Alle Amministrazioni Pubbliche 
 
                                          Alle Associazioni Sindacali 
1. Premessa. 
  L'art. 7 del decreto-legge 24 giugno 2014  n.  90,  convertito  con
modificazioni dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014, stabilisce che,
a decorrere dal 1° settembre  2014,  i  contingenti  complessivi  dei
distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali gia' attribuiti
al personale delle pubbliche amministrazioni, stabiliti a seconda dei
rispettivi ordinamenti di settore mediante  le  procedure  bilaterali
tipizzate (procedimenti negoziali recepiti con decreti del Presidente
della Repubblica e contratti collettivi nazionali), sono ridotti  del
cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale. 
  Per le Forze di polizia  ad  ordinamento  civile  e  per  il  Corpo
nazionale dei  vigili  del  fuoco  (personale  non  direttivo  e  non
dirigente e personale direttivo e dirigente), in  sostituzione  della
riduzione del 50 per cento, il comma 1-bis prevede che alle  riunioni
sindacali indette  dall'amministrazione  possa  partecipare  un  solo
rappresentante per associazione sindacale. 
  Limitatamente ai distacchi sindacali, la riduzione derivante  dalla
decurtazione del cinquanta per cento e'  operata  con  arrotondamento
dell'eventuale frazione residua all'unita' superiore. La decurtazione
del  50  per  cento   non   trova   comunque   applicazione   qualora
l'associazione sindacale sia titolare di un solo distacco sindacale. 
  La  disciplina  in  esame  rinvia  alle  procedure  contrattuali  e
negoziali, proprie di ciascun  ordinamento  di  settore,  l'eventuale
modifica della  ripartizione,  tra  le  associazioni  sindacali,  dei
contingenti delle prerogative sindacali  derivanti  dall'esito  della
riduzione. 
2. Ambito di applicazione e fonti di riferimento. 
  Le riduzioni derivanti dall'applicazione del citato art. 7, con  la
richiamata specificita' prevista dal comma 1-bis, si  applicano  alle
prerogative sindacali riconosciute al personale di tutte le pubbliche
amministrazioni, sia  contrattualizzato  sia  in  regime  di  diritto
pubblico. 
  Le fonti normative e negoziali cui  occorre  fare  riferimento,  ai
fini della individuazione delle vigenti prerogative sindacali oggetto
della riduzione in questione, sono le seguenti: 
    personale contrattualizzato: CCNQ  7  agosto  1998  e  successive
modifiche. 
      aree della Dirigenza: CCNQ 5 maggio 2014 
      comparti per il personale: CCNQ 17 ottobre 2013 
    personale in regime pubblicistico: 
      forze di polizia ad ordinamento civile: D.P.R. n. 164/2002; 
      carriera diplomatica: D.P.R. n.  107/2006,  D.M.  15  settembre
2010; 
      carriera prefettizia: D.P.R. n. 105/2008, D.M. 6 agosto 2010; 
      corpo dei Vigili del fuoco: 
        personale dirigente e direttivo: D.P.R. 7 maggio 2008; 
        personale non direttivo e  non  dirigente:  D.P.R.  7  maggio
2008. 
3. Distacchi sindacali. 
  (CCNQ 5 maggio 2014, artt.  2,3,6  e  Tavole  allegate  -  CCNQ  17
ottobre 2013, artt. 2,3,6 e Tavole allegate  -  D.P.R.  n.  107/2006,
art. 9; D.M. 15 settembre 2010, art. l - D.P.R. n. 105/2008, art. 12;
D.M. 6 agosto 2010, art. 1). 
  In base alla disciplina in esame, il  contingente  complessivo  dei
distacchi sindacali spettanti  alle  singole  associazioni  sindacali
rappresentative, con esclusione delle Forze di polizia ad ordinamento
civile e del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  (personale  non
direttivo e non dirigente e personale direttivo e dirigente), e  gia'
attribuiti dalle rispettive  disposizioni  negoziali  (si  vedano  le
tavole allegate ai CCNQ)  e  di  recepimento  (si  vedano  i  decreti
ministeriali di ripartizione) vigenti e' ridotto  del  cinquanta  per
cento a decorrere dal l° settembre 2014. 
  Per ciascuna associazione sindacale la  riduzione  e'  operata  con
arrotondamento dell'eventuale frazione residua all'unita'  superiore.
La  riduzione   non   si   applica   nell'ipotesi   di   attribuzione
all'associazione sindacale di un solo distacco. 
