LA COMMISSIONE 
 
  Su proposta del Commissario delegato per  il  settore,  Consigliere
Salvatore Vecchione, 
  Premesso 
    che, con nota del 20 gennaio 2014 (atto pervenuto in pari  data),
le  citate  Associazioni  nazionali  dei  Dottori  commercialisti  ed
esperti contabili trasmettevano, ai fini della  relativa  valutazione
di idoneita' da parte della  Commissione,  un  testo  di  "Codice  di
autoregolamentazione  delle  astensioni  collettive  dalle  attivita'
svolte dai Dottori commercialisti e dagli esperti contabili''; 
    che la  Commissione,  in  data  29  gennaio  2014,  provvedeva  a
trasmettere il predetto Codice alle Associazioni dei consumatori,  al
fine di acquisire il relativo parere, disposto dall'art. 13, comma 1,
lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive  modificazioni,
assegnando il termine di 30 giorni; 
    che, decorso il termine di 30  giorni  assegnato,  non  perveniva
alcun parere da parte dell'Associazioni dei consumatori; 
    che, pertanto, la Commissione procedeva ad esaminare il testo del
codice presentato; 
    che, nella seduta del 12 maggio 2014,  la  Commissione  formulava
alcune osservazioni in ordine agli articoli 2, 3 e 4  del  Codice  di
autoregolamentazione presentato; 
    che, in data  15  maggio  2014,  veniva  inviata  una  nota  alla
Segreteria  di   coordinamento   delle   Associazioni   dei   dottori
commercialisti ed esperti contabili, con  i  rilievi  indicati  dalla
Commissione e con relativo invito a pronunciarsi sugli stessi,  entro
i termini previsti dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge  n.
146 del 1990, e successive modificazioni; 
    che,  in  data  30  maggio  2014,  le  Associazioni  dei  dottori
commercialisti ed esperti contabili inviavano una nota con la  quale,
nel  convenire  su  alcuni  rilievi  evidenziati  dalla  Commissione,
formulavano alcune considerazioni in  ordine  ad  altre  proposte  di
modifica dell'Autorita',  ritenute  troppo  limitative  in  relazione
all'esercizio del diritto di sciopero della categoria; 
    che,  nella  stessa  nota,  veniva  richiesta  un'audizione   per
valutare congiuntamente la possibilita' di superare parte dei rilievi
espressi dall'Autorita', al fine di  elaborare  un  nuovo  testo  del
Codice presentato; 
    che, in data 7 luglio  2014,  si  teneva  l'audizione  richiesta,
nella  quale,  dopo  aver  affrontato  le  problematiche  sorte,   le
Associazioni di categoria producevano un nuovo testo del  "Codice  di
autoregolamentazione  delle  astensioni  collettive  dalle  attivita'
svolte dai Dottori commercialisti e dagli esperti contabili''; 
    che, conseguentemente, la Commissione procedeva ad un riesame del
nuovo testo prodotto; 
  Considerato 
    che la  legge  n.  146  del  1990,  e  successive  modificazioni,
all'art. 1, comma 1, definisce, quali  servizi  pubblici  essenziali,
quelli volti a garantire il  godimento  dei  diritti  della  persona,
costituzionalmente  tutelati,  alla  giustizia  e  all'assistenza   e
previdenza sociale; 
    che l'Amministrazione della Giustizia coinvolge in numerosi  casi
l'attivita' dei dottori commercialisti, sia nella loro  attivita'  di
consulenza tecnica e di asseverazione a beneficio delle Procure e dei
Tribunali,  sia  nelle  attivita'  da  essi  svolte  nelle  procedure
esecutive individuali e concorsuali; 
    che gli stessi professionisti svolgono funzioni di rappresentanza
davanti agli organi della giurisdizione tributaria, di cui al decreto
legislativo n. 545 del 1992; 
    che la  Commissione  considera  l'attivita'  svolta  dai  dottori
commercialisti ed esperti contabili strettamente strumentale anche al
diritto, costituzionalmente  tutelato,  all'assistenza  e  previdenza
sociale; 
    che "il dovere  tributario,  pur  non  espressamente  contemplato
nella elencazione di cui all'art. 1 della legge  146/90,  rappresenta
premessa  e  condizione  istituzionale  della  garanzia  dei  diritti
costituzionali    della    persona.    Da    tempo,    la    dottrina
costituzionalistica   ha   valutato   il   rilievo   e    l'incidenza
dell'adempimento dei doveri costituzionali ai fini della garanzia dei
diritti di liberta' della  persona,  espressamente  ricompresi  nella
legge  n.  146,  nella  protezione  specifica   rappresentata   dalla
regolazione del diritto di sciopero. E' ormai appurato che l'ordinato
svolgimento della vita delle istituzioni e il godimento  dei  diritti
della persona, e tanto piu' dei diritti a  prestazione,  richiede  il
corrispettivo  adempimento  dei  doveri   costituzionali....   Questa
interrelazione tra diritti e doveri costituzionali, che e'  di  tutta
evidenza testuale gia'  nell'art.  2  della  Costituzione,  e'  stata
altresi' apprezzata dalla giurisprudenza  costituzionale,  specie  in
recentissime pronunce, in cui e' stato ribadita  l'impossibilita'  di
separare, nel sistema costituzionale, la pretesa alla protezione  dei
diritti  dal  corrispettivo  adempimento  dei  doveri  costituzionali
(Colapietro)"; 
    che, pertanto, le attivita' svolte dai dottori commercialisti  ed
