IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
                            e dell'ippica 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 606 della Commissione  del  10  luglio
2009 recante talune modalita' di  applicazione  del  regolamento  del
Consiglio n. 479/2008 per quanto riguarda le  categorie  di  prodotti
vitivinicoli, le pratiche enologiche e le  relative  restrizioni,  in
particolare l'allegato II, sezione C,  punto  2,  del  Reg.  (CE)  n.
606/2009, che prevede che le partite destinate  all'elaborazione  dei
vini  spumanti  di  qualita'  a  denominazione  di  origine  protetta
«Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» ed altri, elaborate  a  partire
da una sola varieta' di vite possono avere  un  titolo  alcolometrico
volumico totale non inferiore a 8,5% vol.; 
  Visto il decreto legislativo n. 61 del 8  aprile  2010  recante  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7  luglio  2009,  n.
88; 
  Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2009, con il quale e' stato
approvato il disciplinare di produzione dei vini a  denominazione  di
origine  controllata  e   garantita   «Conegliano   Valdobbiadene   -
Prosecco»; 
  Vista l'istanza presentata in data 21 agosto 2014 dal Consorzio  di
tutela della DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco», con la quale
tenendo conto delle particolari condizioni  climatiche  verificatesi,
e' stata richiesta la riduzione  del  titolo  alcolometrico  volumico
totale ad un  tenore  non  inferiore  all'8,5%  vol.  delle  partite,
ottenute nella corrente  campagna  vendemmiale  2014/2015,  destinate
all'elaborazione della sola  tipologia  spumante  della  citata  DOCG
«Conegliano Valdobbiadene - Prosecco», ai sensi  ed  alle  condizioni
previste dalla predetta normativa comunitaria; 
  Visto il parere favorevole espresso sulla  predetta  istanza  dalla
Regione Veneto con nota n. 358586 del 26 agosto 2014; 
  Ritenuto che sussistono  le  condizioni  per  l'accoglimento  della
richiesta in questione; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  Per la campagna  vendemmiale  2014/2015,  il  titolo  alcolometrico
volumico totale minimo delle partite destinate all'elaborazione della
sola  tipologia  spumante  della  DOCG  «Conegliano  Valdobbiadene  -
Prosecco», riconosciuta con il D.M.  17  luglio  2009  richiamato  in
premessa, e' fissato a 8,5% vol., conformemente alle disposizioni  di
cui all'allegato II, sezione C, punto 2, del Reg. (CE) n. 606/2009. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 agosto 2014 
 
                                         Il direttore generale: Gatto