LA COMMISSIONE Su proposta del Commissario delegato per il settore, Consigliere Salvatore Vecchione, Premesso che, con nota del 20 gennaio 2014 (atto pervenuto in pari data), le citate Associazioni nazionali dei Dottori commercialisti ed esperti contabili trasmettevano, ai fini della relativa valutazione di idoneita' da parte della Commissione, un testo di "Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attivita' svolte dai Dottori commercialisti e dagli esperti contabili''; che la Commissione, in data 29 gennaio 2014, provvedeva a trasmettere il predetto Codice alle Associazioni dei consumatori, al fine di acquisire il relativo parere, disposto dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, assegnando il termine di 30 giorni; che, decorso il termine di 30 giorni assegnato, non perveniva alcun parere da parte dell'Associazioni dei consumatori; che, pertanto, la Commissione procedeva ad esaminare il testo del codice presentato; che, nella seduta del 12 maggio 2014, la Commissione formulava alcune osservazioni in ordine agli articoli 2, 3 e 4 del Codice di autoregolamentazione presentato; che, in data 15 maggio 2014, veniva inviata una nota alla Segreteria di coordinamento delle Associazioni dei dottori commercialisti ed esperti contabili, con i rilievi indicati dalla Commissione e con relativo invito a pronunciarsi sugli stessi, entro i termini previsti dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; che, in data 30 maggio 2014, le Associazioni dei dottori commercialisti ed esperti contabili inviavano una nota con la quale, nel convenire su alcuni rilievi evidenziati dalla Commissione, formulavano alcune considerazioni in ordine ad altre proposte di modifica dell'Autorita', ritenute troppo limitative in relazione all'esercizio del diritto di sciopero della categoria; che, nella stessa nota, veniva richiesta un'audizione per valutare congiuntamente la possibilita' di superare parte dei rilievi espressi dall'Autorita', al fine di elaborare un nuovo testo del Codice presentato; che, in data 7 luglio 2014, si teneva l'audizione richiesta, nella quale, dopo aver affrontato le problematiche sorte, le Associazioni di categoria producevano un nuovo testo del "Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attivita' svolte dai Dottori commercialisti e dagli esperti contabili''; che, conseguentemente, la Commissione procedeva ad un riesame del nuovo testo prodotto; Considerato che la legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, all'art. 1, comma 1, definisce, quali servizi pubblici essenziali, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla giustizia e all'assistenza e previdenza sociale; che l'Amministrazione della Giustizia coinvolge in numerosi casi l'attivita' dei dottori commercialisti, sia nella loro attivita' di consulenza tecnica e di asseverazione a beneficio delle Procure e dei Tribunali, sia nelle attivita' da essi svolte nelle procedure esecutive individuali e concorsuali; che gli stessi professionisti svolgono funzioni di rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria, di cui al decreto legislativo n. 545 del 1992; che la Commissione considera l'attivita' svolta dai dottori commercialisti ed esperti contabili strettamente strumentale anche al diritto, costituzionalmente tutelato, all'assistenza e previdenza sociale; che "il dovere tributario, pur non espressamente contemplato nella elencazione di cui all'art. 1 della legge 146/90, rappresenta premessa e condizione istituzionale della garanzia dei diritti costituzionali della persona. Da tempo, la dottrina costituzionalistica ha valutato il rilievo e l'incidenza dell'adempimento dei doveri costituzionali ai fini della garanzia dei diritti di liberta' della persona, espressamente ricompresi nella legge n. 146, nella protezione specifica rappresentata dalla regolazione del diritto di sciopero. E' ormai appurato che l'ordinato svolgimento della vita delle istituzioni e il godimento dei diritti della persona, e tanto piu' dei diritti a prestazione, richiede il corrispettivo adempimento dei doveri costituzionali.... Questa interrelazione tra diritti e doveri costituzionali, che e' di tutta evidenza testuale gia' nell'art. 2 della Costituzione, e' stata altresi' apprezzata dalla giurisprudenza costituzionale, specie in recentissime pronunce, in cui e' stato ribadita l'impossibilita' di separare, nel sistema costituzionale, la pretesa alla protezione dei diritti dal corrispettivo adempimento