esperti  contabili  devono  ritenersi  assoggettabili  all'ambito  di
applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 
    che la legge n. 83 del 2000  ha  espressamente  incluso,  con  il
disposto dell'art. 2 (divenuto art. 2-bis  della  legge  n.  146  del
1990), nel campo di applicazione della normativa in questione,  anche
le astensioni  collettive  dalle  prestazioni  poste  in  essere  dai
professionisti; 
    che il comma l dell'art. 2-bis della legge n.  146  del  1990,  e
successive modificazioni, prevede l'obbligo, nel caso  di  astensioni
collettive dei professionisti, del  "rispetto  di  misure  dirette  a
consentire l'erogazione  delle  prestazioni  indispensabili"  di  cui
all'art. 1 ed afferma che  la  Commissione  "promuove  l'adozione  da
parte delle associazioni e degli organismi  di  rappresentanza  delle
categorie  interessate,  di  codici   di   autoregolamentazione   che
realizzino, in caso di astensione collettiva, il contemperamento  con
i diritti della persona costituzionalmente tutelati"; 
    che gli stessi Codici devono, in ogni caso, prevedere un  termine
di preavviso non inferiore  a  dieci  giorni,  nonche'  l'indicazione
della durata  e  delle  motivazioni  dell'astensione  collettiva,  e,
devono, altresi', "assicurare in ogni caso un livello di  prestazioni
compatibile con le finalita' di cui al comma 2 dell'art. 1"; 
    che  il  "Codice   di   autoregolamentazione   delle   astensioni
collettive dalle attivita' svolte dai dottori commercialisti e  dagli
esperti contabili" contiene: 
      l'indicazione di un preavviso di "almeno quindici  giorni"  per
le  astensioni  dei  dottori  commercialisti  ed  esperti  contabili,
nonche' la previsione di  precisi  obblighi  di  comunicazione  delle
astensioni stesse, della relativa durata e delle motivazioni (art. 2,
comma 1); 
      la fissazione del termine di cinque giorni per la comunicazione
della revoca dell'astensione, al fine di  evitare  il  c.d.  "effetto
annuncio" (art. 2, comma 2); 
      la  determinazione  della  durata  massima   del   periodo   di
astensione (art. 2, comma 4) e della durata massima (due  giorni)  in
prossimita' delle scadenze di trasmissione telematica dei modelli F24
(art. 2, comma 5); 
      la previsione di un intervallo di  tempo  (15  giorni)  tra  il
termine finale di un'astensione e l'inizio di quella successiva (art.
2, comma 4); 
      l'obbligo di effettuare apposita comunicazione preventiva  alla
clientela (dieci giorni) circa le modalita'  di  effettuazione  dello
sciopero e l'orario di apertura  al  pubblico  dello  studio  durante
l'astensione (art. 3); 
      gli effetti dell'astensione (art. 4); 
      l'individuazione analitica dei  servizi  minimi  essenziali  da
garantire durante l'astensione, tra i quali, la predisposizione e  la
consegna al cliente dei modelli F24 (per il pagamento dei  tributi  o
contributi)  e  delle  dichiarazioni  fiscali   e   tributarie,   per
l'adempimento in forma autonoma (art. 5); 
    che, pertanto, l'insieme delle  norme  contenute  nel  Codice  di
autoregolamentazione  in   esame,   in   ordine   ai   vari   profili
dell'esercizio del diritto di astensione dei  dottori  commercialisti
ed esperti contabili, si puo' ritenere coerente con le regole dettate
dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonche'  con
gli  orientamenti  applicativi  risultanti   dalle   delibere   della
Commissione; 
  Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a), della legge
n.  146  del  1990,  e  successive  modificazioni,  il   "Codice   di
autoregolamentazione  delle  astensioni  collettive  dalle  attivita'
svolte dai dottori commercialisti e  dagli  esperti  contabili'',  in
tutte le sue parti; 
 
                              Dispone: 
 
  La comunicazione della presente delibera  all'Associazione  dottori
commercialisti,  all'Associazione  italiana  dottori  commercialisti,
all'Associazione nazionale commercialisti, all'Associazione nazionale
dottori  commercialisti,  all'Unione  nazionale   commercialisti   ed
esperti   contabili,    all'Unione    nazionale    giovani    dottori
commercialisti   ed   esperti    contabili,    all'Unione    italiana
commercialisti (per il tramite della Segreteria di coordinamento), al
Ministero dell'economia e delle finanze, all'Agenzia  delle  entrate,
al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al  Ministro  della
giustizia,  al  Commissario  straordinario  INPS   e   a   Presidente
dell'INAIL, nonche', ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. n),  della
legge n. 146 del 1990,  e  successive  modificazioni,  ai  Presidenti
delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Dispone,    inoltre    la    pubblicazione    del    "Codice     di
autoregolamentazione  delle  astensioni  collettive  dalle  attivita'
svolte dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili" e  della
presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
nonche' l'inserimento dei  predetti  atti  sul  sito  internet  della
Commissione. 
 
    Roma, 28 luglio 2014 
 
                                                Il Presidente: Alesse