IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 205 testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,  come  modificato
dal comma 3, lett. e), dell'articolo 67 della legge 18  giugno  2009,
n. 69, ed in particolare i commi 1 e 2 secondo i quali la misura  del
recupero delle spese del processo penale  anticipate  dall'erario  e'
stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto ministeriale 8 agosto  2013,  n.  111,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2013; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 gennaio 2014; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
in data 10 aprile 2014; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Recupero forfettizzato 
 
  1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario, diverse  da
quelle indicate nell'articolo 2 o in altra disposizione  di  legge  o
del testo unico in materia di spese di giustizia di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica del 30  maggio  2002,  n.  115,  sono
recuperate, nella misura fissa stabilita nella «Tabella  A»  allegata
al presente regolamento, che ne  costituisce  parte  integrante,  nei
confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta'. 
 
              Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato
          redatto dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 205 del decreto del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115  (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di spese di giustizia - Testo A): 
                «Art. 205 (L). (Recupero intero, forfettizzato e  per
          quota). -  1.  Le  spese  del  processo  penale  anticipate
          dall'erario  sono  recuperate  nei  confronti  di   ciascun
          condannato, senza vincolo  di  solidarieta',  nella  misura
          fissa stabilita con decreto del Ministro  della  giustizia,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          ai sensi dell' articolo 17, commi 3 e  4,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi puo'  essere
          rideterminato ogni anno al fine  di  garantire  l'integrale
          recupero delle somme anticipate dall'erario. 
                2. Il decreto di cui al comma 1 determina  la  misura
          del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo
          di processo. Il  giudice,  in  ragione  della  complessita'
          delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione  di
          condanna al pagamento delle spese processuali puo' disporre
          che gli  importi  siano  aumentati  sino  al  triplo.  Sono
          recuperate per intero,  oltre  quelle  previste  dal  comma
          2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia,
          le spese per la  pubblicazione  della  sentenza  penale  di
          condanna e le spese per la demolizione di opere  abusive  e
          per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto
          previsto dall' articolo 32, comma 12, del decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
                2-bis. Le spese relative  alle  prestazioni  previste
          dall'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
          259,  e  successive  modificazioni,  e  quelle   funzionali
          all'utilizzo delle prestazioni medesime sono recuperate  in
          misura fissa  stabilita  con  decreto  del  Ministro  della
          giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, ai sensi dell'articolo 17,  commi  3  e  4,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. 
                2-ter. Il decreto di cui al comma 2-bis determina  la
          misura del recupero con riferimento al  costo  medio  delle
          singole tipologie di prestazione. L'ammontare degli importi
          puo' essere rideterminato ogni anno. 
                2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis,  nonche'
          le spese per la consulenza tecnica e  per  la  perizia,  le
          spese  per  la  pubblicazione  della  sentenza  penale   di
          condanna e le spese per la demolizione di opere  abusive  e
          per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2,
          sono recuperati nei  confronti  di  ciascun  condannato  in
          misura corrispondente alla quota  del  debito  da  ciascuno
          dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza  vincolo
          di solidarieta'. 
                2-quinquies. Il contributo unificato e  l'imposta  di
          registro  prenotati  a  debito  per  l'azione  civile   nel
          processo penale sono recuperati nei  confronti  di  ciascun
          condannato   al   risarcimento   del   danno   in    misura
          corrispondente alla quota del debito  da  ciascuno  dovuta,
          senza  vincolo  di  solidarieta'.   2-sexies.   Gli   oneri
          tributari  relativi  al  sequestro  conservativo   di   cui
          all'articolo  316  del  codice  di  procedura  penale  sono
          recuperati nei confronti del condannato a carico del  quale
          e' stato disposto il sequestro conservativo.». 
              - Si riporta il  testo  della  lett.  e)  del  comma  3
          dell'articolo  67  della  legge  18  giugno  2009,  n.   69
          (Disposizioni    per    lo    sviluppo    economico,     la
          semplificazione, la competitivita' nonche'  in  materia  di
          processo civile): 
                «Art. 67. (Misure urgenti per il  recupero  di  somme
          afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento
          e  la  razionalizzazione  delle  spese  di  giustizia).   -
          (Omissis). 
                3. Al testo unico delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di spese di giustizia, di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.
          115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
          modificazioni: 
                  a) - b) - c) - d) (Omissis). 
                  e) all'articolo 205 (L) sono apportate le  seguenti
          modificazioni: 
                    1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
          «Recupero intero, forfettizzato e per quota»; 
                    2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
                    «1.  Le  spese  del  processo  penale  anticipate
          dall'erario  sono  recuperate  nei  confronti  di   ciascun
          condannato, senza vincolo  di  solidarieta',  nella  misura
          fissa stabilita con decreto del Ministro  della  giustizia,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          ai sensi dell' articolo 17, commi 3 e  4,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi puo'  essere
          rideterminato ogni anno al fine  di  garantire  l'integrale
          recupero delle somme anticipate dall'erario. 
