Premessa. 
    Il presente atto di indirizzo viene adottato ai  sensi  dell'art.
3-quinquies del decreto legge 25 settembre 2009, n.  135,  convertito
dalla legge 20 novembre  2009,  n.  166.  Il  comma  4  del  medesimo
articolo prevede, infatti, che i controlli  antimafia  sui  contratti
pubblici e  sui  successivi  subappalti  e  subcontratti,  aventi  ad
oggetto i lavori, servizi e forniture relative agli interventi per la
realizzazione di EXPO 2015, vengano effettuati con l'osservanza delle
linee guida adottate dal Comitato. In base  a  tale  previsione  sono
stati approvati  tre  atti  di  indirizzo,  da  parte  del  Comitato,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale rispettivamente in data 19 aprile
2011, 7 dicembre 2013 e 10  maggio  2014,  con  i  quali  sono  state
definite le  modalita'  di  controllo  sugli  appalti  connessi  alla
realizzazione dell'EXPO, in relazione al succedersi delle varie  fasi
di avanzamento degli interventi stessi. 
    Con il presente atto, che va ad integrare le ultime  Linee  guida
del 10 maggio 2014, si intende fornire, in  coerenza  con  il  quadro
delineato,  indicazioni  su  specifiche  questioni  emerse  in   sede
applicativa delle disposizioni contenute nelle  citate  linee  guida,
anche alla luce  delle  sollecitazioni  pervenute  all'attenzione  di
questo Comitato, da parte delle  competenti  prefetture,  nonche'  in
considerazione dell'evoluzione del quadro normativo  di  riferimento,
con particolare riguardo decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. 
Parte I: Soluzione a quesiti posti circa lo svolgimento dei controlli
  antimafia. 
I.1. Ambito di applicazione dei controlli antimafia. 
    La seconda edizione delle linee guida, pubblicate il  7  dicembre
2013, ha precisato che, con riguardo ai contratti di sponsorizzazione
connessi all'Esposizione universale che si terra' a Milano nel  corso
del 2015, i relativi controlli  antimafia  dovranno  essere  esperiti
anche nei confronti dei soggetti privati con i quali la societa' EXPO
S.p.a. stipula i relativi contratti. 
    In  relazione  a  tale  indicazione,   e'   stata   rappresentata
l'esigenza di ricevere ulteriori  chiarimenti  volti  a  definire  la
platea dei soggetti destinatari di detti controlli, e cioe' se vadano
ricompresi  in  questi  anche  gli  aventi   causa   del   contraente
principale,  che  concorrono  alla  realizzazione  delle  prestazioni
oggetto del contratto di sponsorizzazione. 
    In via preliminare, va innanzitutto precisato che la  prospettata
questione non potra' che riguardare la  tipologia  dei  contratti  di
sponsorizzazione c.d. «tecnica»,  con  esclusione  della  fattispecie
cosiddetta  «pura».  Cio'  in  quanto,  come  chiarito  anche   dalla
soppressa AVCP (oggi confluita nell'ANAC), nella deliberazione  n.  9
dell'8 febbraio  2012,  in  quest'ultima  tipologia  contrattuale  lo
sponsor  si  impegna,  nei  confronti  della   stazione   appaltante,
esclusivamente al riconoscimento di  un  contributo  (in  cambio  del
diritto di sfruttare spazi per fini pubblicitari) e  non  anche  allo
svolgimento  di  altre  attivita',  in  proprio   ovvero   attraverso
l'apporto di altri sub-contraenti. 
    Diverso e' il caso, invece, in cui  attraverso  il  contratto  di
sponsorizzazione, si realizza una forma di finanziamento «indiretto»,
in cui il privato si impegna a  eseguire,  a  favore  della  pubblica
amministrazione, lavori o servizi di cui all'allegato II  del  codice
dei contratti, ricavando, in  cambio,  un  vantaggio  in  termini  di
pubblicita' indiretta. 
    In relazione a tale specifica  categoria  contrattuale,  si  pone
dunque la questione se le verifiche antimafia debbano essere esperite
nei confronti degli operatori economici cui lo sponsor sub-affida  la
realizzazione della prestazione che si e' impegnato a realizzare. 
