IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                per gli affari interni e territoriali 
 
  Visto il comma 26, lettera a) dell'art. 31 della legge n.  183  del
12 novembre 2011,  il  quale  stabilisce  che,  in  caso  di  mancato
rispetto del patto di stabilita' interno, l'ente locale inadempiente,
nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, e'  assoggettato  ad
una riduzione del fondo sperimentale  di  riequilibrio  o  del  fondo
perequativo  in  misura  pari  alla  differenza  tra   il   risultato
registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e che gli  enti
locali  della  regione  Siciliana  e  della  regione  Sardegna   sono
assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella medesima
misura; 
  Visto l'art. 15, comma 1-bis, del  decreto  legge  6  maggio  2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n.  68,  il
quale prevede che, nel caso in  cui  il  comparto  province  consegua
l'obiettivo di patto di stabilita' interno ad  esso  complessivamente
assegnato per l'anno 2013, la sanzione di cui al richiamato art.  31,
comma  26,  lettera  a),  della  legge  183  del  2011  e  successive
modificazioni, si applica alle province che non rispettano  il  patto
per l'anno 2013 nel senso che l'ente medesimo  e'  assoggettato  alla
riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari  alla
differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico  e
comunque per un importo non superiore al 3 per  cento  delle  entrate
correnti registrate nell'ultimo consuntivo; 
  Vista la nota n. 57754 del 8 luglio  2014  del  Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato  del  Ministero  dell'economia   e
finanze, con  la  quale  e'  stato  comunicato  l'elenco  delle  sole
province che non partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36,
del  decreto  legislativo  n.  118  del  2011  e  che  risultano  non
rispettose del patto di stabilita' interno  2013,  con  l'indicazione
della differenza tra il risultato conseguito e l'obiettivo assegnato; 
  Vista la successiva nota n. 64570 del 31  luglio  2014  del  citato
Dipartimento, con la quale ad integrazione della precedente, e' stato
comunicato l'elenco delle  province  che  partecipano  alla  predetta
sperimentazione  e  che  risultano  non  rispettose  del   patto   di
stabilita' 2013, con indicazione  della  differenza  tra  l'obiettivo
2013 e il saldo finanziario conseguito, da assoggettare alla sanzione
di cui al citato comma 26 lettera a) dell'art. 31, della legge n. 183
del 2011; 
  Preso atto che con la predetta ultima nota e' stato segnalato  che,
ai sensi dell'art. 15, comma 1-bis del decreto legge n. 16 del  2014,
la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio di  cui  all'art.
31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011, e' commisurata
alla  differenza  tra   il   risultato   registrato   e   l'obiettivo
programmatico e comunque a un importo non superiore al  3  per  cento
delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo,  avendo  il
comparto  province,  alla  data  del  31  luglio   2014,   rispettato
complessivamente l'obiettivo assegnato  sulla  base  dei  dati  delle
certificazioni; 
  Considerato che  al  momento  non  sono  state  ancora  formalmente
determinate  e  divulgate  le  assegnazioni   a   titolo   di   fondo
sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti  erariali  spettanti
alle province per il  corrente  anno,  e  quindi  non  sono  note  le
assegnazioni sulle quali e' possibile operare le riduzioni di risorse
per le predette sanzioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Determinazione della sanzione 
 
  1. Le province indicate nell'elenco che forma  parte  integrante  e
sostanziale  del  presente  decreto,  non  rispettose  del  patto  di
stabilita'  interno  2013,  sono  assoggettate  alla  sanzione,   per
l'importo a fianco di ciascuna indicato, determinato in  misura  pari
alla  differenza  tra   il   risultato   registrato   e   l'obiettivo
programmatico e, comunque per un importo non superiore al 3 per cento
delle entrate correnti registrate nel certificato al conto consuntivo
2012;