IL DIRETTORE GENERALE 
    per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 606 della Commissione  del  10  luglio
2009 recante talune modalita' di  applicazione  del  regolamento  del
Consiglio n. 479/2008 per quanto riguarda le  categorie  di  prodotti
vitivinicoli, le pratiche enologiche e le  relative  restrizioni,  in
particolare l'allegato II, sezione C,  punto  2,  del  Reg.  (CE)  n.
606/2009, che prevede che le partite destinate  all'elaborazione  dei
vini  spumanti  di  qualita'  a  denominazione  di  origine  protetta
"Prosecco" ed altri, elaborate a partire da una sola varieta' di vite
possono avere un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a
8,5 % vol.; 
  Visto il decreto legislativo n. 61 del 8  aprile  2010  recante  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7  luglio  2009,
n. 88; 
  Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2009, con il quale e' stato
approvato il disciplinare di produzione dei vini a  denominazione  di
origine controllata "Prosecco"; 
  Vista l'istanza presentata in data 8 agosto 2014 dal  Consorzio  di
tutela della  DOC  "Prosecco",  con  la  quale  tenendo  conto  delle
particolari condizioni climatiche verificatesi, e' stata richiesta la
riduzione del titolo alcolometrico volumico totale ad un  tenore  non
inferiore  all'8,5%  vol.  delle  partite,  ottenute  nella  corrente
campagna vendemmiale 2014/2015, destinate all'elaborazione della sola
tipologia spumante della citata DOC  "Prosecco",  ai  sensi  ed  alle
condizioni previste dalla predetta normativa comunitaria; 
  Visto il parere favorevole espresso sulla  predetta  istanza  dalle
Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, rispettivamente con  nota  n.
349201 del 18 agosto 2014 e con nota n. SPA/7.7/ del 27 agosto 2014; 
  Ritenuto che sussistono  le  condizioni  per  l'accoglimento  della
richiesta in questione; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  Per la campagna  vendemmiale  2014/2015,  il  titolo  alcolometrico
volumico totale minimo delle partite destinate all'elaborazione della
sola tipologia spumante della DOC "Prosecco", riconosciuta con il  DM
17 luglio 2009 richiamato in premessa,  e'  fissato  a  8,5  %  vol.,
conformemente alle disposizioni di cui all'allegato  II,  sezione  C,
punto 2, del Reg. (CE) n. 606/2009. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 agosto 2014 
 
                                         Il direttore generale: Gatto