  Il contingente complessivo dei distacchi, rideterminato  in  virtu'
della riduzione del cinquanta per  cento,  potra'  essere  nuovamente
ripartito tra le associazioni sindacali  con  le  relative  procedure
contrattuali e negoziali. In tale ambito, sara'  possibile  definire,
con invarianza di spesa, forme di utilizzo compensativo tra distacchi
e permessi sindacali. 
  Pertanto, entro la data del 31 agosto 2014  tutte  le  associazioni
sindacali rappresentative dovranno comunicare alle amministrazioni la
revoca dei distacchi sindacali non piu' spettanti. Le amministrazioni
provvederanno poi  a  comunicare  -  secondo  le  consuete  modalita'
previste dai rispettivi ordinamenti - al Dipartimento della  funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri  la  revoca  dei
distacchi, al fine di consentire nell'anno  corrente  la  verifica  a
consuntivo del rispetto dei contingenti complessivi  derivanti  dalla
riduzione  ed  attribuiti  a  ciascuna  associazione  sindacale.   Di
conseguenza,  la  revoca   non   e'   necessaria   se,   al   momento
dell'attivazione del distacco sindacale, e' stato  gia'  previsto  il
termine del 31 agosto 2014. 
  Il rientro nelle amministrazioni dei  dirigenti  sindacali  oggetto
dell'atto di revoca avverra' nel rispetto dell'art.  18  del  CCNQ  7
agosto 1998, nonche' delle altre disposizioni di tutela dei dirigenti
sindacali previste dagli ordinamenti di settore per il  personale  in
regime di diritto pubblico. 
4. Distacchi da permessi utilizzati in forma cumulata  (solo  per  il
personale in regime contrattualizzato). 
  (CCNQ 5 maggio 2014, artt. 2, 4, 6 e  Tavole  allegate  -  CCNQ  17
ottobre 2013, artt. 2,4,6 e Tavole allegate). 
  Per tali prerogative sindacali si applicano, in via  transitoria  e
fino all'esito delle eventuali procedure di cui all'art. 7, comma  3,
del decreto-legge n. 90 del 2014, gli stessi principi enunciati per i
distacchi sindacali. Pertanto,  il  numero  dei  distacchi  cumulati,
richiesti   dalle   associazioni    sindacali    rappresentative    e
conseguentemente calcolati dalli' ARAN e dalla stessa  comunicate  ed
indicate nelle apposite tabelle, deve essere  ridotto  del  cinquanta
per cento. Come previsto in via generale, la riduzione e' operata con
arrotondamento dell'eventuale frazione residua all'unita' superiore e
non si applica nell'ipotesi di attribuzione di un solo distacco. 
  Analogamente ai distacchi sindacali. anche per i distacchi cumulati
entro la data del 31 agosto  2014  tutte  le  associazioni  sindacali
dovranno procedere  alla  revoca  dei  distacchi  cumulati  non  piu'
spettanti. Di conseguenza la revoca non e' necessaria se, al  momento
dell'attivazione del distacco sindacale, e' stato  gia'  previsto  il
termine del 31 agosto 2014. 
5. Rientro nell'amministrazione dei dirigenti sindacali. 
  Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5 del CCNQ  7  agosto  1998,  "I
periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti  al  servizio
prestato nell'amministrazione", pertanto vanno considerati anche  con
riguardo alla conservazione del posto nella dotazione organica  della
singola amministrazione. Ai  dirigenti  sindacali  che  rientrano  in
servizio al termine del distacco si applicano le  previsioni  di  cui
all'art. 18 del predetto CCNQ 7 agosto  1998  e,  in  particolare,  i
commi 1, 2 e 3 che si riportano di seguito di seguito: 
    "1. Il dipendente o dirigente che riprende  servizio  al  termine
del distacco o dell'aspettativa sindacale  puo',  a  domanda,  essere
trasferito - con precedenza rispetto  agli  altri  richiedenti  -  in
altra sede della propria  amministrazione  quando  dimostri  di  aver
svolto attivita' sindacale e di aver avuto il  domicilio  nell'ultimo
anno nella sede richiesta ovvero in altra  amministrazione  anche  di
diverso comparto della stessa sede. 
    2. Il dipendente o dirigente che rientra in servizio ai sensi del
comma l e' ricollocato  nel  sistema  classificatorio  del  personale
vigente presso l'amministrazione ovvero nella qualifica  dirigenziale
di provenienza, fatte salve le anzianita' maturate, e  conserva,  ove
piu' favorevole, il trattamento economico in godimento  all'atto  del
trasferimento mediante attribuzione "ad  personam"  della  differenza
con il trattamento economico previsto  per  la  qualifica  del  nuovo
ruolo di appartenenza, fino al riassorbimento a  seguito  dei  futuri
miglioramenti economici. 