    In proposito, si osserva che l'art. 5, comma  2-ter,  lettera  c)
del decreto-legge n. 43/2013, come modificato dall'art. 13, comma  2,
del decreto-legge n. 47/2014, consente alla societa' EXPO  S.p.a.  di
stipulare rapporti di sponsorizzazione che non implichino il  ricorso
a intermediazioni, in deroga alle previsioni dell'art. 26 del decreto
legislativo n. 163/2006, concernente questa particolare categoria  di
negozi giuridici. 
    La norma e' evidentemente di carattere eccezionale,  per  cui  la
deroga da essa prevista non puo' intendersi come riferita anche  alle
altre disposizioni,  non  espressamente  evocate,  che  concorrono  a
definire lo «statuto» dei rapporti di sponsorizzazione  stipulati  da
soggetti pubblici. 
    Ne consegue che, anche nello speciale regime delineato  oggi  dal
ripetuto art. 5, comma 2-ter, del  decreto-legge  n.  43/2013,  trova
applicazione la disciplina dell'art. 27 del  decreto  legislativo  n.
163/2006  riguardante  tutti  i  contratti  dei  cosiddetti   settori
esclusi, il quale, al comma 3, rimette alla pubblica  amministrazione
la scelta di permettere o meno il ricorso  a  subappalti,  precisando
nel  contempo  che  tali  subappalti,  se  ammessi,   sono   comunque
sottoposti  alla  disciplina  dell'art.  118  del  ripetuto   decreto
legislativo n. 163/2006. 
    La disposizione assoggetta, dunque, i  sub-affidamenti  derivanti
da sponsorizzazioni  «tecniche»  al  regime  ordinario  dell'evidenza
pubblica. Del resto, la deroga dal ripetuto art. 5, comma 2-ter,  del
decreto-legge n. 43/2013 e' finalizzata esclusivamente  a  introdurre
procedure di carattere acceleratorio e non ad escludere la natura  di
contratto pubblico dei rapporti di sponsorizzazione. Convince di cio'
il  fatto  che  la  disposizione  in   parola   fa   comunque   salva
l'applicabilita'  ai  rapporti  di  sponsorizzazione   dei   principi
generali dell'ordinamento e del  quadro  comunitario  in  materia  di
public procurement. 
    Alla luce di queste considerazioni, si ritiene che ai  subappalti
e sub-contratti discendenti da rapporti di sponsorizzazione «tecnica»
connessi  all'EXPO  2015  si  applicano,  non  solo  le  norme  sulla
tracciabilita' finanziaria - come gia' sottolineato  dalla  soppressa
AVCP (oggi confluita nell'ANAC) con il parere citato -  ma  anche  le
previsioni, di cui al libro II del decreto legislativo  n.  159/2011,
che sanciscono l'obbligo delle verifiche antimafia. 
    Resta naturalmente  fermo  che  tali  verifiche  dovranno  essere
svolte secondo le modalita' stabilite dalla  seconda  e  dalla  terza
edizione delle linee guida, emanate da  questo  Comitato  sulla  base
dell'art. 3-quinquies del decreto-legge n. 135/2009. 
I.2. Ulteriori indicazioni  per  l'aggiornamento  dei  protocolli  di
  legalita' stipulati in relazione allo  svolgimento  dell'EXPO,  per
  l'utilizzazione delle White list e per  la  collaborazione  con  le
  stazioni appaltanti. 
    Con il presente atto  di  indirizzo  aggiuntivo  alle  precedenti
linee guida, il Comitato intende fornire alcuni ulteriori chiarimenti
in merito al «perimetro» dei controlli antimafia che la prefettura di
Milano e'  chiamata  a  svolgere  sugli  affidamenti  riguardanti  la
realizzazione  del  sito  dell'Esposizione   universale,   le   opere
correlate,  nonche'  le  prestazioni  di  varia  natura  che  saranno
commissionati per garantire il regolare svolgimento dell'evento. 