                    2. Il decreto di cui  al  comma  1  determina  la
          misura del recupero con riferimento al grado di giudizio  e
          al  tipo  di  processo.  Il  giudice,  in   ragione   della
          complessita' delle indagini e degli  atti  compiuti,  nella
          statuizione  di   condanna   al   pagamento   delle   spese
          processuali puo' disporre che gli importi  siano  aumentati
          sino al triplo. Sono recuperate per  intero,  oltre  quelle
          previste dal  comma  2-bis,  le  spese  per  la  consulenza
          tecnica e per la perizia, le  spese  per  la  pubblicazione
          della sentenza  penale  di  condanna  e  le  spese  per  la
          demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino
          dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall' articolo  32,
          comma 12, del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326»; 
                    3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
                    «2-quater. Gli importi di  cui  al  comma  2-bis,
          nonche' le  spese  per  la  consulenza  tecnica  e  per  la
          perizia, le  spese  per  la  pubblicazione  della  sentenza
          penale di condanna e le spese per la demolizione  di  opere
          abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi,  di  cui
          al comma  2,  sono  recuperati  nei  confronti  di  ciascun
          condannato in misura corrispondente alla quota  del  debito
          da ciascuno dovuta in base al decreto di cui  al  comma  1,
          senza vincolo di solidarieta'. 
                    2-quinquies. Il contributo unificato e  l'imposta
          di registro prenotati a  debito  per  l'azione  civile  nel
          processo penale sono recuperati nei  confronti  di  ciascun
          condannato   al   risarcimento   del   danno   in    misura
          corrispondente alla quota del debito  da  ciascuno  dovuta,
          senza vincolo di solidarieta'. 
                    2-sexies.  Gli  oneri   tributari   relativi   al
          sequestro conservativo di cui all'articolo 316  del  codice
          di procedura  penale  sono  recuperati  nei  confronti  del
          condannato  a  carico  del  quale  e'  stato  disposto   il
          sequestro conservativo»; 
                  f) all'articolo 208 (R), il comma 1  e'  sostituito
          dal seguente: 
                    «1.  Se  non  diversamente  stabilito   in   modo
          espresso, ai fini delle norme che seguono e di  quelle  cui
          si  rinvia,  l'ufficio  incaricato  della  gestione   delle
          attivita' connesse alla riscossione e' cosi' individuato: 
                    a)  per  il  processo   civile,   amministrativo,
          contabile e tributario  e'  quello  presso  il  magistrato,
          diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento  e'
          passato  in  giudicato  o  presso  il  magistrato  il   cui
          provvedimento e' divenuto definitivo; 
                    b) per il processo penale  e'  quello  presso  il
          giudice dell'esecuzione. (L)»; 
                    g) alla parte  VII,  titolo  II,  la  rubrica  e'
          sostituita dalla seguente: «Disposizioni  generali  per  le
          spese nel processo amministrativo, contabile e tributario»; 
                    h)  all'articolo  212  (R)  sono   apportate   le
          seguenti modificazioni: 
                    1) al comma 1, le parole: «o,  per  le  spese  di
          mantenimento, cessata l'espiazione della pena in  istituto»
          sono soppresse; 
                    2) al comma 2, le  parole:  «o  dalla  cessazione
          dell'espiazione della pena in istituto» sono soppresse; 
                    i) il capo VI-bis del titolo II della  parte  VII
          e' sostituito dal seguente titolo: 
                    «Titolo II-bis - DISPOSIZIONI GENERALI PER  SPESE
          DI  MANTENIMENTO  IN  CARCERE,  SPESE   PROCESSUALI,   PENE
          PECUNIARIE, SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE  E  SANZIONI
          PECUNIARIE PROCESSUALI NEL PROCESSO CIVILE E PENALE 
                    Capo I - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO 
                    Art. 227-bis  (L). (Quantificazione  dell'importo
          dovuto). - 1. La  quantificazione  dell'importo  dovuto  e'
          effettuata secondo quanto disposto  dall'articolo  211.  Ad
          essa provvede l'ufficio ovvero, a decorrere dalla  data  di
          stipula della convenzione prevista dall' articolo 1,  comma
          367, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  e  successive
          modificazioni, e per i crediti ivi  indicati,  la  societa'
          Equitalia Giustizia Spa. 
                    Art. 227-ter (L). (Riscossione mediante ruolo). -
          1. Entro un mese dalla  data  del  passaggio  in  giudicato
          della sentenza o dalla data in cui e'  divenuto  definitivo
          il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese  di
          mantenimento, cessata l'espiazione in  istituto,  l'ufficio
          ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione
          prevista dall'  articolo  1,  comma  367,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per  i
          crediti ivi indicati, la societa' Equitalia  Giustizia  Spa
          procede all'iscrizione a ruolo. 
                    2.  L'agente  della  riscossione   procede   alla
          riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell' articolo
          32,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  26
          febbraio 1999, n. 46. Si applica l' articolo 25,  comma  2,
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602. 
                    Art. 227-quater  (L). (Norme  applicabili). -  1.
          Alle attivita' previste dal presente  titolo  si  applicano
          gli articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220. 
                    4. - 5. - 6. - 7. (Omissis).». 
              - Il decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111 reca  :
          «Regolamento recante disposizioni in  materia  di  recupero
          delle spese del processo penale». 
              - Si riporta il testo dei comma 3 e 4 dell'articolo  17
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri): 
                «Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. (Omissis).».