IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il regolamento adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  n.  157  del  9  luglio  2009,  recante
modalita' di ripartizione e di  erogazione  delle  risorse  destinate
agli incentivi per la formazione professionale  di  cui  all'art.  83
bis, comma 28 del decreto legge 25 giugno 2008,  n.  112  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  n.  157  del  9
luglio 2009; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato  regolamento  in
base al quale, con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti sono  stabiliti  termini  e  modalita'  per  accedere  agli
incentivi sopra richiamati, nonche' i  modelli  delle  istanze  e  le
indicazioni che le stesse dovranno contenere; 
  Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea, ed in particolare
l'art. 87; 
  Vista la raccomandazione della Commissione  europea  del  6  maggio
2003, relativa alla definizione della microimpresa, piccola  e  media
impresa; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  800/2008  della  Commissione  del  6
giugno 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato; 
  Considerato che la Commissione europea ha adottato definitivamente,
nella seduta del 21 maggio 2014, il  nuovo  Regolamento  generale  in
materia di esenzione dagli aiuti di Stato, che entrera' in vigore dal
1° luglio 2014, ma e' gia' applicabile agli aiuti  che  corrispondono
ai  requisiti  ivi  previsti,  e   che   tale   Regolamento   prevede
specificamente l'esenzione  per  aiuti  per  progetti  di  formazione
professionale, analogamente a quanto a suo tempo previsto dal  citato
Regolamento (CE) n. 800/2008; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
6 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 21 novembre 2009, n. 272, recante  modalita'  operative  per
l'erogazione  dei  contributi  a  favore  delle  iniziative  per   la
formazione professionale, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica  29  maggio  2009,  n.  83  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 89 della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147
(legge di stabilita' 2014), che ha autorizzato  per  l'anno  2014  la
spesa di 330 milioni di euro per interventi  in  favore  del  settore
dell'autotrasporto; 
  Considerato che, in  relazione  all'accantonamento  di  somme  rese
indisponibili ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 2014,
n. 4, e dell'art. 16 del decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66,  la
disponibilita' corrente del citato capitolo 1337 risulta pari a  euro
300.113.793,00; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
prot. 224 in data 20 maggio 2014, in corso di registrazione, adottato
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con  il
quale sono ripartite le risorse di cui sopra tra  le  diverse  misure
per le esigenze del settore; 
  Considerato che l'art. 1, comma 1, lettera c), del  citato  decreto
assegna l'importo di euro 10 milioni sul fondo per  il  proseguimento
degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci, iscritto nello
stato  di  previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, per l'incentivazione di ulteriori interventi di formazione
professionale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007,
n. 227, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
11 dicembre 2007, n. 287, recante le modalita' di ripartizione  e  di
erogazione del Fondo per le misure di accompagnamento  della  riforma
dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica di  cui
all'art. 6, comma 8, del decreto legge  28  dicembre  2006,  n.  300,
convertito dalla legge 26  febbraio  2007,  n.  17,  con  particolare
riferimento all'art. 2, comma 2, lettera f); 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201,  il
quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente
la  gestione,  nel  rispetto  dei  principi  comunitari  e  nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello  Stato.
La stessa norma dispone che gli  oneri  relativi  alla  gestione  dei
predetti fondi ed interventi pubblici siano a  carico  delle  risorse
finanziarie dei fondi stessi; 
  Visto l'art. 28, comma 1-ter, del decreto-legge 31  dicembre  2007,
n. 248, cosi' come convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ai
sensi del quale,  per  l'attuazione  del  Programma  nazionale  delle
«Autostrade del mare» ed in deroga a  quanto  previsto  dall'art.  1,
comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'  stata  prorogata
l'attivita' della Societa' Rete Autostrade Mediterranee S.p.A.,  RAM,
da  svolgersi  secondo  direttive  adottate   dal   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti e  sotto  la  vigilanza  dello  stesso
Ministero, e le azioni della Societa' stessa  sono  state  cedute,  a
titolo gratuito, al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  che
esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Viste le Convenzioni stipulate con la Societa' RAM S.p.A.,  con  le
quali se' stata  affidata  alla  stessa  RAM  la  gestione  operativa
dell'attivita' istruttoria relativa alle domande presentate ai  sensi
dei decreti attuativi del citato regolamento n. 83/2009; 
  Vista in particolare l'ultima Convenzione prot. n. 15148, stipulata
in data 14 giugno 2013; 
  Sentite le Associazioni di categoria dell'autotrasporto, che  hanno
evidenziato l'opportunita' di definire  immediatamente  le  procedure
per  l'erogazione  dei  contributi  a  favore  delle  iniziative   di
formazione a valere sui fondi disponibili nel corrente anno; 
  Ritenuto definire  le  modalita'  operative  per  l'erogazione  dei
contributi per l'avvio di progetti di  formazione  professionale  nel
settore dell'autotrasporto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
         Finalita', beneficiari e intensita' del contributo 
 
  1. Le risorse da destinare all'agevolazione  per  nuove  azioni  di
formazione   professionale   specifica   o   generale   nel   settore
dell'autotrasporto   di   cui   al   presente   decreto,    ammontano
complessivamente ad euro 10 milioni, per effetto dell'art.  1,  comma
1, lettera c), del decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, prot. 224 in data 20 maggio 2014. 
  2. I soggetti destinatari della  presente  misura  incentivante  e,
quindi, delle azioni di formazione professionale, sono le imprese  di
autotrasporto di merci per conto di  terzi,  i  cui  titolari,  soci,
amministratori, nonche' dipendenti o addetti purche'  inquadrati  nel
Contratto Collettivo Nazionale  Logistica,  Trasporto  e  Spedizioni,
partecipino   ad   iniziative   di   formazione    o    aggiornamento
professionale,  generale  o  specifico,  volte  all'acquisizione   di
competenze adeguate alla gestione d'impresa ed alle nuove tecnologie,
allo  scopo  di  promuovere   lo   sviluppo   della   competitivita',
l'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di  sicurezza  sul
lavoro,  con  esclusione  dei   corsi   di   formazione   finalizzati
all'accesso alla professione di autotrasportatore e  all'acquisizione
o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di
una determinata attivita' di autotrasporto. 
  3. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate attraverso piani
formativi aziendali, interaziendali, territoriali o  strutturati  per
filiere, con riferimento alle attivita' di cui all'art. 1,  comma  2,
del decreto ministeriale 6 novembre 2009, nel rispetto dei  requisiti
previsti all'art. 2 del presente decreto. Indipendentemente dal piano
formativo  proposto,  potranno  essere   oggetto   di   finanziamento
esclusivamente le attivita' di formazione dirette ai destinatari  che
possiedano i requisiti richiesti al precedente comma 2. 
  4. Ai fini del finanziamento, l'attivita' formativa  potra'  essere
avviata soltanto a partire dal 1° dicembre 2014 e  va  in  ogni  caso
terminata entro e non oltre il termine di cui al successivo  art.  3,
comma  3.  Potranno  essere  ammessi   costi   di   preparazione   ed
elaborazione del piano formativo anche se antecedenti  a  tale  data,
purche' successivi alla data di pubblicazione in  Gazzetta  Ufficiale
del presente decreto. 
  5. Ai fini  dell'erogazione  del  contributo  di  cui  al  presente
decreto,   l'intensita'   massima   del   contributo,   le   relative
maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in base a  quanto
previsto  dall'art.  31  del  Regolamento  generale  in  materia   di
esenzione dagli aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea  in
data 21 maggio 2014.