    3. Il dipendente o dirigente di cui al comma 1  non  puo'  essere
discriminato per l'attivita' in  precedenza  svolta  quale  dirigente
sindacale ne' puo' essere assegnato ad attivita' che facciano sorgere
conflitti di interesse con la stessa.". 
  Si richiama l'attenzione, in particolare,  sulla  disposizione  del
comma 1 dell'art. 18, che introduce  un  criterio  di  priorita'  nei
processi  di  mobilita',  anche  intercompartimentale.  La   suddetta
disposizione si  aggiunge  alla  disciplina  vigente  in  materia  di
mobilita' e va applicata nel rispetto dei principi ai quali si ispira
questa disciplina, con particolare riferimento ai  requisiti  e  alle
competenze professionali richiesti per il trasferimento. 
  Per  il  personale  in  regime  di   diritto   pubblico   (carriera
diplomatica  e  carriera  prefettizia)  si   rinvia   alle   analoghe
disposizioni previste dagli ordinamenti di settore. 
6. Permessi sindacali retribuiti. 
  (CCNQ 5 maggio 2014, artt. 2, 4 e 6 - CCNQ 17  ottobre  2013,  ara.
2,4,6 - D.P.R. n. 107/2006, art. 10 - D.P.R. n. 105/2008, art. 13). 
  La riduzione del cinquanta per cento prevista dal decreto-legge  in
esame  si  applica  anche  al  monte-ore  complessivo  dei   permessi
sindacali retribuiti concessi dall'amministrazione di appartenenza ai
dirigenti delle associazioni sindacali per l'espletamento del proprio
mandato. 
  Nell'anno corrente,  la  riduzione  del  contingente  dei  permessi
sindacali spettanti alle associazioni sindacali rappresentative  deve
essere effettuata secondo il metodo del  calcolo  pro-rata,  pertanto
dal 1° gennaio 2014 al 31 agosto 2014 il contingente spetta in misura
piena, mentre il contingente relativo al periodo intercorrente tra il
1° settembre 2014 ed il 31 dicembre 2014 deve  essere  ridotto  nella
misura del 50 per cento. 
  Per le aree della Dirigenza contrattualizzata, il  medesimo  metodo
del calcolo pro-rata, deve  %sere  effettuato  considerando  il  CCNQ
sottoscritto in data 5 maggio 2014. 
  Fino alla data del 31 agosto 2014  l'amministrazione  e'  tenuta  a
concedere i  menzionati  permessi  sindacali,  qualora  siano  ancora
disponibili in base al calcolo del monte ore spettante per l'anno  in
corso. Ne consegue che a decorrere dal 1° settembre 2014, qualora  in
seguito alla 'riduzione ed alla rideterminazione del  contingente  le
associazione sindacali abbiano esaurito  il  relativo  contingente  a
disposizione, le medesime non potranno piu' essere  autorizzate  alla
fruizione di ulteriori ore di permesso retribuito. 
7. Modalita' applicative per specifiche categorie di personale. 
  Solo per il personale in regime contrattualizzato si evidenziano le
modalita' di applicazione dei seguenti istituti: 
    a) Permessi sindacali per le RSU  La  riduzione  disposta.  dalla
norma in esame non si applica ai permessi sindacali  attribuiti  alle
RSU, previsti dagli articoli 2 e 4 del CCNQ del 17 ottobre 2013. 
  Per  il  personale  delle  aree  della  Dirigenza  si  richiama  la
previsione dell'art. 9, comma 5 del CCNQ  sottoscritto  il  5  maggio
2014. 
    b) Permessi sindacali retribuiti per  le  riunioni  di  organismi
direttivi statutari  (CCNQ  5  maggio  2014,  artt.  2,5,6  e  Tavole
allegate - CCNQ 17 ottobre 2013, artt. 2,5,6 e Tavole allegate). 
  Il contingente  complessivo  dei  permessi  per  le   riunioni   di
organismi direttivi statutari, nazionali,  regionali,  provinciali  e
territoriali   spettanti   alle   singole   Associazioni    sindacali
rappresentative attribuiti dalle disposizioni contrattuali vigenti e'
ridotto del 50 per cento a decorrere dal 1° settembre 2014. 
