IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28  dicembre  2013,
n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,
n. 13 che dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai partiti  e
ai movimenti politici di cui alla legge 3  giugno  1999,  n.  157,  e
successive modificazioni, e  alle  loro  rispettive  articolazioni  e
sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei  dipendenti,  sono
estese, nel limite  di  spesa  di  cui  al  successivo  comma  2,  le
disposizioni in materia di trattamento straordinario di  integrazione
salariale e i relativi obblighi contributivi, nonche'  la  disciplina
in materia di contratti di solidarieta' di cui al  decreto  legge  30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 1984, n. 863; 
  Visto l'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 28  dicembre  2013,
n. 149 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n.
13 che, ai fini dell'attuazione del comma 1 del medesimo articolo, ha
autorizzato la spesa di 15 milioni di euro per l'anno  2014,  di  8,5
milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2016; 
  Visto l'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 28  dicembre  2013,
n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,
n. 13 che dispone che, con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  da  adottarsi  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  siano  disciplinate  le  modalita'
attuative delle disposizioni di  cui  all'articolo  16  del  medesimo
decreto-legge, avuto particolare riguardo anche  ai  criteri  e  alle
procedure necessarie  ai  fini  del  rispetto  del  limite  di  spesa
previsto ai sensi del comma 2; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  del  22
aprile 2014 n. 81401,  che  individua  i  criteri  per  garantire  il
rispetto del limite di spesa di  cui  al  comma  2  dell'articolo  16
citato nei precedenti capoversi; 
  Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; 
  Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; 
  Visto l'articolo 7 del decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48; 
  Visto l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988 n. 86,
convertito con la legge 20 maggio 1988 n. 160; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n.
218; 
  Visto il decreto ministeriale del 10 luglio 2009 n. 46448; 
  Considerata la necessita' di individuare i criteri per l'esame  dei
programmi  presentati  dai  partiti  e  dai  movimenti  politici  che
richiedono  l'intervento  straordinario  della   cassa   integrazione
guadagni, ai sensi della legge 223/91; 
  Considerata, altresi', la necessita' di individuare i  criteri  per
la concessione del trattamento di integrazione  salariale  a  seguito
della stipula di contratti di solidarieta'; 
  Ritenuto, pertanto, di disciplinare  le  modalita'  di  accesso  al
trattamento di integrazione salariale attraverso idonei  criteri  per
l'esame delle istanze presentate dai partiti e movimenti politici; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina i criteri e la procedura  per  la
concessione del trattamento di integrazione  salariale  straordinaria
in favore dei lavoratori dipendenti dai partiti e movimenti  politici
e loro articolazioni e sezioni territoriali.