dei doveri costituzionali (Colapietro)"; che, pertanto, le attivita' svolte dai dottori commercialisti ed esperti contabili devono ritenersi assoggettabili all'ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; che la legge n. 83 del 2000 ha espressamente incluso, con il disposto dell'art. 2 (divenuto art. 2-bis della legge n. 146 del 1990), nel campo di applicazione della normativa in questione, anche le astensioni collettive dalle prestazioni poste in essere dai professionisti; che il comma l dell'art. 2-bis della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede l'obbligo, nel caso di astensioni collettive dei professionisti, del "rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili" di cui all'art. 1 ed afferma che la Commissione "promuove l'adozione da parte delle associazioni e degli organismi di rappresentanza delle categorie interessate, di codici di autoregolamentazione che realizzino, in caso di astensione collettiva, il contemperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati"; che gli stessi Codici devono, in ogni caso, prevedere un termine di preavviso non inferiore a dieci giorni, nonche' l'indicazione della durata e delle motivazioni dell'astensione collettiva, e, devono, altresi', "assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalita' di cui al comma 2 dell'art. 1"; che il "Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attivita' svolte dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili" contiene: l'indicazione di un preavviso di "almeno quindici giorni" per le astensioni dei dottori commercialisti ed esperti contabili, nonche' la previsione di precisi obblighi di comunicazione delle astensioni stesse, della relativa durata e delle motivazioni (art. 2, comma 1); la fissazione del termine di cinque giorni per la comunicazione della revoca dell'astensione, al fine di evitare il c.d. "effetto annuncio" (art. 2, comma 2); la determinazione della durata massima del periodo di astensione (art. 2, comma 4) e della durata massima (due giorni) in prossimita' delle scadenze di trasmissione telematica dei modelli F24 (art. 2, comma 5); la previsione di un intervallo di tempo (15 giorni) tra il termine finale di un'astensione e l'inizio di quella successiva (art. 2, comma 4); l'obbligo di effettuare apposita comunicazione preventiva alla clientela (dieci giorni) circa le modalita' di effettuazione dello sciopero e l'orario di apertura al pubblico dello studio durante l'astensione (art. 3); gli effetti dell'astensione (art. 4); l'individuazione analitica dei servizi minimi essenziali da garantire durante l'astensione, tra i quali, la predisposizione e la consegna al cliente dei modelli F24 (per il pagamento dei tributi o contributi) e delle dichiarazioni fiscali e tributarie, per l'adempimento in forma autonoma (art. 5); che, pertanto, l'insieme delle norme contenute nel Codice di autoregolamentazione in esame, in ordine ai vari profili dell'esercizio del diritto di astensione dei dottori commercialisti ed esperti contabili, si puo' ritenere coerente con le regole dettate dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonche' con gli orientamenti applicativi risultanti dalle delibere della Commissione; Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, il "Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attivita' svolte dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili'', in tutte le sue parti; Dispone: La comunicazione della presente delibera all'Associazione dottori commercialisti, all'Associazione italiana dottori commercialisti, all'Associazione nazionale commercialisti, all'Associazione nazionale dottori commercialisti, all'Unione nazionale commercialisti ed esperti contabili, all'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, all'Unione italiana commercialisti (per il tramite della Segreteria di coordinamento), al Ministero dell'economia e delle finanze, all'Agenzia delle entrate, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della giustizia, al Commissario straordinario INPS e a Presidente dell'INAIL, nonche', ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri; Dispone, inoltre la pubblicazione del "Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attivita' svolte dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili" e della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' l'inserimento dei predetti atti sul sito internet della Commissione. Roma, 28 luglio 2014 Il Presidente: Alesse