    Sul punto, il Comitato osserva che il decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 6 maggio 2013 ha, tra l'altro, consentito alla
societa'  EXPO  2015  di  avvalersi  anche  di  alcuni  soggetti  per
l'esecuzione   di    interventi    strettamente    funzionali    alla
Manifestazione espositiva, tra i quali rientrano senz'altro gli  enti
fieristici (di cui la societa' Fiera Milano S.p.a. e' il principale). 
    Al riguardo, giova precisare che questi ultimi, cosi' come in via
piu'  generale  tutti  gli  altri  enti  che  operino  come  soggetti
attuatori di interventi  per  l'Expo  2015,  curano  l'esecuzione  di
appalti che, in quanto funzionali  al  soddisfacimento  di  interessi
collettivi o generali, sono da ritenersi di  natura  pubblica,  anche
qualora  stipulati  con  alcune  deroghe  rispetto  al   procedimento
ordinario delineato dal decreto legislativo n. 163/2006. 
    Su  queste  premesse,  il  Comitato  ritiene  che  il   controllo
antimafia, secondo le modalita' stabilite dalla seconda e dalla terza
edizione delle linee guida, debba essere esperito anche nei  riguardi
delle imprese cui i predetti enti conferiscono appalti o a favore dei
quali autorizzano lo svolgimento di subappalti o altri subcontratti. 
    Altra  questione,  concernente  il  «perimetro»  dei   controlli,
riguarda i partecipanti  esteri  all'Esposizione  universale,  tra  i
quali, secondo  quanto  recentemente  riferito  dalla  prefettura  di
Milano, sarebbero  compresi  non  soltanto  «Partecipanti  ufficiali»
(statali e non),  ma  anche  «Partecipanti  non  ufficiali»,  di  cui
imprese di livello internazionale. 
    La prefettura di Milano ha posto la questione se  le  indicazioni
formulate con la seconda edizione delle linee guida, relativamente ai
controlli antimafia sugli interventi gestiti dai soggetti  stranieri,
trovino applicazione anche  nei  riguardi  degli  affidamenti  e  sub
affidamenti conferiti dalle predette imprese straniere. 
    Il Comitato ritiene che alla questione debba essere  fornita  una
risposta di segno affermativo. 
    Il modello ad  hoc  dei  controlli  antimafia,  apprestato  dalla
seconda edizione delle linee guida,  trova  la  sua  ragion  d'essere
nell'esigenza di realizzare uno screening  completo  sugli  operatori
privati che intervengono nelle realizzazioni dell'EXPO e  di  evitare
di lasciare  «vuoti»  che  potrebbero  essere  sfruttati  da  imprese
colluse  o  contigue  con  la  delinquenza  organizzata  per   trarre
vantaggio  dal  cospicuo  flusso  degli  investimenti.  Non   sfugge,
infatti, come l'acquisizione di commesse da soggetti esteri finirebbe
con il rafforzare il sistema dell'economia criminale,  aumentando  le
sue capacita' di infiltrarsi nel tessuto dell'imprenditoria legale. 
    Rispetto a questo interesse generale di fondo, e' evidente che la
natura giuridica del soggetto committente (cioe' la sua  personalita'
di diritto internazionale o meramente privatistica), e' assolutamente
indifferente e non e' in  alcun  modo  di  ostacolo  all'avvio  delle
necessarie iniziative per instaurare il  rapporto  di  collaborazione
antimafia descritto  nella  ripetuta  seconda  edizione  delle  linee
guida. 
    Il Comitato, inoltre, ritiene opportuno fornire alcuni  ulteriori
chiarimenti circa le modalita' di svolgimento dei controlli antimafia
alla luce delle recenti novita' introdotte  dall'art.  29,  del  gia'
citato decreto-legge n. 90/2014, che ha riconfigurato il regime delle
White list istituite dall'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge  n.
190/2012. 
    Come e' noto, i cardini della nuova norma risiedono: 
    nell'individuazione delle White list come strumento  obbligatorio
attraverso  il  quale  le   stazioni   appaltanti   acquisiscono   la
documentazione antimafia nei riguardi degli operatori  economici  dei
settori «a  rischio»,  individuati  dal  successivo  comma  53  della
medesima disposizione; 
    negli effetti derivanti dall'iscrizione nelle «liste» in  parola,
la quale iscrizione diventa equipollente all'informazione antimafia e
alla comunicazione ai fini del conferimento di appalti  e  subappalti
riguardanti prestazioni non solo dei settori «a rischio», ma anche di
altri «segmenti» economici. 
