IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 157 del 9 luglio 2009, recante modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse destinate agli incentivi per la formazione professionale di cui all'art. 83 bis, comma 28 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 157 del 9 luglio 2009; Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato regolamento in base al quale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti termini e modalita' per accedere agli incentivi sopra richiamati, nonche' i modelli delle istanze e le indicazioni che le stesse dovranno contenere; Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea, ed in particolare l'art. 87; Vista la raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, relativa alla definizione della microimpresa, piccola e media impresa; Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 giugno 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato; Considerato che la Commissione europea ha adottato definitivamente, nella seduta del 21 maggio 2014, il nuovo Regolamento generale in materia di esenzione dagli aiuti di Stato, che entrera' in vigore dal 1° luglio 2014, ma e' gia' applicabile agli aiuti che corrispondono ai requisiti ivi previsti, e che tale Regolamento prevede specificamente l'esenzione per aiuti per progetti di formazione professionale, analogamente a quanto a suo tempo previsto dal citato Regolamento (CE) n. 800/2008; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 novembre 2009, n. 272, recante modalita' operative per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83 e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 1, comma 89 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014), che ha autorizzato per l'anno 2014 la spesa di 330 milioni di euro per interventi in favore del settore dell'autotrasporto; Considerato che, in relazione all'accantonamento di somme rese indisponibili ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, e dell'art. 16 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, la disponibilita' corrente del citato capitolo 1337 risulta pari a euro 300.113.793,00; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. 224 in data 20 maggio 2014, in corso di registrazione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono ripartite le risorse di cui sopra tra le diverse misure per le esigenze del settore; Considerato che l'art. 1, comma 1, lettera c), del citato decreto assegna l'importo di euro 10 milioni sul fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'incentivazione di ulteriori interventi di formazione professionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 dicembre 2007, n. 287, recante le modalita' di ripartizione e di erogazione del Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica di cui all'art. 6, comma 8, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, con particolare riferimento all'art. 2, comma 2, lettera f); Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, il quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. La stessa norma dispone che gli oneri relativi alla gestione dei predetti fondi ed interventi pubblici siano a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi; Visto l'art. 28, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, cosi' come convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ai sensi del quale, per l'attuazione del Programma nazionale delle «Autostrade del mare» ed in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' stata prorogata l'attivita' della Societa' Rete Autostrade Mediterranee S.p.A., RAM, da svolgersi secondo direttive adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sotto la vigilanza dello stesso Ministero, e le azioni della Societa' stessa sono state cedute, a titolo gratuito, al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Viste le Convenzioni stipulate con la Societa' RAM S.p.A., con le quali se' stata affidata alla stessa RAM la gestione operativa dell'attivita' istruttoria relativa alle domande presentate ai sensi dei decreti attuativi del citato regolamento n. 83/2009; Vista in particolare l'ultima Convenzione prot. n. 15148, stipulata in data 14 giugno 2013; Sentite le Associazioni di categoria dell'autotrasporto, che hanno evidenziato l'opportunita' di definire immediatamente le procedure per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative di formazione a valere sui fondi disponibili nel corrente anno; Ritenuto definire le modalita' operative per l'erogazione dei contributi per l'avvio di progetti di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto; Decreta: Art. 1 Finalita', beneficiari e intensita' del contributo 1. Le risorse da destinare all'agevolazione per nuove azioni di formazione professionale specifica o generale nel settore dell'autotrasporto di cui al presente decreto, ammontano complessivamente ad euro 10 milioni, per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prot. 224 in data 20 maggio 2014. 2. I soggetti destinatari della presente misura incentivante e, quindi, delle azioni di formazione professionale, sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonche' dipendenti o addetti purche' inquadrati nel Contratto Collettivo Nazionale Logistica, Trasporto e Spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale, generale o specifico, volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa ed alle nuove tecnologie, allo scopo di promuovere lo sviluppo della competitivita', l'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro, con esclusione dei corsi di formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attivita' di autotrasporto. 3. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere, con riferimento alle attivita' di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 6 novembre 2009, nel rispetto dei requisiti previsti all'art. 2 del presente decreto. Indipendentemente dal piano formativo proposto, potranno essere oggetto di finanziamento esclusivamente le attivita' di formazione dirette ai destinatari che possiedano i requisiti richiesti al precedente comma 2. 4. Ai fini del finanziamento, l'attivita' formativa potra' essere avviata soltanto a partire dal 1° dicembre 2014 e va in ogni caso terminata entro e non oltre il termine di cui al successivo art. 3, comma 3. Potranno essere ammessi costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti a tale data, purche' successivi alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto. 5. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente decreto, l'intensita' massima del contributo, le relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in base a quanto previsto dall'art. 31 del Regolamento generale in materia di esenzione dagli aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea in data 21 maggio 2014.