IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari interni e territoriali Visto il comma 28 dell'art. 31 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, il quale stabilisce che, nel caso di violazione del patto di stabilita' interno accertata oltre l'anno successivo a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni si applicano nell'anno successivo a quello in cui e' accertato il mancato rispetto del patto stesso; Vista la nota n. 57754 del 8 luglio 2014 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e finanze, con la quale e' stato comunicato che il comune di Varedo e' risultato non rispettoso del patto di stabilita' interno per l'anno 2011, a seguito di accertamento successivo e, conseguentemente, e' assoggettato, nell'anno 2014, ai sensi del citato comma 28 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, alla sanzione per riduzione di risorse; Visto il comma 384 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, il quale stabilisce che per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della regione Siciliana e della regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarieta' comunale; Considerato che nella predetta nota dell'8 luglio 2014 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato viene rappresentato che, secondo la normativa vigente per le sanzioni conseguenti all'inosservanza del patto di stabilita' 2011, la sanzione stessa non puo' superare il 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo; Considerato che agli enti che non hanno rispettato il patto di stabilita' in via ordinaria nell'anno 2011, il citato 3 per cento delle entrate correnti e' stato calcolato sulla base dei certificati di conto consuntivo dell'anno 2010, per cui anche per questo caso occorre considerare la stessa annualita' di certificazione; Decreta: Art. 1 Determinazione della sanzione 1. Il comune di Varedo e' assoggettato ad una sanzione, per inadempienza del patto di stabilita' relativo all'anno 2011, per l'importo di euro 352.877,61 determinato in misura non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nel certificato al conto consuntivo 2010, per accertamento successivo della violazione del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2011.