    Va poi considerato che l'ammissione nelle White list si  consegue
a seguito dell'accertamento, da parte  della  prefettura  competente,
delle  condizioni  per  il   rilascio   dell'informazione   antimafia
liberatoria. 
    Tenuto conto di cio', il Comitato ritiene che  la  societa'  EXPO
S.p.A. e  gli  altri  soggetti  attuatori  o  aggiudicatori  potranno
limitarsi a comunicare gli  affidamenti  conferiti  o  autorizzati  a
favore di imprese che  risultino  validamente  iscritte  nelle  White
list, senza quindi che vi sia la necessita' di richiedere il rilascio
dell'informazione antimafia. 
    Quanto, invece, alla possibilita' che imprese non iscritte  nelle
White list, ma che abbiano presentato domanda di iscrizione,  possano
essere chiamate ad eseguire, solo in forza di tale domanda, appalti o
sub appalti relativi ad opere essenziali o connesse ad  EXPO  -  come
previsto  in  via  transitoria  dal  comma  2,   dell'art.   29   del
decreto-legge n. 90/2014 - si  ritiene  che  tale  possibilita'  vada
coniugata con  il  sistema  di  maggior  rigore,  a  fini  antimafia,
delineato per i predetti appalti. 
    Ne consegue, pertanto, che: 
      la societa' EXPO, ovvero le altre stazioni appaltanti, qualora,
per imperiose esigenze, non  ritengano  di  potersi  avvalere  di  un
operatore  economico  gia'  iscritto  nelle  White   list,   potranno
procedere a stipulare un contratto o un sub-contratto  con  l'impresa
che abbia proposto domanda di iscrizione alle  White  list,  solo  in
esito all'espletamento  delle  verifiche  antimafia  da  parte  della
competente prefettura. 
    In definitiva, in tale ipotesi, la  domanda  di  iscrizione  alla
White List - ovviamente limitatamente agli appalti relativi ad EXPO e
ad opere connesse, inclusa la Pedemontana - equivarra' a richiesta di
rilascio di informazione antimafia. 
    Si coglie l'occasione per precisare che le medesime  indicazioni,
formulate sul punto, valgono anche per gli  appalti  e  i  subappalti
conferiti o autorizzati per la ricostruzione delle zone  dell'Abruzzo
colpite dal sisma del 6 aprile 2009. 
    In particolare, appare quanto mai opportuno  che  le  pattuizioni
contenute negli atti conclusi  siano  integrate  con  previsioni  che
rafforzino  le  barriere  contro  i  fenomeni  di  corruzione  e   di
maladministration che possono verificarsi nel  corso  dell'esecuzione
degli affidamenti in argomento, valorizzando anche al massimo i nuovi
strumenti  di  prevenzione  e  contrasto  messi  a  disposizione  dal
decreto-legge n. 90/2014. 
    A questo fine, si sottolinea  l'importanza  che  il  prefetto  di
Milano avvii le necessarie iniziative per integrare i  protocolli  di
legalita' gia' conclusi relativi all'Esposizione universale ovvero ad
altre opere  comprese  nel  Piano  delle  infrastrutture  strategiche
(PIS), con appositi atti aggiuntivi in virtu' dei quali  la  societa'
EXPO S.p.A. e i soggetti attuatori o  aggiudicatori  si  impegnano  a
rispettare le clausole «anticorruzione» di cui  all'allegato  D  alle
linee guida accluse all'atto  di  intesa  sottoscritto  dal  Ministro
dell'interno e dal presidente  dell'ANAC,  pubblicate  il  18  luglio
2014,  e  a  inserirle  nei  contratti  stipulati  con  i  rispettivi
operatori economici affidatari e sub-affidatari. 