  In  virtu'  della  riduzione  del  50  per  cento,  il  contingente
complessivo dei predetti permessi  sindacali  viene  rideterminato  e
potra' essere nuovamente ripartito tra le associazioni sindacali  con
le relative procedure contrattuali. 
  Per l'anno corrente,  alla  rideterminazione  del  contingente  dei
permessi sindacali in questione secondo il  metodo  del  calcolo  del
pro-rata  provvede  direttarnente  il  Dipartimento  della   Funzione
pubblica a decorrere dalla data del 1° settembre 2014, apportando  le
conseguenti  modifiche  nella  banca  dati  GEDAP   operativa   sulla
piattaforma digitale PERLAPA. 
  Pertanto, fino alla data del 31 agosto  2014  l'amministrazione  e'
tenuta ad autorizzare le richieste dei menzionati perrnessi sindacali
qualora il contingente disponibile per l'anno in corso non sia  stato
ancora saturato. A decorrere dal 1 settembre 2014, qualora in seguito
alla riduzione ed alla rideterminazione  il  relativo  contingente  a
disposizione delle associazioni sindacali sia esaurito,  le  medesime
non potranno piu' essere autorizzate alla fruizione di ulteriori  ore
di permesso retribuito. 
  Solo per le Forze di polizia ad ordinamento civile e per  il  Corpo
nazionale dei  vigili  del  fuoco  si  evidenziano  le  modalita'  di
l'applicazione dei seguenti istituti: 
    a) Permessi sindacali su convocazione dell'amministrazione 
  (D.P.R. 164/2002 art. 32, comma 4 - DD.P.R 7 maggio 2008  art.  40,
comma 4 - DPR 7 maggio 2008, art. 23, comma 4) 
  Il comma 1-bis dell'art.  7  del  decreto-legge  n.  90  del  2014,
stabilisce che le riduzioni del 50 per cento di cui al comma 1 non si
applicano alle Forze di polizia ad ordinamento  civile  ed  al  Corpo
nazionale dei  vigili  del  fuoco  (personale  non  direttivo  e  non
dirigente e direttivo e dirigente). Per esse, invece, e' prevista  la
possibilita' di utilizzare: per le Forze di  polizia  ad  ordinamento
civile, i permessi sindacali di cui all'art. 32, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164; per il  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, i permessi di cui all'art. 40,  comma
4, per il personale non direttiva e non dirigente e di cui'  all'art.
23, comma 4, per il personale direttivo e dirigente dei  decreti  del
Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, solo nei confronti  di  un
rappresentante per ciascuna associazione sindacale rappresentativa. 
  Pertanto,  se  alle  predette  riunioni  partecipa   piu'   di   un
rappresentante per ciascuna sigla sindacale i relativi  permessi  per
consentire  la  presenza  di  detti  rappresentanti   devono   essere
computati nel monte ore annuo dei permessi  sindacali  retribuiti  di
cui al comma 2 dei citati articoli a carico di ciascuna  associazione
sindacale. 
8. Altre prerogative sindacali. 
  La riduzione prevista dal decreto-legge in  esame  non  si  applica
alle aspettative sindacali non retribuite, ai permessi non retribuiti
e  ai  permessi  per  la  partecipazione  a  riunioni  sindacali   su
convocazione  dell'amministrazione  per  il  solo   personale   della
carriera diplomatica, carriera prefettizia, in quanto per essi non e'
previsto alcun contingente. 
9. Modalita' di recupero delle prerogative non spettanti. 
  Nel  caso  in  cui  le  associazioni  sindacali  abbiano   comunque
utilizzato prerogative sindacali in misura superiore  a  quelle  loro
spettanti nell'anno si provvedera' secondo  le  ordinarie  previsioni
contrattuali  e  negoziali.   Di   conseguenza,   ove   le   medesime
organizzazioni non restituiscano il corrispettivo economico delle ore
fruite e non  spettanti,  l'amministrazione  compensera'  l'eccedenza
nell'anno successivo, detraendo dal relativo monte-ore  di  spettanza
delle singole associazioni  sindacali  il  numero  di  ore  risultate
eccedenti nell'anno precedente fino al completo recupero. 
  Per le eventuali ore residue non  recuperate  per  saturazione  del
monte-ore complessivo, l'amministrazione procedera' al  recupero  per
equivalente. 
    Roma, 20 agosto 2014 
 
                                                Il Ministro per la    
                                               semplificazione e la   
                                             pubblica amministrazione 
                                                       Madia          

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2014 
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Reg.ne - Prev. n. 2335