IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 che dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai partiti e ai movimenti politici di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, sono estese, nel limite di spesa di cui al successivo comma 2, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonche' la disciplina in materia di contratti di solidarieta' di cui al decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; Visto l'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13 che, ai fini dell'attuazione del comma 1 del medesimo articolo, ha autorizzato la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016; Visto l'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 che dispone che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano disciplinate le modalita' attuative delle disposizioni di cui all'articolo 16 del medesimo decreto-legge, avuto particolare riguardo anche ai criteri e alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma 2; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 aprile 2014 n. 81401, che individua i criteri per garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 16 citato nei precedenti capoversi; Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; Visto l'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48; Visto l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988 n. 86, convertito con la legge 20 maggio 1988 n. 160; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218; Visto il decreto ministeriale del 10 luglio 2009 n. 46448; Considerata la necessita' di individuare i criteri per l'esame dei programmi presentati dai partiti e dai movimenti politici che richiedono l'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni, ai sensi della legge 223/91; Considerata, altresi', la necessita' di individuare i criteri per la concessione del trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarieta'; Ritenuto, pertanto, di disciplinare le modalita' di accesso al trattamento di integrazione salariale attraverso idonei criteri per l'esame delle istanze presentate dai partiti e movimenti politici; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto disciplina i criteri e la procedura per la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dai partiti e movimenti politici e loro articolazioni e sezioni territoriali.