I.3.  Modalita'  dei  controlli  antimafia  relativi   alle   imprese
  impegnate  nella  realizzazione  delle  arterie   «Pedemontana»   e
  Bre.Be.Mi. 
    Come e'  noto,  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 22 ottobre 2008 annovera tra le progettualita'  connesse
allo  svolgimento  dell'esposizione  universale  anche  alcune  opere
essenziali da realizzarsi a cura di amministrazioni ed  enti  diversi
dalla EXPO S.p.a. 
    Per ciascuno di tali interventi  sono  stati  stipulati  appositi
protocolli di legalita' tra le competenti prefetture  e  le  stazioni
appaltanti volti a elevarne la cornice di sicurezza attraverso misure
di maggior rigore rispetto alle ordinarie procedure  di  controllo  a
fini antimafia. 
    Rientrano  in  questo  ambito  la  costruzione  delle  autostrade
«Pedemontana» e «Brescia-Bergamo-Milano», destinate  ad  attraversare
diverse province della Lombardia e per le quali il soggetto attuatore
e' stato individuato nell'amministrazione regionale ed  in  relazione
alle quali erano stati stipulati appositi protocolli di legalita'  in
data antecedente alle linee guida del 19 aprile 2011. 
    Nell'ambito delle indicazioni contenute  nella  seconda  edizione
delle  linee  guida,  del  7  dicembre  2013,   e'   stata   valutata
l'opportunita' di conservare lo statuto  regolamentare  previsto  per
tali interventi dai predetti  protocolli  di  legalita',  con  taluni
specifici  accorgimenti  volti   a   rafforzare   i   meccanismi   di
coordinamento informativo tra i gruppi  interforze  delle  prefetture
complessivamente coinvolte dalla realizzazione dell'EXPO. 
    Alla  base  di  tale  orientamento  espresso  dal  Comitato,   va
ricondotta la preoccupazione che  un  generalizzato  reindirizzamento
dei  controlli  previsti   dagli   strumenti   pattizi   relativi   a
«Pedemontana» e «Bre.Be.Mi», in termini similari a quelli attuati per
il sito  dell'EXPO,  potesse  determinare  soluzioni  di  continuita'
nell'azione  di  prevenzione  antimafia,  senza  aggiungere  concreti
vantaggi in termini di sostanziale efficacia. 
    Cio', tenuto anche conto del fatto che la  cornice  di  sicurezza
delineata dai protocolli citati, se pur definita in epoca antecedente
all'emanazione delle prime linee guida del 2011, appare improntata  a
criteri di massimo rigore, sul piano della strumentazione  antimafia,
in coerenza con le piu' generali direttive emanate da questo Comitato
con riferimento a tutte le infrastrutture strategiche. 
    Ed infatti, anche in considerazione della natura delle  opere  in
esame, che rientrano  tra  quelle  tradizionalmente  piu'  esposte  a
rischio  di  infiltrazioni,  gli  strumenti   pattizi   sottoscritti,
rispettivamente  il  16  gennaio  e  il  20  dicembre  2010,  tra  le
prefetture interessate e i concessionari delle opere,  prevedono  una
generalizzata  estensione   del   piu'   penetrante   sistema   delle
informazioni prefettizie a tutti i contratti  di  lavori,  servizi  e
forniture, di qualunque importo, senza esenzione alcuna. 
    Sul piano, poi, delle modalita' dei  controlli,  si  prevede  che
l'azione di prevenzione antimafia venga sviluppata  dalle  prefetture
coinvolte in stretto coordinamento tra loro, esigenza  garantita  non
solo dal ruolo di  hub  riconosciuto  alle  prefetture  di  Varese  e
Bergamo, relativamente alla ricezione  delle  richieste  di  rilascio
della  documentazione  antimafia  (art.  2,  comma  3,   del   citato
protocollo  di  legalita'),  ma  anche   dalle   strette   forme   di
collaborazione  info-operativa  previste  dalle  linee  guida  del  7
dicembre 2013 (paragrafo II.3). 
