relative  alla  predetta   dichiarazione,   gli   elementi
rilevanti ai fini  dell'individuazione  del  rapporto  proporzionale,
nonche' i requisiti,  generali  e  di  settore,  per  qualificare  le
attivita' di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con  modalita'  non
commerciali»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  19
novembre 2012, n. 200, con il  quale  e'  stata  data  attuazione  al
citato comma 3 dell'art. 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012; 
  Visto l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il
quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, e' istituita l'imposta
unica comunale che si compone dell'Imposta municipale propria  (IMU),
di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico  sia
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui
rifiuti (TARI), destinata  a  finanziare  i  costi  del  servizio  di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
  Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 6  marzo  2014,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n.  68,  il
quale dispone che si applica al tributo per  i  servizi  indivisibili
anche l'esenzione prevista dall'art.  7,  comma  1,  lettera  i)  del
decreto legislativo n.  504  del  1992  per  il  quale  «resta  ferma
l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  all'art.   91-bis   del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  26
giugno 2014  recante  l'approvazione  del  modello  di  dichiarazione
dell'IMU e della TASI per gli enti non commerciali, con  le  relative
istruzioni; 
  Visto il comma 12-ter del citato art. 13 del decreto-legge  n.  201
del 2011 in base al quale i soggetti  passivi  devono  presentare  la
dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui
il possesso  degli  immobili  ha  avuto  inizio  o  sono  intervenute
variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta; 
  Visto l'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze 26 giugno 2014 il quale prevede  che  la  dichiarazione
relativa agli anni 2012 e 2013 deve essere  presentata  entro  il  30
settembre 2014; 
  Visto l'art. 1, comma 719, della legge n. 147  del  2013  il  quale
stabilisce che gli enti non commerciali presentano  la  dichiarazione
esclusivamente in via telematica, secondo le modalita' approvate  con
apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze  e  che,
con le stesse modalita' ed entro lo stesso termine  previsto  per  la
dichiarazione  per  l'anno  2013  deve  essere  presentata  anche  la
dichiarazione per l'anno 2012; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  concernente  il
codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  recante  le
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica
  dei dati relativi al modello di dichiarazione «IMU TASI ENC» 
  1. Gli utenti del servizio telematico trasmettono in via telematica
i dati  contenuti  nel  modello  di  dichiarazione  «IMU  TASI  ENC»,
approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  26
giugno 2014, secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato A
al presente decreto.