    Si aggiunge che  tali  moduli  di  cooperazione  potranno  essere
ulteriormente   rafforzati   dalle   intese   che   potranno   essere
eventualmente stipulate con il prefetto di Milano, sentita  anche  la
sezione specializzata, istituita ai sensi dell'art.  3-quinquies  del
decreto-legge n. 135/2009, per consentire uno scambio degli  elementi
informativi gia' raccolti sulle imprese operanti per la realizzazione
del sito espositivo dell'EXPO che dovessero  essere  impegnate  anche
nei lavori della «Pedemontana». 
    In tal senso, nella seduta del 4 giugno u.s., questo Comitato  ha
gia' rivolto raccomandazioni alla prefettura di  Milano  al  fine  di
favorire la piena condivisione del patrimonio informativo,  contenuto
nella banca dati EXPO, alle  prefetture  coinvolte  nella  cosiddetta
«Pedemontana», sia nell'ottica di assicurare  la  massima  speditezza
dei controlli, sia al fine di  garantire  omogeneita'  e  unitarieta'
nello svolgimento degli stessi. 
    All'indomani della pubblicazione  delle  terze  linee  guida,  e'
stata prospettata l'esigenza di un chiarimento sulla possibilita'  di
una  rimodulazione  dei  contenuti  dei   predetti   protocolli;   in
definitiva, e' stato chiesto  di  precisare  se  potessero  ritenersi
implicitamente estese anche a «Pedemontana» le modalita' di verifica,
improntate ai principi di maggior speditezza,  indicate  nel  cennato
atto di indirizzo. Il problema  puo'  dirsi  superato  per  i  lavori
relativi alla realizzazione dell'arteria  «Bre.Be.Mi»,  tenuto  conto
che gli stessi sono oramai conclusi e  l'opera  e'  stata  inaugurata
nella giornata del 23 luglio scorso. 
    La questione riguarda, in particolare,  la  platea  dei  soggetti
destinatari dei controlli antimafia, platea che, ai  sensi  dell'art.
3,  comma  5,  del  protocollo  Pedemontana,   risulta   piu'   ampia
(includendo anche i soci, i sindaci e, per le S.a.s.,  anche  i  soci
accomandanti), rispetto a quella individuata dall'art. 85 del  Codice
antimafia. 
    Dalla soluzione di tale questione,  consegue,  evidentemente,  la
possibilita' per il concessionario dell'opera di avvalersi di  talune
modalita' semplificate di controllo. 
    Ci  si  riferisce,  in  particolare,  alla  possibilita'  di  non
richiedere l'informazione antimafia ogni qualvolta ci si  avvalga  di
imprese iscritte negli elenchi di cui all'art. 1, comma 52-bis  della
legge n. 190/2012, come modificato dall'art. 29 del decreto-legge  n.
90/2014, nonche' alla opportunita' di avvalersi  delle  imprese,  che
compaiono  nella  banca  dati  SIPREX  (cosiddetta   anagrafe   degli
esecutori EXPO), gia' censite a fini antimafia. In quest'ultimo caso,
sulla base della semplice presentazione di un'autocertificazione  con
la quale il legale rappresentate dell'impresa attesti  che,  rispetto
al  momento  del  rilascio  dell'originale   informazione   antimafia
liberatoria,  non  si  sono  verificati   mutamenti   negli   assetti
amministrativi, gestionali e proprietari, indicati  all'art.  85  del
Codice antimafia. 
    In definitiva, dunque, anche al fine di garantire  uniformita'  e
omogeneita' nei  controlli,  verrebbe  auspicata  dal  concessionario
dell'opera  in  argomento  una  interpretazione  dei  contenuti   del
protocollo «Pedemontana»  che  riconduca  l'ambito  soggettivo  delle
verifiche  alle  posizioni  individuate  dall'art.  85   del   Codice
antimafia. 
    Al riguardo, il Comitato ritiene  che  la  prospettata  questione
vada risolta avendo cura di coniugare l'esigenza di non intaccare  il
quadro di maggior rigore, delineato dal protocollo sottoscritto il 20
dicembre 2010, con l'altrettanto  apprezzabile  esigenza  di  evitare
inutili appesantimenti potendosi raggiungere il medesimo  effetto  di
prevenzione avvalendosi di modalita'  semplificate,  in  analogia  al
modello  procedurale  che  opera  per  tutti  gli  altri   interventi
ricompresi nel sistema Expo. 
    Nel  piu'  rigoroso  quadro  degli  accertamenti,  previsto   nel
protocollo Pedemontana, si ritiene pertanto  che  dell'art.  3  della
citata intesa vada data una lettura che si armonizzi  con  il  mutato
quadro normativo e regolamentare introdotto dal  Codice  antimafia  e
dal  recente  decreto-legge  n.  90/2014,  con  particolare  riguardo
all'art. 29 in tema di White  list,  ma  anche  dalla  lex  specialis
prevista per Expo che ha poi  avuto  la  sua  concretizzazione  nelle
linee guida e nei protocolli che ne hanno dato attuazione. 
    In concreto, dunque, la stazione appaltante che intenda avvalersi
di un'impresa  gia'  sottoposta  a  screening  antimafia,  in  quanto
iscritta nelle White list ovvero presente  nella  banca  dati  SIPREX
(cosiddetta Anagrafe degli esecutori  Expo  2015),  potra'  procedere
alla stipula del contratto  o  del  subcontratto  dandone  preventiva
comunicazione alla competente prefettura corredata dei dati  relativi
ai soggetti indicati dall'art. 3 del predetto protocollo. Nel caso di
operatore economico censito in SIPREX, dovra' inoltre essere prodotta
apposita autocertificazione con la  quale  il  legale  rappresentante
dell'impresa attesti  che,  rispetto  al  momento  in  cui  e'  stata
rilasciata  l'originaria  informazione  liberatoria,  non   si   sono
verificati mutamenti negli assetti gestionali e proprietari  indicati
dall'art. 85 del Codice antimafia. Sulla base dei  dati  forniti,  la
prefettura  potra'  disporre  le  ulteriori  verifiche,  secondo   le
modalita'  di  cui  all'art.  2  del  protocollo  stesso,  anche  nei
confronti dei soggetti, indicati  nella  cennata  comunicazione,  non
ricompresi tra quelli individuati dall'art. 85. 
    Qualora tali verifiche diano esito positivo, i relativi contratti
o subcontratti saranno immediatamente risolti ai sensi del successivo
art. 3, comma 3. 
    Analogo meccanismo potra' trovare applicazione nel caso in cui la
stazione appaltante intenda  avvalersi  di  societa'  che  non  siano
iscritte in White list o che non  siano  presenti  nella  banca  dati
SIPREX. In tali ipotesi  la  prefettura  competente  nel  territorio,
cosi'  come  indicato  dall'art.  2,   comma   IV,   del   protocollo
sottoscritto nel 2010, ricevuta la richiesta  delle  informazioni  da
parte  di  Pedemontana,  corredata  dagli  ulteriori  dati   indicati
dall'art. 3,  comma  5  dell'atto  pattizio,  curera'  gli  immediati
adempimenti per il rilascio delle informazioni antimafia  -  sia  nei
confronti dei soggetti di cui all'art. 85 del Codice  antimafia,  sia
nei confronti di quelli indicati nell'art. 3, comma V, del protocollo
sottoscritto nel  2010  -  da  parte  del  prefetto  territorialmente
competente che, ove non emergano elementi ostativi per i soggetti  di
cui  al  cennato   art.   85   del   Codice   antimafia,   rilascera'
nell'immediato informazione liberatoria. 
    Anche  in  questo   caso,   tuttavia,   qualora   da   successivi
accertamenti effettuati nei confronti dei soggetti di cui all'art. 3,
comma V, del protocollo, emergano elementi di  controindicazione,  il
prefetto  competente  per  territorio  ne  dara'  comunicazione  alla
prefettura richiedente, la quale, a sua volta, lo  comunichera'  alla
stazione  appaltante  ai  fini  della   immediata   risoluzione   del
contratto. 
    Per quanto attiene ai termini  per  il  rilascio  delle  suddette
informazioni, si conferma quanto previsto dall'art. 3, comma IV,  del
protocollo sottoscritto nel 2010. 
    Le considerazioni svolte confermano, in ogni caso, l'esigenza  di
procedere quanto prima ad una piu' ampia e sistematica revisione  del
cennato atto di intesa - in linea con quanto previsto anche dall'art.
13, comma IV - che trasfonda le indicazioni  contenute  nel  presente
atto di  indirizzo  in  impegni  a  contenuto  vincolante  sul  piano
pattizio. In tal senso, il prefetto di Bergamo avviera' le necessarie
iniziative,  d'intesa  con  i  prefetti  di  Como  e   Monza-Brianza,
finalizzate: 
    alla revisione del protocollo di legalita'  del  2010  nel  senso
sopra indicato; 
    all'integrazione dello stesso per garantirne  il  rispetto  delle
clausole «anticorruzione», di cui all'allegato D alle gia' richiamate
linee guida accluse all'atto  di  intesa  sottoscritto  dal  Ministro
dell'interno   e   dal   presidente   dell'ANAC,   anche   ai    fini
dell'inserimento  nei  contratti  stipulati  tra  i  soggetti   della
filiera. 
    Rimangono ferme le competenze del prefetto di Milano, cosi'  come
delineate nel paragrafo II.3 della seconda edizione delle linee guida
per  i  controlli  antimafia   di   cui   all'art.   3-quinques   del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito  dalla  legge  20
novembre 2009, n. 166, inerente la realizzazione delle opere e  degli
interventi connessi allo svolgimento dell'EXPO Milano 2015. 
    Giova in ogni caso precisare che, nelle more di  tale  intervento
di  piu'  ampia  rimodulazione,  il  cennato  protocollo  continui  a
costituire, anche nell'attuale seconda fase di realizzazione, l'unico
strumento di regolazione, sul piano convenzionale, dei  rapporti  tra
prefetture interessate, concessionario e stazione appaltante. 
    Ne e' conferma la dichiarazione delle parti di  voler  ricondurre
alla disciplina protocollare il  complesso  delle  opere  individuate
nelle premesse, e dunque sia la prima che la attuale  seconda  parte,
ma anche la previsione contenuta nel comma I dell'art. 13 che estende
la durata del protocollo alla conclusione dei lavori. 
    Tenuto conto, peraltro, che l'attuale nuova fase  dell'intervento
vede notevolmente coinvolta la prefettura di  Monza  e  Brianza  (non
ricompresa   all'epoca   tra   gli   originari   sottoscrittori   del
protocollo), il  Comitato  ritiene  opportuno  estendere  formalmente
l'efficacia dello stesso anche al prefetto di tale provincia  che  lo
sottoscrivera' per adesione. Analogamente, la stazione  appaltante  e
il  concessionario  dovranno  provvedere   ad   acquisire   l'impegno
dell'impresa  aggiudicatrice,  attraverso   la   sottoscrizione   per
adesione, al rispetto dei contenuti del protocollo, integrato con  le
clausole anticorruzione di cui alle predette linee guida. 
    Nella precedente edizione delle linee guida, del 7 dicembre 2013,
era stata sottolineata  l'importanza  che,  anche  e  soprattutto  in
ragione  delle  caratteristiche  degli  interventi  autostradali   in
argomento, fosse adottato un modello di raccordo e coordinamento  sul
piano info-investigativo tra i  gruppi  interforze  delle  prefetture
interessate, con il prioritario coinvolgimento della DIA e del GICEX. 
    Con il presente atto  di  indirizzo,  il  Comitato  ritiene  che,
nell'attuale fase di realizzazione dei lavori,  potra'  rivelarsi  di
particolare utilita' stabilire una  diretta  interlocuzione  -  fermo
restando il ruolo di coordinamento che spetta al prefetto  di  Milano
ai sensi dell'art. 3-quinquies del decreto-legge n. 135/2009 - tra il
predetto gruppo interforze e la prefettura che  svolge  il  ruolo  di
hub,   in   relazione   a   specifiche   e    qualificate    esigenze
info-investigative che  dovessero  emergere,  anche  su  segnalazione
delle altre prefetture, ovvero al fine  di  fluidificare  l'eventuale
acquisizione di elementi informativi da parte degli organi di polizia
dislocati in altre province.